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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 347/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORFIDO ANTONELLA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
PORFIDO ANTONELLA ( ), C.F._2 appellanti
e
(C.F. ) e per essa, in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria ( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DE VITO LUIGI ( ) e dell'avv. CAPONERI LAURA C.F._4
( , C.F._5 appellata
(C.F. ), quale incorporante per Controparte_3 P.IVA_3 fusione di Controparte_4
( ); P.IVA_4 appellata contumace Conclusioni per e : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2
Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento dell'appello, nonché in riforma della sentenza n. 2975/2020, Tribunale ordinario di Firenze, I^ sezione civile, pubblicata in data 31/12/2020 e notificata in data 20/01/2020, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n. 941/2017,
- in via cautelare ed ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza n. 2975/2020, Tribunale ordinario di
Firenze, I^ sezione civile, pubblicata in data 31/12/2020 e notificata in data
20/01/2020, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n. 941/2017;
NEL MERITO: Riformare, con riferimento ai capi impugnati, la sentenza sopra citata in ragione di tutti i motivi esposti, e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 204/60, nonché dei contratti di apertura di credito dedotti in giudizio, nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi a debito;
b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 204/60, nonché dei contratti di apertura di credito dedotti in giudizio, nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la commissione di massimo scoperto nonché la commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata;
c) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 204/500022/8, nonché dei contratti di apertura di credito dedotti in giudizio, nelle parti e/o nelle clausole, anche
pag. 2/25 contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata;
d) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito e della capitalizzazione sul conto corrente 204/60 degli interessi e delle competenze di liquidazione maturati con la tardiva chiusura contabile delle operazioni di sconto/anticipo fatture dedotte in giudizio;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità ed inefficacia degli interessi anatocistici e delle ulteriori competenze di liquidazione maturate sul conto corrente ordinario n. 204/60 mediante operazioni di giroconto, su quest'ultimo effettuate, delle competenze di liquidazione maturate sul conto corrente n. 204/500022/8;
f) per l'effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo effettivo del dedotto conto corrente n. 204/60, riliquidando lo stesso, dalla relativa apertura e sino alla chiusura, senza l'applicazione e senza la capitalizzazione, in via cumulativa o, in subordine, alternativa tra loro: i) della capitalizzazione periodica e/o trimestrale degli interessi e di tutti gli oneri economici passivi dal
01/01/2014, ii) delle competenze di liquidazione girocontate dal conto corrente contraddistinto dal n. 204/500022/8 iii) della commissione di massimo scoperto e/o della commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata;
iv) degli interessi passivi e delle competenze di liquidazione maturati in dipendenza della tardiva chiusura contabile delle operazioni di sconto/anticipo fatture;
v) disponendone la liquidazione dal 01/01/2014 sino alla chiusura senza alcuna capitalizzazione nemmeno annuale;
g) in via subordinata rispetto alla domanda sub f), accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 204/60, alla data di chiusura del
31/12/2013 non è pari ad €. 209,42 come riportato nel relativo estratto conto bancario, ma piuttosto è creditore ed è pari alla somma
pag. 3/25 di +€. 20.671,63, ovvero è pari alla maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
h) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e/o del saldo finale del conto corrente n. 204/60;
i) per l'effetto della domanda sub c), ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo effettivo del dedotto conto corrente n.
204/500022/8, riliquidando lo stesso, dalla relativa apertura e sino alla chiusura, senza l'applicazione e senza la capitalizzazione della commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata e disponendone la liquidazione dal 01/01/2014 sino alla chiusura senza alcuna capitalizzazione nemmeno annuale;
j) per effetto delle superiori domande sub c) e sub i), condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente n. 204/500022/8, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e/o del saldo finale del predetto conto;
k) per effetto di tutte le superiori domande, ovvero in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti, all'uopo utilizzando ex art 1247
c.c. i crediti accertati come esistenti tra la Società Parte_3 verso la Banca;
[...]
l) per l'effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata in favore della e del dai Sigg.ri Controparte_4 CP_4
e;
Parte_1 Parte_2
pag. 4/25 m) in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5287/2016 del
Tribunale di Firenze depositato in data 09/11/2016 ed accertare
l'insussistenza ed inesigibilità di qualsivoglia credito della controparte nei confronti degli attori;
n) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55 del
2014, spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore del precedente difensore Avv. Gianpaolo Rizzo dichiaratosi antistatario per la fase di studio ed introduttiva della presente controversia e per tutte le fasi del primo grado di giudizio, nonché da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per le restanti fasi del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA E PREVIA RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO:
Disporre l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio invocata dagli attori sui quesiti prospettati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., come precisati dagli attori nel paragrafo V) dell'atto di citazione in appello»; per e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 CP_2
«si riporta alla propria comparsa di costituzione», ossia «affinché, voglia
[...] la Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi».
Rilevato
e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2975 del 2020 del Tribunale di Firenze, che ha respinto l'opposizione da essi proposta, in qualità di fideiussori nell'interesse di Parte_3
– debitrice principale – avverso il decreto ingiuntivo n. 5287 del 2016 con il quale (oggi Controparte_4 Controparte_3
aveva loro intimato il pagamento in solido di euro 74.485,45 (di cui
[...] euro 14.662,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 204/60 ed euro pag. 5/25 59.822,67 quale saldo debitore dell'apertura di credito n. 204/500022/8), oltre interessi, come da domanda, e spese.
Il processo, interrotto per il fallimento che Parte_3 aveva proposto opposizione assieme ai garanti, è stato da questi ultimi riassunto;
è poi intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_1
(nel prosieguo vantando di essere successore a titolo particolare nel CP_1 diritto controverso di Controparte_4
Il Tribunale ha anzitutto respinto l'eccezione d'illegittimità dell'anatocismo degli interessi rispetto al periodo successivo al 2014 ritenendo che l'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), come modificato dalla legge n. 147 del 2013 – che secondo gli opponenti vietava tale meccanismo di produzione degli interessi – non fosse applicabile in quanto, in mancanza di adozione della normativa attuativa da parte del C.i.c.r., doveva continuare ad applicarsi la delibera del medesimo C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, che invece ammetteva tale pratica.
Ha poi considerato che sia tale eccezione che quelle dirette a contestare l'«applicazione e capitalizzazione della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione dei fondi/commissione di affidamento, di intempestiva chiusura contabile delle fatture anticipate e di indebita applicazione e capitalizzazione di interessi passivi, di illegittimità della commissione di affidamento» fossero tutte «improponibili» da parte dei garanti, in quanto risultavano obbligati nei confronti del creditore in base a un contratto autonomo di garanzia – escludendo che si trattasse di fideiussione – con la conseguente inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto tra debitore garantito e creditore, salvo il limite dell'exceptio doli ove la richiesta di pagamento risulti, prima facie, «frutto di un comportamento fraudolento del garantito», condotta nella specie nemmeno allegata.
Ha inoltre considerato che la «nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e salvo che, pag. 6/25 attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento». Ha così considerato proponibile dai garanti unicamente l'eccezione di usurarietà degli addebiti sul conto;
tuttavia, respingendola nel merito ritenendola sopravvenuta – e quindi irrilevante – in quanto il superamento del tasso soglia, nella prospettazione degli stessi garanti- opponenti, sarebbe avvenuto «esclusivamente in corso di rapporto e senza l'indicazione della modifica contrattuale intervenuta, e non nella fase originaria dello stesso».
In conseguenza ha ritenuto assorbita la «domanda di invalidità della garanzia rilasciata, proposta dagli attori opponenti ai sensi dell'art. 1939
c.c.».
Ha infine respinto la domanda di accertamento della nullità delle garanzie per violazione della disciplina antitrust, in ragione della riproduzione delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e censurate nel 2005 dalla Banca d'Italia, ossia quelle cosiddette di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”.
Il giudice di prime cure ha escluso che potesse ravvisarsi la nullità integrale delle predette garanzie e ha considerato che «non assume rilevanza» il rilievo d'ufficio della «nullità parziale delle singole clausole», perché, «anche se si espungessero dal contratto di garanzia», «la domanda di pagamento a recupero del debito principale non troverebbe ostacoli, non essendo state svolte contestazioni specifiche e tempestive, da parte degli attori opponenti, riguardo alla portata di tali clausole». Ciò anche riguardo all'«eccezione di violazione dei termini decadenziali previsti dall'art. 1957 cc, operata dagli attori soltanto nella comparsa conclusionale», e quindi tardivamente.
In conseguenza del rigetto di tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, ponendo a loro carico, solidalmente, le spese di lite e condannandoli al pagamento in favore della
«convenuta opposta» in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura (riproducendosi la pag. 7/25 sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «erronea qualificazione delle garanzie fideiussorie prestate dagli attori quali contratti autonomi di garanzia – violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e ss. c.c.»;
2. «violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 2 della l.
287/1990 – illogicità e contraddittorietà della motivazione»;
3. «sull'anatocismo bancario – violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, dell'art. 120 tub. nonché dell'art. 161, comma v, tub.»;
4. «omesso esame delle contestazioni di merito formulate dagli attori – riproposizione delle stesse»;
5. «erroneo accertamento del preteso credito avversario – omesso esame dell'istanza istruttoria di ctu.»;
6. «violazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 2, 4 e 5 d.m. 55/2014 con riguardo alla errata decisione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di primo grado».
Si è costituita protestando l'infondatezza dell'appello. CP_1
Con ordinanza dell'11 marzo 2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale società Controparte_3 incorporante per fusione e del con Controparte_4 CP_4 riguardo alla quale era stata originariamente disposta l'integrazione del contraddittorio.
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 16 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pag. 8/25 Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia di non Controparte_3 costituitasi in giudizio, pur ritualmente evocatavi.
2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano che il
Tribunale abbia qualificato come «contratto autonomo di garanzia anziché
[…] contratto di fideiussione» il rapporto di garanzia dedotto in causa. Il
Giudice di prime cure avrebbe rinvenuto «gli elementi sintomatici dell'autonomia della garanzia nelle clausole n. 7, secondo cui «la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia, per qualsiasi motivo invalida» e 9, in base alla quale «ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere» dai garanti «soltanto dopo l'integrale soddisfacimento della richiesta» a loro rivolta dalla banca. Sostengono in primo luogo che né la banca ricorrente, né avrebbero mai messo in CP_1 dubbio «la natura fideiussoria delle garanzie, né […] eccepito l'improponibilità delle eccezioni inerenti l'obbligazione principale da parte dei garanti, limitandosi a difendersi nel merito». La natura fideiussoria del rapporto emergerebbe poi dal tenore letterale del contratto. A tal proposito sarebbe «significativo il reiterato utilizzo […] del termine “fideiussione” e/o
“fideiussore” che […] costituisce […] un elemento interpretativo da porsi a favore dei garanti ex art. 1370 c.c., trattandosi di testi contrattuali prestati su moduli e/o condizioni generali predisposti unilateralmente dalla Banca».
Parimenti lo sarebbero «le condizioni contenute nei testi contrattuali in esame, le quali configurano […] le obbligazioni dei garanti nei medesimi termini e condizioni dell'obbligazione della debitrice principale garantita». Ciò sarebbe dimostrato dalla quantificazione dell'obbligazione di garanzia «per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio dovuto dall'obbligata principale»; dall'obbligo per i «fideiussori di tenersi al corrente dell'andamento delle operazioni e delle condizioni patrimoniali dell'affidato»; dalla «prova del credito verso il garante» e dall'estensione a questi «della decadenza del beneficio del termine in cui è incorsa l'obbligata principale».
pag. 9/25 Confermerebbe, inoltre, la qualificazione come fideiussione anche la deroga a singole disposizioni della relativa disciplina codicistica, la cui previsione non avrebbe avuto altrimenti ragion d'essere, trattandosi di norme che mai avrebbero potuto venire in rilevo se le parti avessero stipulato un contratto autonomo di garanzia. Inoltre, sempre il contratto di garanzia, riprodurrebbe alcune delle clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) come modello tipo proprio per la
«fideiussione a garanzia dei contratti bancari (fideiussione omnibus)».
Sostengono infine che il contratto non potrebbe essere qualificato come autonomo sulla base della «mera rinvenibilità […] della clausola solve et repete», dovendosi invece considerare «l'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale», che sarebbe «idonea a vincere la presunzione semplice di autonomia della garanzia in presenza di detta clausola». In conseguenza, qualificato detto contratto come fideiussione, le eccezioni andrebbero decise nel merito. In subordine, anche nel caso in cui il contratto risultasse autonomo di garanzia, dovrebbe comunque essere decisa nel merito l'eccezione di illegittimità dell'anatocismo, «atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta».
Il motivo è fondato.
Occorre anzitutto rammentare che, secondo giurisprudenza di legittimità, «[i]l contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo» (Cass. n. 19693 del 2022, in massima;
Cass. n.
16213 del 2015, in massima).
pag. 10/25 Il Tribunale ha qualificato la garanzia dedotta in giudizio come contratto autonomo di garanzia – escludendo che si trattasse di fideiussione – considerando in primo luogo che «[l]'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” fa presumere che l'assenza di accessorietà della garanzia unitamente all'impossibilità per il garante di opporre eccezioni siano di per sé sole sufficienti a qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia».
Ha poi rilevato che tali clausole erano contenute nel contratto in esame
(doc. 11 fascicolo monitorio) in quanto, da un lato, l'art. 7 prevede che «[i]n deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia, per qualsiasi motivo, invalida, intendendo i fideiussori, per l'ipotesi di dichiarata nullità o annullamento dell'obbligazione principale, rendersi obbligati come se la stessa fosse stata assunta dagli stessi in proprio con la sottoscrizione della presente» e, dall'altro lato, l'art 9 stabilisce che «[a]lla eventuale data di scadenza di fidi garantiti o, in caso di loro revoca o riduzione […], i fideiussori saranno tenuti a versare l'importo che verrà loro richiesto dalla Banca – anche per semplice lettera – in dipendenza della prestata garanzia ed anche in caso di opposizione da parte dell'affidato: ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo l'integrale soddisfacimento della richiesta.
La Banca potrà altresì addebitare, anche allo scoperto nell'ambito delle rispettive quote, il relativo importo nei conti correnti dei fideiussori, senza che ciò possa comunque intendersi come novazione dell'obbligazione fideiussoria».
Tuttavia, le citate clausole, non precludono al garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., aspetto che caratterizza il contratto autonomo di garanzia.
Quanto all'art. 7, esso prevede una deroga all'art. 1939 c.c., così stabilendo che l'invalidità del rapporto principale non si ripercuota su quello pag. 11/25 di garanzia;
quanto all'art. 9, esso stabilisce che «ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo l'integrale soddisfacimento della richiesta», eccezioni che quindi non sono affatto escluse, ma solo postergate.
Né tale preclusione emerge da altre clausole contrattuali, nemmeno evocate da che ribadisce genericamente la correttezza della decisione CP_1 di primo grado, limitandosi a sostenere che la citata preclusione sia rinvenibile nell'art. 7, circostanza, come detto, smentita dal tenore della stessa.
Inoltre, la qualificazione del negozio come fideiussione – piuttosto che come contratto autonomo di garanzia – è confortata dal nomen iuris impiegato dalle parti nella stessa intestazione del documento – e, quindi, dalla banca, trattandosi di modulo evidentemente da essa predisposto – ove si legge «FIDEJUSSIONE GENERICA DETERMINATA PRO-QUOTA - Solidale»
e dal tenore letterale delle espressioni utilizzate nel corpo del documento, nel quale è stabilito «[c]on la presente dichiariamo di costituirci fideiussori fino alla concorrenza dell'importo [di] Euro 130.000,00», cui segue la dicitura «[l]a fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione […]». Inoltre, depone sempre nel senso della fideiussione anche la qualificazione del rapporto operato dall'originario creditore, Controparte_4
sin dal ricorso per decreto ingiuntivo da essa proposto.
[...]
Pertanto, la censura va accolta, dovendosi concludere che nella fattispecie si versi effettivamente in una fattispecie fideiussoria.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni di cui avevano dedotto la contrarietà alla normativa antitrust e dell'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. Assumono che il contratto di fideiussione dedotto in giudizio riprodurrebbe le clausole dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia per violazione della disciplina della concorrenza. Si tratterebbe: a) della «clausola di cui all'art. 2 dello schema ABI secondo cui il pag. 12/25 fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”»; b) della «clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI secondo cui: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; c) della
«clausola di cui all'art. 8 dello schema ABI, che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”».
Sostengono poi che il provvedimento della Banca d'Italia avrebbe «natura di prova privilegiata, in ordine alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale» e da ciò deriverebbe «l'automatica nullità dei contratti fideiussori» dedotti in giudizio. Assumono inoltre che la banca avrebbe violato il termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c. Esso decorrerebbe dal 4 febbraio 2014, indicato dalla banca nel ricorso monitorio, che tuttavia sarebbe stato depositato soltanto il 14 luglio 2016. Tale termine sarebbe stato violato anche prendendo come riferimento la data di «comunicazione di revoca degli affidamenti», ossia l'11 febbraio 2015. Sostengono altresì che la fideiussione sarebbe integralmente nulla e non solo parzialmente, come considerato dal Tribunale. Anche in caso di nullità parziale, comunque, tale invalidità non sarebbe irrilevante, in quanto, coinvolgendo la clausola cosiddetta di reviviscenza, verrebbe meno «uno dei presupposti» in base ai quali il Tribunale ha qualificato le garanzie come autonome. Affermano infine che l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 «può essere rilevata d'ufficio dal Giudice quale fatto estintivo risultante dal pag. 13/25 materiale probatorio legittimamente acquisito», trattandosi di eccezione in senso lato.
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo escludere la tesi degli appellanti secondo cui la fideiussione sarebbe integralmente nulla. A tal proposito va rammentato che la Corte di cassazione, con pronuncia a sezioni unite, ha espressamente affermato che la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle opera
«limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, cit., in motivazione).
Essenzialità nemmeno allegata dalla parte, prima ancora che dimostrata.
Ha poi evidenziato la giurisprudenza di legittimità che la «nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanz[e] fattuali necessari[e] alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma[to] anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo […] della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente
pag. 14/25 ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”
(Cass.30383/24)» (Cass. n. 1851 del 2025, in motivazione).
Inoltre, ancora secondo la Corte di cassazione, «l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perché il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum»
(Cass. n. 835 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 8023 del
2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame l'eccezione di decadenza per violazione del termine semestrale avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7526 del 2024, in massima, seppur con riguardo a diversa eccezione in senso stretto).
Peraltro, la pretesa azionata nei confronti dei garanti risultava chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo, motivo per cui tale eccezione non può essere considerata conseguenza della difesa della parte opposta contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. A ogni buon conto, anche a volerla considerare tale, la stessa, al più tardi, avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre è stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado (alle pagg. da 14 a 21).
Pertanto, la censura va respinta.
4. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere illegittima l'applicazione dell'anatocismo successivamente al 1° gennaio 2014. L'art. 120 t.u.b., come modificato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, che preclude radicalmente l'anatocismo, avrebbe «efficacia immediatamente precettiva nel vietare ogni forma di capitalizzazione interessi, senza che fosse necessario in pag. 15/25 tal senso l'emanazione della delibera integrativa del CICR». Non avrebbe quindi potuto sopravvivere la previgente la normativa secondaria dettata dal
CICR con la delibera del 9 febbraio 2000, incompatibile con detto divieto.
Con il quarto motivo d'impugnazione – da trattare assieme al terzo, stante l'intima connessione delle censure – gli appellanti ripropongono tutte le questioni assorbite in primo grado, ossia: a) violazione degli artt. 1283 c.c.
e 120 t.u.b. per illegittima capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione sul conto corrente n. 204/60 anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2014; b) nullità parziale del contratto di conto corrente n.
204/60 e illegittima applicazione e capitalizzazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e della commissione di messa a disposizione fondi
(c.d.f.). Quanto alla prima, essa sarebbe nulla per mancanza di forma scritta, carenza di causa e indeterminatezza. Quanto alla c.d.f. essa sarebbe nulla per difetto di pattuizione, stante la mancata produzione della comunicazione di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 t.u.b., e la sua applicazione sarebbe avvenuta con «criteri […] incomprensibili»; c) illegittimità delle operazioni eseguite sul conto anticipi n. 204/300004/2 di anticipo fatture, per «intempestiva chiusura contabile di fatture anticipate», operazioni che avrebbero generato «maggiori interessi sugli importi affidati» indebitamente ottenuti dalla banca come dedotto con la citazione di primo grado, ove gli Parte appellanti hanno asserito che «[s]u diverse fatture della portate allo sconto ed anticipate dal convenuto istituto di credito, […] quest'ultimo non ha provveduto a chiudere la partita contabile, generata con l'anticipo fatture, contestualmente alla ricezione del pagamento da parte del terzo cliente destinatario della fattura stessa». Ciò oltre all'indebita capitalizzazione degli interessi passivi;
d) nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 204/500022/8 per violazione dell'art. 117-bis t.u.b. – in base al quale la commissione di affidamento può essere al massimo pari allo 0,5%, mentre è stata pattuita nella misura del 2% – e illegittimità della capitalizzazione degli interessi;
e) eliminazione degli addebiti generati dalle pag. 16/25 predette clausole su entrambi i conti n. 204/60 e n. 204/500022/8; f)
«nullità delle fideiussioni de quibus ex art. 1939 c.c., a fronte delle nullità che affliggono le obbligazioni principali garantite».
Con il quinto motivo di impugnazione – anch'esso da trattare unitamente al terzo e al quarto, sempre per ragioni di connessione – gli appellanti lamentano l'erroneità dell'accertamento del credito per il mancato espletamento di c.t.u. contabile, il cui svolgimento è necessario al ricalcolo del saldo epurato dalle annotazioni contestate nei precedenti motivi di gravame.
I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
4.1. Quanto all'anatocismo, esso risulta illegittimamente applicato soltanto tra il 1° gennaio 2014 e la chiusura del conto, il 12 gennaio 2016, come indicato nell'ultimo estratto (doc. 5 fasc. monitorio).
Con riferimento ad entrambi i contratti a cui si riferisce la contestazione
– ossia il n. 204/60 e il n. 204/500022/8 – tale voce di costo è stata pattuita in conformità alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120, comma 2, t.u.b. allora vigente – delibera che prevede, all'art. 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo e medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che
«[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Ebbene, emerge dall'art. 7 del contratto di apertura del conto n. 204/60
(doc. 6 fasc. monitorio), che «[g]li interessi sano riconosciuti al correntista e pag. 17/25 dallo stesse corrisposti nella misura pattuita e indicata nel frontespizio […]. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore a creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita e indicata nel frontespizio, portando in conto con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le spese vengono liquidate per tutti i conti almeno una volta all'anno e trimestralmente per i conti che, al trimestre solare presentano numeri debitori. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità». Tale pattuizione è stata altresì oggetto di specifica – ossia separata sottoscrizione – come emerge dalla pag.
5 del file telematico contenente il citato contratto.
Analoga pattuizione si rinviene nel documento contrattuale attinente al conto corrente con apertura di credito n. 204/500022/8 (doc. 8 fasc. monitorio), all'art. 8, comma 2, il quale è richiamato tra quelli contenuti nell'elenco che riproduce le clausole bisognose di separata sottoscrizione, a pag. 5 del file telematico.
L'anatocismo è stato quindi validamente pattuito rispetto ad entrambi i citati rapporti.
Esso però, come accennato, è stato illegittimamente applicato su entrambi dal 1° gennaio 2014 e fino alla loro estinzione avvenuta – quanto a quello n. 204/60 – il 12 gennaio 2016 e – quanto al n. 204/500022/8 – il 26 novembre 2015 (come dimostrano i rispettivi estratti di chiusura, docc. 5 e 7 fasc. monitorio). In tale periodo, infatti, è stato in vigore l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come modificato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, che disponeva: «[i]l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive pag. 18/25 operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Ha chiarito la Corte di cassazione che «[i]n tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628 [rectius 629], della l. n.
147 del 2013, decorre dal 1° dicembre [rectius gennaio] 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. n. 21344 del 2024, in massima).
Pertanto, per tale frazione di svolgimento dei rapporti la voce di costo è stata illegittimamente applicata e i relativi addebiti devono essere eliminati nella misura da accertare tramite l'espletamento di c.t.u. contabile.
4.2. Parimenti sono illegittimi gli addebiti per c.m.s. e per c.d.f. relativi al conto n. 204/60.
Quanto alla prima, la pattuizione è nulla per indeterminatezza.
Il contratto di apertura del conto (doc. 6 fasc. monitorio) si è limitato a prevedere l'aliquota di tale voce di costo e del periodo di riferimento di calcolo della stessa (trimestrale), senza tuttavia specificare i criteri di individuazione della base di calcolo alla quale applicare detta aliquota, come emerge dalla porzione del citato documento che si riproduce:
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «“deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la pag. 19/25 suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr., in motivazione, Cass. n. 19825 del 2022, confermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n. 9712/2024)» (da ultimo, Cass. n. 30298 del
2024, in motivazione).
Pertanto, tale clausola è nulla, con la conseguenza che vanno eliminati gli addebiti effettuati a tale titolo.
Quanto agli addebiti per c.d.f., tale voce di costo risulta essere stata pacificamente introdotta con modifica unilaterale da parte della banca, circostanza altresì documentalmente dimostrata dall'estratto conto del 30 giugno 2009 (doc. 10 fasc. di primo grado , nel quale sì dà atto di CP_1 precedente comunicazione avvenuta il 27 maggio del medesimo anno.
Tuttavia, tale comunicazione non è stata prodotta dalla medesima né dalla banca opposta. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. CP_1
118 t.u.b., come modificato dall'art. 10 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, ratione temporis applicabile trattandosi di contratto sottoscritto nel 2008, «[q]ualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni».
Tali requisiti rispondono all'esigenza che il cliente sia messo in condizione di avvedersi della modifica alle condizioni contrattuali e di valutare le conseguenze economiche della stessa, così considerando l'opportunità di proseguire il rapporto o di recedervi. La mancata produzione in giudizio del documento contenente tale proposta di modifica – avendo, pag. 20/25 come detto, unicamente depositato l'estratto del conto in cui essa CP_1 viene evocata – non consente di verificare il rispetto dei requisiti imposti dal citato art. 118 t.u.b. Di conseguenza, la modifica va considerata inefficacie, dovendosi eliminare gli addebiti a tal riguardo effettuati.
Occorre quindi determinare l'ammontare degli addebiti per c.m.s. e per c.d.f. tramite espletamento di c.t.u. contabile.
4.3. Relativamente alla dedotta illegittimità delle operazioni eseguite sull'anticipo fatture, sul conto anticipi n. 204/300004/2 – le cui competenze sono state periodicamente girocontate sul conto n. 204/60 – per
«intempestiva chiusura contabile di fatture anticipate», occorre in primo luogo rilevare che, in sostanza, gli appellanti lamentano che, con riferimento ad alcuni anticipi di liquidità ottenuti dal correntista a fronte di operazioni di sconto/anticipo fatture, la banca avrebbe contabilizzato la ricezione del pagamento da parte del terzo in momento successivo a quello effettivo, così applicando gli interessi come se il finanziamento fosse ancora in essere.
Gli appellanti contestano le seguenti 6 operazioni:
«1) fattura n. 41 verso SA RU Soc. Coop. con addebito illegittimo di 35 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data 10/06/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data 06/05/2013;
2) fattura n. 18/13 verso LL Soc. Consortile con addebito illegittimo di 30 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data 03/06/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
04/05/2013;
3) fattura n. 18/13 verso LL Soc. Consortile con addebito illegittimo di 6 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data 10/06/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
04/06/2013;
pag. 21/25 4) fattura n. 2 verso CE Trasporti con addebito illegittimo di 15 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data
26/04/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
11/04/2013;
5) fattura n. 24 verso CE Trasporti con addebito illegittimo di 4 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data
15/03/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
11/03/2013;
6) fattura n. 12 verso CE Trasporti con addebito illegittimo di 2 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data
14/09/2012 mentre il pagamento era avvenuto con assegno in data
12/09/2012».
A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la contabilizzazione operata dalla banca è stata correttamente effettuata rispetto alle operazioni sub 1) 2), 3) e 6). Quanto alla prima, relativa alla «fattura n. 41 verso
SA RU Soc. Coop.», il pagamento risulta essere avvenuto in data 10 giugno 2013, come emerge a pag. 2 dell'estratto del conto n. 204/60 del secondo trimestre 2013 (allegato alla seconda memoria ex 183 c.p.c. di
. Parimenti, i pagamenti attinenti alle operazioni sub 2) e 3), delle CP_1
«fattura n. 18/13 verso LL Soc. Consortile», risultano essere avvenuti rispettivamente in data 3 e 10 giugno 2013, come emerge sempre dall'estratto citato, alle pagg. 2 e 3. Quanto all'operazione sub 6), «la fattura n. 12 verso CE Trasporti» è stata pagata il 14 settembre 2012, come annotato a pag. 2 dell'estratto conto del terzo trimestre (doc. 27 fasc. di primo grado e ). Pertanto, le date effettive di Pt_1 Parte_2 pagamento coincidono con quelle, indicate dagli stesso appellanti, in cui la banca ha chiuso le relative partite contabili.
Risultano invece chiuse con ritardo le partite attinenti alle restanti operazioni. Quanto a quella sub 4), relativa alla «fattura n. 2 verso CE
Trasporti», il pagamento da parte di quest'ultima della fattura scontata, come pag. 22/25 sostenuto dagli appellanti, è avvenuta in data 11 aprile 2013 – come emerge a pag. 1 dell'estratto del conto n. 204/60 del citato secondo trimestre dello stesso anno – per cui risulta scorretta la chiusura della partita contabile soltanto il 26 aprile successivo, come dimostrato dall'estratto del secondo trimestre del conto n. 204/300004-2, a pag. 1 (doc. 12 fasc. di primo grado e ). Pt_1 Parte_2
Analogamente, quanto all'operazione sub 5), la «fattura n. 24 verso
CE Trasporti è stata pagata in data 11 marzo 2013 – pag. 2 estratto conto del primo trimestre n. 204/60 (allegato alla seconda memoria ex 183
c.p.c. di – mentre la partita contabile è stata chiusa quattro giorni CP_1 dopo, il 15 marzo successivo, come emerge dall'estratto del primo trimestre del conto n. 204/ 300004-2, a pag. 1 (doc. 14 fasc. di primo grado Pt_1
e ). Parte_2
Occorre quindi, tramite c.t.u. contabile, ricalcolare l'importo degli interessi relativi dalle predette operazioni di sconto/anticipo fatture sub 4),
5), eliminando quelli generati dopo il pagamento da parte del terzo debitore sul conto n. 204/300004/2, le cui competenze sono state girocontate sul quello n. 204/60.
4.4. Va invece respinta la doglianza di «nullità parziale del contratto di conto corrente n. 204/500022/8» in quanto, secondo gli appellanti, la commissione di affidamento sarebbe stata «pattuita nella misura del 2%, per tabulas superiore al limite dello 0,50% imposto dalla legge», ossia dall'art. 117-bis t.u.b.
Gli appellanti, infatti, non considerano che quest'ultima disposizione stabilisce che «[l]'ammontare della commissione […] non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente», mentre il 2%, indicato nel contratto consiste nella «misura percentuale annua» della stessa voce di costo. Rapportando il limite dello 0,5%, previsto dalla legge, al periodo annuale, composto di 4 trimestri, si ottiene quale limite proprio il 2%, rispettato dal contratto. pag. 23/25 5. In conclusione, vanno accolti il primo e, parzialmente, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello e per l'effetto va accertata l'illegittimità degli addebiti per anatocismo sui conti correnti n. 204/60 e 204/500022/8 – limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2014 e la chiusura degli stessi – e quelli per c.m.s. e per c.d.f., sul solo conto n. 204/60 – per tutto il periodo di svolgimento del rapporto – e gli interessi addebitati, in relazione alle operazioni di sconto/anticipo fatture indicate ai punti sub 4), e 5) nel paragrafo 4.3, generati dopo l'avvenuto pagamento del terzo debitore.
6. La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. contabile per la determinazione dell'ammontare di tali annotazioni illegittime, e per la rideterminazione del saldo dei citati conti n. 204/60 e
204/500022/8.
Va invece respinto il secondo motivo di gravame e rinviata la trattazione del sesto – con il quale è contestata la condanna alla rifusione delle spese di lite – alla sentenza definitiva, cui riservare pure la statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2975 del 2020 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa:
1. accoglie il primo e, parzialmente, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello e, in parziale accoglimento delle domande proposte da e , accerta l'illegittimità degli addebiti Parte_1 Parte_2 effettuati per anatocismo sui conti correnti n. 204/60 e n.
204/500022/8, intrattenuti con Controparte_4
(oggi – limitatamente al periodo tra il 1°
[...] Controparte_3 gennaio 2014 e la chiusura degli stessi conti – e quelli per c.m.s. e per c.d.f., sul conto corrente n. 204/60 – per tutto il periodo di svolgimento del rapporto – nonché per gli interessi addebitati in pag. 24/25 relazione alle operazioni di sconto/anticipo fatture indicate in motivazione, per il periodo successivo al pagamento da parte del terzo debitore, sul conto n. 204/300004/2, le cui competenze sono state girocontate sul conto n. 204/60;
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
24 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PORFIDO ANTONELLA ( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
PORFIDO ANTONELLA ( ), C.F._2 appellanti
e
(C.F. ) e per essa, in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 mandataria ( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DE VITO LUIGI ( ) e dell'avv. CAPONERI LAURA C.F._4
( , C.F._5 appellata
(C.F. ), quale incorporante per Controparte_3 P.IVA_3 fusione di Controparte_4
( ); P.IVA_4 appellata contumace Conclusioni per e : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2
Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento dell'appello, nonché in riforma della sentenza n. 2975/2020, Tribunale ordinario di Firenze, I^ sezione civile, pubblicata in data 31/12/2020 e notificata in data 20/01/2020, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n. 941/2017,
- in via cautelare ed ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza n. 2975/2020, Tribunale ordinario di
Firenze, I^ sezione civile, pubblicata in data 31/12/2020 e notificata in data
20/01/2020, con cui è stato definito il procedimento civile ordinario ivi rubricato al R.G. n. 941/2017;
NEL MERITO: Riformare, con riferimento ai capi impugnati, la sentenza sopra citata in ragione di tutti i motivi esposti, e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 204/60, nonché dei contratti di apertura di credito dedotti in giudizio, nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi a debito;
b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 204/60, nonché dei contratti di apertura di credito dedotti in giudizio, nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la commissione di massimo scoperto nonché la commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata;
c) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia parziale del contratto di conto corrente n. 204/500022/8, nonché dei contratti di apertura di credito dedotti in giudizio, nelle parti e/o nelle clausole, anche
pag. 2/25 contenute in documenti di sintesi, in cui è prevista la commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata;
d) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito e della capitalizzazione sul conto corrente 204/60 degli interessi e delle competenze di liquidazione maturati con la tardiva chiusura contabile delle operazioni di sconto/anticipo fatture dedotte in giudizio;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità, invalidità ed inefficacia degli interessi anatocistici e delle ulteriori competenze di liquidazione maturate sul conto corrente ordinario n. 204/60 mediante operazioni di giroconto, su quest'ultimo effettuate, delle competenze di liquidazione maturate sul conto corrente n. 204/500022/8;
f) per l'effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo effettivo del dedotto conto corrente n. 204/60, riliquidando lo stesso, dalla relativa apertura e sino alla chiusura, senza l'applicazione e senza la capitalizzazione, in via cumulativa o, in subordine, alternativa tra loro: i) della capitalizzazione periodica e/o trimestrale degli interessi e di tutti gli oneri economici passivi dal
01/01/2014, ii) delle competenze di liquidazione girocontate dal conto corrente contraddistinto dal n. 204/500022/8 iii) della commissione di massimo scoperto e/o della commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata;
iv) degli interessi passivi e delle competenze di liquidazione maturati in dipendenza della tardiva chiusura contabile delle operazioni di sconto/anticipo fatture;
v) disponendone la liquidazione dal 01/01/2014 sino alla chiusura senza alcuna capitalizzazione nemmeno annuale;
g) in via subordinata rispetto alla domanda sub f), accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 204/60, alla data di chiusura del
31/12/2013 non è pari ad €. 209,42 come riportato nel relativo estratto conto bancario, ma piuttosto è creditore ed è pari alla somma
pag. 3/25 di +€. 20.671,63, ovvero è pari alla maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria;
h) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e/o del saldo finale del conto corrente n. 204/60;
i) per l'effetto della domanda sub c), ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo effettivo del dedotto conto corrente n.
204/500022/8, riliquidando lo stesso, dalla relativa apertura e sino alla chiusura, senza l'applicazione e senza la capitalizzazione della commissione di messa a disposizione fondi anche diversamente nominata e disponendone la liquidazione dal 01/01/2014 sino alla chiusura senza alcuna capitalizzazione nemmeno annuale;
j) per effetto delle superiori domande sub c) e sub i), condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente n. 204/500022/8, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e/o del saldo finale del predetto conto;
k) per effetto di tutte le superiori domande, ovvero in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti, all'uopo utilizzando ex art 1247
c.c. i crediti accertati come esistenti tra la Società Parte_3 verso la Banca;
[...]
l) per l'effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione prestata in favore della e del dai Sigg.ri Controparte_4 CP_4
e;
Parte_1 Parte_2
pag. 4/25 m) in ogni caso, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5287/2016 del
Tribunale di Firenze depositato in data 09/11/2016 ed accertare
l'insussistenza ed inesigibilità di qualsivoglia credito della controparte nei confronti degli attori;
n) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55 del
2014, spese generali, IVA e CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore del precedente difensore Avv. Gianpaolo Rizzo dichiaratosi antistatario per la fase di studio ed introduttiva della presente controversia e per tutte le fasi del primo grado di giudizio, nonché da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per le restanti fasi del presente giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA E PREVIA RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO:
Disporre l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio invocata dagli attori sui quesiti prospettati con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) c.p.c., come precisati dagli attori nel paragrafo V) dell'atto di citazione in appello»; per e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_1 CP_2
«si riporta alla propria comparsa di costituzione», ossia «affinché, voglia
[...] la Corte d'Appello di Firenze rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi».
Rilevato
e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2975 del 2020 del Tribunale di Firenze, che ha respinto l'opposizione da essi proposta, in qualità di fideiussori nell'interesse di Parte_3
– debitrice principale – avverso il decreto ingiuntivo n. 5287 del 2016 con il quale (oggi Controparte_4 Controparte_3
aveva loro intimato il pagamento in solido di euro 74.485,45 (di cui
[...] euro 14.662,78 quale saldo debitore del conto corrente n. 204/60 ed euro pag. 5/25 59.822,67 quale saldo debitore dell'apertura di credito n. 204/500022/8), oltre interessi, come da domanda, e spese.
Il processo, interrotto per il fallimento che Parte_3 aveva proposto opposizione assieme ai garanti, è stato da questi ultimi riassunto;
è poi intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Controparte_1
(nel prosieguo vantando di essere successore a titolo particolare nel CP_1 diritto controverso di Controparte_4
Il Tribunale ha anzitutto respinto l'eccezione d'illegittimità dell'anatocismo degli interessi rispetto al periodo successivo al 2014 ritenendo che l'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), come modificato dalla legge n. 147 del 2013 – che secondo gli opponenti vietava tale meccanismo di produzione degli interessi – non fosse applicabile in quanto, in mancanza di adozione della normativa attuativa da parte del C.i.c.r., doveva continuare ad applicarsi la delibera del medesimo C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, che invece ammetteva tale pratica.
Ha poi considerato che sia tale eccezione che quelle dirette a contestare l'«applicazione e capitalizzazione della commissione di massimo scoperto e della commissione di messa a disposizione dei fondi/commissione di affidamento, di intempestiva chiusura contabile delle fatture anticipate e di indebita applicazione e capitalizzazione di interessi passivi, di illegittimità della commissione di affidamento» fossero tutte «improponibili» da parte dei garanti, in quanto risultavano obbligati nei confronti del creditore in base a un contratto autonomo di garanzia – escludendo che si trattasse di fideiussione – con la conseguente inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto tra debitore garantito e creditore, salvo il limite dell'exceptio doli ove la richiesta di pagamento risulti, prima facie, «frutto di un comportamento fraudolento del garantito», condotta nella specie nemmeno allegata.
Ha inoltre considerato che la «nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e salvo che, pag. 6/25 attraverso il contratto autonomo si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento». Ha così considerato proponibile dai garanti unicamente l'eccezione di usurarietà degli addebiti sul conto;
tuttavia, respingendola nel merito ritenendola sopravvenuta – e quindi irrilevante – in quanto il superamento del tasso soglia, nella prospettazione degli stessi garanti- opponenti, sarebbe avvenuto «esclusivamente in corso di rapporto e senza l'indicazione della modifica contrattuale intervenuta, e non nella fase originaria dello stesso».
In conseguenza ha ritenuto assorbita la «domanda di invalidità della garanzia rilasciata, proposta dagli attori opponenti ai sensi dell'art. 1939
c.c.».
Ha infine respinto la domanda di accertamento della nullità delle garanzie per violazione della disciplina antitrust, in ragione della riproduzione delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e censurate nel 2005 dalla Banca d'Italia, ossia quelle cosiddette di
“sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”.
Il giudice di prime cure ha escluso che potesse ravvisarsi la nullità integrale delle predette garanzie e ha considerato che «non assume rilevanza» il rilievo d'ufficio della «nullità parziale delle singole clausole», perché, «anche se si espungessero dal contratto di garanzia», «la domanda di pagamento a recupero del debito principale non troverebbe ostacoli, non essendo state svolte contestazioni specifiche e tempestive, da parte degli attori opponenti, riguardo alla portata di tali clausole». Ciò anche riguardo all'«eccezione di violazione dei termini decadenziali previsti dall'art. 1957 cc, operata dagli attori soltanto nella comparsa conclusionale», e quindi tardivamente.
In conseguenza del rigetto di tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo, ponendo a loro carico, solidalmente, le spese di lite e condannandoli al pagamento in favore della
«convenuta opposta» in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi di censura (riproducendosi la pag. 7/25 sintesi di cui all'atto di gravame):
1. «erronea qualificazione delle garanzie fideiussorie prestate dagli attori quali contratti autonomi di garanzia – violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e ss. c.c.»;
2. «violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 2 della l.
