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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
BA IL, nata Romania il 26.02.1957 e residente in Bojano (CB) in località
Campanella n. 70 (Cod. Fisc. [...]), elettivamente domiciliata in Isernia in via Libero Testa n. 147, presso lo studio dell'Avv. Antonella Flora Forte, dalla quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La ricorrente ha premesso di aver avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e che, sottoposta a visita, le era stata riconosciuta una invalidità del 90%; in sede di ATP la ricorrente ha adito il GL per ottenere il riconoscimento della totale invalidità, ma il CTU nominato ha confermato la sussistenza di una percentuale di invalidità del 90%.
La ricorrente contesta la ctu redatta nella fase ATP dal ctu incaricato, con cui è stato negato il requisito sanitario come richiesto.
Rileva che il ctu, nel valutare la ricorrente come invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, nella percentuale del 90%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 23.03.2023, riteneva insussistenti i requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità, ossia la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale, pur essendo emerso che la BA deambulava con difficoltà e solo con l'ausilio di un bastone e con alto rischio di cadute;
riferiva che, anche all'esito delle osservazioni del ctp, il ctu aveva confermato la valutazione già espressa, dichiarando che la deambulazione è possibile solo con l'aiuto di un bastone, ma concludendo che la ricorrente non è nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
contestava il fatto che il ctu avesse omesso di valutare l'impossibilità della BA di continuare a svolgere l'attività per la quale è venuta dalla
Romania in Italia e, cioè, quella di badante, in ragione delle difficoltà, soprattutto deambulatorie, da cui era affetta.
L'I.N.P.S. sostiene l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni specifiche e contesta nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
____
L'opposizione è infondata.
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato l'assenza del requisito sanitario per il godimento della prestazione consistente nella pensione di inabilità; nello specifico, sottoposta a visita medico-legale la ricorrente, il ctu affermava che: Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta e della visita medica effettuata, è possibile affermare che, la Sig.ra BA IL, di anni 67, è affetta da:
“Cardiopatia ipertensiva, insufficienza renale cronica (stadio V) in terapia conservativa, pregresso intervento di protesi di anca dx, insufficienza venosa cronica arti inferiori, nodulo polmonare dx”, rilevando che il quadro clinico menomativo permette di riconoscere la
pagina 2 di 5 ricorrente come invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% nella percentuale del 90% a decorrere dalla domanda amministrativa”, concludendo che la ricorrente non si trovava nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Nel rispondere alle osservazioni del ctp, con cui si contestava la percentuale di invalidità sopra indicata, ritenendola sottostimata in ragione delle patologie da cui era affetta la ricorrente, il ctu confermava la percentuale di invalidità già indicata del 90%, così - testualmente- argomentando e precisando:
“Le patologie di cui la perizianda è affetta sono essenzialmente:
- Cardiopatia ipertensiva. Nell'ambito del danno d'organo derivante dall'ipertensione arteriosa, particolarmente frequente e rilevante è quello cardiaco rappresentato dalla cardiopatia ipertensiva. La cardiopatia ipertensiva si esprime con quadri di rimodellamento ventricolare che varia in base alla gravità. Per la valutazione funzionale della cardiopatia ipertensiva si identificano tre gruppi funzionali che si correlano alle classi NYHA. Ho valutato la cardiopatia ipertensiva appartenente alla I classe NYHA = 20%;
- Insufficienza renale cronica. L'insufficienza renale cronica, indipendentemente dalla differente eziopatogenesi della nefropatia iniziale, rappresenta la condizione morbosa finale comune, che costituisce di per sé situazione menomativa valutabile nelle sue ripercussioni sulla validità fisica del soggetto e sulla sua capacità lavorativa.
L'entità della insufficienza renale cronica viene individuata mediante un valore di laboratorio cardine, la clearance della creatinina, che riproduce fedelmente la velocità di filtrazione glomerulare, elemento valutativo funzionale fondamentale di tale situazione morbosa. Sulla base di tale parametro si distingue l'insufficienza renale cronica in cinque classi. È noto che i soggetti con insufficienza renale cronica sopravvivono con minime perturbazioni funzionali della composizione dei liquidi corporei finché la velocità di filtrazione glomerulare non si riduce al di sotto del 10%; Ho valutato l'insufficienza renale cronica = 75%
- Pregresso intervento di protesi di anca. La valutazione medico legale delle malattie dell'apparato osteo articolare presuppone una diagnosi clinico funzionale, in cui le funzioni che si vanno a valutare sono essenzialmente tre: funzione prensile, funzione di sostegno, funzione locomotoria. La valutazione medico legale si basa essenzialmente sulla obiettività clinica e sulla valutazione delle limitazioni articolari conseguenti. La ricorrente all'esame obiettivo presenta: limitazione della articolarità dell'anca, autonoma nei passaggi di postura e
pagina 3 di 5 nel mantenimento della stazione eretta, deambulazione autonoma di tipo oscillante possibile con aiuto di bastone. Ho valutato tale limitazione = 35%.
- Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Le malattie delle vene assumono importanza medico legale quando determinano una insufficienza venosa cronica, cioè quando il sistema non è più in grado di adempiere alle sue funzioni circolatorie. Per l'inquadramento del soggetto flebopatico l'esame obiettivo è importante, perché permette di cogliere i segni che abitualmente necaratterizzano la gravità. Ho valutato l'insufficienza venosa = 20%
- Nodulo polmonare calcifico: asintomatico”.
Risulta quindi che il ctu abbia fatto applicazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, applicando le tabelle previste, indicando per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, effettuando quindi il calcolo riduzionistico, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta, che peraltro nella presente sede non è stata neppure -specificamente- contestata.
L'opposizione va quindi rigettata, in quanto nel ricorso si sviluppano le medesime questioni già portate all'attenzione del CTU in sede di osservazioni alla bozza ed alle quali il perito ha dato puntuale ed esaustivo riscontro, come sopra indicato, valutando esattamente e puntualmente le percentuali per ciascuna patologia riscontrata, che non sono neppure specificamente e motivatamente contestate in sede di opposizione.
L'aspetto oggetto di odierna contestazione, quindi, costituisce mera riproposizione di questione già sottoposta all'attenzione del CTU, che ha espressamente ed esaurientemente motivato la propria diagnosi.
Le censure della difesa si risolvono, pertanto, in un mero dissenso diagnostico (tra tutte
Cassazione n.12429/19) senza indicazioni di motivi specifici (ex plurimis Cassazione
n.12165/19).
Le spese della ctu eseguita nella fase ATP (come liquidate in dispositivo) vanno poste a carico dell'Inps, attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc. in atti;
nulla per quelle di lite, in ragione della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che BA IL non si trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della invalidità totale con permanente e assoluta pagina 4 di 5 inabilità lavorativa;
2)Nulla per le spese processuali, in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.;
3)Liquida in favore del dr. Pietro Pallotta, a titolo di onorario, la somma di euro 290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell'Inps.
Campobasso, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 13.01.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
BA IL, nata Romania il 26.02.1957 e residente in Bojano (CB) in località
Campanella n. 70 (Cod. Fisc. [...]), elettivamente domiciliata in Isernia in via Libero Testa n. 147, presso lo studio dell'Avv. Antonella Flora Forte, dalla quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
e
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F. 80078750587, P.
IVA 02121151001, con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo
Nucciarone (C.F. [...]– PEC avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it -
FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. [...]- PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La ricorrente ha premesso di aver avanzato domanda amministrativa per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e che, sottoposta a visita, le era stata riconosciuta una invalidità del 90%; in sede di ATP la ricorrente ha adito il GL per ottenere il riconoscimento della totale invalidità, ma il CTU nominato ha confermato la sussistenza di una percentuale di invalidità del 90%.
La ricorrente contesta la ctu redatta nella fase ATP dal ctu incaricato, con cui è stato negato il requisito sanitario come richiesto.
Rileva che il ctu, nel valutare la ricorrente come invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, nella percentuale del 90%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 23.03.2023, riteneva insussistenti i requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità, ossia la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale, pur essendo emerso che la BA deambulava con difficoltà e solo con l'ausilio di un bastone e con alto rischio di cadute;
riferiva che, anche all'esito delle osservazioni del ctp, il ctu aveva confermato la valutazione già espressa, dichiarando che la deambulazione è possibile solo con l'aiuto di un bastone, ma concludendo che la ricorrente non è nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
contestava il fatto che il ctu avesse omesso di valutare l'impossibilità della BA di continuare a svolgere l'attività per la quale è venuta dalla
Romania in Italia e, cioè, quella di badante, in ragione delle difficoltà, soprattutto deambulatorie, da cui era affetta.
L'I.N.P.S. sostiene l'inammissibilità del ricorso per assenza di contestazioni specifiche e contesta nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
____
L'opposizione è infondata.
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato l'assenza del requisito sanitario per il godimento della prestazione consistente nella pensione di inabilità; nello specifico, sottoposta a visita medico-legale la ricorrente, il ctu affermava che: Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta e della visita medica effettuata, è possibile affermare che, la Sig.ra BA IL, di anni 67, è affetta da:
“Cardiopatia ipertensiva, insufficienza renale cronica (stadio V) in terapia conservativa, pregresso intervento di protesi di anca dx, insufficienza venosa cronica arti inferiori, nodulo polmonare dx”, rilevando che il quadro clinico menomativo permette di riconoscere la
pagina 2 di 5 ricorrente come invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% nella percentuale del 90% a decorrere dalla domanda amministrativa”, concludendo che la ricorrente non si trovava nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
Nel rispondere alle osservazioni del ctp, con cui si contestava la percentuale di invalidità sopra indicata, ritenendola sottostimata in ragione delle patologie da cui era affetta la ricorrente, il ctu confermava la percentuale di invalidità già indicata del 90%, così - testualmente- argomentando e precisando:
“Le patologie di cui la perizianda è affetta sono essenzialmente:
- Cardiopatia ipertensiva. Nell'ambito del danno d'organo derivante dall'ipertensione arteriosa, particolarmente frequente e rilevante è quello cardiaco rappresentato dalla cardiopatia ipertensiva. La cardiopatia ipertensiva si esprime con quadri di rimodellamento ventricolare che varia in base alla gravità. Per la valutazione funzionale della cardiopatia ipertensiva si identificano tre gruppi funzionali che si correlano alle classi NYHA. Ho valutato la cardiopatia ipertensiva appartenente alla I classe NYHA = 20%;
- Insufficienza renale cronica. L'insufficienza renale cronica, indipendentemente dalla differente eziopatogenesi della nefropatia iniziale, rappresenta la condizione morbosa finale comune, che costituisce di per sé situazione menomativa valutabile nelle sue ripercussioni sulla validità fisica del soggetto e sulla sua capacità lavorativa.
L'entità della insufficienza renale cronica viene individuata mediante un valore di laboratorio cardine, la clearance della creatinina, che riproduce fedelmente la velocità di filtrazione glomerulare, elemento valutativo funzionale fondamentale di tale situazione morbosa. Sulla base di tale parametro si distingue l'insufficienza renale cronica in cinque classi. È noto che i soggetti con insufficienza renale cronica sopravvivono con minime perturbazioni funzionali della composizione dei liquidi corporei finché la velocità di filtrazione glomerulare non si riduce al di sotto del 10%; Ho valutato l'insufficienza renale cronica = 75%
- Pregresso intervento di protesi di anca. La valutazione medico legale delle malattie dell'apparato osteo articolare presuppone una diagnosi clinico funzionale, in cui le funzioni che si vanno a valutare sono essenzialmente tre: funzione prensile, funzione di sostegno, funzione locomotoria. La valutazione medico legale si basa essenzialmente sulla obiettività clinica e sulla valutazione delle limitazioni articolari conseguenti. La ricorrente all'esame obiettivo presenta: limitazione della articolarità dell'anca, autonoma nei passaggi di postura e
pagina 3 di 5 nel mantenimento della stazione eretta, deambulazione autonoma di tipo oscillante possibile con aiuto di bastone. Ho valutato tale limitazione = 35%.
- Insufficienza venosa cronica arti inferiori. Le malattie delle vene assumono importanza medico legale quando determinano una insufficienza venosa cronica, cioè quando il sistema non è più in grado di adempiere alle sue funzioni circolatorie. Per l'inquadramento del soggetto flebopatico l'esame obiettivo è importante, perché permette di cogliere i segni che abitualmente necaratterizzano la gravità. Ho valutato l'insufficienza venosa = 20%
- Nodulo polmonare calcifico: asintomatico”.
Risulta quindi che il ctu abbia fatto applicazione dei parametri di cui al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, applicando le tabelle previste, indicando per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, effettuando quindi il calcolo riduzionistico, pervenendo così ad una conclusione tecnicamente corretta, che peraltro nella presente sede non è stata neppure -specificamente- contestata.
L'opposizione va quindi rigettata, in quanto nel ricorso si sviluppano le medesime questioni già portate all'attenzione del CTU in sede di osservazioni alla bozza ed alle quali il perito ha dato puntuale ed esaustivo riscontro, come sopra indicato, valutando esattamente e puntualmente le percentuali per ciascuna patologia riscontrata, che non sono neppure specificamente e motivatamente contestate in sede di opposizione.
L'aspetto oggetto di odierna contestazione, quindi, costituisce mera riproposizione di questione già sottoposta all'attenzione del CTU, che ha espressamente ed esaurientemente motivato la propria diagnosi.
Le censure della difesa si risolvono, pertanto, in un mero dissenso diagnostico (tra tutte
Cassazione n.12429/19) senza indicazioni di motivi specifici (ex plurimis Cassazione
n.12165/19).
Le spese della ctu eseguita nella fase ATP (come liquidate in dispositivo) vanno poste a carico dell'Inps, attesa la dichiarazione ex art.152 disp. att. Cpc. in atti;
nulla per quelle di lite, in ragione della medesima dichiarazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che BA IL non si trovava nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della invalidità totale con permanente e assoluta pagina 4 di 5 inabilità lavorativa;
2)Nulla per le spese processuali, in ragione della allegata dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.;
3)Liquida in favore del dr. Pietro Pallotta, a titolo di onorario, la somma di euro 290,00 ai sensi dell'art.21 tabella DM 30.5.02, ponendo il pagamento a carico dell'Inps.
Campobasso, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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