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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 182 /2025, promosso da: residente a [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
DEBITORE IN PROPRIO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 21-5-2025, la signora ha avanzato la domanda Parte_1
di apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor che Persona_1 espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice designato alla trattazione del fascicolo ha fissato l'udienza di comparizione dettando le indicazioni per la formazione del fascicolo.
pagina 1 di 6 All'udienza del 19-6-2025 è comparsa la debitrice personalmente ed il gestore dottor che hanno Per_1 confermato quanto dedotto nel ricorso e negli scritti ed hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********************************
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge che ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della signora
Parte_1
Preliminarmente sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma
2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a Castelfiorentino.
Risulta, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per caso di crisi o insolvenza.
La signora come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che Parte_1
dalla relazione integrativa del gestore depositata in atti, ha svolto attività imprenditoriale, quale socia illimitatamente responsabile della società Bolero snc di RD Manuela, tuttavia l'assoggettabilità ad una procedura maggiore è da escludere atteso che:
- la ricorrente è uscita dalla compagine sociale nel 2009
- l'impresa risulta, altresì, cancellata dal Registro delle Imprese il 17-12-2018 e, quindi, ben oltre un anno prima della presente decisione.
La signora uccessivamente ha lavorato come dipendente ed, allo stato, non è Parte_1
in grado di svolgere alcuna .attività in conseguenza delle patologie da cui è affetta.
Dalla ricostruzione compiuta dalla debitrice e confermata dal gestore, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che la signora non possiede beni immobili ( vive in un Parte_1
appartamento di proprietà dell'ex marito su cui le è stato riconosciuto il diritto di abitazione in sede di accordi di separazione) ed ha, allo stato, il seguente attivo: pagina 2 di 6 - pensione di invalidità di € 575 nette mensili (con tredicesima mensilità erogata a dicembre di ogni anno) e l'assegno di inclusione ( che , però, è misura non permanente, soggetta a pratiche di rinnovo che sospendono l'erogazione per un mese e che potrebbe essere soggetta a modifiche normative) per euro 350 netti circa mensili (l'importo può variare a seguito di stanziamenti effettuati dall'INPS a favore dei richiedenti, qualora siano previsti) per totali € 925.
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività, allo stato, per complessivi € 18.148,79 come emerge chiaramente dalla relazione del dottor che ha analizzato le poste e attraverso circolarizzazione Per_1
ne ha accertato la reale entità.
Il gestore ha puntualizzato che la debitoria della ricorrente si compone solo delle obbligazioni verso l'Agenzia derivanti dall'attività imprenditoriale e che sono state oggetto di Controparte_1
rottamazione
Egli ha precisato che tale passivo “ E' rappresentato dai debiti verso Agenzia Entrate Riscossione di totali euro 18.148,79 a patto che non decada dalla rottamazione quater. Nel caso decadesse dalla rottamazione, a tale importo si sommerebbero le sanzioni e gli interessi che erano stati “cancellati” a seguito della richiesta di rottamazione, per la somma di euro 25.734; pertanto il debito potenziale ammonterebbe ad euro 18.487+25.734=43.883.-
Appare di tutta evidenza che la signor ha un'entrata costante da pensione di Parte_1
€ 575 a cui si aggiunge la somma di € 350 dell'assegno di inclusione, che, però, è solo temporaneo: tali importi appaiono appena indispensabili a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto esclusivamente da lei) e che ammontano ad € 611.89 come, peraltro, accertato anche in termini di congruità dal gestore.
Il minimo avanzo che si crea di € 313,11 non è assolutamente sufficiente a consentire alla ricorrente di far fronte alle rate della rottamazione che ammontano a complessivi € 1650 trimestrali che si traducono in un accantonamento mensile di almeno € 550 ( dall'inizio della rottamazione, infatti, la signora
è riuscita a far fronte al debito grazie all'aiuto economico del padre anziano). Pt_1
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- del fatto che, dopo la sua uscita dalla società nel 2009, la socia superstite della Bolero snc, non ha mai provveduto alla chiusura della società ed alla modifica degli assetti societari, attraverso la prosecuzione dell'attività come ditta individuale: tale circostanza ha reso di fatto la signora pagina 3 di 6 responsabile circa i debiti che la società ha continuato ad accumulare fino al momento Pt_1
della sua cancellazione dal registro delle imprese
- di una grave disabilità visiva, dovuta ad un problema degenerativo della retina iniziato nei primi anni 2000, che l'ha portata oggi ad avere un solo occhio funzionante per un ventesimo con conseguenti problemi depressivi e l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa più redditizia ed idonea a far fronte alle proprie obbligazioni
Il gestore ha, infatti, asserito testualmente “La signora non ha successivamente assunto altri debiti e pertanto, dalle informazioni raccolte, emerge come la stessa non abbia fatto ricorso abusivo al credito ed abbia agito, successivamente alla sua uscita dalla compagine sociale, in modo da non aggravare, attraverso i suoi comportamenti, la propria situazione debitoria”.
L'OCC ha, infine, riscontrato che la debitrice non ha avuto accesso ad altre procedure similari, che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi ed ha domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale competente.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di esidente a Castelfiorentino alla Via Lorenzo Franciosini 13 Parte_1
codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott. con studio in Persona_1
Montelupo Fiorentino alla via XX Settembre n° 58;
ORDINA pagina 4 di 6 ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
pagina 5 di 6 Dott.ssa Rosa Selvarolo
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 182 /2025, promosso da: residente a [...] codice fiscale Parte_1
C.F._1
DEBITORE IN PROPRIO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 21-5-2025, la signora ha avanzato la domanda Parte_1
di apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor che Persona_1 espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice designato alla trattazione del fascicolo ha fissato l'udienza di comparizione dettando le indicazioni per la formazione del fascicolo.
pagina 1 di 6 All'udienza del 19-6-2025 è comparsa la debitrice personalmente ed il gestore dottor che hanno Per_1 confermato quanto dedotto nel ricorso e negli scritti ed hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********************************
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge che ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della signora
Parte_1
Preliminarmente sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma
2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a Castelfiorentino.
Risulta, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per caso di crisi o insolvenza.
La signora come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che Parte_1
dalla relazione integrativa del gestore depositata in atti, ha svolto attività imprenditoriale, quale socia illimitatamente responsabile della società Bolero snc di RD Manuela, tuttavia l'assoggettabilità ad una procedura maggiore è da escludere atteso che:
- la ricorrente è uscita dalla compagine sociale nel 2009
- l'impresa risulta, altresì, cancellata dal Registro delle Imprese il 17-12-2018 e, quindi, ben oltre un anno prima della presente decisione.
La signora uccessivamente ha lavorato come dipendente ed, allo stato, non è Parte_1
in grado di svolgere alcuna .attività in conseguenza delle patologie da cui è affetta.
Dalla ricostruzione compiuta dalla debitrice e confermata dal gestore, la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che la signora non possiede beni immobili ( vive in un Parte_1
appartamento di proprietà dell'ex marito su cui le è stato riconosciuto il diritto di abitazione in sede di accordi di separazione) ed ha, allo stato, il seguente attivo: pagina 2 di 6 - pensione di invalidità di € 575 nette mensili (con tredicesima mensilità erogata a dicembre di ogni anno) e l'assegno di inclusione ( che , però, è misura non permanente, soggetta a pratiche di rinnovo che sospendono l'erogazione per un mese e che potrebbe essere soggetta a modifiche normative) per euro 350 netti circa mensili (l'importo può variare a seguito di stanziamenti effettuati dall'INPS a favore dei richiedenti, qualora siano previsti) per totali € 925.
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività, allo stato, per complessivi € 18.148,79 come emerge chiaramente dalla relazione del dottor che ha analizzato le poste e attraverso circolarizzazione Per_1
ne ha accertato la reale entità.
Il gestore ha puntualizzato che la debitoria della ricorrente si compone solo delle obbligazioni verso l'Agenzia derivanti dall'attività imprenditoriale e che sono state oggetto di Controparte_1
rottamazione
Egli ha precisato che tale passivo “ E' rappresentato dai debiti verso Agenzia Entrate Riscossione di totali euro 18.148,79 a patto che non decada dalla rottamazione quater. Nel caso decadesse dalla rottamazione, a tale importo si sommerebbero le sanzioni e gli interessi che erano stati “cancellati” a seguito della richiesta di rottamazione, per la somma di euro 25.734; pertanto il debito potenziale ammonterebbe ad euro 18.487+25.734=43.883.-
Appare di tutta evidenza che la signor ha un'entrata costante da pensione di Parte_1
€ 575 a cui si aggiunge la somma di € 350 dell'assegno di inclusione, che, però, è solo temporaneo: tali importi appaiono appena indispensabili a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto esclusivamente da lei) e che ammontano ad € 611.89 come, peraltro, accertato anche in termini di congruità dal gestore.
Il minimo avanzo che si crea di € 313,11 non è assolutamente sufficiente a consentire alla ricorrente di far fronte alle rate della rottamazione che ammontano a complessivi € 1650 trimestrali che si traducono in un accantonamento mensile di almeno € 550 ( dall'inizio della rottamazione, infatti, la signora
è riuscita a far fronte al debito grazie all'aiuto economico del padre anziano). Pt_1
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- del fatto che, dopo la sua uscita dalla società nel 2009, la socia superstite della Bolero snc, non ha mai provveduto alla chiusura della società ed alla modifica degli assetti societari, attraverso la prosecuzione dell'attività come ditta individuale: tale circostanza ha reso di fatto la signora pagina 3 di 6 responsabile circa i debiti che la società ha continuato ad accumulare fino al momento Pt_1
della sua cancellazione dal registro delle imprese
- di una grave disabilità visiva, dovuta ad un problema degenerativo della retina iniziato nei primi anni 2000, che l'ha portata oggi ad avere un solo occhio funzionante per un ventesimo con conseguenti problemi depressivi e l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa più redditizia ed idonea a far fronte alle proprie obbligazioni
Il gestore ha, infatti, asserito testualmente “La signora non ha successivamente assunto altri debiti e pertanto, dalle informazioni raccolte, emerge come la stessa non abbia fatto ricorso abusivo al credito ed abbia agito, successivamente alla sua uscita dalla compagine sociale, in modo da non aggravare, attraverso i suoi comportamenti, la propria situazione debitoria”.
L'OCC ha, infine, riscontrato che la debitrice non ha avuto accesso ad altre procedure similari, che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi ed ha domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale competente.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di esidente a Castelfiorentino alla Via Lorenzo Franciosini 13 Parte_1
codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott. con studio in Persona_1
Montelupo Fiorentino alla via XX Settembre n° 58;
ORDINA pagina 4 di 6 ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
pagina 5 di 6 Dott.ssa Rosa Selvarolo
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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