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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 8 maggio 2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA FONTANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Pioltello (MI), Via Jacopo della Quercia n.4, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
, nato a [...] in data [...], Cod. Controparte_1
Fisc. ; C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 25 MARZO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 9 Con ricorso iscritto a ruolo in data 8 maggio 2024, ( cittadina ucraina), premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) in data 9 agosto 2016, (matrimonio iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pioltello anno 2016, atto n. 32, Parte 1) con Controparte_1 cittadino egiziano), in regime di comunione legale dei beni, dalla cui unione coniugale è
[...] nata la figlia (nata in data [...]), chiedeva al Persona_1
Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con incontri padre-figlia come da calendario in atti, quest'ultimo da mantenere vigente sino al raggiungimento della maggiore età della medesima figlia. Domandava, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare.
Quanto alle statuizioni economiche l'attrice chiedeva di porre l'obbligo a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia nonché un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie in favore della figlia come da Linee Guida della Corte
D'Appello di Milano e ciò, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica anche oltre il compimento della maggiore età. Domandava, infine, di disporre in suo favore il percepimento dell'assegno unico familiare e di ordinare la trasmissione della emananda sentenza presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Pioltello.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 25 marzo 2025 - così differita dall'udienza del 5 novembre 2024 per la rinnovazione della notifica - il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c., considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese in data 8 ottobre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa
Roberta Madera, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “io adesso sto a ER, mi avevano dato lo sfratto esecutivo dalla casa d Pioltello, ho trasferito la residenza anche della figlia, mio marito non si è opposto.. Per la casa in locazione pago € 272 al mese oltre le spese. adesso lavoro presso la Plat e guadagno
600 in busta paga poi faccio ulteriori ore a chiamate per cui guadagno in totale 850 euro al mese per esempio questo mese. la Plat è a 20 minuti da dove abito. E' un contratto a chiamata dal 3 febbraio 2025. Prima facevo la colf, ora non più. Mio marito lavorava prima in fino al 2023 a gennaio, poi ha litigato con il Parte_2 responsabile e è stato licenziato. Adesso non faceva nulla, non ha più ha lavorato. Non pagava nulla in casa non dava soldi né me li ha più dati. Io mi sono trasferita a ER il 20 ottobre 2024, anche lui è uscito dalla casa con lo sfratto. Un po' ha vissuto nei capannoni abbandonati poi per quel che lui mi ha riferito ha trovato una stanza ma non mi ha mai detto dove. Adesso non ci sentiamo completamente, da circa due mesi. Ogni tanto manda messaggi sul cellulare della bambina, ma non la vede da due mesi. Prima la vedeva anche tutti i giorni, perché lei ha frequentato la scuola a Pioltello fino a gennaio, io andavo a prenderla e lui ci accompagnava alla stazione di Pioltello per prendere il treno per ER. Poi la bambina il 3 febbraio ha cambiato scuola, sta andando a ER e da allora non l'ha più vista né ha chiesto di vederla. Quando stavamo insieme la gestione della figlia era sempre solo mia, lui non si è mai interessato, ero io che la portavo a scuola, che parlavo con gli
pagina 2 di 9 insegnanti, lui non si è mai interessato. Non ci sono propriamente episodi di violenza estrema ma lui alzava la voce.. Mai violenza fisica, magari brutte parole anche davanti alla figlia. Prima di febbraio ultima settimana di frequenza della vecchia scuola lui mi ha detto che sarebbe venuto un giorno a prenderla a scuola e non me
l'avrebbe fatta più vedere, intendendo che se la sarebbe portata via, che aveva un amico e poi avrebbe portato via la bambina. Questo mi ha molto spaventato. Per questo ho chiesto non più l'affido condiviso ma l'affido supersclusivo ho paura poi che la trattenga.. Per questo ho chiesto che le visite avvengano con i Servizi Sociali in spazio neutro. Adeso non so neanche dove si trovi mio marito e cosa faccia. Rinuncio all'assegno di mantenimento per me. chiedo un assegno di mantenimento per mia figlia. Chiedo visite in Spazio neutro. Prendo
l'Au di € 199 per mia figlia .. ”.
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice, viste le dichiarazioni rese dalla signora , si riportava alle domande Parte_1 come meglio rideterminate nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con la richiesta di affido superesclusivo della figlia minore alla madre, con regolamentazione della frequentazione paterna demandata ai Servizi Sociali del
Comune di ER in Spazio Neutro, con contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie obbligatorie e con attribuzione dell'Assegno Unico in favore della madre. La signora dichiarava di rinunciare alla domanda di assegno di mantenimento Parte_1 per sé ed alle istanze di prove articolate.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza.
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche della denuncia da ultimo dalla medesima presentata il 29.01.2025, che il marito, a seguito dello sfratto dalla ex casa coniugale (ottobre 2024) e dopo che la moglie aveva richiesto la separazione e si è trasferita con la figlia minore a ER, si è del tutto allontanato dalla famiglia, risultando sostanzialmente irreperibile non offrendo informazioni su dove esattamente viva, disinteressandosi della figlia minore (nata il [...]) e delle Per_1 scelte di vita ed educative delle medesima, non partecipando più in alcun modo alle decisioni più importanti, non chiedendo più della figlia da circa due mesi, quando la stessa ha cambiato scuola andando in quella di
ER, non chiedendo più alla madre di vederla e limitandosi a inviarle alcuni messaggi da ultimo, in un'occasione il 27 gennaio 2025 arrivando a minacciarla che si sarebbe presa a scuola la bambina e non gliela avrebbe più fatta vedere, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, non versando peraltro più alcuna somma di denaro per il mantenimento della figlia medesima.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti intimidatori da ultimo assunti oltre che anche di totale disinteresse posti in essere dal convenuto
pagina 3 di 9 con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della figlia, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare della minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento
esclusivo della figlia minore, così come rideterminata, alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, avendo ricreato per la stessa, nella nuova casa di ER, un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minora, stante anche l'assenza di rapporti e la sua scarsa reperibilità;
Osservato, altresì, come stante l'interruzione ei rapporti tra il padre e la figlia, peraltro ancora piccola e gli agiti intimidatori dal medesimo posti in essere, deve essere conferito specifico incarico ai Servizi Sociali del
Comune di ER per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di lavorare al momento presso la
Plat srl con contratto a tempo determinato dal 3 febbraio 2025 al 30 settembre 2025 come operaia con guadagno di € 7,77 lordi euro all'ora, per un importo complessivo di € 600 al mese, arrivando a volte a € 850, al mese , dopo lo sfratto esecutivo dalla casa coniugale in Pioltello ad ottobre 2024, si è trasferita a ER in via Zanica 18 in una casa in locazione per cui paga € 272,00 al mese per stare vicino ad una zia che può aiutarla con la bambina, che è stata iscritta nella scuola pubblica di zona. Quanto al marito lo stesso prima lavorava presso la da cui poi è stato licenziato avendo litigato con il responsabile, Parte_3 attualmente non è noto quale attività lavorativa svolga e dove viva.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede da tempo la figlia la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come richiesta di € 400,00 oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni della figlia, con decorrenda dalla domanda e con AU
(attualmente di € 199) percepito per intero dalla madre.
