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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1002/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Località Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000458808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000458808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000458808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140006511188000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140006511188000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003931578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 1392025 90004588 08/000, notificata in data 31.03.2025, relativa a tassa automobilistica richiesta dalla Regione Calabria per le annualità
2009-2010 e 2013, tassa portata dalle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 13920140006511188000, presuntivamente notificata in data 13.01.2015, (2009 e 2010);
2) Cartella n. 13920180003931578000, presuntivamente notificata in data 18.09.2018 (2013).
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di che trattasi e la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'imposta richiesta in versamento, ovvero, in ogni caso, delle sanzioni e degli interessi applicati, invocando l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
L'ente impositore ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato ove non dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente non avrebbe provato la data di ricezione dell'atto impugnato e quindi la sua stessa tempestività
Anche il concessionario ha chiesto respingersi il ricorso stante la rituale notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi (in dettaglio indicati nei propri scritti, a cui si rinvia per brevità).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Parte resistente ha infatti allegato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento (non opposte).
Allo stesso modo, risulta dagli atti la successiva notifica di atti interruttivi (intimazione di pagamento n.
13920179001693529000 in data 06/09/2017, mediante consegna in mani del destinatario;
intimazione di pagamento n. 13920219000589682000 in data 27/05/2023 ex art. 140 c.p.c. e, infine dell'atto oggi opposto).
Ne deriva che non è maturata in specie l'eccepita prescrizione (vds. anche la sospensione dei termini disposta dal DL 18/2020).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 150,00 in favore della Regione Calabria ed in € 200,00 (oltre accessori di legge) in favore del concessionario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1002/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Località Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000458808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000458808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000458808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140006511188000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140006511188000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180003931578000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 1392025 90004588 08/000, notificata in data 31.03.2025, relativa a tassa automobilistica richiesta dalla Regione Calabria per le annualità
2009-2010 e 2013, tassa portata dalle seguenti cartelle:
1) Cartella n. 13920140006511188000, presuntivamente notificata in data 13.01.2015, (2009 e 2010);
2) Cartella n. 13920180003931578000, presuntivamente notificata in data 18.09.2018 (2013).
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di che trattasi e la intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'imposta richiesta in versamento, ovvero, in ogni caso, delle sanzioni e degli interessi applicati, invocando l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite (da distrarsi).
L'ente impositore ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato ove non dichiarato inammissibile in quanto la ricorrente non avrebbe provato la data di ricezione dell'atto impugnato e quindi la sua stessa tempestività
Anche il concessionario ha chiesto respingersi il ricorso stante la rituale notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi (in dettaglio indicati nei propri scritti, a cui si rinvia per brevità).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Parte resistente ha infatti allegato prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento (non opposte).
Allo stesso modo, risulta dagli atti la successiva notifica di atti interruttivi (intimazione di pagamento n.
13920179001693529000 in data 06/09/2017, mediante consegna in mani del destinatario;
intimazione di pagamento n. 13920219000589682000 in data 27/05/2023 ex art. 140 c.p.c. e, infine dell'atto oggi opposto).
Ne deriva che non è maturata in specie l'eccepita prescrizione (vds. anche la sospensione dei termini disposta dal DL 18/2020).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 150,00 in favore della Regione Calabria ed in € 200,00 (oltre accessori di legge) in favore del concessionario.