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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.760/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t.; elettivamente domiciliato a presso la Casa Comunale, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Kathya Ziletti per mandato in atti;
-appellante-
E
, con sede a Palermo, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P. Controparte_1
IVA ; P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Palermo, viale Francesco Scaduto n. 14, presso lo studio dell'avv.
Alberto Stagno D'Alcontres per mandato in atti;
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5 Luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Marsala con sentenza n. 561/20 pubblicata il 22/10/2020 nell'ambito del giudizio n. r.g. 474/2019, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 856/2018 emesso dal
Tribunale di Marsala il 29/11/2018 per l'importo di € 189.892,43 e condannato il Comune opponente al pagamento, in favore di , delle spese di lite che ha liquidato in € Controparte_1
7.795,00 oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 lamentandone l'erroneità sotto diversi profili.
Ha resistito al gravame , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 05.07.2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1 e 2.Con il primo ed il secondo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Controparte_1 in assenza della prova scritta del contratto concluso tra le parti e, dunque, in violazione degli artt.
16 e 17 R.D. n. 2440/1923.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui, dopo aver ritenuto provato che fosse subentrata nella posizione di non ha Controparte_1 CP_2 tenuto conto della circostanza che la convenzione stipulata nel 1949 con quest'ultima fosse già scaduta ed inefficace da diversi anni, nonché della circostanza che, per stessa ammissione di desumibile da una serie di note pec da questa stessa inviate al Comune, fosse Controparte_1 pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto di mero fatto non regolato da alcun contratto scritto.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduce, altresì, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il quantum della pretesa creditoria, nonostante la stessa si fondasse su fatture unilateralmente emesse dall'opposta.
5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta il capo relativo alle spese di lite.
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I motivi di appello, in quanto strettamente e logicamente connessi tra loro, andranno trattati congiuntamente.
L'appello è fondato. In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, occorre rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex aliis Cass. n. 1685/1981;
2619/2000; 59/2001) “tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca
"iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi;
il contratto privo della forma richiesta "ad substantiam" è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive”.
Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che non ha adeguatamente provato Controparte_1 che tra la medesima e il Comune di sia stato sottoscritto un contratto di Parte_1 somministrazione. A questo proposito non può condividersi l'assunto, fatto proprio dal Giudice di prime cure, in base al quale in forza dell'art.
7.1 della “Convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione dell'acqua per uso idropotabile” stipulata tra l'Ente Acquedotti Siciliani, la Regione Sicilia e la stessa società affidataria in data 20 Aprile 2004, la società opposta è subentrata all' a tutti Controparte_1 CP_2 gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua all'ingrosso con i gestori delle reti comunali e/o locali. Non vi è, infatti, agli atti neanche il contratto originario nel quale sarebbe subentrata. A questo proposito, in base agli artt. 16 e 17 R.D. n. Controparte_1
2440 del 1923, solo la forma scritta può valere per consentire l'assunzione di una valida obbligazione in capo alla P.A. posto che la volontà di obbligarsi da parte della pubblica amministrazione non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti (Cass. n.
9428/2001). Nel caso che ci occupa, la circostanza che la società opposta abbia di fatto operato la somministrazione in favore del Comune di non è sufficiente per Parte_1 ritenere esistente un valido rapporto contrattuale tra le parti tale da legittimare la pretesa creditoria avanzata in giudizio.
La necessità della forma scritta è, infatti, costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma consente di indentificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (v. ex aliis Cass. n. 27910/2018, Cass. n. 19410/2016, Cass. n. 17646/2002,
Cass. n. 21477/2013). Ed è proprio la necessità di scongiurare il pericolo di assunzione di impegni di spesa senza l'adeguata copertura finanziaria a giustificare la previsione di cui all'art. 191 del
D.Lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”. Pertanto, deve ritenersi che ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191
D.Lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (v. ex aliis Cass. n. 24303 del 2011; n. 17465 del 2013; n. 33768 del
2019). Ebbene, nel caso che ci occupa, non avendo fornito alcuna prova scritta Controparte_1 del contratto o comunque dell'accordo finalizzato a regolamentare le obbligazioni corrispettive scaturenti dal rapporto di fornitura idrica, deve ritenersi che queste ultime siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso.
Neanche può ritenersi provato il contratto stipulato tra le parti per avere il Tribunale di Marsala, con altra decisione passata in giudicato tra le medesime parti (n. 1305/2014), accertato che
è successore a titolo particolare nei rapporti contrattuali facenti capo ad Tale CP_1 CP_2 statuizione, a ben vedere, si occupa solo incidentalmente di tale successione, dando atto nelle premesse della mancata contestazione del rapporto contrattuale tra le parti, sicchè non può ritenersi vincolante nel presente giudizio. Ad ogni modo, resta ferma la mancata prova della forma scritta del contratto stipulato tra le parti, con la conseguenza che nessuna somma è dovuta dal appellante nei confronti della società appellata. Pt_1
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei restanti.
In definitiva l'appello è integralmente rigettato.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 561/20 pubblicata dal Tribunale di Marsala il
22/10/2020 nell'ambito del giudizio n. r.g. 474/2019,
- Accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 856/2018 emesso dal Tribunale di Marsala il 29/11/2018 per l'importo di € 189.892,43, che per l'effetto revoca;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere al Controparte_1 [...]
le spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo Parte_1 grado di giudizio in € 7.000,00 oltre accessori di legge e, per il secondo grado di giudizio, in € 5.000,00 oltre accessori di legge.
- Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data
23/12/2024.
Palermo, 07/01/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo