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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8013/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'avv. PALOTTI ROBERTA elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Donatello n.21;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- RESISTENTI CONTUMACI -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Sulle spettanze: accertare e dichiarare il diritto del Sig. di Parte_1 percepire le seguenti somme, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, per i titoli di seguito specificati:
€ 22.013,19 lordi a titolo di retribuzioni e spettanze di fine rapporto;
€ 12.813,84 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;
€ 23.110,90 a titolo di Tfr accantonato e rimasto in azienda (dedotto l'importo già versato dal fondo di Tesoreria dell'Inps); per complessivi € 57.937,93 ovvero quel diverso importo ritenuto di giustizia e per l'effetto 2) condannare al pagamento della somma CP_3 di € 57.937,93, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) In ogni caso, ritenuta la certezza liquidità ed esigibilità del credito, del quale si fornisce prova per mezzo delle buste paga di provenienza datoriale (cfr. doc. 4) emettere ordinanza ex art. 423, secondo comma, cpc e conseguentemente disporre a carico di in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, l'obbligo di pagare immediatamente in favore del sig. l'importo netto corrispondente al lordo di Parte_1
€ 45.124,09=, di cui € 23.110,90 a titolo di TFR. B) Sull'omesso versamento delle quote di TFR al 4) accertare il Controparte_2 mancato versamento delle quote Tfr al pari a € Controparte_2
9.679,90 o al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia a titolo di quote TFR maggiorate dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, oltre agli interessi di mora a copertura degli oneri amministrativi come statuito dall'art. 8 comma 11 dello Statuto del accertare e dichiarare il CP_2 diritto del Sig. alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva presso il e al corretto versamento Controparte_2 delle quote TFR, e per l'effetto in via principale: 6) condannare in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento della somma di € 9.679,90 al , o del diverso importo Controparte_2 ritenuto di giustizia, a titolo di quote Tfr maggiorate dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, oltre agli interessi di mora a copertura degli oneri amministrativi come statuito dall'art. 8 comma 11 dello Statuto del Fondo. In via subordinata, ove il Tribunale Ill.mo non ritenesse sussistente in capo al ricorrente la legittimazione ex se: 7) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di agire ex art. 2900 c.c., in surroga Parte_1 di e, conseguentemente, 8) condannare Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento della somma di € 9.679,90 al , o del diverso importo Controparte_2 ritenuto di giustizia, a titolo di quote Tfr maggiorate dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, oltre agli interessi di mora a copertura degli oneri amministrativi come statuito dall'art. 8 comma 11 dello Statuto del In via ulteriormente subordinata ove il Tribunale Ill.mo non CP_2 accogliesse le domande formulate ai punti da 5 a 7 compresi: 9) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire da in persona Parte_1 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 9.679,90 o il diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di Tfr omesso al Fondo Pensione Telemaco, oltre agli interessi di mora, 10) condannare in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al Sig. Parte_1
2 della somma di € 9.679,90, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi di mora, 11) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
12) con vittoria delle spese e competenze, con la maggiorazione prevista all'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, a carico solidale delle parti convenute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario” 2. Le convenute, benché ritualmente citate, non sono comparse e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto in data 1.11.1999 alle Parte_1 dipendenze della società con contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di full time, con la qualifica di impiegato tecnico, inquadrato da ultimo al livello 6 del CCNL
Telecomunicazioni (doc. 2 – buste paga agosto/2023-aprile/2024). Il ricorrente dal 2014 ha conferito il proprio Tfr al Fondo Pensione Telemaco
(C.F. ), con sede in 00197 Roma (RM), Via Luigi Bellotti Bon P.IVA_2
n. 14 (cfr. doc. 5). Il rapporto di lavoro con la resistente è cessato CP_4 in data 31.08.2024, a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore (doc. 3).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo del saldo della retribuzione di maggio 2024 e delle retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2024, oltre alle competenze di fine rapporto ed il TFR (dedotto quanto percepito dal Fondo di tesoreria INPS pari a €21.211,48 cfr. doc. 7). Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente verificava, altresì, il mancato versamento da parte della società datrice di lavoro delle quote in favore del Fondo
Complementare Telemaco a decorrere dal mese di luglio 2022.
4. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
3 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
5. Il datore di lavoro nel rimanere Controparte_1 contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€45.124,09 di cui
- € 22.013,19 a titolo di retribuzione di maggio, giugno, luglio e agosto
2024 e competenze di fine rapporto
- ed € 23.110,90 a titolo di TFR accantonato e rimasto in azienda come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga prodotte nonché delle previsioni di legge e del CCNL.
6. Deve anche accertarsi la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni sin dal mese di maggio, con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 50 CCNL applicato
(cfr. doc. 9) pari a 4 mesi di retribuzione (€ 3.203,46) per complessivi €
12.813,84 lordi.
7. Dalla documentazione in atti, risulta altresì il conferimento da parte del ricorrente sin dal 2014 del proprio TFR al Controparte_2
(cfr. doc. 5); dall'estratto conto prodotto risulta
[...]
l'inadempimento del datore di lavoro al versamento delle quote mensili per il periodo dal 1.7.2022 al 31.8.2024 pari a € 9.679,90.
4 8. Stante la legittimazione attiva del lavoratore (“evidentemente interessato al versamento corretto di contributi al proprio fondo di previdenza complementare, essendo finalizzata la domanda alla possibilità di esercitare, in futuro, il proprio diritto alla pensione complementare. In ragione di ciò, l'eventuale condanna dovrà poi, però, essere effettuata a favore del fondo […] quale cessionario del credito retributivo (anche per tfr) cfr, sent. Tribunale di Milano, sez. Lavoro n. 109/2020, sent. Tribunale di
Milano, sez. Lavoro n. 128/2016, Sent. Tribunale di Milano sez. Lavoro n.
1881/2015) la società va condannata Controparte_1 al versamento della somma di € 9.679,90 al , Controparte_2 oltre agli interessi dovuti sulla base del Regolamento del Fondo.
**
9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata Controparte_1 al pagamento delle stesse in favore di parte ricorrente liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Nulla sulle spese con riferimento alla posizione del , rimasto CP_2 contumace.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della somma complessiva lorda di euro
€57.937,93 (di cui € 22.013,19 lordi a titolo di retribuzioni e spettanze di fine rapporto;
€ 12.813,84 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;
€ 23.110,90 a titolo di Tfr accantonato e rimasto in azienda) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
2. condanna al versamento della Controparte_1 somma di € 9.679,90 al Fondo Pensione Telemaco, oltre interessi;
3. Condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 8.433,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore
5 antistatario;
nulla sulle spese relative alla posizione del
[...]
. CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,14/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'avv. PALOTTI ROBERTA elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Donatello n.21;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- RESISTENTI CONTUMACI -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Sulle spettanze: accertare e dichiarare il diritto del Sig. di Parte_1 percepire le seguenti somme, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, per i titoli di seguito specificati:
€ 22.013,19 lordi a titolo di retribuzioni e spettanze di fine rapporto;
€ 12.813,84 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;
€ 23.110,90 a titolo di Tfr accantonato e rimasto in azienda (dedotto l'importo già versato dal fondo di Tesoreria dell'Inps); per complessivi € 57.937,93 ovvero quel diverso importo ritenuto di giustizia e per l'effetto 2) condannare al pagamento della somma CP_3 di € 57.937,93, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) In ogni caso, ritenuta la certezza liquidità ed esigibilità del credito, del quale si fornisce prova per mezzo delle buste paga di provenienza datoriale (cfr. doc. 4) emettere ordinanza ex art. 423, secondo comma, cpc e conseguentemente disporre a carico di in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, l'obbligo di pagare immediatamente in favore del sig. l'importo netto corrispondente al lordo di Parte_1
€ 45.124,09=, di cui € 23.110,90 a titolo di TFR. B) Sull'omesso versamento delle quote di TFR al 4) accertare il Controparte_2 mancato versamento delle quote Tfr al pari a € Controparte_2
9.679,90 o al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia a titolo di quote TFR maggiorate dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, oltre agli interessi di mora a copertura degli oneri amministrativi come statuito dall'art. 8 comma 11 dello Statuto del accertare e dichiarare il CP_2 diritto del Sig. alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva presso il e al corretto versamento Controparte_2 delle quote TFR, e per l'effetto in via principale: 6) condannare in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento della somma di € 9.679,90 al , o del diverso importo Controparte_2 ritenuto di giustizia, a titolo di quote Tfr maggiorate dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, oltre agli interessi di mora a copertura degli oneri amministrativi come statuito dall'art. 8 comma 11 dello Statuto del Fondo. In via subordinata, ove il Tribunale Ill.mo non ritenesse sussistente in capo al ricorrente la legittimazione ex se: 7) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di agire ex art. 2900 c.c., in surroga Parte_1 di e, conseguentemente, 8) condannare Controparte_2 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento della somma di € 9.679,90 al , o del diverso importo Controparte_2 ritenuto di giustizia, a titolo di quote Tfr maggiorate dell'eventuale incremento percentuale della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, oltre agli interessi di mora a copertura degli oneri amministrativi come statuito dall'art. 8 comma 11 dello Statuto del In via ulteriormente subordinata ove il Tribunale Ill.mo non CP_2 accogliesse le domande formulate ai punti da 5 a 7 compresi: 9) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire da in persona Parte_1 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 9.679,90 o il diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di Tfr omesso al Fondo Pensione Telemaco, oltre agli interessi di mora, 10) condannare in persona CP_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento al Sig. Parte_1
