Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1906 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1906 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDI LUCIANO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDI LUCIANO presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 01/02/2024 le parti, Pt_1
e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili
[...] Controparte_1
del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in SAN GIORGIO A CREMANO il
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 15/04/2012 e il 21/02/2015, Per_1 Per_2
minorenni.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 27/03/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile come formulata nel ricorso introduttivo.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 251/2024, depositata in data 29/07/2024, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(18/04/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di San Giorgio
a Cremano (NA) in Via Guido Rossa, 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi Parte_1
non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_3
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la Per_1 Persona_3
dimora materna. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- il padre IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie minorenni almeno Controparte_1
due fine settimana per ogni mese, anche non continuativi, intendendosi per fine settimana i giorni
2 dal venerdì sera alla Domenica sera, compatibilmente con le eIGenze lavorative del IG.
. Per_3
Il IG. terrà le figlie presso il proprio domicilio mentre per eventuali diverse Controparte_1
collocazioni, al fine di coordinarsi e di avere il reciproco consenso, darà pre-avviso congruo alla IG.ra . Pt_1
Il IG. potrà avere con se presso il proprio domicilio le figlie e Controparte_1 Per_1 Per_2
anche per una ulteriore giornata infrasettimanale da concordare preventivamente con la IG.ra
in base alle reciproche eIGenze;
Pt_1
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e quindi per il primo anno successivo alla omologazione della separazione consensuale le figlie minorenni resteranno per le giornate del 24/25/26 dicembre con la madre mentre trascorreranno le giornate del 31.12 e del 01.01 con il padre con regime dell'alternanza per gli anni successivi.
Nelle vacanze pasquali le figlie minorenni trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e quello del lunedì dell'angelo con il padre per il primo anno successivo alla omologazione della separazione, applicandosi poi il regime dell'alternanza per gli anni seguenti;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1 Giugno di ogni anno.
Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- Ai fini della determinazione della natura delle spese straordinarie si richiama quanto statuito dalla legge nonché dal protocollo attualmente in vigore tra CDO di Napoli e Tribunale di Napoli che abbiansi qui per trascritto.
Nello specifico per spese straordinarie dovrà intendersi a titolo esemplificativo (e non esaustivo): libri scolastici e altri strumenti di studio-didattici; apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
In caso di disaccordo sulla titolazione delle spese straordinarie chiede fin da ora rinviarsi al protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Napoli circa la qualificazione delle spese straordinarie
3 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
I Coniugi pattuiscono che gli assegni familiari saranno suddivisi al 50 % tra di loro e pertanto il IG. , che attualmente percepisce tale accredito mensile dall' provvederà a Per_3 CP_2
riversare il 50 % dei predetti assegni familiari in favore della IG.ra , mensilmente, tramite Pt_1
bonifico bancario, oltra al contributo al mantenimento per le figlie sopra determinato
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, di cui una, peraltro, infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a SAN GIORGIO A CREMANO il 21/07/2011(atto n. 45, P. II, S. A, reg.
[...]
ti Matrimonio anno 2011);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 4.4.25
4 Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
5