Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00338/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02517/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2010, proposto dalla Damir S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Molica Bisci in TA, via Proserpina, 33;
contro
Comune di TA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Anna Mazzeo, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via G. Oberdan, 141;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 87 del 29.05.10 e n. 91 del 22.06.10, unitamente a tutti gli atti prodromici, annessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente opera nel settore delle affissioni esterne mediante impianti pubblicitari ubicati in Sicilia, Calabria e Sardegna.
A seguito di due distinte istanze – presentate, rispettivamente, in data 2.11.04 e 16.12.05 – la deducente, chiedeva al Comune resistente l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari.
Con le determinazioni n. 187 del 15.12.04 e n. 174 del 20.07.06, l’Ente comunale accoglieva dette istanze, autorizzando l’istallazione di due impianti pubblicitari tipologia poster, ubicati rispettivamente in Via Etnea e in Viale Marco Polo per la durata di tre anni.
A fronte delle richieste di rinnovo inoltrate dall’esponente con note prot. n. 678 del 18.02.09 e n. 753 del 15.04.09, il Comune resistente, con note prot. n. 210954/07 del 25.05.10 e n. 243635 del 14.01.10, comunicava l’apertura del procedimento di diniego di dette istanze.
Il procedimento de quo si concludeva con l’emanazione delle determinazioni dirigenziali n. 87 e n. 91, rispettivamente del 28.05.2010 e del 22.06.2010, con le quali l’Amministrazione ha negato i richiesti rinnovi e ha intimato altresì la rimozione degli impianti pubblicitari già installati.
Avverso tali determinazioni parte ricorrente ha proposto, con ricorso notificato in data 2.09.2010 e depositato il 29.09.2010, domanda di annullamento a sostegno della quale ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere (sotto diversi profili) come di seguito esposti:
I. Violazione e/o falsa applicazione art. 10 bis della l. n. 241/90 e dell’art. 11 bis della l.r. n. 10/91, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero stati emanati in spregio all’obbligo ex lege di tener conto, in sede di motivazione, le osservazioni avanzate dalla ricorrente in fase endoprocedimentale;
II. Violazione dell’art. 3 della l.r. n. 10/91 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui il rinnovo delle autorizzazioni in esame avrebbe determinato un “pericolo per la pubblica incolumità”;
III. Violazione e falsa applicazione del Regolamento Comunale sulla Pubblicità – Illogicità della motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, poiché dalla motivazione non si comprenderebbe il motivo per cui l’impianto arrecherebbe “disturbo visivo agli utenti della strada”, tenuto conto anche della circostanza che nessuna osservazione in merito era stata formulata al momento del rilasciato originario provvedimento autorizzativo;
IV. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e per travisamento, atteso che, gli impianti di cui trattasi non ricadrebbero nell’alveo delle “linee guida” elaborate in sede di conferenza di servizi in data 14.02.2008, non assumendone le caratteristiche tipologiche ivi indicate;
V. Eccesso di potere per sviamento e per perplessità – Violazione dell’art. 41 della Costituzione – Violazione dell’art. 3 della l. r. n. 10/91, in quanto il Comune avrebbe dovuto, a monte, ordinare eventuali adeguamenti alle dimensioni dell’impianto e, solo a valle, in caso di mancata ottemperanza, ordinare la loro rimozione.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Comune resistente ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 28 novembre 2022, le parti hanno depositato documenti e memorie.
Segnatamente, con memoria del 19.10.2022, la società richiedente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere ex art. 34, ultimo comma, c.p.a. ovvero ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, 1° comma, lett. c), con compensazione delle spese.
A tal fine, parte ricorrente ha depositato in giudizio il provvedimento prot. n. A04/93 del 12.08.2022, con cui il Comune ha autorizzato l’installazione, in sede privata, di n. 1 impianto pubblicitario di mt. 4,80x7,68 e, precisamente, in Via Etnea n. 676, nonché la nota prot. n. 261863 di luglio 2018, con la quale l’Amministrazione si è espressa favorevolmente per la collocazione dell’impianto in Viale Marco Polo, mt 12x3 bifacciale, subordinando la formalizzazione della determinazione dirigenziale autorizzativa al visto dei calcoli da parte del Genio Civile competente in materia ai fini della stabilità del manufatto de quo.
Con memoria depositata in data 21.10.2022, il Comune intimato si è unito alla richiesta di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse della società deducente alla continuazione dell’odierno giudizio, specificando che le autorizzazioni sono state concesse in ragione della riproposizione da parte dell’esponente di nuove e successive istanze presentate alla luce delle modifiche attinenti la regolamentazione sugli impianti su area privata, avutasi con l’approvazione del nuovo Regolamento per la pubblicità e le affissioni (Delibera del C.C. n. 20 del 6/05/2016), nonché del nuovo Piano generale degli Impianti (Delibera di G. M. n. 10 del 9.02.16).
All’udienza straordinaria del 28.11.2022, dedicata allo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata posta in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, della documentazione depositata (tra cui l’attestazione di avvenuto deposito del collaudo degli impianti da parte del Genio Civile ex art. 67, d.p.r. n. 380/2011), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo parte ricorrente conseguito il bene a cui aspirava con l’odierno ricorso ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la definizione in rito della controversia come da richiesta di part ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO