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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. GI SI Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara IN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3628 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 02/05/1984 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 02/09/1984 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via A. di Rudinì n. 30, presso lo studio dell'avv. Fazio Laura, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1) I coniugi IN e manifestano la concorde volontà di vivere legalmente separati Pt_2
l'uno dall'altra, con l'obbligo del reciproco rispetto, restando dispensati dagli obblighi di coabitazione e di assistenza;
2) La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale concessa alla stessa Parte_1 in comodato d'uso gratuito dal padre, sita in Palermo, via Lo Squiglio Pietro n. 16, unitamente alla figlia che ivi manterrà la propria residenza;
3) Si prevede il regime di affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e facoltà del genitore non convivente di incontrarla e tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sanitarie e, fatti salvi i diversi accordi liberamente stretti dalle parti, dalle 14 del venerdì alle 20 della Domenica a weekend alternati;
in alternanza con l'altro genitore durante tutte le festività civili e religiose ( un anno il giorno di Natale, il successivo la vigilia, un anno il giorno di Capodanno il successivo la vigilia, un anno il giorno di Pasqua l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo e così via ) continuativamente per due periodi di 10 giorni ciascuno, distanziati l'uno dall'altro di almeno
15 giorni, dal 15 di giugno al 15 di settembre di ogni anno. Di ogni eventuale spostamento fuori città della minore, comunque, ciascun genitore dovrà fare all'altro apposita comunicazione, consentendo altresì, all'altro genitore, di comunicare con la figlia telefonicamente.
Le scelte più impegnative relative alla minore ed al suo futuro dovranno essere prese di comune accordo, così come le visite mediche, le scelte scolastiche, la partecipazione alle riunioni scolastiche, le scelte relative alle attività sportive etc. ect.
4) Ciascuna parte provvederà al proprio sostentamento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
5) Per il mantenimento ordinario della figlia, tenuto conto della previsione di affidamento congiunto della stessa con domicilio prevalente, il IG. si impegna a Parte_2 corrispondere alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 150,00 Parte_1 da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT.
Inoltre, relativamente alle spese straordinarie, per come elencate nel protocollo del Tribunale di
Palermo, consegnato alle parti e che si intende qui interamene riprodotto ed accettato, le parti concordemente stabiliscono che le stesse verranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%; Si applicherà anche il detto protocollo per le modalità di rimborso delle spese straordinarie per quanto concerne i tempi e modalità di manifestazione del consenso. 7 ) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto della figlia minori”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 04/09/2017 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.174 - parte II - serie A – Anno 2017);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente del Tribunale
GI SI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ) I coniugi prevedono altresì che l'A.U.U., verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
; Parte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. GI SI Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara IN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3628 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 02/05/1984 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 02/09/1984 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via A. di Rudinì n. 30, presso lo studio dell'avv. Fazio Laura, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “1) I coniugi IN e manifestano la concorde volontà di vivere legalmente separati Pt_2
l'uno dall'altra, con l'obbligo del reciproco rispetto, restando dispensati dagli obblighi di coabitazione e di assistenza;
2) La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale concessa alla stessa Parte_1 in comodato d'uso gratuito dal padre, sita in Palermo, via Lo Squiglio Pietro n. 16, unitamente alla figlia che ivi manterrà la propria residenza;
3) Si prevede il regime di affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la madre e facoltà del genitore non convivente di incontrarla e tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze scolastiche e sanitarie e, fatti salvi i diversi accordi liberamente stretti dalle parti, dalle 14 del venerdì alle 20 della Domenica a weekend alternati;
in alternanza con l'altro genitore durante tutte le festività civili e religiose ( un anno il giorno di Natale, il successivo la vigilia, un anno il giorno di Capodanno il successivo la vigilia, un anno il giorno di Pasqua l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo e così via ) continuativamente per due periodi di 10 giorni ciascuno, distanziati l'uno dall'altro di almeno
15 giorni, dal 15 di giugno al 15 di settembre di ogni anno. Di ogni eventuale spostamento fuori città della minore, comunque, ciascun genitore dovrà fare all'altro apposita comunicazione, consentendo altresì, all'altro genitore, di comunicare con la figlia telefonicamente.
Le scelte più impegnative relative alla minore ed al suo futuro dovranno essere prese di comune accordo, così come le visite mediche, le scelte scolastiche, la partecipazione alle riunioni scolastiche, le scelte relative alle attività sportive etc. ect.
4) Ciascuna parte provvederà al proprio sostentamento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
5) Per il mantenimento ordinario della figlia, tenuto conto della previsione di affidamento congiunto della stessa con domicilio prevalente, il IG. si impegna a Parte_2 corrispondere alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 150,00 Parte_1 da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT.
Inoltre, relativamente alle spese straordinarie, per come elencate nel protocollo del Tribunale di
Palermo, consegnato alle parti e che si intende qui interamene riprodotto ed accettato, le parti concordemente stabiliscono che le stesse verranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%; Si applicherà anche il detto protocollo per le modalità di rimborso delle spese straordinarie per quanto concerne i tempi e modalità di manifestazione del consenso. 7 ) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto della figlia minori”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 04/09/2017 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.174 - parte II - serie A – Anno 2017);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente del Tribunale
GI SI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 ) I coniugi prevedono altresì che l'A.U.U., verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra
; Parte_1