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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/09/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n° RG. 409/2022 del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025, promossa da
) E (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Pettinari, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Guidonia, via Tito Minniti n.
12;
OPPONENTI nei confronti di
(p. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Bairati ed Riccardo Guidaldi, giusta procura in calce al ricorso monitorio, ed elettivamente domiciliata Velletri (RM), Piazza Cairoli n. 37;
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25 settembre 2025;
FATTO E DIRITTO
1 e hanno proposto opposizione avverso il d.i. 2033/2021 emesso in favore della Parte_1 Parte_2 opposta per l'importo di € 7.113,31 oltre interessi e spese notificato in data 7.12.2021 deducendo che la aveva concesso un finanziamento di € 27.868,85; che in ragione di tale contratto l'opponente CP_2 aveva corrisposto un anticipo di € 6220,35 e 20 rate di finanziamento per un importo superiore ad €
18.000; che gli opponenti in accordo con la finanziaria aveva riconsegnato in conto vendita l'autovettura valutata € 10.200; che la finanziaria aveva fatto sottoscrivere al sig. una procura speciale a vendere Pt_1 tale autovettura;
che la vendita dell'autovettura era occorsa in data 29.4.13; che la finanziaria in data
31.5.13 aveva offerto la restituzione dell'autovettura previo pagamento della somma di € 10.200; che il contratto di finanziamento doveva quindi considerarsi chiuso per integrale pagamento del dovuto;
che tali questioni erano state oggetto del giudizio n. R.G. 581/16 presso il Giudice di Pace di Velletri;
che tale giudizio intentato dalla era stato definito con rinuncia agli atti e all'azione del 17.3.16 ed era CP_2 stato quindi cancellato dal ruolo;
che il credito derivante dal contratto asseritamente ceduto era quindi estinto per integrale pagamento;
che l'art. 20 del contratto prevedeva poi il foro convenzionale di Roma
e quindi si eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito;
che il credito azionato in via monitoria non sussisteva;
che il certificato ex art. 50 TUB prodotto non era attendibile non risultando annotati né
l'anticipo di € 6220,35 né le somme menzionate nel documento del 23.4.13; che si chiedeva CTU contabile al fine di determinare le poste dare avere tra le parti;
che, a seguito degli scambi epistolari tra le parti e in particolare della comunicazione del 23.4.13 con la quale aveva chiesto il pagamento CP_2 del residuo di € 6500 e la restituzione dell'auto con procura a vendere e della successiva restituzione operata in data 29.4.13, il rapporto originario era sostituito da quello risultante dall'accordo raggiunto tra le parti;
che si eccepiva la prescrizione del credito litigioso nei confronti di parte del giudizio Parte_1 estinto per rinuncia n. R.G. 581/16; che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto.
Per questi motivi
hanno chiesto di accertare l'incompetenza del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 20 del contratto e nel merito la revoca del d.i. opposto, in via subordinata di disporre CTU.
La società opposta si è costituita eccependo che parte opponente non avevano depositato alcun allegato all'atto di citazione in relazione agli importi asseritamente versati, alla presunta riconsegna dell'autovettura, all'accordo del 29.4.13 e all'integrale pagamento del dovuto e alla presunta estinzione del procedimento n. R.G. 581/16 tra e e deducendo che infondata era l'eccezione CP_2 Parte_1 di incompetenza ai sensi dell'art. 20 (rectius 22) del contratto dal momento che gli opponenti erano consumatori e sussisteva la competenza del Giudice adito nel cui circondario avevano residenza gli ingiunti;
che non provata era l'eccezione di inadempimento, mancando documentazione a supporto;
che non provata era l'allegata novazione del contratto del 2010.
Per questi motivi
ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione.
2 Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e la causa è stata quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti di incompetenza territoriale del
Tribunale adito. Sul punto gli opponenti hanno allegato l'esistenza di una clausola derogatoria della competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.c. giusto l'art. 22 del contratto di finanziamento a mente del quale
“l'autorità giudiziaria di Roma sarà competente in via esclusiva .. in merito a tutte le controversie relative alla interpretazione del presente contratto e all'adempimento delle obbligazioni in esso contenute”
(eccezione già proposta dall'opponente nel giudizio n. R.G. 581/16 intrapreso nei suoi Parte_1 confronti da cfr. doc. 1 allegato alle note di parte opponente depositate con riferimento CP_2 all'udienza del 8.9.22). Tale pattuizione appare invero idonea a costituire, tenuto conto del tenore letterale della stessa e la menzione dell'esclusività del foro prescelto, clausola derogatoria della competenza ai sensi del predetto art. 28 c.p.c..
A fronte di tale eccezione, parte opposta ha allegato, in comparsa, la competenza del Tribunale adito dovendosi applicare il criterio inderogabile del c.d. foro del consumatore. Tuttavia l'opponente
[...] ha dedotto nelle note relative all'udienza del 8.9.22 di non aver sottoscritto il contratto quale Pt_1 consumatore ma quale professionista, come per altro desumibile dal fatto che nel contratto di finanziamento fosse menzionata la sua partita IVA che coincideva con quella della sua ditta individuale
(circostanza questa non contestata specificatamente e tempestivamente – nei concessi termini ex art. 183
VI comma c.p.c. – dalla opposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.).
Alla luce di tali emergenze, l'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti risulta fondata.
Deve infatti ritenersi che sussista la competenza in via esclusiva del Tribunale di Roma a conoscere la presente causa sia con riferimento all'opponente (pur residente ad Anzio, mancando la Parte_1 prova dell'allegato diverso Comune di residenza), avendo questi allegato di aver sottoscritto il contratto per uso professionale (con conseguente non applicabilità in suo favore del c.d. foro del consumatore) e non avendo parte opposta contestato tale allegazione dimostrando invece che il contratto era stato sottoscritto da quale consumatore, in forza della previsione di cui all'art. 22 del contratto Parte_1 sia con riferimento all'opponente quale fideiussore dell'obbligazione principale da Parte_2 considerarsi quale consumatore, in forza dell'art. 66 bis Codice del Consumo, avendo quest'ultimo residenza in Roma (cfr. contratto di finanziamento in atti).
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 22 del contratto posto a fondamento del
3 credito per e ai sensi dell'art. 66 bis Codice del Consumo per Noto Luca, il Tribunale di Parte_1
Roma.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti comporta la revoca del d.i. opposto in quanto emesso da Tribunale incompetente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei parametri minimi tenuto conto del valore della causa, della relativa non complessità e dell'attività espletata dalle parti, vanno poste a carico di parte opposta in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni eccezione rilevabile dalle parti o d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per sussistere la competenza del Tribunale di Roma;
3) revoca il d.i. opposto;
4) assegna alle parti il termine di mesi 3 per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
5) condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite liquidate in € 27.00 per spese vive ed in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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