pagina 4 di 9 Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affida la figlia minore nata il [...], in [...]_2 esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di
ER via Zanica 18 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di ER (in relazione all'attuale residenza della minore), solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere un rapporto stabile e costante con la figlia e ciò risponda all'interesse della medesima, proceda a riavviare i rapporti tra il padre e la figlia stessa, inizialmente in Spazio neutro e con modalità osservate compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) Pone a carico di l'obbligo, con decorrenza dalla domanda Controparte_1
e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 8.05.2024) di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
5) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre come per legge;
6) Prende atto della rinuncia alle istanze istruttorie e all'assegno di mantenimento per sé di parte attrice.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttorie, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte attrice si riportava alle domande come formulate in udienza e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione il Giudice Delegato, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
pagina 5 di 9 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte attrice con cittadinanza ucraina e parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alla minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Pioltello (MI) al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, ostacolante a una comunicazione proficua con la madre nell'interesse della figlia con l'assunzione, peraltro, da parte dello stesso di comportamenti intimidatori e con un sostanziale omesso mantenimento della minore, consentono a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto della minore, peraltro ancora molto piccola, in quanto ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e anno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) in data 9 agosto 2016 (matrimonio iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pioltello anno 2016, atto n. 32, Parte 1), in regime di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata in data [...]). Persona_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
pagina 6 di 9 Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'irreversibile frattura del rapporto coniugale dovuta alle reciproche incomprensioni dei coniugi tanto da aver reso intollerabile la loro convivenza, l'assunzione da parte del signor di comportamenti minacciosi e CP_1
l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesto dalla parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 25 marzo 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice essendosi totalmente allontanato dal nucleo familiare a seguito dello sfratto dalla ex casa coniugale ed a seguito della richiesta di separazione giudiziale avanzata dalla moglie.
Il signor si è sostanzialmente reso irreperibile, peraltro, non avendo più chiesto di incontrare la figlia ed CP_1 essendosi limitato ad inviare alla moglie, negli ultimi due mesi, soltanto dei messaggi telefonici, manifestando il suo totale disinteresse nei confronti della figlia, non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita della medesima. Da ultimo, in data 27 gennaio 2025, il signor ha minacciato volta la moglie di portare CP_1 via la figlia senza più fargliela rivedere tanto da aver presentato la signora denuncia-querela nei Parte_1 suoi confronti in data 29 gennaio 2025. Lo stesso, inoltre, ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento della minore.
pagina 7 di 9 Con tali comportamenti, ormai risalenti da tempo, il signor ha impedito ogni tipo di comunicazione CP_1 strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse della minore.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alla minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato, presso l'abitazione sita in ER, via
D'Annunzio n. 58, nella quale, madre e figlia convivono stabilmente. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Quanto alle visite padre-figlia, considerati l'età della minore e Persona_1 gli atti intimidatori posti in essere dal padre, reputa il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali del
Comune di ER per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Contributo al mantenimento della figlia minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 25 marzo 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento della figlia, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata dalla stessa, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura della figlia minore.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale stante la rinuncia della parte attrice all'assegno di mantenimento per sé e all'assegnazione della casa coniugale, già da tempo rilasciata.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alla domanda di mantenimento per sè e alle istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) in data 9 agosto 2016, (matrimonio
[...] iscritto nei registri di stato civile del Comune di Pioltello anno 2016, atto n. 32,Parte 1);
pagina 8 di 9 2) DISPONE l'affido della figlia minore (nata in [...] 16 gennaio Persona_1
2018) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'indirizzo attuale in ER, via Zanica n.18. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c
(cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
3) DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti del Comune di ER (in relazione all'attuale residenza della minore), solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel voler riprendere un rapporto stabile e costante con la figlia e ciò risponda all'interesse della medesima, provvedano a riavviare i rapporti tra il padre e la figlia stessa, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) PONE a carico di l'obbligo, con decorrenza dalla domanda e Controparte_1 quindi dalla mensilità di Giugno 2024 (ricorso iscritto il 8.05.2024) di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-prima rivalutazione Giugno 2025) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
5) DISPONE che l'Assegno Unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
8) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA la Cancelleria per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di ER.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 8 maggio 2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA FONTANA, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Pioltello (MI), Via Jacopo della Quercia n.4, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
, nato a [...] in data [...], Cod. Controparte_1
Fisc. ; C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 25 MARZO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 9 Con ricorso iscritto a ruolo in data 8 maggio 2024, ( cittadina ucraina), premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) in data 9 agosto 2016, (matrimonio iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pioltello anno 2016, atto n. 32, Parte 1) con Controparte_1 cittadino egiziano), in regime di comunione legale dei beni, dalla cui unione coniugale è
[...] nata la figlia (nata in data [...]), chiedeva al Persona_1
Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con incontri padre-figlia come da calendario in atti, quest'ultimo da mantenere vigente sino al raggiungimento della maggiore età della medesima figlia. Domandava, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare.
Quanto alle statuizioni economiche l'attrice chiedeva di porre l'obbligo a carico del marito quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 200,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia nonché un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di € 400,00 o della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie in favore della figlia come da Linee Guida della Corte
D'Appello di Milano e ciò, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica anche oltre il compimento della maggiore età. Domandava, infine, di disporre in suo favore il percepimento dell'assegno unico familiare e di ordinare la trasmissione della emananda sentenza presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di Pioltello.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 25 marzo 2025 - così differita dall'udienza del 5 novembre 2024 per la rinnovazione della notifica - il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c., considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese in data 8 ottobre 2024 davanti al Giudice onorario dott.ssa
Roberta Madera, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “io adesso sto a ER, mi avevano dato lo sfratto esecutivo dalla casa d Pioltello, ho trasferito la residenza anche della figlia, mio marito non si è opposto.. Per la casa in locazione pago € 272 al mese oltre le spese. adesso lavoro presso la Plat e guadagno
600 in busta paga poi faccio ulteriori ore a chiamate per cui guadagno in totale 850 euro al mese per esempio questo mese. la Plat è a 20 minuti da dove abito. E' un contratto a chiamata dal 3 febbraio 2025. Prima facevo la colf, ora non più. Mio marito lavorava prima in fino al 2023 a gennaio, poi ha litigato con il Parte_2 responsabile e è stato licenziato. Adesso non faceva nulla, non ha più ha lavorato. Non pagava nulla in casa non dava soldi né me li ha più dati. Io mi sono trasferita a ER il 20 ottobre 2024, anche lui è uscito dalla casa con lo sfratto. Un po' ha vissuto nei capannoni abbandonati poi per quel che lui mi ha riferito ha trovato una stanza ma non mi ha mai detto dove. Adesso non ci sentiamo completamente, da circa due mesi. Ogni tanto manda messaggi sul cellulare della bambina, ma non la vede da due mesi. Prima la vedeva anche tutti i giorni, perché lei ha frequentato la scuola a Pioltello fino a gennaio, io andavo a prenderla e lui ci accompagnava alla stazione di Pioltello per prendere il treno per ER. Poi la bambina il 3 febbraio ha cambiato scuola, sta andando a ER e da allora non l'ha più vista né ha chiesto di vederla. Quando stavamo insieme la gestione della figlia era sempre solo mia, lui non si è mai interessato, ero io che la portavo a scuola, che parlavo con gli
pagina 2 di 9 insegnanti, lui non si è mai interessato. Non ci sono propriamente episodi di violenza estrema ma lui alzava la voce.. Mai violenza fisica, magari brutte parole anche davanti alla figlia. Prima di febbraio ultima settimana di frequenza della vecchia scuola lui mi ha detto che sarebbe venuto un giorno a prenderla a scuola e non me
l'avrebbe fatta più vedere, intendendo che se la sarebbe portata via, che aveva un amico e poi avrebbe portato via la bambina. Questo mi ha molto spaventato. Per questo ho chiesto non più l'affido condiviso ma l'affido supersclusivo ho paura poi che la trattenga.. Per questo ho chiesto che le visite avvengano con i Servizi Sociali in spazio neutro. Adeso non so neanche dove si trovi mio marito e cosa faccia. Rinuncio all'assegno di mantenimento per me. chiedo un assegno di mantenimento per mia figlia. Chiedo visite in Spazio neutro. Prendo
l'Au di € 199 per mia figlia .. ”.
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice, viste le dichiarazioni rese dalla signora , si riportava alle domande Parte_1 come meglio rideterminate nella memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con la richiesta di affido superesclusivo della figlia minore alla madre, con regolamentazione della frequentazione paterna demandata ai Servizi Sociali del
Comune di ER in Spazio Neutro, con contributo al mantenimento della minore a carico del padre nella misura di € 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie obbligatorie e con attribuzione dell'Assegno Unico in favore della madre. La signora dichiarava di rinunciare alla domanda di assegno di mantenimento Parte_1 per sé ed alle istanze di prove articolate.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza.
Osservato come sia emerso, dalle univoche e precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, supportate anche della denuncia da ultimo dalla medesima presentata il 29.01.2025, che il marito, a seguito dello sfratto dalla ex casa coniugale (ottobre 2024) e dopo che la moglie aveva richiesto la separazione e si è trasferita con la figlia minore a ER, si è del tutto allontanato dalla famiglia, risultando sostanzialmente irreperibile non offrendo informazioni su dove esattamente viva, disinteressandosi della figlia minore (nata il [...]) e delle Per_1 scelte di vita ed educative delle medesima, non partecipando più in alcun modo alle decisioni più importanti, non chiedendo più della figlia da circa due mesi, quando la stessa ha cambiato scuola andando in quella di
ER, non chiedendo più alla madre di vederla e limitandosi a inviarle alcuni messaggi da ultimo, in un'occasione il 27 gennaio 2025 arrivando a minacciarla che si sarebbe presa a scuola la bambina e non gliela avrebbe più fatta vedere, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, non versando peraltro più alcuna somma di denaro per il mantenimento della figlia medesima.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti intimidatori da ultimo assunti oltre che anche di totale disinteresse posti in essere dal convenuto
pagina 3 di 9 con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della figlia, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare della minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento
esclusivo della figlia minore, così come rideterminata, alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti della figlia di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, avendo ricreato per la stessa, nella nuova casa di ER, un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti la minora, stante anche l'assenza di rapporti e la sua scarsa reperibilità;
Osservato, altresì, come stante l'interruzione ei rapporti tra il padre e la figlia, peraltro ancora piccola e gli agiti intimidatori dal medesimo posti in essere, deve essere conferito specifico incarico ai Servizi Sociali del
Comune di ER per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di lavorare al momento presso la
Plat srl con contratto a tempo determinato dal 3 febbraio 2025 al 30 settembre 2025 come operaia con guadagno di € 7,77 lordi euro all'ora, per un importo complessivo di € 600 al mese, arrivando a volte a € 850, al mese , dopo lo sfratto esecutivo dalla casa coniugale in Pioltello ad ottobre 2024, si è trasferita a ER in via Zanica 18 in una casa in locazione per cui paga € 272,00 al mese per stare vicino ad una zia che può aiutarla con la bambina, che è stata iscritta nella scuola pubblica di zona. Quanto al marito lo stesso prima lavorava presso la da cui poi è stato licenziato avendo litigato con il responsabile, Parte_3 attualmente non è noto quale attività lavorativa svolga e dove viva.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede da tempo la figlia la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come richiesta di € 400,00 oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie stante l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni della figlia, con decorrenda dalla domanda e con AU
(attualmente di € 199) percepito per intero dalla madre.
pagina 4 di 9 Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affida la figlia minore nata il [...], in [...]_2 esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di
ER via Zanica 18 . La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di ER (in relazione all'attuale residenza della minore), solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel volere riprendere un rapporto stabile e costante con la figlia e ciò risponda all'interesse della medesima, proceda a riavviare i rapporti tra il padre e la figlia stessa, inizialmente in Spazio neutro e con modalità osservate compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) Pone a carico di l'obbligo, con decorrenza dalla domanda Controparte_1
e quindi dalla mensilità di giugno 2024 (ricorso iscritto il 8.05.2024) di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
5) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre come per legge;
6) Prende atto della rinuncia alle istanze istruttorie e all'assegno di mantenimento per sé di parte attrice.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttorie, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte attrice si riportava alle domande come formulate in udienza e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22
c.p.c. come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione il Giudice Delegato, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
pagina 5 di 9 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte attrice con cittadinanza ucraina e parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alla minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Pioltello (MI) al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, ostacolante a una comunicazione proficua con la madre nell'interesse della figlia con l'assunzione, peraltro, da parte dello stesso di comportamenti intimidatori e con un sostanziale omesso mantenimento della minore, consentono a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto della minore, peraltro ancora molto piccola, in quanto ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e anno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) in data 9 agosto 2016 (matrimonio iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Pioltello anno 2016, atto n. 32, Parte 1), in regime di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (nata in data [...]). Persona_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
pagina 6 di 9 Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'irreversibile frattura del rapporto coniugale dovuta alle reciproche incomprensioni dei coniugi tanto da aver reso intollerabile la loro convivenza, l'assunzione da parte del signor di comportamenti minacciosi e CP_1
l'assenza da tempo di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come chiesto dalla parte attrice.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 25 marzo 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice essendosi totalmente allontanato dal nucleo familiare a seguito dello sfratto dalla ex casa coniugale ed a seguito della richiesta di separazione giudiziale avanzata dalla moglie.
Il signor si è sostanzialmente reso irreperibile, peraltro, non avendo più chiesto di incontrare la figlia ed CP_1 essendosi limitato ad inviare alla moglie, negli ultimi due mesi, soltanto dei messaggi telefonici, manifestando il suo totale disinteresse nei confronti della figlia, non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita della medesima. Da ultimo, in data 27 gennaio 2025, il signor ha minacciato volta la moglie di portare CP_1 via la figlia senza più fargliela rivedere tanto da aver presentato la signora denuncia-querela nei Parte_1 suoi confronti in data 29 gennaio 2025. Lo stesso, inoltre, ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento della minore.
pagina 7 di 9 Con tali comportamenti, ormai risalenti da tempo, il signor ha impedito ogni tipo di comunicazione CP_1 strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse della minore.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alla minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato, presso l'abitazione sita in ER, via
D'Annunzio n. 58, nella quale, madre e figlia convivono stabilmente. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Quanto alle visite padre-figlia, considerati l'età della minore e Persona_1 gli atti intimidatori posti in essere dal padre, reputa il Collegio di confermare l'incarico ai Servizi Sociali del
Comune di ER per l'eventuale avvio e regolamentazione degli incontri in Spazio Neutro secondo quanto indicato in dispositivo, con attività di monitoraggio e vigilanza.
Contributo al mantenimento della figlia minore.
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 25 marzo 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento della figlia, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata dalla stessa, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura della figlia minore.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale stante la rinuncia della parte attrice all'assegno di mantenimento per sé e all'assegnazione della casa coniugale, già da tempo rilasciata.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alla domanda di mantenimento per sè e alle istanze istruttorie, così decide:
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) in data 9 agosto 2016, (matrimonio
[...] iscritto nei registri di stato civile del Comune di Pioltello anno 2016, atto n. 32,Parte 1);
pagina 8 di 9 2) DISPONE l'affido della figlia minore (nata in [...] 16 gennaio Persona_1
2018) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'indirizzo attuale in ER, via Zanica n.18. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c
(cosiddetto affido superesclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
3) DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti del Comune di ER (in relazione all'attuale residenza della minore), solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità nel voler riprendere un rapporto stabile e costante con la figlia e ciò risponda all'interesse della medesima, provvedano a riavviare i rapporti tra il padre e la figlia stessa, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto delle sue condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza;
4) PONE a carico di l'obbligo, con decorrenza dalla domanda e Controparte_1 quindi dalla mensilità di Giugno 2024 (ricorso iscritto il 8.05.2024) di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente Parte_1 rivalutabile con indici Istat-prima rivalutazione Giugno 2025) oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate:
5) DISPONE che l'Assegno Unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
8) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA la Cancelleria per la trasmissione ai Servizi Sociali del Comune di ER.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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