287/1990 – illogicità e contraddittorietà della motivazione»;
3. «sull'anatocismo bancario – violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, dell'art. 120 tub. nonché dell'art. 161, comma v, tub.»;
4. «omesso esame delle contestazioni di merito formulate dagli attori – riproposizione delle stesse»;
5. «erroneo accertamento del preteso credito avversario – omesso esame dell'istanza istruttoria di ctu.»;
6. «violazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 2, 4 e 5 d.m. 55/2014 con riguardo alla errata decisione in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite del procedimento di primo grado».
Si è costituita protestando l'infondatezza dell'appello. CP_1
Con ordinanza dell'11 marzo 2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale società Controparte_3 incorporante per fusione e del con Controparte_4 CP_4 riguardo alla quale era stata originariamente disposta l'integrazione del contraddittorio.
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 16 gennaio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pag. 8/25 Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia di non Controparte_3 costituitasi in giudizio, pur ritualmente evocatavi.
2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano che il
Tribunale abbia qualificato come «contratto autonomo di garanzia anziché
[…] contratto di fideiussione» il rapporto di garanzia dedotto in causa. Il
Giudice di prime cure avrebbe rinvenuto «gli elementi sintomatici dell'autonomia della garanzia nelle clausole n. 7, secondo cui «la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia, per qualsiasi motivo invalida» e 9, in base alla quale «ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere» dai garanti «soltanto dopo l'integrale soddisfacimento della richiesta» a loro rivolta dalla banca. Sostengono in primo luogo che né la banca ricorrente, né avrebbero mai messo in CP_1 dubbio «la natura fideiussoria delle garanzie, né […] eccepito l'improponibilità delle eccezioni inerenti l'obbligazione principale da parte dei garanti, limitandosi a difendersi nel merito». La natura fideiussoria del rapporto emergerebbe poi dal tenore letterale del contratto. A tal proposito sarebbe «significativo il reiterato utilizzo […] del termine “fideiussione” e/o
“fideiussore” che […] costituisce […] un elemento interpretativo da porsi a favore dei garanti ex art. 1370 c.c., trattandosi di testi contrattuali prestati su moduli e/o condizioni generali predisposti unilateralmente dalla Banca».
Parimenti lo sarebbero «le condizioni contenute nei testi contrattuali in esame, le quali configurano […] le obbligazioni dei garanti nei medesimi termini e condizioni dell'obbligazione della debitrice principale garantita». Ciò sarebbe dimostrato dalla quantificazione dell'obbligazione di garanzia «per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio dovuto dall'obbligata principale»; dall'obbligo per i «fideiussori di tenersi al corrente dell'andamento delle operazioni e delle condizioni patrimoniali dell'affidato»; dalla «prova del credito verso il garante» e dall'estensione a questi «della decadenza del beneficio del termine in cui è incorsa l'obbligata principale».
pag. 9/25 Confermerebbe, inoltre, la qualificazione come fideiussione anche la deroga a singole disposizioni della relativa disciplina codicistica, la cui previsione non avrebbe avuto altrimenti ragion d'essere, trattandosi di norme che mai avrebbero potuto venire in rilevo se le parti avessero stipulato un contratto autonomo di garanzia. Inoltre, sempre il contratto di garanzia, riprodurrebbe alcune delle clausole contenute nello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) come modello tipo proprio per la
«fideiussione a garanzia dei contratti bancari (fideiussione omnibus)».
Sostengono infine che il contratto non potrebbe essere qualificato come autonomo sulla base della «mera rinvenibilità […] della clausola solve et repete», dovendosi invece considerare «l'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale», che sarebbe «idonea a vincere la presunzione semplice di autonomia della garanzia in presenza di detta clausola». In conseguenza, qualificato detto contratto come fideiussione, le eccezioni andrebbero decise nel merito. In subordine, anche nel caso in cui il contratto risultasse autonomo di garanzia, dovrebbe comunque essere decisa nel merito l'eccezione di illegittimità dell'anatocismo, «atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta».
Il motivo è fondato.
Occorre anzitutto rammentare che, secondo giurisprudenza di legittimità, «[i]l contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo» (Cass. n. 19693 del 2022, in massima;
Cass. n.
16213 del 2015, in massima).
pag. 10/25 Il Tribunale ha qualificato la garanzia dedotta in giudizio come contratto autonomo di garanzia – escludendo che si trattasse di fideiussione – considerando in primo luogo che «[l]'inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” fa presumere che l'assenza di accessorietà della garanzia unitamente all'impossibilità per il garante di opporre eccezioni siano di per sé sole sufficienti a qualificare il rapporto quale contratto autonomo di garanzia».
Ha poi rilevato che tali clausole erano contenute nel contratto in esame
(doc. 11 fascicolo monitorio) in quanto, da un lato, l'art. 7 prevede che «[i]n deroga all'art. 1939 cod. civ. la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se l'obbligazione principale sia, per qualsiasi motivo, invalida, intendendo i fideiussori, per l'ipotesi di dichiarata nullità o annullamento dell'obbligazione principale, rendersi obbligati come se la stessa fosse stata assunta dagli stessi in proprio con la sottoscrizione della presente» e, dall'altro lato, l'art 9 stabilisce che «[a]lla eventuale data di scadenza di fidi garantiti o, in caso di loro revoca o riduzione […], i fideiussori saranno tenuti a versare l'importo che verrà loro richiesto dalla Banca – anche per semplice lettera – in dipendenza della prestata garanzia ed anche in caso di opposizione da parte dell'affidato: ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo l'integrale soddisfacimento della richiesta.
La Banca potrà altresì addebitare, anche allo scoperto nell'ambito delle rispettive quote, il relativo importo nei conti correnti dei fideiussori, senza che ciò possa comunque intendersi come novazione dell'obbligazione fideiussoria».
Tuttavia, le citate clausole, non precludono al garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., aspetto che caratterizza il contratto autonomo di garanzia.
Quanto all'art. 7, esso prevede una deroga all'art. 1939 c.c., così stabilendo che l'invalidità del rapporto principale non si ripercuota su quello pag. 11/25 di garanzia;
quanto all'art. 9, esso stabilisce che «ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo l'integrale soddisfacimento della richiesta», eccezioni che quindi non sono affatto escluse, ma solo postergate.
Né tale preclusione emerge da altre clausole contrattuali, nemmeno evocate da che ribadisce genericamente la correttezza della decisione CP_1 di primo grado, limitandosi a sostenere che la citata preclusione sia rinvenibile nell'art. 7, circostanza, come detto, smentita dal tenore della stessa.
Inoltre, la qualificazione del negozio come fideiussione – piuttosto che come contratto autonomo di garanzia – è confortata dal nomen iuris impiegato dalle parti nella stessa intestazione del documento – e, quindi, dalla banca, trattandosi di modulo evidentemente da essa predisposto – ove si legge «FIDEJUSSIONE GENERICA DETERMINATA PRO-QUOTA - Solidale»
e dal tenore letterale delle espressioni utilizzate nel corpo del documento, nel quale è stabilito «[c]on la presente dichiariamo di costituirci fideiussori fino alla concorrenza dell'importo [di] Euro 130.000,00», cui segue la dicitura «[l]a fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione […]». Inoltre, depone sempre nel senso della fideiussione anche la qualificazione del rapporto operato dall'originario creditore, Controparte_4
sin dal ricorso per decreto ingiuntivo da essa proposto.
[...]
Pertanto, la censura va accolta, dovendosi concludere che nella fattispecie si versi effettivamente in una fattispecie fideiussoria.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni di cui avevano dedotto la contrarietà alla normativa antitrust e dell'eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c. Assumono che il contratto di fideiussione dedotto in giudizio riprodurrebbe le clausole dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia per violazione della disciplina della concorrenza. Si tratterebbe: a) della «clausola di cui all'art. 2 dello schema ABI secondo cui il pag. 12/25 fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”»; b) della «clausola di cui all'art. 6 dello schema ABI secondo cui: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; c) della
«clausola di cui all'art. 8 dello schema ABI, che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”».
Sostengono poi che il provvedimento della Banca d'Italia avrebbe «natura di prova privilegiata, in ordine alla sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale» e da ciò deriverebbe «l'automatica nullità dei contratti fideiussori» dedotti in giudizio. Assumono inoltre che la banca avrebbe violato il termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 1957 c.c. Esso decorrerebbe dal 4 febbraio 2014, indicato dalla banca nel ricorso monitorio, che tuttavia sarebbe stato depositato soltanto il 14 luglio 2016. Tale termine sarebbe stato violato anche prendendo come riferimento la data di «comunicazione di revoca degli affidamenti», ossia l'11 febbraio 2015. Sostengono altresì che la fideiussione sarebbe integralmente nulla e non solo parzialmente, come considerato dal Tribunale. Anche in caso di nullità parziale, comunque, tale invalidità non sarebbe irrilevante, in quanto, coinvolgendo la clausola cosiddetta di reviviscenza, verrebbe meno «uno dei presupposti» in base ai quali il Tribunale ha qualificato le garanzie come autonome. Affermano infine che l'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 «può essere rilevata d'ufficio dal Giudice quale fatto estintivo risultante dal pag. 13/25 materiale probatorio legittimamente acquisito», trattandosi di eccezione in senso lato.
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo escludere la tesi degli appellanti secondo cui la fideiussione sarebbe integralmente nulla. A tal proposito va rammentato che la Corte di cassazione, con pronuncia a sezioni unite, ha espressamente affermato che la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle opera
«limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede – in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria – il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, cit., in motivazione).
Essenzialità nemmeno allegata dalla parte, prima ancora che dimostrata.
Ha poi evidenziato la giurisprudenza di legittimità che la «nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanz[e] fattuali necessari[e] alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali conformi al modello ABI – quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte (e come afferma[to] anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo […] della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente
pag. 14/25 ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”
(Cass.30383/24)» (Cass. n. 1851 del 2025, in motivazione).
Inoltre, ancora secondo la Corte di cassazione, «l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perché il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum»
(Cass. n. 835 del 2025, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n. 8023 del
2024, in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame l'eccezione di decadenza per violazione del termine semestrale avrebbe dovuto essere sollevata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 7526 del 2024, in massima, seppur con riguardo a diversa eccezione in senso stretto).
Peraltro, la pretesa azionata nei confronti dei garanti risultava chiaramente dal ricorso per decreto ingiuntivo, motivo per cui tale eccezione non può essere considerata conseguenza della difesa della parte opposta contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. A ogni buon conto, anche a volerla considerare tale, la stessa, al più tardi, avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., mentre è stata formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado (alle pagg. da 14 a 21).
Pertanto, la censura va respinta.
4. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere illegittima l'applicazione dell'anatocismo successivamente al 1° gennaio 2014. L'art. 120 t.u.b., come modificato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, che preclude radicalmente l'anatocismo, avrebbe «efficacia immediatamente precettiva nel vietare ogni forma di capitalizzazione interessi, senza che fosse necessario in pag. 15/25 tal senso l'emanazione della delibera integrativa del CICR». Non avrebbe quindi potuto sopravvivere la previgente la normativa secondaria dettata dal
CICR con la delibera del 9 febbraio 2000, incompatibile con detto divieto.
Con il quarto motivo d'impugnazione – da trattare assieme al terzo, stante l'intima connessione delle censure – gli appellanti ripropongono tutte le questioni assorbite in primo grado, ossia: a) violazione degli artt. 1283 c.c.
e 120 t.u.b. per illegittima capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione sul conto corrente n. 204/60 anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2014; b) nullità parziale del contratto di conto corrente n.
204/60 e illegittima applicazione e capitalizzazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e della commissione di messa a disposizione fondi
(c.d.f.). Quanto alla prima, essa sarebbe nulla per mancanza di forma scritta, carenza di causa e indeterminatezza. Quanto alla c.d.f. essa sarebbe nulla per difetto di pattuizione, stante la mancata produzione della comunicazione di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 t.u.b., e la sua applicazione sarebbe avvenuta con «criteri […] incomprensibili»; c) illegittimità delle operazioni eseguite sul conto anticipi n. 204/300004/2 di anticipo fatture, per «intempestiva chiusura contabile di fatture anticipate», operazioni che avrebbero generato «maggiori interessi sugli importi affidati» indebitamente ottenuti dalla banca come dedotto con la citazione di primo grado, ove gli Parte appellanti hanno asserito che «[s]u diverse fatture della portate allo sconto ed anticipate dal convenuto istituto di credito, […] quest'ultimo non ha provveduto a chiudere la partita contabile, generata con l'anticipo fatture, contestualmente alla ricezione del pagamento da parte del terzo cliente destinatario della fattura stessa». Ciò oltre all'indebita capitalizzazione degli interessi passivi;
d) nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 204/500022/8 per violazione dell'art. 117-bis t.u.b. – in base al quale la commissione di affidamento può essere al massimo pari allo 0,5%, mentre è stata pattuita nella misura del 2% – e illegittimità della capitalizzazione degli interessi;
e) eliminazione degli addebiti generati dalle pag. 16/25 predette clausole su entrambi i conti n. 204/60 e n. 204/500022/8; f)
«nullità delle fideiussioni de quibus ex art. 1939 c.c., a fronte delle nullità che affliggono le obbligazioni principali garantite».
Con il quinto motivo di impugnazione – anch'esso da trattare unitamente al terzo e al quarto, sempre per ragioni di connessione – gli appellanti lamentano l'erroneità dell'accertamento del credito per il mancato espletamento di c.t.u. contabile, il cui svolgimento è necessario al ricalcolo del saldo epurato dalle annotazioni contestate nei precedenti motivi di gravame.
I motivi sono fondati nei limiti che seguono.
4.1. Quanto all'anatocismo, esso risulta illegittimamente applicato soltanto tra il 1° gennaio 2014 e la chiusura del conto, il 12 gennaio 2016, come indicato nell'ultimo estratto (doc. 5 fasc. monitorio).
Con riferimento ad entrambi i contratti a cui si riferisce la contestazione
– ossia il n. 204/60 e il n. 204/500022/8 – tale voce di costo è stata pattuita in conformità alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120, comma 2, t.u.b. allora vigente – delibera che prevede, all'art. 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo e medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». L'art. 6 della citata delibera ha previsto poi che
«[l]e clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
Ebbene, emerge dall'art. 7 del contratto di apertura del conto n. 204/60
(doc. 6 fasc. monitorio), che «[g]li interessi sano riconosciuti al correntista e pag. 17/25 dallo stesse corrisposti nella misura pattuita e indicata nel frontespizio […]. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore a creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita e indicata nel frontespizio, portando in conto con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Le spese vengono liquidate per tutti i conti almeno una volta all'anno e trimestralmente per i conti che, al trimestre solare presentano numeri debitori. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità». Tale pattuizione è stata altresì oggetto di specifica – ossia separata sottoscrizione – come emerge dalla pag.
5 del file telematico contenente il citato contratto.
Analoga pattuizione si rinviene nel documento contrattuale attinente al conto corrente con apertura di credito n. 204/500022/8 (doc. 8 fasc. monitorio), all'art. 8, comma 2, il quale è richiamato tra quelli contenuti nell'elenco che riproduce le clausole bisognose di separata sottoscrizione, a pag. 5 del file telematico.
L'anatocismo è stato quindi validamente pattuito rispetto ad entrambi i citati rapporti.
Esso però, come accennato, è stato illegittimamente applicato su entrambi dal 1° gennaio 2014 e fino alla loro estinzione avvenuta – quanto a quello n. 204/60 – il 12 gennaio 2016 e – quanto al n. 204/500022/8 – il 26 novembre 2015 (come dimostrano i rispettivi estratti di chiusura, docc. 5 e 7 fasc. monitorio). In tale periodo, infatti, è stato in vigore l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come modificato dall'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, che disponeva: «[i]l CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive pag. 18/25 operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Ha chiarito la Corte di cassazione che «[i]n tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628 [rectius 629], della l. n.
147 del 2013, decorre dal 1° dicembre [rectius gennaio] 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» (Cass. n. 21344 del 2024, in massima).
Pertanto, per tale frazione di svolgimento dei rapporti la voce di costo è stata illegittimamente applicata e i relativi addebiti devono essere eliminati nella misura da accertare tramite l'espletamento di c.t.u. contabile.
4.2. Parimenti sono illegittimi gli addebiti per c.m.s. e per c.d.f. relativi al conto n. 204/60.
Quanto alla prima, la pattuizione è nulla per indeterminatezza.
Il contratto di apertura del conto (doc. 6 fasc. monitorio) si è limitato a prevedere l'aliquota di tale voce di costo e del periodo di riferimento di calcolo della stessa (trimestrale), senza tuttavia specificare i criteri di individuazione della base di calcolo alla quale applicare detta aliquota, come emerge dalla porzione del citato documento che si riproduce:
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «“deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la pag. 19/25 suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (cfr., in motivazione, Cass. n. 19825 del 2022, confermata in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n. 9712/2024)» (da ultimo, Cass. n. 30298 del
2024, in motivazione).
