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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7403 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.8.2024, – all'esito della verifica preventiva Parte_1
del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. , quale C.T.U. nominato nella Persona_1
pregressa fase di A.T.P.O., deducendo: che il predetto ausiliario aveva omesso di considerare l'attività bracciantile da essa istante espletata, oltre che la capacità dell'assicurata di disbrigare attività di carattere manuale ad elevato impegno fisico;
che, in particolare, lo svolgimento delle mansioni di operaia addetta alla raccolta di uva e olive (anche nei mesi invernali, quanto alla raccolta delle olive) imponevano “il reiterato utilizzo degli arti superiori (tipico della attività di conducente di mezzi pesanti) oltrechè rotazione del rachide lombare derivante dall'attività di manovalanza espletata con torsioni del busto ed elevazione di entrambe gli arti in fase di raccolta”; che, alla luce del proprio livello di scolarità, sarebbe stato possibile per lei dedicarsi unicamente ad attività, da un lato, prive di impegno intellettuale e, dall'altro, comportanti l'impiego di notevole sforzo fisico;
che le patologie a livello osteo-articolare, quali diagnosticate dal dott. , avrebbero dovuto considerarsi invalidanti in quanto Per_1
suscettibili di peggioramento in tempi brevi con rapido logoramento delle residue riserve funzionali e, quindi, soggette ad “anomala usura”.
Sulla scorta dei rilievi censori innanzi formulati, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “-1) dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa ex art. 1 L. 222/84 a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
2) condannare l' ut supra, al pagamento di spese, CP_1
diritti ed onorari del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario ”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisito un supplemento peritale, ad opera del C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n.
222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla
2 capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo – dopo aver sottoposto a visita l'assicurata ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita – svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'esame obiettivo e dalla visita medico-legale eseguita in data 11-06-2024 si formula la seguente diagnosi: Poliartralgie ricorrenti in spondilosi lombosacrale in soggetto affetto da incipiente rizoartrosi delle mani e tendinosi delle spalle.
CP_ Trattasi di patologie già presenti all'atto della comunicazione inviata all' (…) Nel caso in esame, la ricorrente presenta: - la poliartropatia rappresentata dalla gonalgia, dalla tendinosi delle spalle e dalla artropatia alle mani, invero di grado modesto, con sfumate ripercussioni funzionali. Per la IG , di anni 58, bracciante agricola ritengo che il Pt_1
quadro patologico documentato sia di infermità tali da non determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali” (cfr. pag. 4 della relazione depositata in data 1.8.2024).
Conviene pure riportare le risultanze dell'esame obiettivo, con particolare riferimento all'apparato osteo-articolare: “gli arti superiori, ispettivamente, appaiono normoatteggiati con masse muscolari sufficientemente trofiche e toniche. I movimenti di sopraelevazione e di opposizione sono consentiti, dichiari dolenti ai gradi estremi. La forza di prensione delle mani risulta abbastanza efficace in presenza di una lieve-moderata deformazione artrosica.
Pure gli arti inferiori si presentano con massa muscolare conservata, normotonica, normotrofica ed anche apparentemente normoirrorata. Le articolazioni delle ginocchia si presentano con rime articolari sufficientemente delineabili, dichiarate dolenti alla digito e presso-percussione, maggiormente la destra” (cfr. pagg.
3-4 della relazione).
2.4. Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurata, avuto riguardo, in particolare, all'attività bracciantile da costei esercitata.
3 Né, d'altro canto, occorreva valutare la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Difatti, come già precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 3519 del 2001; Cass. n. 8596 del
2002), la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Ne consegue che – come ulteriormente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 16599 del 2022) – “ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini”.
2.5. Nella specie, le patologie dell'apparato osteo-articolare, quali diagnosticate dall'ausiliario, incidono – come detto – solo lievemente sull'impegno funzionale dell'assicurata nello svolgimento di attività bracciantile.
Ed un siffatto grado di riduzione della capacità lavorativa specifica (come detto, particolarmente modesto) esclude, altresì, che debba compiersi l'ulteriore indagine – pure sollecitata dalla ricorrente – circa la natura usurante dell'attività lavorativa in concreto esercitata, essendo risaputo, a tal fine, che detta indagine assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 1186/2016): ciò che, nella specie, deve recisamente escludersi – fatto salvo il successivo accertamento compiuto dal C.T.U., di cui appresso si dirà (v. punto 2.6 della motivazione) – alla luce di tutte le ragioni sin qui esplicitate.
D'altro canto, le perduranti contestazioni della – lungi dall'evidenziare specifiche Pt_1
deviazioni dalle correnti nozioni della scienza medica ovvero vizi logici e/o di metodo nella valutazione compiuta dal C.T.U. – esprimono un mero dissenso diagnostico in relazione alle conclusioni dell'ausiliario e non giustificano, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali.
4 2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che la documentazione sanitaria di formazione successiva depositata dalla parte ricorrente in data 3.1.2025 ha indotto questo Giudice ad acquisire un supplemento peritale, e ciò in linea con il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis
c.p.c. (Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019), “deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga
l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere” (Cass. Sez. Lav. n. 36566/2022).
2.7. In questa prospettiva, l'ausiliario – dopo aver confermato il giudizio diagnostico già espresso nel precedente elaborato – ha attribuito il giusto rilievo al referto a firma del dott.
rilasciato in data 8.10.2024 e recante diagnosi di “Stati ansioso-depressivi di Persona_2
grado grave con associati insonnia, facile irritabilità, confusione mentale, attacchi di panico frequenti, ipertensione arteriosa”, accertando l'insorgenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data sopra indicata (cfr. in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 17.1.2025).
Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (8.10.2024), il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav.
n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in
5 epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass.
Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7403/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1
possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità
(art. 1 L. n. 222/1984), a decorrere dall'8.10.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico
CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7403 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Paolo Sedda
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.8.2024, – all'esito della verifica preventiva Parte_1
del requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere (assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. n. 222/1984) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – contestava le conclusioni del dott. , quale C.T.U. nominato nella Persona_1
pregressa fase di A.T.P.O., deducendo: che il predetto ausiliario aveva omesso di considerare l'attività bracciantile da essa istante espletata, oltre che la capacità dell'assicurata di disbrigare attività di carattere manuale ad elevato impegno fisico;
che, in particolare, lo svolgimento delle mansioni di operaia addetta alla raccolta di uva e olive (anche nei mesi invernali, quanto alla raccolta delle olive) imponevano “il reiterato utilizzo degli arti superiori (tipico della attività di conducente di mezzi pesanti) oltrechè rotazione del rachide lombare derivante dall'attività di manovalanza espletata con torsioni del busto ed elevazione di entrambe gli arti in fase di raccolta”; che, alla luce del proprio livello di scolarità, sarebbe stato possibile per lei dedicarsi unicamente ad attività, da un lato, prive di impegno intellettuale e, dall'altro, comportanti l'impiego di notevole sforzo fisico;
che le patologie a livello osteo-articolare, quali diagnosticate dal dott. , avrebbero dovuto considerarsi invalidanti in quanto Per_1
suscettibili di peggioramento in tempi brevi con rapido logoramento delle residue riserve funzionali e, quindi, soggette ad “anomala usura”.
Sulla scorta dei rilievi censori innanzi formulati, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “-1) dichiarare che la ricorrente è affetta da patologie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa ex art. 1 L. 222/84 a far tempo dalla data della domanda amministrativa;
2) condannare l' ut supra, al pagamento di spese, CP_1
diritti ed onorari del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario ”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Acquisito un supplemento peritale, ad opera del C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito dell'udienza del 19.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Occorre, poi, rammentare – in linea con un consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. VI, 25.2.2019, n. 5477) – che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della Legge n.
222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla
2 capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10
(cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo – dopo aver sottoposto a visita l'assicurata ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita – svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Dalla valutazione dei referti medici in atti, nonché dall'esame obiettivo e dalla visita medico-legale eseguita in data 11-06-2024 si formula la seguente diagnosi: Poliartralgie ricorrenti in spondilosi lombosacrale in soggetto affetto da incipiente rizoartrosi delle mani e tendinosi delle spalle.
