Articolo 49 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Articolo 48Articolo 50
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18 dicembre 2025
Art. 49. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento 1. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 , dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell' articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alternativa alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».
Note all'art. 49:
- Si riporta l' articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.655 recante «Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Restituzione dell'avviso di ricevimento). - L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, e' sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione.
L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene rispedito subito all'interessato.
In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad alcuna indennita', ma puo' richiedere alla Amministrazione che gli venga rilasciato gratuitamente un duplicato dell'avviso stesso firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo comma.
L'avviso di ricevimento e il suo duplicato possono essere rilasciati dall'agente postale in formato digitale.
L'avviso di ricevimento digitale, se la consegna avviene alla presenza dell'agente postale, puo' essere sottoscritto con firma elettronica semplice del ricevente stesso, attestata mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Negli altri casi, il ricevente sottoscrive l'avviso di ricevimento con una firma elettronica qualificata, avanzata o altra firma ai sensi dell' articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
In alternativa, laddove non sia possibile generare l'avviso di ricevimento direttamente in formato digitale, l'agente postale puo' produrre una copia informatica della documentazione analogica recante la firma autografa del ricevente, ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
Nel caso di duplicato digitale dell'avviso di ricevimento cartaceo, l'integrita' dei dati e la correttezza dell'origine dei dati del recapito possono essere attestati mediante sigillo elettronico qualificato dell'agente postale in conformita' agli articoli 35 e seguenti del regolamento (UE) n. 910/2014, in alter-nativa alla firma dell'agente postale.
Il formato digitale non e' utilizzabile per gli avvisi di ricevimento e le copie relativi alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.»
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025