Pertanto, tale clausola è nulla, con la conseguenza che vanno eliminati gli addebiti effettuati a tale titolo.
Quanto agli addebiti per c.d.f., tale voce di costo risulta essere stata pacificamente introdotta con modifica unilaterale da parte della banca, circostanza altresì documentalmente dimostrata dall'estratto conto del 30 giugno 2009 (doc. 10 fasc. di primo grado , nel quale sì dà atto di CP_1 precedente comunicazione avvenuta il 27 maggio del medesimo anno.
Tuttavia, tale comunicazione non è stata prodotta dalla medesima né dalla banca opposta. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. CP_1
118 t.u.b., come modificato dall'art. 10 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, ratione temporis applicabile trattandosi di contratto sottoscritto nel 2008, «[q]ualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni».
Tali requisiti rispondono all'esigenza che il cliente sia messo in condizione di avvedersi della modifica alle condizioni contrattuali e di valutare le conseguenze economiche della stessa, così considerando l'opportunità di proseguire il rapporto o di recedervi. La mancata produzione in giudizio del documento contenente tale proposta di modifica – avendo, pag. 20/25 come detto, unicamente depositato l'estratto del conto in cui essa CP_1 viene evocata – non consente di verificare il rispetto dei requisiti imposti dal citato art. 118 t.u.b. Di conseguenza, la modifica va considerata inefficacie, dovendosi eliminare gli addebiti a tal riguardo effettuati.
Occorre quindi determinare l'ammontare degli addebiti per c.m.s. e per c.d.f. tramite espletamento di c.t.u. contabile.
4.3. Relativamente alla dedotta illegittimità delle operazioni eseguite sull'anticipo fatture, sul conto anticipi n. 204/300004/2 – le cui competenze sono state periodicamente girocontate sul conto n. 204/60 – per
«intempestiva chiusura contabile di fatture anticipate», occorre in primo luogo rilevare che, in sostanza, gli appellanti lamentano che, con riferimento ad alcuni anticipi di liquidità ottenuti dal correntista a fronte di operazioni di sconto/anticipo fatture, la banca avrebbe contabilizzato la ricezione del pagamento da parte del terzo in momento successivo a quello effettivo, così applicando gli interessi come se il finanziamento fosse ancora in essere.
Gli appellanti contestano le seguenti 6 operazioni:
«1) fattura n. 41 verso SA RU Soc. Coop. con addebito illegittimo di 35 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data 10/06/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data 06/05/2013;
2) fattura n. 18/13 verso LL Soc. Consortile con addebito illegittimo di 30 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data 03/06/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
04/05/2013;
3) fattura n. 18/13 verso LL Soc. Consortile con addebito illegittimo di 6 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data 10/06/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
04/06/2013;
pag. 21/25 4) fattura n. 2 verso CE Trasporti con addebito illegittimo di 15 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data
26/04/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
11/04/2013;
5) fattura n. 24 verso CE Trasporti con addebito illegittimo di 4 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data
15/03/2013 mentre il pagamento era avvenuto con bonifico in data
11/03/2013;
6) fattura n. 12 verso CE Trasporti con addebito illegittimo di 2 giorni di interessi passivi, poiché la partita contabile è stata chiusa in data
14/09/2012 mentre il pagamento era avvenuto con assegno in data
12/09/2012».
A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, la contabilizzazione operata dalla banca è stata correttamente effettuata rispetto alle operazioni sub 1) 2), 3) e 6). Quanto alla prima, relativa alla «fattura n. 41 verso
SA RU Soc. Coop.», il pagamento risulta essere avvenuto in data 10 giugno 2013, come emerge a pag. 2 dell'estratto del conto n. 204/60 del secondo trimestre 2013 (allegato alla seconda memoria ex 183 c.p.c. di
. Parimenti, i pagamenti attinenti alle operazioni sub 2) e 3), delle CP_1
«fattura n. 18/13 verso LL Soc. Consortile», risultano essere avvenuti rispettivamente in data 3 e 10 giugno 2013, come emerge sempre dall'estratto citato, alle pagg. 2 e 3. Quanto all'operazione sub 6), «la fattura n. 12 verso CE Trasporti» è stata pagata il 14 settembre 2012, come annotato a pag. 2 dell'estratto conto del terzo trimestre (doc. 27 fasc. di primo grado e ). Pertanto, le date effettive di Pt_1 Parte_2 pagamento coincidono con quelle, indicate dagli stesso appellanti, in cui la banca ha chiuso le relative partite contabili.
Risultano invece chiuse con ritardo le partite attinenti alle restanti operazioni. Quanto a quella sub 4), relativa alla «fattura n. 2 verso CE
Trasporti», il pagamento da parte di quest'ultima della fattura scontata, come pag. 22/25 sostenuto dagli appellanti, è avvenuta in data 11 aprile 2013 – come emerge a pag. 1 dell'estratto del conto n. 204/60 del citato secondo trimestre dello stesso anno – per cui risulta scorretta la chiusura della partita contabile soltanto il 26 aprile successivo, come dimostrato dall'estratto del secondo trimestre del conto n. 204/300004-2, a pag. 1 (doc. 12 fasc. di primo grado e ). Pt_1 Parte_2
Analogamente, quanto all'operazione sub 5), la «fattura n. 24 verso
CE Trasporti è stata pagata in data 11 marzo 2013 – pag. 2 estratto conto del primo trimestre n. 204/60 (allegato alla seconda memoria ex 183
c.p.c. di – mentre la partita contabile è stata chiusa quattro giorni CP_1 dopo, il 15 marzo successivo, come emerge dall'estratto del primo trimestre del conto n. 204/ 300004-2, a pag. 1 (doc. 14 fasc. di primo grado Pt_1
e ). Parte_2
Occorre quindi, tramite c.t.u. contabile, ricalcolare l'importo degli interessi relativi dalle predette operazioni di sconto/anticipo fatture sub 4),
5), eliminando quelli generati dopo il pagamento da parte del terzo debitore sul conto n. 204/300004/2, le cui competenze sono state girocontate sul quello n. 204/60.
4.4. Va invece respinta la doglianza di «nullità parziale del contratto di conto corrente n. 204/500022/8» in quanto, secondo gli appellanti, la commissione di affidamento sarebbe stata «pattuita nella misura del 2%, per tabulas superiore al limite dello 0,50% imposto dalla legge», ossia dall'art. 117-bis t.u.b.
Gli appellanti, infatti, non considerano che quest'ultima disposizione stabilisce che «[l]'ammontare della commissione […] non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente», mentre il 2%, indicato nel contratto consiste nella «misura percentuale annua» della stessa voce di costo. Rapportando il limite dello 0,5%, previsto dalla legge, al periodo annuale, composto di 4 trimestri, si ottiene quale limite proprio il 2%, rispettato dal contratto. pag. 23/25 5. In conclusione, vanno accolti il primo e, parzialmente, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello e per l'effetto va accertata l'illegittimità degli addebiti per anatocismo sui conti correnti n. 204/60 e 204/500022/8 – limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2014 e la chiusura degli stessi – e quelli per c.m.s. e per c.d.f., sul solo conto n. 204/60 – per tutto il periodo di svolgimento del rapporto – e gli interessi addebitati, in relazione alle operazioni di sconto/anticipo fatture indicate ai punti sub 4), e 5) nel paragrafo 4.3, generati dopo l'avvenuto pagamento del terzo debitore.
6. La causa va quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. contabile per la determinazione dell'ammontare di tali annotazioni illegittime, e per la rideterminazione del saldo dei citati conti n. 204/60 e
204/500022/8.
Va invece respinto il secondo motivo di gravame e rinviata la trattazione del sesto – con il quale è contestata la condanna alla rifusione delle spese di lite – alla sentenza definitiva, cui riservare pure la statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2975 del 2020 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa:
1. accoglie il primo e, parzialmente, il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello e, in parziale accoglimento delle domande proposte da e , accerta l'illegittimità degli addebiti Parte_1 Parte_2 effettuati per anatocismo sui conti correnti n. 204/60 e n.
204/500022/8, intrattenuti con Controparte_4
(oggi – limitatamente al periodo tra il 1°
[...] Controparte_3 gennaio 2014 e la chiusura degli stessi conti – e quelli per c.m.s. e per c.d.f., sul conto corrente n. 204/60 – per tutto il periodo di svolgimento del rapporto – nonché per gli interessi addebitati in pag. 24/25 relazione alle operazioni di sconto/anticipo fatture indicate in motivazione, per il periodo successivo al pagamento da parte del terzo debitore, sul conto n. 204/300004/2, le cui competenze sono state girocontate sul conto n. 204/60;
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
24 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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