Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/12/2024, n. 34439
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Sentenza 25 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 25 dicembre 2024, con il numero di registro generale 29125/2019. Il ricorrente, un lavoratore, contestava la legittimità del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato con la società Interbus S.p.A., chiedendo la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo pieno, sostenendo che l'orario di lavoro non fosse stato adeguatamente definito e che fossero stati superati i limiti percentuali di assunzione a tempo parziale previsti dal CCNL di categoria.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la qualificazione del contratto come part-time misto, ritenendo che la distribuzione dell'orario di lavoro fosse conforme alle disposizioni legislative e contrattuali. Ha argomentato che il contratto rispettava i requisiti di certezza e predeterminazione dell'orario di lavoro, in quanto la sua durata era legata all'anno scolastico, un elemento certo e non controllabile dal datore di lavoro. Inoltre, la Corte ha escluso la nullità parziale del contratto per superamento delle percentuali di utilizzo, affermando che tale superamento non comportava automaticamente la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo pieno, in assenza di specifiche previsioni normative o contrattuali.

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In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'eventuale superamento delle percentuali di utilizzo stabilite nella contrattazione collettiva non determina, in mancanza di una esplicita previsione in tal senso da parte della legge o della fonte collettiva, la trasformazione del medesimo in un rapporto a tempo pieno. (Fattispecie relativa all'art. 2/A del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 14.12.2004, ratione temporis applicabile, il quale, secondo quanto rilevato nella decisione confermata dalla S.C., pur contemplando percentuali di utilizzo delle forme contrattuali a tempo parziale, non ricollega all'eventuale loro superamento alcuna sanzione, né prevede, per tale ipotesi, la conversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro part-time).

In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 61 del 2000, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile, non contempla la necessità che la fonte collettiva autorizzi o regolamenti tale forma contrattuale, ma riserva ad essa compiti solo specificativi della normativa primaria, sicché il mancato svolgimento dell'esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali di cui all'art. 2, lett. B), del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 14.12.2004, non preclude comunque la possibilità di attivare contratti part-time del predetto tipo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/12/2024, n. 34439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34439
    Data del deposito : 25 dicembre 2024

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