Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1772/2024
VERBALE DI UDIENZA del 08/04/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. SIMONETTA CATERINA che si riporta al ricorso, e chiede la decisione anche alla luce delle risultanze della CTU.
. Per l'avv. Concetta Loredana Alvaro per delega dell'avv. LOLLI CINZIA, che CP_1 si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 1772 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Simonetta, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia
1
Fiumicino resistente
All'udienza dell'8 aprile 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,10, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024, la sig. ra esponeva di aver Parte_1 presentato all' , in data 16 ottobre 2023, domanda volta a ottenere il riconoscimento del CP_1 diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti e CP_ che l' con provvedimento prot. 19.02.2024, accertata la non sussistenza del grado di invalidità pari all'80%, aveva respinto la domanda.
Avverso la reiezione della domanda il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale in data 27.02.2024, definito con provvedimento di rigetto.
Ritenendo illegittimo il diniego conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio CP_1
diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. CP_1
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. che, in data 2 febbraio Persona_2
2025, provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l. n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli
2 invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante” ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”.
La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte:
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.” (Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U. dott. ha accertato le patologie, dettagliatamente Persona_2 descritte nella relazione, da cui è affetta la ricorrente descrivendone l'incidenza funzionale in correlazione con l'attività di lavoro concretamente espletata. IL CTU ha riscontrato: progressiva compromissione strutturale del rachide per la evoluzione spondilo-disco-artrosica nonché la compressione delle radici e la conseguente radiculopatia arti superiori e inferiori per le ernie discali cervicali e lombari, sofferenza algico disfunzionale delle anche e ginocchia con ripercussione statico posturale;
cardiopatia ipertensiva aritmica, associata ad una sofferenza renale cronica trattata con intervento ed allo stato con presenza di dilatazione idronefrotica a sinistra, ingravescente stato depressivo reattivo con necessità di trattamento
3 farmacologico continuo, rilevando che trattasi di infermità incidenti in maniera significativa sia sulla capacità lavorativa sia sulla cura della sfera personale.
il consulente conclude evidenziando che, per l'insieme delle patologie riscontrate e documentate agli atti, la Signora risulta Invalido con percentuale pari al Parte_1
85% (Ottantacinque) con diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art.1, comma 8, D.
Lgs. 503/92.
La decorrenza è ricondotta dal CTU alla data delle operazioni peritali, 03-12-2024, in quanto la portata invalidante delle patologie riscontrate è stata accertata con esami e visite specialistiche effettuate in prossimità di tale data.
L' accertamento del consulente, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendo in questa sede in contestazione la sussistenza, in capo alla ricorrente, degli altri requisiti previsti dalla legge, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl.
78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
La maturazione del diritto solo in epoca successiva alla domanda giudiziale, determinando l'accoglimento parziale della domanda e integrando quindi ipotesi di soccombenza reciproca, costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, restando a carico dell' in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale “invalido Parte_1 in misura pari all'80 %” con decorrenza dal 3 dicembre 2024 data del perfezionamento del diritto, e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l. 78/10 e, per l'effetto, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo
4 nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L.
412/1991.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato CP_1
decreto.
Palmi, lì 8 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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