CP_ Trattasi di patologie già presenti all'atto della comunicazione inviata all' (…) Nel caso in esame, la ricorrente presenta: - la poliartropatia rappresentata dalla gonalgia, dalla tendinosi delle spalle e dalla artropatia alle mani, invero di grado modesto, con sfumate ripercussioni funzionali. Per la IG , di anni 58, bracciante agricola ritengo che il Pt_1
quadro patologico documentato sia di infermità tali da non determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali” (cfr. pag. 4 della relazione depositata in data 1.8.2024).
Conviene pure riportare le risultanze dell'esame obiettivo, con particolare riferimento all'apparato osteo-articolare: “gli arti superiori, ispettivamente, appaiono normoatteggiati con masse muscolari sufficientemente trofiche e toniche. I movimenti di sopraelevazione e di opposizione sono consentiti, dichiari dolenti ai gradi estremi. La forza di prensione delle mani risulta abbastanza efficace in presenza di una lieve-moderata deformazione artrosica.
Pure gli arti inferiori si presentano con massa muscolare conservata, normotonica, normotrofica ed anche apparentemente normoirrorata. Le articolazioni delle ginocchia si presentano con rime articolari sufficientemente delineabili, dichiarate dolenti alla digito e presso-percussione, maggiormente la destra” (cfr. pagg.
3-4 della relazione).
2.4. Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, com'è evidente alla luce dell'anamnesi lavorativa puntualmente riportata nella relazione, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurata, avuto riguardo, in particolare, all'attività bracciantile da costei esercitata.
3 Né, d'altro canto, occorreva valutare la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Difatti, come già precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 3519 del 2001; Cass. n. 8596 del
2002), la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Ne consegue che – come ulteriormente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 16599 del 2022) – “ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini”.
2.5. Nella specie, le patologie dell'apparato osteo-articolare, quali diagnosticate dall'ausiliario, incidono – come detto – solo lievemente sull'impegno funzionale dell'assicurata nello svolgimento di attività bracciantile.
Ed un siffatto grado di riduzione della capacità lavorativa specifica (come detto, particolarmente modesto) esclude, altresì, che debba compiersi l'ulteriore indagine – pure sollecitata dalla ricorrente – circa la natura usurante dell'attività lavorativa in concreto esercitata, essendo risaputo, a tal fine, che detta indagine assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 1186/2016): ciò che, nella specie, deve recisamente escludersi – fatto salvo il successivo accertamento compiuto dal C.T.U., di cui appresso si dirà (v. punto 2.6 della motivazione) – alla luce di tutte le ragioni sin qui esplicitate.
D'altro canto, le perduranti contestazioni della – lungi dall'evidenziare specifiche Pt_1
deviazioni dalle correnti nozioni della scienza medica ovvero vizi logici e/o di metodo nella valutazione compiuta dal C.T.U. – esprimono un mero dissenso diagnostico in relazione alle conclusioni dell'ausiliario e non giustificano, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali.
4 2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che la documentazione sanitaria di formazione successiva depositata dalla parte ricorrente in data 3.1.2025 ha indotto questo Giudice ad acquisire un supplemento peritale, e ciò in linea con il condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis
c.p.c. (Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019), “deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio;
nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga
l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere” (Cass. Sez. Lav. n. 36566/2022).
2.7. In questa prospettiva, l'ausiliario – dopo aver confermato il giudizio diagnostico già espresso nel precedente elaborato – ha attribuito il giusto rilievo al referto a firma del dott.
rilasciato in data 8.10.2024 e recante diagnosi di “Stati ansioso-depressivi di Persona_2
grado grave con associati insonnia, facile irritabilità, confusione mentale, attacchi di panico frequenti, ipertensione arteriosa”, accertando l'insorgenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere dalla data sopra indicata (cfr. in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 17.1.2025).
Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (8.10.2024), il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav.
n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in
5 epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (Cass.
Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7403/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1
possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità
(art. 1 L. n. 222/1984), a decorrere dall'8.10.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – definitivamente a carico
CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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