Ordinanza collegiale 7 dicembre 2024
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2023, proposto da
ON IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Potenza, Domenico Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Filiano, non costituito in giudizio;
nei confronti
TO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ciampa, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale Guglielmo Marconi, 179;
per l'annullamento
della determina dirigenziale del Comune di Filiano, n. 235 – 2023 Atto n. 81 del 24.03.2023, con la quale veniva applicata la sanzione pecuniaria di € 516,00 a carico del sig. IA TO (Nato a Filiano il 12.06.1962 ed ivi residente alla C.da Iscalunga) e si disponeva, sempre a carico del predetto, la redazione di una SCIA in sanatoria, per avere quest''ultimo, come attestato da verbale di accertamento della Polizia Locale di Filiano del 10.03.2023 (Prot.n. 1556): a) demolito una recinzione modulare prefabbricata in cls, sostituendola con una recinzione con rete metallica e paletti in ferro di altezza pari a circa 1,25 mt ancorati su una copertina di cls. dello spessore di 5 cm,
ubicata al Fol. 12 Part. 1235; b) realizzato una scala in carpenteria metallica di larghezza pari a mt.1 e altezza mt.3 al Fol. 12 Part. 2232;
del provvedimento del Comune di Filiano, Prot n. 0002302 del 14.04.2023, con cui veniva rigettata l''istanza del ricorrente volta al riesame per l''annullamento integrale della sopra citata determina dirigenziale n. 235 - 2023 del 24.03.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TO IA;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con atto depositato in data 28/3/2025, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Considerato che, pur non potendosi far luogo all’estinzione del giudizio per rinuncia in quanto la relativa fattispecie non si è perfezionata secondo le formalità previste dall' art. 84, comma 1 e 3, cod. proc. amm., da tale dichiarazione è possibile desumere, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che, in ragione della particolarità del caso, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO