Ordinanza cautelare 21 luglio 2021
Sentenza 18 marzo 2022
Decreto cautelare 2 aprile 2022
Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2022, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00445/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2021, proposto da
Daytours Rome Societa Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , e CC NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cantobelli e Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cantobelli in Lecce, via Cavour, n.10;
contro
Comune di OS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 0012748 emesso il giorno 29.4.2021, e comunicato in pari data, dal Responsabile del VII Settore - Urbanistica - Servizio Commercio e AA.PP. del Comune di OS, con il quale è stata revocata l'autorizzazione N.C.C. n. 15/2008, già acquisita dal Sig. NT CC, e da quest'ultimo successivamente conferita alla “Daytours Rome Società Cooperativa”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o che, con il provvedimento di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cantobelli, avv.to R. De Blasi e avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, con ricorso notificato il 28/06/2021 e depositato in giudizio il 29/06/2021, impugnano il provvedimento prot. 0012748 del 29.4.2021, con cui il Comune di OS ha revocato l'autorizzazione N.C.C. n. 15/2008, già acquisita dal Sig. NT CC e da quest'ultimo successivamente ceduta alla “Daytours Rome Società Cooperativa”, sulla base del duplice rilievo che “ l'autorizzazione in oggetto è utilizzata da un soggetto giuridico (la Daytours Rome Società Cooperativa con sede in Roma, via Gregorio VII 96) che dispone in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa nel territorio del Comune di OS ma, nel contempo, non dispone di una sede operativa nello stesso Comune ” e che “ il servizio N.C.C. deve ritenersi svolto in contrasto con il “limite intrinseco alla stessa natura del servizio” richiamato dalla Corte Costituzionale ”, che, con la sentenza n. 56/2020, ha sottolineato la “vocazione locale” del servizio di noleggio auto con conducente; nonchè ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI “AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE” APPROVATO CON DEL. C.C. N. 21 DEL 13.3.1997. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10, 28 E 29 DEL REGOLAMENTO COMUNALE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 11-BIS, L. N. 21/1992. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7, 8, 9 E 10, L. N. 241/1990.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 8 E 11, L. N. 21/1992. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. SVIAMENTO.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Il 16/07/2021, si è costituito in giudizio il Comune di OS, depositando un breve atto di costituzione formale, sostenendo, in via pregiudiziale, l’irricevibilità e, nondimeno, l’inammissibilità dello spiegato ricorso e, in subordine, l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, di tutte le doglianze avanzate con il ricorso avversario.
Il 16/07/2021, il Comune di OS ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo, previo rigetto della domanda cautelare, di respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.
Il 19/07/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di discussione mediante collegamento da remoto in relazione alla Camera di Consiglio del 20/07/2021.
Ad esito della Camera di Consiglio del 20/07/2021, con ordinanza cautelare n. 431 del 21/07/2021, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, in quanto, da un lato, gli addebiti posti dal Civico Ente a fondamento del gravato provvedimento di revoca - consistenti nella mancanza di una sede operativa del servizio N.C.C. svolto dalla Società ricorrente e nel mancato utilizzo dell'autorizzazione N.C.C. in questione per esercitare un servizio effettivamente mirato a soddisfare, in via prevalente, le esigenze di trasporto della comunità locale di OS - sembrano rientrare nell’ipotesi di “altre gravi e motivate irregolarità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio” sanzionate, ai sensi della lett. g), art. 29 del Regolamento Comunale per il servizio di “autonoleggio con conducente”, con la revoca dell’autorizzazione, prevedendo l’art. 8 (“Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni”), comma 3, della Legge del 15/01/1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) che “Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”, e, dall’altro lato, il predetto obbligo di cui all'art. 8, comma 3, L. 15 gennaio 1992, n. 21 (funzionale proprio a preservare la dimensione locale di un servizio pubblico finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale) sembra riferirsi al possesso nel territorio del Comune autorizzante sia di una sede operativa che di una rimessa, anche in base al combinato disposto dell’art. 3 (“Servizio di noleggio con conducente”), comma 3, della L. n. 21/1992 (in base al quale “La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”), e, comunque, nella specie, la rimessa posseduta dalla Società cooperativa ricorrente nel Comune di OS (trattasi di un posto auto, con categoria catastale C/6) non appare idonea ad essere utilizzata anche quale “sede operativa” dalla Società cooperativa ricorrente, nel mentre le osservazioni presentate in via procedimentale - dopo la rituale contestazione degli addebiti tramite comunicazione di avvio del procedimento - sono state adeguatamente valutate dall’A.C. (cfr., in termini, ordinanze cautelari T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7 luglio 2021, nn. 390, 391, 392 e 393).
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare proposta da parte ricorrente non possa essere accolta ”.
Con ordinanza cautelare n. 4659 del 30/08/2021, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha accolto l'appello proposto da parte ricorrente avverso la predetta ordinanza cautelare n. 431 del 21/07/2021 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, ordinandone la trasmissione al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, alla luce di una valutazione comparativa degli interessi, sussiste un “periculum in mora” di intensità tale da giustificare la concessione dell’invocata tutela cautelare nelle more della definizione del merito ”.
L’08/01/2022, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e per l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
Nella pubblica udienza dell’08/02/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - lamenta la illegittimità della revoca impugnata sotto il profilo sostanziale, sostenendo che “ gli addebiti posti a fondamento dell’impugnata revoca delle autorizzazioni, riferiti all’inosservanza degli obblighi concernenti la sede operativa e l’espletamento del servizio in favore dell’utenza locale, siano certamente ascrivibili all’ipotesi disciplinata dall’ art. 28, lett. e) del Regolamento Comunale ”, “ Sicché, nel caso di specie, gli addebiti contestati a i ricorrenti posti a fondamento dell’impugnata revoca (per quanto in concreto insussistenti come di seguito si dimostrerà) costituivano, al più, presupposti per la sospensione delle autorizzazioni di che trattasi e non, come viceversa avvenuto, per la revoca delle stesse ”; ma anche sotto l’aspetto formale, deducendo che la gravata revoca è stata applicata “- sulla base di addebiti mai contestati prima nel corso del propedeutico procedimento; - senza il preventivo interpello della Commissione di cui all’art. 10 del Regolamento comunale ” in questione.
Le predette censure sono infondate.
Come già rilevato in sede cautelare, osserva, anzitutto, il Tribunale che, sotto l’aspetto sostanziale, gli addebiti posti dal Civico Ente resistente a base del gravato provvedimento di revoca - consistenti nella mancanza di una sede operativa del servizio N.C.C. svolto dalla Società ricorrente e nel mancato utilizzo dell'autorizzazione N.C.C. in questione per esercitare un servizio effettivamente mirato a soddisfare, in via prevalente, le esigenze di trasporto della comunità locale di OS - non sono riconducibili all’ipotesi prevista dalla lettera e), art. 28 del “ Regolamento per il Servizio di autonoleggio con conducente ”, il quale sanziona con la sospensione dell’autorizzazione, e non già della revoca, le “ violazioni di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività ”, ma - a ben vedere - rientrano nell’ipotesi di “ altre gravi e motivate irregolarità ritenute incompatibili con l’esercizio del servizio ”, sanzionate, ai sensi della lett. g), art. 29 del Regolamento Comunale per il servizio di “autonoleggio con conducente”, con la revoca dell’autorizzazione, in quanto trattasi di violazioni gravi che ridondano in irregolarità incompatibili con l’esercizio del servizio per il venir meno di una condizione prescritta dall’art. 8, comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21 per il conseguimento e il mantenimento dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 8 (“ Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni ”), comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21 (“ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ”) prevede che “ Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ” e il predetto obbligo di cui all'art. 8, comma 3, L. 15 gennaio 1992, n. 21 - funzionale proprio a preservare la dimensione locale di un servizio pubblico finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale - si riferisce al possesso nel territorio del Comune autorizzante sia di una sede operativa che di una rimessa, secondo l’interpretazione preferibile, anche in base al combinato disposto dell’art. 3 (“ Servizio di noleggio con conducente ”), comma 3, della L. n. 21/1992 (in base al quale “ La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”).
Nella specie, come rilevato nel provvedimento comunale di revoca impugnato, è la stessa parte ricorrente ad affermare che “ data la specifica attività esercitata dalla società in OS [alla Via Fornace n.10] è presente esclusivamente una Autorimessa e non anche una sede operativa ”.
Sicché, difettando una condizione prevista dall’art. 8, comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21, per il conseguimento e il mantenimento dell’autorizzazione (ossia il possesso di una sede operativa nel Comune autorizzante), il gravato provvedimento di revoca è doveroso.
Né può rilevare nel presente giudizio la dedotta circostanza che l’art. 11- bis , L. n. 21/1992, contrariamente a quanto stabilito nel Regolamento comunale, sanzionerebbe l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 3 ed 11 della medesima Legge con la sospensione (di un solo mese) dell’autorizzazione e non con la revoca, non avendo parte ricorrente impugnato la previsione di cui all’art. 29 del Regolamento Comunale disciplinante il servizio di N.C.C., che individua nella revoca la sanzione da comminare nell’ipotesi in cui il titolare ponga in essere “ qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio ”.
Sotto l’aspetto formale, poi, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente, il Civico Ente resistente ha posto gli odierni ricorrenti nelle condizioni di conoscere preventivamente gli addebiti contestati, attraverso la rituale contestazione degli addebiti tramite comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 4017 dell’08-02-2021 (recante in oggetto “ Autorizzazione N.C.C. n. 15 rilasciata dal Comune di OS in data 12/12/2008. Richiesta di chiarimenti. Avvio del procedimento di revoca. ”) e ha adeguatamente valutato le osservazioni presentate da parte ricorrente in via procedimentale, dopo la predetta comunicazione di avvio del procedimento, come emerge dalle premesse del provvedimento impugnato, nel quale sono puntualmente richiamate le note intercorse tra le parti nell’ambito del procedimento amministrativo in questione.
Né sussiste l’allegata violazione procedimentale nell’adozione del provvedimento impugnato, consistente nella mancata acquisizione del preventivo parere della Commissione di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale, essendo stata quest’ultima abolita ex lege con la L. n. 449/1997. In ogni caso, poi, la mancata acquisizione del parere della Commissione consultiva di cui all’art. 10 del Regolamento comunale è resa irrilevante dell’art. 21 octies , comma secondo, parte prima, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm., che, in caso di provvedimenti vincolati, rende irrilevanti le violazioni formali/procedimentali non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento finale.
2. - Con il secondo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - contesta entrambi gli addebiti posti a fondamento dell’impugnata revoca delle autorizzazioni, evidenziando, quanto alla asserita mancanza di una sede operativa nel territorio del Comune di OS, da un lato, che “ la mancanza della “sede operativa” da parte della Daytours, nel territorio di OS, non poteva giammai costituire presupposto per la revoca disposta, tenuto conto: - da un lato, che l’attività di prenotazione del servizio, comunque, si svolge presso la “rimessa” collegata all’autorizzazione di che trattasi, sita nel medesimo territorio, nonché attraverso i sempre più diffusi “strumenti tecnologici”; - dall’altro, della oggettiva incertezza rispetto all’attualità dell’obbligo di possedere tale “sede operativa”, anche in ragione dei principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza, e, comunque, della disponibilità manifestata dalla medesima Daytours ad aprire immediatamente una “sede operativa” a OS ”; quanto poi al secondo rilievo comunale incentrato sul mancato utilizzo dell'autorizzazione N.C.C. in questione per esercitare un servizio effettivamente mirato a soddisfare, in via prevalente, le esigenze di trasporto della comunità locale di OS, parte ricorrente sostiene che “ il possesso di una rimessa all’interno del territorio comunale, circostanza quest’ultima non oggetto di contestazione, attesta di per sé la funzionalizzazione del servizio svolto dai ricorrenti in favore della collettività di OS ”.
Anche le predette censure sono infondate.
Anzitutto, come già evidenziato in relazione al primo motivo di gravame, nella specie, la rimessa posseduta dalla Società Cooperativa ricorrente nel Comune di OS (trattasi di un posto auto, con categoria catastale C/6) non appare idonea ad essere utilizzata anche quale “sede operativa” dalla Società cooperativa ricorrente. Sicché, la mancanza di una sede operativa nel territorio comunale, ossia di un centro idoneo, da un lato, a raccogliere le prenotazioni ed a gestire fisicamente tutte le incombenze amministrative derivanti dall’esercizio dell’attività di N.C.C. e, dall’altro, a fornire all’utenza “locale” un punto di riferimento - disvela anche come il servizio di N.C.C. svolto dagli odierni ricorrenti non abbia la c.d. “vocazione locale”, costituente il requisito necessario per l’esercizio dell’attività de qua .
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere, quindi, respinto.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione della novità delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO