Art. 1.
La disposizione contenuta nell' art. 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508 , relativa alla indennita' di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.
La disposizione contenuta nell' art. 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508 , relativa alla indennita' di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.