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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Rossella Milone Presidente
dott.ssa Beatrice Saccardi Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3394/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO, 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO
SCOCCINI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in MILANO, LARGO QUINTO ALPINI, 12, presso lo studio degli avvocati
SIMONE MARINUCCI e CRISTINA BIANCHINI, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta allegata telematicamente,
APPELLATO
OGGETTO: promessa di pagamento.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, annullare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8470 del 2023 pubblicata il 30
ottobre 2023 e per l'effetto a) in via istruttoria ammettere le prove come articolate all'udienza del
innanzi al Tribunale di Milano in sede di precisazione delle conclusioni che ora nuovamente si
riportano: “Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiarare nullo il riconoscimento di debito di cui alla scrittura ricognitiva del 15/11/2005 per
mancanza di negozio causale sottostante;
subordinatamente dichiarare la non esigibilità del credito
vantato dal ricorrente per mancata scadenza del termine di pagamento, in ogni caso revocare CP_1
il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria chiede ammettersi le prove richieste con la seconda
memoria ex art. 183 c.p.c. che testualmente si riportano: ammettere l'interrogatorio formale del dott.
sui seguenti capitoli: a) Vero che il dott. era il commercialista di fiducia del CP_1 CP_1
dott. dall'inizio degli anni '90 fino al 2005; b) Vero che lo stesso conservava per conto del dott. Pt_1
tutta la documentazione contabile e negoziale dello stesso ”; c) Vero che il giorno Pt_1 Pt_1
fissato per la vendita dell'immobile di Asta alla e la contestuale transazione Controparte_2 Pt_1
/ ed altri fu inizialmente fisato per il 15 novembre 2005, poi spostato al 16 successivo ed infine CP_1
al 17 novembre a seguito delle trattative tra le parti in ordine alla organizzazione giuridica
dell'operazione; d) Vero che in data 17 novembre 2005 fu sottoscritta tra il dott. , in proprio e CP_1
quale legale rappresentante della società Asta s.s., nonché dai signori e Parte_2
pagina 2 di 12 da un lato e l'avv. Enrico Scoccini, quale procuratore speciale dei sig.ri Persona_1
, , , , Parte_3 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e una transazione conforme al contenuto della procura Controparte_6 Controparte_7
speciale rilasciata in data 14/11/2005 per atto notaio (doc. 3 fascicolo opponente); Persona_2
e) Vero che il testo della transazione sottoscritta dall'avv. Scoccini era conforme al testo che mi si
mostra (doc. 9 fascicolo opponente). f) che il dott. il giorno fissato per la vendita dell'immobile CP_1
dalla società Asta alla innanzi al notaio di Roma, convocò prima Controparte_8 Per_3
dell'ora fissata per il rogito di vendita in un albergo di via Veneto in Roma, il dott. . g) Vero che Pt_1
in tale incontro, il dott. presentò già predisposta la dichiarazione di riconoscimento di debito CP_1
del 15/11/2005 (doc. fascicolo monitorio) affermando che se il dott. non avesse firmato tale Pt_1
dichiarazione, il dott. suo socio, non si sarebbe recato dal notaio per la vendita Persona_1
dell'immobile della società; h) Vero che in quel periodo il dott. era oberato da rilevanti debiti Pt_1
nei confronti degli eredi da cui aveva comperato i diritti ereditari contenziosi relativi Pt_4
all'eredità del Si chiede che all'esito dell'interrogatorio formale, venga Controparte_9
ammessa prova per testi. Indica a testi;
, piazza Santi Apostoli, 66 Roma;
Parte_3
, via Olona 12/20123, Milano;
via del Torchio, 10; Milano;
Controparte_4 Testimone_1
notaio piazza Santa Caterina da Siena, Roma, limitatamente al capitolo c) sopra Persona_4
formulato. Si chiede infine che il sig. Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al dott.