2 della somma di € 9.679,90, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi di mora, 11) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
12) con vittoria delle spese e competenze, con la maggiorazione prevista all'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, a carico solidale delle parti convenute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si dichiara antistatario” 2. Le convenute, benché ritualmente citate, non sono comparse e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto in data 1.11.1999 alle Parte_1 dipendenze della società con contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di full time, con la qualifica di impiegato tecnico, inquadrato da ultimo al livello 6 del CCNL
Telecomunicazioni (doc. 2 – buste paga agosto/2023-aprile/2024). Il ricorrente dal 2014 ha conferito il proprio Tfr al Fondo Pensione Telemaco
(C.F. ), con sede in 00197 Roma (RM), Via Luigi Bellotti Bon P.IVA_2
n. 14 (cfr. doc. 5). Il rapporto di lavoro con la resistente è cessato CP_4 in data 31.08.2024, a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore (doc. 3).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo del saldo della retribuzione di maggio 2024 e delle retribuzioni di giugno, luglio e agosto 2024, oltre alle competenze di fine rapporto ed il TFR (dedotto quanto percepito dal Fondo di tesoreria INPS pari a €21.211,48 cfr. doc. 7). Alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente verificava, altresì, il mancato versamento da parte della società datrice di lavoro delle quote in favore del Fondo
Complementare Telemaco a decorrere dal mese di luglio 2022.
4. Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
3 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione)
l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
5. Il datore di lavoro nel rimanere Controparte_1 contumace, non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€45.124,09 di cui
- € 22.013,19 a titolo di retribuzione di maggio, giugno, luglio e agosto
2024 e competenze di fine rapporto
- ed € 23.110,90 a titolo di TFR accantonato e rimasto in azienda come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga prodotte nonché delle previsioni di legge e del CCNL.
6. Deve anche accertarsi la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni sin dal mese di maggio, con conseguente diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 50 CCNL applicato
(cfr. doc. 9) pari a 4 mesi di retribuzione (€ 3.203,46) per complessivi €
12.813,84 lordi.
7. Dalla documentazione in atti, risulta altresì il conferimento da parte del ricorrente sin dal 2014 del proprio TFR al Controparte_2
(cfr. doc. 5); dall'estratto conto prodotto risulta
[...]
l'inadempimento del datore di lavoro al versamento delle quote mensili per il periodo dal 1.7.2022 al 31.8.2024 pari a € 9.679,90.
4 8. Stante la legittimazione attiva del lavoratore (“evidentemente interessato al versamento corretto di contributi al proprio fondo di previdenza complementare, essendo finalizzata la domanda alla possibilità di esercitare, in futuro, il proprio diritto alla pensione complementare. In ragione di ciò, l'eventuale condanna dovrà poi, però, essere effettuata a favore del fondo […] quale cessionario del credito retributivo (anche per tfr) cfr, sent. Tribunale di Milano, sez. Lavoro n. 109/2020, sent. Tribunale di
Milano, sez. Lavoro n. 128/2016, Sent. Tribunale di Milano sez. Lavoro n.
1881/2015) la società va condannata Controparte_1 al versamento della somma di € 9.679,90 al , Controparte_2 oltre agli interessi dovuti sulla base del Regolamento del Fondo.
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9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata Controparte_1 al pagamento delle stesse in favore di parte ricorrente liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Nulla sulle spese con riferimento alla posizione del , rimasto CP_2 contumace.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. condanna al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della somma complessiva lorda di euro
€57.937,93 (di cui € 22.013,19 lordi a titolo di retribuzioni e spettanze di fine rapporto;
€ 12.813,84 lordi a titolo di indennità di mancato preavviso;
€ 23.110,90 a titolo di Tfr accantonato e rimasto in azienda) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
2. condanna al versamento della Controparte_1 somma di € 9.679,90 al Fondo Pensione Telemaco, oltre interessi;
3. Condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 8.433,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del procuratore
5 antistatario;
nulla sulle spese relative alla posizione del
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. CP_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano,14/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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