di produrre agli atti del giudizio la transazione sottoscritta dall'avv. Scoccini in forza della CP_1
procura in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. b) nel merito dichiarare nullo il
riconoscimento di debito di cui alla scrittura ricognitiva del 15/11/2005 per mancanza di negozio
causale sottostante, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 19929/2020. Con vittoria di spese ed
onorari del doppio grado di giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione CP_1
ed eccezione disattesa, così provvedere: -) rigettare integralmente l'appello di Controparte_3 pagina 3 di 12 avverso la sentenza n. 8470/2023, pubblicata il 30.10.2023, resa dal Tribunale di Milano nel
procedimento R.G. 9948/2021, e così tutte le domande e le rinnovate istanze istruttorie formulate nel
predetto appello, poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni
ampiamente illustrate in comparsa di risposta;
-) occorrendo e, così, in via subordinata e per il solo e
non creduto caso in cui, venissero accolte le istanze istruttorie formulate da controparte, ammettere la
istanza di prova per interrogatorio formale e per testi sulla circostanza capitolata alle pagine 6 e 7
della ns. memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. in data 3.12.2021, nonché la istanza a prova
contraria, per interrogatorio formale e per testi, sui capitoli avversari richiamati nel paragrafo II della
ns. memoria ex art. 183, co. VI, n. 3, c.p.c. in data 23.12.2021 e, altresì, sulle circostanze ivi a tale
scopo capitolate, istanze tutte che qui si ripropongono tuzioristicamente ex art. 346 c.p.c.; -) in ogni
caso, confermare in toto, per le ragioni dedotte in narrativa, tutte le statuizioni condannatorie
contenute nella sentenza a carico di , con liquidazione in favore dell'appellato Controparte_3
degli ulteriori interessi maturati medio tempore e, altresì, delle spese di lite del presente grado di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 18.02.2021, proponeva Parte_1
opposizione davanti al tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
19929/2020, emesso in data 19.12.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 1.928.219,00, oltre interessi di legge e spese di procedura, in virtù di CP_1
una scrittura di riconoscimento di debito del 15.11.2005, sottoscritta dall'opponente, chiedendone la revoca. A fondamento della sua opposizione, il eccepiva la nullità della predetta scrittura per Pt_1
inesistenza del rapporto fondamentale sottostante, affermando: 1) che la scrittura privata, a cui si riferiva il riconoscimento di debito che giustificava l'attribuzione patrimoniale, era stata oggetto, in pari data (15.11.2005), di una transazione globale tra CP_1 Controparte_10
pagina 4 di 12 e la società Asta s.s., da una parte, e , Persona_1 Parte_3
, e lo stesso Controparte_4 CP_11 Controparte_6 Controparte_12 [...]
, dall'altra, con “reciproca rinuncia a diritti o preteste, già azionate nei giudizi pendenti e Parte_1
ancora da promuovere, null'altro a pretendere gli uni dagli altri”; 2) di avere, inoltre, sottoscritto due giorni dopo, in data 17.11.2005, innanzi al notaio di Roma, un'altra transazione con Persona_4
legale della società che era in procinto di acquistare dalla CP_13 Controparte_8
società Asta s.s. un complesso immobiliare sito in Forte dei Marmi (LU), via Raffaelli, 72; 3) di avere,
in particolare, acconsentito, insieme a di , in attuazione della transazione Parte_3 Pt_3
intercorsa con in data 15.11.2005, di provvedere alla cancellazione delle trascrizioni CP_1
sugli immobili della società Oasi Srl, la quale era di proprietà della famiglia , eseguite Pt_1
sull'immobile del Forte dei Marmi a fronte del pagamento della somma di € 2.705.000, il tutto a definizione di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma avente a oggetto una declaratoria di nullità per asserita violazione del patto commissorio;
4) che in tale modo era stato consentito al CP_1
e allo di recuperare quanto concessogli a titolo di finanziamento, compresa la somma Persona_1
rilevante dovuta a titolo di interessi;
5) che, alla luce di tali atti, era evidente che il credito sottostante la ricognizione del debito de quo si fosse estinto, con conseguente venire meno del riconoscimento ex
adverso invocato;
6) che, peraltro, il credito vantato era inesigibile, in quanto il pagamento promesso nella scrittura ricognitiva del 15.11.2005 era, fra l'altro, subordinato alla conclusione, allo stato non provata, di un contenzioso pendente tra l'opponente e una Fondazione Ecclesiastica riconducibile ai di avente a oggetto l'eredità del marchese CP_14 CP_15 Controparte_9
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1
della opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiutivo opposto. A fondamento delle sue contestazioni, l'opposto eccepiva: 1) di avere erogato nel corso dei precedenti decenni cospicui prestiti personali all'opponente; 2) che nel 1992 l'opponente si era inserito in un'annosa controversia tra i nipoti del marchese e una Fondazione ecclesiastica per l'eredità del marchese, Controparte_9 pagina 5 di 12 stimata in circa € 650.000.000,00, divenendo cessionario degli accertandi diritti ereditari dei nipoti del
de cuius; 3) che nel 1993 era stata sottoscritta tra le parti del presente giudizio una prima ricognizione di debito nei confronti dell'opposto per L. 2.757.060.000, oltre interessi composti determinati nella misura mensile del 2 %, importi mai restituiti, perdurando la controversia ereditaria sopra citata;
4) che,
nel 2005, a fronte della richiesta di riduzione degli interessi dovuti, le parti avevano sottoscritto una nuova ricognizione di debito, poi, azionata in sede monitoria;
5) che, nonostante tale promessa di pagamento, parte opponente non aveva provveduto ad alcun versamento e, pertanto, di avere dovuto inviare nel 2014 una formale diffida per interrompere il termine prescrizionale;
6) che era infondata la ricostruzione di controparte, non essendo nemmeno stata prodotta la transazione asseritamente conclusa in data 15.11.2005, la quale, peraltro, non aveva rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'opposizione; 7)
che era irrilevante anche l'ulteriore atto di transazione del 17.11.2005, in quanto esso era estraneo al rapporto per cui è causa;
8) che significativa a tale fine era, invece, la corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l'intimazione di pagamento del 2014, dalla quale emergeva che l'opponente confermava l'esistenza del credito de quo, non invocando l'estinzione; 9) che era infondata l'eccezione di inesigibilità del credito asseritamente condizionata alla chiusura della vertenza tra l'opponente e la
, sostenendo che, comunque, detto contenzioso si era concluso da tempo, in Controparte_16
quanto, in data 08.06.2007, era stata stipulata tra le parti una prima transazione, con cui l'opponente aveva ricevuto in acconto l'importo di € 16.000.000,00, anche se, poi, a seguito del mancato spontaneo pagamento del saldo superiore a € 80.000.000,00 da parte della Fondazione, era scaturito un ulteriore contenzioso con l'avvio di diverse procedure esecutive, contenzioso conclusosi, comunque, con un'ulteriore transazione nel giugno 2020.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 8470/2023, pubblicata il 30.10.2023, ha rigettato l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
pagina 6 di 12 Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Controparte_3
sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRATA E FALSA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL TESTO CONTRATTUALE.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 340 N. 3 C.P.C.;
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 132 N. 4 C.P.C. MANCATA MOTIVAZIONE SUL RIGETTO DELLE ISTANZE
ISTRUTTORIE. ERROR IN PROCEDENDO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALL'ART. 340 N. 3
C.P.C.;
3) ERRATO ESAME DEI FATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA, ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI IN
RELAZIONE ALL'ART. 340 N. 2 C.P.C..
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito nel giudizio di appello, CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione davanti al Collegio l'udienza del 9.04.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito dei fogli di precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto di tutti e tre i motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto provato e sussistente il credito oggetto del procedimento monitorio, non essendo rilevanti ai fini di una sua estinzione né l'asserita transazione conclusa in data 15.11.2005, intercorsa anche fra altri soggetti,
in quanto la scrittura ricognitiva azionata in sede monitoria si poneva espressamente in deroga ad altra transazione, né, tanto meno, la successiva transazione del 17.11.2005 intercorsa tra il e Pt_1
di , da una parte, e , dall'altra. Oggetto di appello Parte_3 Pt_3 Controparte_8
è, inoltre, quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure non ha proceduto alla istruzione pagina 7 di 12 della causa, ritenendo che i capitali formulati ai fini dell'interrogatorio formale e dell'esame testimoniale vertessero su circostanze inammissibili e/o marginali, non incidenti sull'oggetto del giudizio.
Secondo l'appellante non sarebbe, innanzitutto, condivisibile la decisione del tribunale di non ritenere necessaria la individuazione del rapporto giuridico sotteso alla ricognizione del debito, il quale era evidentemente stato estinto a seguito della transazione del 15.11.2005, interpretando erroneamente il termine “in deroga” contenuto in tale dichiarazione, il quale non poteva altro che riferirsi alla stessa transazione conclusa in pari data, nonché, comunque, a seguito della transazione successivamente stipulata in data 17.11.2005, non essendo stato valorizzato il suo contenuto nella parte in cui veniva dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo per la definizione della controversia civile pendente davanti al tribunale di Roma. A parere dell'appellante, inoltre, la causa avrebbe dovuto essere istruita attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, idonee a dimostrare le transazioni intervenute e, dunque, l'estinzione del debito.
L'appello è infondato.
La Corte rileva che, nel caso di specie, il credito azionato in sede monitoria si fonda su un documento sottoscritto dall'odierno appellante, nel quale quest'ultimo si è riconosciuto debitore della somma di €
1.500.000,00 in favore dell'odierno appellato, sulla cui autenticità non è stata svolta alcuna eccezione.
In particolare, in tale documento, risulta che: “lo sottoscritto , nato ad [...]_1
(Siria) il 23 marzo 1944 e residente a [...], in deroga a quanto indicato nella
scrittura privata sottoscritta in data odierna dai signori - in proprio e quale legale CP_1
rappresentante della società Asta S.s. -, , , Controparte_10 Parte_5
Asta S.s., , , Controparte_17 Controparte_4 CP_5 [...]
, , riconosco di essere debitore nei confronti del dott. CP_6 Controparte_7 CP_1
, nato a [...] N1 novembre 1949 e residente in [...], della somma
[...]
pagina 8 di 12 pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) e mi impegno a pagare tale somma entro il 30
giugno 2006 o, comunque, non appena avrò definito e transato la vertenza pendente con la
[...]
e relativa all'eredità del signor Oltre la data del 30.06.2006 verranno Controparte_18 Per_5
riconosciuti al dott. gli interessi sulla somma suddetta, nella misura del 2 %” (doc. 1 CP_1
del fascicolo del procedimento monitorio). Risulta, inoltre, per tabulas che parte appellante nel 1993
aveva già sottoscritto in favore di parte appellata una “dichiarazione di debito” per un importo di L.
2.757.060.000, oltre interessi, di analogo contenuto (doc. 6 del fascicolo di parte appellata).
A fronte di tale inequivoco riconoscimento di debito non assume rilevanza quanto eccepito da parte appellante in ordine al fatto che tale somma si sarebbe estinta in forza di una transazione conclusa in pari data, ossia in data 15.11.2005 (in sede di atto di citazione), ovvero in data 17.11.2005 (in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), mai prodotta in giudizio. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dal testo del riconoscimento di debito, in difetto di ulteriori elementi,
si evince chiaramente che il debito del , a cui si faceva riferimento, era in “deroga” e, quindi, Pt_1
escluso rispetto alla transazione intercorsa tra le parti e altri e diversi soggetti.
Al riguardo non è nemmeno condivisibile quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che la sentenza sul punto sarebbe contraddittoria ed erronea, in quanto “il termine “deroga” (…) usato nel
testo della dichiarazione del 15.11.2005 attiene solo ed esclusivamente alla transazione sottoscritta in
pari data, quindi, deroga a un atto che ha estinto un debito e se il debito è estinto, in punto di diritto,
non può essere derogato con un astratto riconoscimento”. Dal testo del riconoscimento non è, infatti,
possibile attribuire un significato diverso da quello correttamente assegnato dal tribunale, in quanto, in difetto di elementi contrari, è evidente che le parti abbiano voluto fare riferimento a un altro e diverso debito, estraneo alla transazione asseritamente conclusa in data 15.11.2005.
Si ritiene, peraltro, irrilevante anche l'ulteriore atto di transazione del 17.11.2005 intercorso tra il
CP_
e il , rappresentati dal Procuratore Enrico Scoccini, da un lato, e la Pt_1 Parte_3
pagina 9 di 12 dall'altro, per la composizione del giudizio pendente davanti alla Corte CP_8 Controparte_8
d'appello di Roma, in relazione a una azione promossa dal nei confronti del della Pt_1 CP_1
società Asta S.s., di e di per la declaratoria di nullità per Persona_1 Parte_2
violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. dell'atto di acquisto da parte della società
Asta Srl, poi Asta S.s., del complesso immobiliare sito in Forte dei Marmi, via Raffaelli, 72,
impegnandosi le parti con detta transizione a cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, in modo da consentire l'acquisto del bene libero da pesi e trascrizioni. Si ritiene, infatti, che,
contrariamente da quanto affermato da parte appellante, anche tale transizione non sia idonea in alcun modo a provare la effettiva estinzione di debito riconosciuto appena due giorni prima a favore di un soggetto, il estraneo a tale accordo. CP_1
La Corte ritiene, inoltre, che, ai fini della prova dell'effettiva esistenza del credito, oggetto di riconoscimento, rilevino anche le comunicazioni scambiate tra le parti nel 2014, successivamente alla messa in mora necessaria per interrompere la prescrizione, nelle quali parte appellante non ha mai eccepito l'estinzione del credito a seguito di una transazione conclusa in data 15.11.2005, ovvero in data 17.11.2005, così come affermato nel presente giudizio. Da tali missive, infatti, emerge che il aveva addotto, al fine di giustificare il mancato pagamento, altre e diverse ragioni di Pt_1
insoddisfazioni per come, a suo dire, era stata conclusa la transazione, eccependo che il termine di pagamento del debito riconosciuto nella scrittura non era ancora scaduto, con conseguente inesigibilità
del credito (doc. 7 e 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Tali comunicazioni assumono una particolare rilevanza, in quanto è evidente, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado e non oggetto sul punto di specifica impugnazione, che se fosse intervenuta effettivamente, in concomitanza, una transazione tra le parti, che avesse azzerato il debito, tale circostanza sarebbe emersa fin dal primo scambio.
pagina 10 di 12 Si ritiene, inoltre, del tutto condivisibile la decisione del tribunale di ritenere infondate anche le contestazioni in ordine alla esigibilità del credito, basate sul presupposto che non sarebbe ancora scaduto il termine ultimo indicato rappresentato dal momento in cui il avesse “transatto la Pt_1
vertenza pendente con la e la relativa eredità del signore . Controparte_18 Per_5
Al riguardo, la Corte ritiene dirimente la circostanza che in sede di costituzione il ha prodotto il CP_1
primo atto transattivo intercorso nel 2007 tra il e la Fondazione concluso per la definizione Pt_1
della controversia ereditaria (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellata) e ha allegato il fatto, non oggetto di specifica contestazione né nel giudizio di primo grado, né, tanto meno, in appello,
che nel giugno 2020 sia intervenuta tra le medesime parti un'ulteriore transazione, deducendo che i rapporti si erano definitivamente conclusi.
Alla luce di tale motivazione, sono del tutto irrilevanti i capitoli di prova formulati da parte appellante nel giudizio di primo grado, non essendo essi necessari ai fini della risoluzione della controversia.
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della Parte_1
causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 2.000.000,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da
1.000.001,00 a € 2.000.000,00”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
3. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1
sono liquidate in complessivi € 24.064,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Rossella Milone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Rossella Milone Presidente
dott.ssa Beatrice Saccardi Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3394/2023, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO, 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO
SCOCCINI, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato in MILANO, LARGO QUINTO ALPINI, 12, presso lo studio degli avvocati
SIMONE MARINUCCI e CRISTINA BIANCHINI, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta allegata telematicamente,
APPELLATO
OGGETTO: promessa di pagamento.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattesa, annullare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8470 del 2023 pubblicata il 30
ottobre 2023 e per l'effetto a) in via istruttoria ammettere le prove come articolate all'udienza del
innanzi al Tribunale di Milano in sede di precisazione delle conclusioni che ora nuovamente si
riportano: “Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiarare nullo il riconoscimento di debito di cui alla scrittura ricognitiva del 15/11/2005 per
mancanza di negozio causale sottostante;
subordinatamente dichiarare la non esigibilità del credito
vantato dal ricorrente per mancata scadenza del termine di pagamento, in ogni caso revocare CP_1
il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria chiede ammettersi le prove richieste con la seconda
memoria ex art. 183 c.p.c. che testualmente si riportano: ammettere l'interrogatorio formale del dott.
sui seguenti capitoli: a) Vero che il dott. era il commercialista di fiducia del CP_1 CP_1
dott. dall'inizio degli anni '90 fino al 2005; b) Vero che lo stesso conservava per conto del dott. Pt_1
tutta la documentazione contabile e negoziale dello stesso ”; c) Vero che il giorno Pt_1 Pt_1
fissato per la vendita dell'immobile di Asta alla e la contestuale transazione Controparte_2 Pt_1
/ ed altri fu inizialmente fisato per il 15 novembre 2005, poi spostato al 16 successivo ed infine CP_1
al 17 novembre a seguito delle trattative tra le parti in ordine alla organizzazione giuridica
dell'operazione; d) Vero che in data 17 novembre 2005 fu sottoscritta tra il dott. , in proprio e CP_1
quale legale rappresentante della società Asta s.s., nonché dai signori e Parte_2
pagina 2 di 12 da un lato e l'avv. Enrico Scoccini, quale procuratore speciale dei sig.ri Persona_1
, , , , Parte_3 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e una transazione conforme al contenuto della procura Controparte_6 Controparte_7
speciale rilasciata in data 14/11/2005 per atto notaio (doc. 3 fascicolo opponente); Persona_2
e) Vero che il testo della transazione sottoscritta dall'avv. Scoccini era conforme al testo che mi si
mostra (doc. 9 fascicolo opponente). f) che il dott. il giorno fissato per la vendita dell'immobile CP_1
dalla società Asta alla innanzi al notaio di Roma, convocò prima Controparte_8 Per_3
dell'ora fissata per il rogito di vendita in un albergo di via Veneto in Roma, il dott. . g) Vero che Pt_1
in tale incontro, il dott. presentò già predisposta la dichiarazione di riconoscimento di debito CP_1
del 15/11/2005 (doc. fascicolo monitorio) affermando che se il dott. non avesse firmato tale Pt_1
dichiarazione, il dott. suo socio, non si sarebbe recato dal notaio per la vendita Persona_1
dell'immobile della società; h) Vero che in quel periodo il dott. era oberato da rilevanti debiti Pt_1
nei confronti degli eredi da cui aveva comperato i diritti ereditari contenziosi relativi Pt_4
all'eredità del Si chiede che all'esito dell'interrogatorio formale, venga Controparte_9
ammessa prova per testi. Indica a testi;
, piazza Santi Apostoli, 66 Roma;
Parte_3
, via Olona 12/20123, Milano;
via del Torchio, 10; Milano;
Controparte_4 Testimone_1
notaio piazza Santa Caterina da Siena, Roma, limitatamente al capitolo c) sopra Persona_4
formulato. Si chiede infine che il sig. Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al dott.
di produrre agli atti del giudizio la transazione sottoscritta dall'avv. Scoccini in forza della CP_1
procura in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. b) nel merito dichiarare nullo il
riconoscimento di debito di cui alla scrittura ricognitiva del 15/11/2005 per mancanza di negozio
causale sottostante, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 19929/2020. Con vittoria di spese ed
onorari del doppio grado di giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione CP_1
ed eccezione disattesa, così provvedere: -) rigettare integralmente l'appello di Controparte_3 pagina 3 di 12 avverso la sentenza n. 8470/2023, pubblicata il 30.10.2023, resa dal Tribunale di Milano nel
procedimento R.G. 9948/2021, e così tutte le domande e le rinnovate istanze istruttorie formulate nel
predetto appello, poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni
ampiamente illustrate in comparsa di risposta;
-) occorrendo e, così, in via subordinata e per il solo e
non creduto caso in cui, venissero accolte le istanze istruttorie formulate da controparte, ammettere la
istanza di prova per interrogatorio formale e per testi sulla circostanza capitolata alle pagine 6 e 7
della ns. memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. in data 3.12.2021, nonché la istanza a prova
contraria, per interrogatorio formale e per testi, sui capitoli avversari richiamati nel paragrafo II della
ns. memoria ex art. 183, co. VI, n. 3, c.p.c. in data 23.12.2021 e, altresì, sulle circostanze ivi a tale
scopo capitolate, istanze tutte che qui si ripropongono tuzioristicamente ex art. 346 c.p.c.; -) in ogni
caso, confermare in toto, per le ragioni dedotte in narrativa, tutte le statuizioni condannatorie
contenute nella sentenza a carico di , con liquidazione in favore dell'appellato Controparte_3
degli ulteriori interessi maturati medio tempore e, altresì, delle spese di lite del presente grado di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 18.02.2021, proponeva Parte_1
opposizione davanti al tribunale di Milano avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
19929/2020, emesso in data 19.12.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 1.928.219,00, oltre interessi di legge e spese di procedura, in virtù di CP_1
una scrittura di riconoscimento di debito del 15.11.2005, sottoscritta dall'opponente, chiedendone la revoca. A fondamento della sua opposizione, il eccepiva la nullità della predetta scrittura per Pt_1
inesistenza del rapporto fondamentale sottostante, affermando: 1) che la scrittura privata, a cui si riferiva il riconoscimento di debito che giustificava l'attribuzione patrimoniale, era stata oggetto, in pari data (15.11.2005), di una transazione globale tra CP_1 Controparte_10
pagina 4 di 12 e la società Asta s.s., da una parte, e , Persona_1 Parte_3
, e lo stesso Controparte_4 CP_11 Controparte_6 Controparte_12 [...]
, dall'altra, con “reciproca rinuncia a diritti o preteste, già azionate nei giudizi pendenti e Parte_1
ancora da promuovere, null'altro a pretendere gli uni dagli altri”; 2) di avere, inoltre, sottoscritto due giorni dopo, in data 17.11.2005, innanzi al notaio di Roma, un'altra transazione con Persona_4
legale della società che era in procinto di acquistare dalla CP_13 Controparte_8
società Asta s.s. un complesso immobiliare sito in Forte dei Marmi (LU), via Raffaelli, 72; 3) di avere,
in particolare, acconsentito, insieme a di , in attuazione della transazione Parte_3 Pt_3
intercorsa con in data 15.11.2005, di provvedere alla cancellazione delle trascrizioni CP_1
sugli immobili della società Oasi Srl, la quale era di proprietà della famiglia , eseguite Pt_1
sull'immobile del Forte dei Marmi a fronte del pagamento della somma di € 2.705.000, il tutto a definizione di un giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma avente a oggetto una declaratoria di nullità per asserita violazione del patto commissorio;
4) che in tale modo era stato consentito al CP_1
e allo di recuperare quanto concessogli a titolo di finanziamento, compresa la somma Persona_1
rilevante dovuta a titolo di interessi;
5) che, alla luce di tali atti, era evidente che il credito sottostante la ricognizione del debito de quo si fosse estinto, con conseguente venire meno del riconoscimento ex
adverso invocato;
6) che, peraltro, il credito vantato era inesigibile, in quanto il pagamento promesso nella scrittura ricognitiva del 15.11.2005 era, fra l'altro, subordinato alla conclusione, allo stato non provata, di un contenzioso pendente tra l'opponente e una Fondazione Ecclesiastica riconducibile ai di avente a oggetto l'eredità del marchese CP_14 CP_15 Controparte_9
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1
della opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiutivo opposto. A fondamento delle sue contestazioni, l'opposto eccepiva: 1) di avere erogato nel corso dei precedenti decenni cospicui prestiti personali all'opponente; 2) che nel 1992 l'opponente si era inserito in un'annosa controversia tra i nipoti del marchese e una Fondazione ecclesiastica per l'eredità del marchese, Controparte_9 pagina 5 di 12 stimata in circa € 650.000.000,00, divenendo cessionario degli accertandi diritti ereditari dei nipoti del
de cuius; 3) che nel 1993 era stata sottoscritta tra le parti del presente giudizio una prima ricognizione di debito nei confronti dell'opposto per L. 2.757.060.000, oltre interessi composti determinati nella misura mensile del 2 %, importi mai restituiti, perdurando la controversia ereditaria sopra citata;
4) che,
nel 2005, a fronte della richiesta di riduzione degli interessi dovuti, le parti avevano sottoscritto una nuova ricognizione di debito, poi, azionata in sede monitoria;
5) che, nonostante tale promessa di pagamento, parte opponente non aveva provveduto ad alcun versamento e, pertanto, di avere dovuto inviare nel 2014 una formale diffida per interrompere il termine prescrizionale;
6) che era infondata la ricostruzione di controparte, non essendo nemmeno stata prodotta la transazione asseritamente conclusa in data 15.11.2005, la quale, peraltro, non aveva rilevanza ai fini dell'accoglimento dell'opposizione; 7)
che era irrilevante anche l'ulteriore atto di transazione del 17.11.2005, in quanto esso era estraneo al rapporto per cui è causa;
8) che significativa a tale fine era, invece, la corrispondenza intercorsa tra le parti dopo l'intimazione di pagamento del 2014, dalla quale emergeva che l'opponente confermava l'esistenza del credito de quo, non invocando l'estinzione; 9) che era infondata l'eccezione di inesigibilità del credito asseritamente condizionata alla chiusura della vertenza tra l'opponente e la
, sostenendo che, comunque, detto contenzioso si era concluso da tempo, in Controparte_16
quanto, in data 08.06.2007, era stata stipulata tra le parti una prima transazione, con cui l'opponente aveva ricevuto in acconto l'importo di € 16.000.000,00, anche se, poi, a seguito del mancato spontaneo pagamento del saldo superiore a € 80.000.000,00 da parte della Fondazione, era scaturito un ulteriore contenzioso con l'avvio di diverse procedure esecutive, contenzioso conclusosi, comunque, con un'ulteriore transazione nel giugno 2020.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 8470/2023, pubblicata il 30.10.2023, ha rigettato l'opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
pagina 6 di 12 Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Controparte_3
sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRATA E FALSA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL TESTO CONTRATTUALE.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 1363 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 340 N. 3 C.P.C.;
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 132 N. 4 C.P.C. MANCATA MOTIVAZIONE SUL RIGETTO DELLE ISTANZE
ISTRUTTORIE. ERROR IN PROCEDENDO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALL'ART. 340 N. 3
C.P.C.;
3) ERRATO ESAME DEI FATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA, ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI IN
RELAZIONE ALL'ART. 340 N. 2 C.P.C..
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito nel giudizio di appello, CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione davanti al Collegio l'udienza del 9.04.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito dei fogli di precisazioni delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto di tutti e tre i motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto provato e sussistente il credito oggetto del procedimento monitorio, non essendo rilevanti ai fini di una sua estinzione né l'asserita transazione conclusa in data 15.11.2005, intercorsa anche fra altri soggetti,
in quanto la scrittura ricognitiva azionata in sede monitoria si poneva espressamente in deroga ad altra transazione, né, tanto meno, la successiva transazione del 17.11.2005 intercorsa tra il e Pt_1
di , da una parte, e , dall'altra. Oggetto di appello Parte_3 Pt_3 Controparte_8
è, inoltre, quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure non ha proceduto alla istruzione pagina 7 di 12 della causa, ritenendo che i capitali formulati ai fini dell'interrogatorio formale e dell'esame testimoniale vertessero su circostanze inammissibili e/o marginali, non incidenti sull'oggetto del giudizio.
Secondo l'appellante non sarebbe, innanzitutto, condivisibile la decisione del tribunale di non ritenere necessaria la individuazione del rapporto giuridico sotteso alla ricognizione del debito, il quale era evidentemente stato estinto a seguito della transazione del 15.11.2005, interpretando erroneamente il termine “in deroga” contenuto in tale dichiarazione, il quale non poteva altro che riferirsi alla stessa transazione conclusa in pari data, nonché, comunque, a seguito della transazione successivamente stipulata in data 17.11.2005, non essendo stato valorizzato il suo contenuto nella parte in cui veniva dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo per la definizione della controversia civile pendente davanti al tribunale di Roma. A parere dell'appellante, inoltre, la causa avrebbe dovuto essere istruita attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, idonee a dimostrare le transazioni intervenute e, dunque, l'estinzione del debito.
L'appello è infondato.
La Corte rileva che, nel caso di specie, il credito azionato in sede monitoria si fonda su un documento sottoscritto dall'odierno appellante, nel quale quest'ultimo si è riconosciuto debitore della somma di €
1.500.000,00 in favore dell'odierno appellato, sulla cui autenticità non è stata svolta alcuna eccezione.
In particolare, in tale documento, risulta che: “lo sottoscritto , nato ad [...]_1
(Siria) il 23 marzo 1944 e residente a [...], in deroga a quanto indicato nella
scrittura privata sottoscritta in data odierna dai signori - in proprio e quale legale CP_1
rappresentante della società Asta S.s. -, , , Controparte_10 Parte_5
Asta S.s., , , Controparte_17 Controparte_4 CP_5 [...]
, , riconosco di essere debitore nei confronti del dott. CP_6 Controparte_7 CP_1
, nato a [...] N1 novembre 1949 e residente in [...], della somma
[...]
pagina 8 di 12 pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro) e mi impegno a pagare tale somma entro il 30
giugno 2006 o, comunque, non appena avrò definito e transato la vertenza pendente con la
[...]
e relativa all'eredità del signor Oltre la data del 30.06.2006 verranno Controparte_18 Per_5
riconosciuti al dott. gli interessi sulla somma suddetta, nella misura del 2 %” (doc. 1 CP_1
del fascicolo del procedimento monitorio). Risulta, inoltre, per tabulas che parte appellante nel 1993
aveva già sottoscritto in favore di parte appellata una “dichiarazione di debito” per un importo di L.
2.757.060.000, oltre interessi, di analogo contenuto (doc. 6 del fascicolo di parte appellata).
A fronte di tale inequivoco riconoscimento di debito non assume rilevanza quanto eccepito da parte appellante in ordine al fatto che tale somma si sarebbe estinta in forza di una transazione conclusa in pari data, ossia in data 15.11.2005 (in sede di atto di citazione), ovvero in data 17.11.2005 (in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), mai prodotta in giudizio. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, dal testo del riconoscimento di debito, in difetto di ulteriori elementi,
si evince chiaramente che il debito del , a cui si faceva riferimento, era in “deroga” e, quindi, Pt_1
escluso rispetto alla transazione intercorsa tra le parti e altri e diversi soggetti.
Al riguardo non è nemmeno condivisibile quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che la sentenza sul punto sarebbe contraddittoria ed erronea, in quanto “il termine “deroga” (…) usato nel
testo della dichiarazione del 15.11.2005 attiene solo ed esclusivamente alla transazione sottoscritta in
pari data, quindi, deroga a un atto che ha estinto un debito e se il debito è estinto, in punto di diritto,
non può essere derogato con un astratto riconoscimento”. Dal testo del riconoscimento non è, infatti,
possibile attribuire un significato diverso da quello correttamente assegnato dal tribunale, in quanto, in difetto di elementi contrari, è evidente che le parti abbiano voluto fare riferimento a un altro e diverso debito, estraneo alla transazione asseritamente conclusa in data 15.11.2005.
Si ritiene, peraltro, irrilevante anche l'ulteriore atto di transazione del 17.11.2005 intercorso tra il
CP_
e il , rappresentati dal Procuratore Enrico Scoccini, da un lato, e la Pt_1 Parte_3
pagina 9 di 12 dall'altro, per la composizione del giudizio pendente davanti alla Corte CP_8 Controparte_8
d'appello di Roma, in relazione a una azione promossa dal nei confronti del della Pt_1 CP_1
società Asta S.s., di e di per la declaratoria di nullità per Persona_1 Parte_2
violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. dell'atto di acquisto da parte della società
Asta Srl, poi Asta S.s., del complesso immobiliare sito in Forte dei Marmi, via Raffaelli, 72,
impegnandosi le parti con detta transizione a cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, in modo da consentire l'acquisto del bene libero da pesi e trascrizioni. Si ritiene, infatti, che,
contrariamente da quanto affermato da parte appellante, anche tale transizione non sia idonea in alcun modo a provare la effettiva estinzione di debito riconosciuto appena due giorni prima a favore di un soggetto, il estraneo a tale accordo. CP_1
La Corte ritiene, inoltre, che, ai fini della prova dell'effettiva esistenza del credito, oggetto di riconoscimento, rilevino anche le comunicazioni scambiate tra le parti nel 2014, successivamente alla messa in mora necessaria per interrompere la prescrizione, nelle quali parte appellante non ha mai eccepito l'estinzione del credito a seguito di una transazione conclusa in data 15.11.2005, ovvero in data 17.11.2005, così come affermato nel presente giudizio. Da tali missive, infatti, emerge che il aveva addotto, al fine di giustificare il mancato pagamento, altre e diverse ragioni di Pt_1
insoddisfazioni per come, a suo dire, era stata conclusa la transazione, eccependo che il termine di pagamento del debito riconosciuto nella scrittura non era ancora scaduto, con conseguente inesigibilità
del credito (doc. 7 e 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Tali comunicazioni assumono una particolare rilevanza, in quanto è evidente, come correttamente rilevato anche dal giudice di primo grado e non oggetto sul punto di specifica impugnazione, che se fosse intervenuta effettivamente, in concomitanza, una transazione tra le parti, che avesse azzerato il debito, tale circostanza sarebbe emersa fin dal primo scambio.
pagina 10 di 12 Si ritiene, inoltre, del tutto condivisibile la decisione del tribunale di ritenere infondate anche le contestazioni in ordine alla esigibilità del credito, basate sul presupposto che non sarebbe ancora scaduto il termine ultimo indicato rappresentato dal momento in cui il avesse “transatto la Pt_1
vertenza pendente con la e la relativa eredità del signore . Controparte_18 Per_5
Al riguardo, la Corte ritiene dirimente la circostanza che in sede di costituzione il ha prodotto il CP_1
primo atto transattivo intercorso nel 2007 tra il e la Fondazione concluso per la definizione Pt_1
della controversia ereditaria (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellata) e ha allegato il fatto, non oggetto di specifica contestazione né nel giudizio di primo grado, né, tanto meno, in appello,
che nel giugno 2020 sia intervenuta tra le medesime parti un'ulteriore transazione, deducendo che i rapporti si erano definitivamente conclusi.
Alla luce di tale motivazione, sono del tutto irrilevanti i capitoli di prova formulati da parte appellante nel giudizio di primo grado, non essendo essi necessari ai fini della risoluzione della controversia.
2. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della Parte_1
causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€ 2.000.000,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da
1.000.001,00 a € 2.000.000,00”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
3. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 CP_1
sono liquidate in complessivi € 24.064,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Rossella Milone
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