CA
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 963/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 963/2019 R.G., posta in decisione con provvedimento del 13/14.5.2025 emesso in esito alla udienza del 24.04.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da con sede in Melicucco, C.da San Fili, n. 63, cod. fisc. e P.Iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nato il P.IVA_1 Parte_2
04.02.1949 a Melicucco (RC) ed ivi residente in [...], domiciliata in
Vibo Valentia, via Terravecchia Inferiore, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Giacinto
Inzillo che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE contro con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. , in CP_1 P.IVA_2 persona del suo procuratore p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Calzolari con studio in Napoli alla Via F. Petrarca n. 93/2 presso cui è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 32/17
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
953/2019, pubblicata in data 23.10.2019
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso monitorio depositato in data 17.7.2016 l' chiedeva ed otteneva, in CP_1 data 9.1.2017, ai danni della società un decreto ingiuntivo per l'importo di € Pt_1
129.179,28, oltre spese e compensi.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la eccependo la Pt_1 prescrizione dei crediti azionati nel giudizio monitorio relativi all'anno 2011; l'omessa disalimentazione del punto di prelievo relativo alla fornitura nell'immobile di IZ (pod it001e04173867); la mancata emissione di note di credito e conseguente errore di calcolo dei consumi e delle relative fatture;
l'inesistenza del credito relativo alle fatture 1)
M146237556 emessa il 05.03.2014 – importo dovuto 767,18 – data lettura effettiva power
18.09.2012; 2) M146777783 emessa il 26.08.2014 – importo dovuto 5.009,57 – data lettura effettiva power 30.11.2011; 3) M146878987 emessa il 03.10.2014 – importo dovuto 13.840,51 – data lettura effettiva power 31.03.2014; 4) M156368114 emessa il
30.04.2015 – importo dovuto 15.381,04 – data lettura effettiva power non indicata, mai comunicate e per le quali non era possibile risalire alla effettiva utenza ed, infine,
l'inesigibilità del credito per mancato invio di idonea messa in mora.
Il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza n. 953/2019 pubblicata il
22.10.2019, con la quale - rigettati i motivi di opposizione relativi alla prescrizione eccepita dalla e al mancato invio della messa in mora, ed accolto, invece, quello Pt_1 relativo alla fornitura per l'immobile sito in IZ per l'importo di € 18.206,55 - in parziale accoglimento della opposizione, veniva revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato in € 110.972,53 il credito in favore della , con compensazione delle CP_1 spese, stante la reciproca soccombenza delle parti.
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.11.2019, la impugnava Parte_1 la predetta sentenza, chiedendo, in via preliminare, la concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale maturata per tutti i crediti già esigibili da al 31.12.2011, ma tardivamente azionati;
in CP_1 subordine che fosse accertata e dichiarata non interrotta la prescrizione quinquennale dei crediti pari a complessivi € 7.891,12 con conseguente rideterminazione della somma che la era stata condannata a pagare a favore di ancora, che fosse Parte_1 CP_1 accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità della domanda in conseguenza della inesigibilità del credito azionato al tempo del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a causa della mancata notifica della messa in mora. Parte appellante chiedeva, altresì, la condanna della società al pagamento delle CP_1 spese del primo grado di giudizio che l'opponente non aveva potuto evitare di sostenere per accertata colpa e negligenza della creditrice che non aveva inviato le messe in mora, oltre al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
2 L'appellante rilevava di avere, con l'atto di citazione in opposizione di primo grado, eccepito la prescrizione del credito relativo ai consumi dell'anno 2011 e che il giudice di primo grado aveva rigettato detta eccezione di prescrizione riconoscendo come unico e valido atto interruttivo della prescrizione il riconoscimento di debito implicitamente contenuto nella lettera sottoscritta dall'amministratore unico della società opponente e non da quelle sottoscritte dal difensore. Aggiungeva la società che avrebbe errato il
Tribunale nel riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione anche alla diffida sottoscritta dall'amministratore unico, tenuto conto che - sulla base di un orientamento giurisprudenziale diverso da quello fatto proprio dal giudicante - riconoscere efficacia ricognitiva ad una dichiarazione avente finalità opposta, come quella contenuta nella diffida a firma dell'amministratore, tesa a contestare comportamenti scorretti del creditore, significherebbe violare la sua volontà ed il suo diritto di difesa. Proseguiva deducendo che altra ragione per la quale la pretesa da parte della somministrante doveva ritenersi prescritta, sarebbe stata da ravvisare nella inesistenza, nella specie, del requisito della “idonea pretesa” rivolta dal creditore al debitore, che avesse i caratteri della costituzione in mora e della intimazione ad adempiere entro un termine prestabilito. In difetto di tale requisito non sarebbe stato possibile qualificare un atto come riconoscimento implicito del diritto altrui con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. ad una mancata contestazione di un credito. Concludeva, pertanto, parte appellante affermando che non essendo mai stata ricevuta - come dimostrato durante il giudizio di primo grado – nessuna valida intimazione di pagamento o atto di messa in mora prima della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata solo in data
10.01.2017, dunque oltre il termine dei 5 anni, la pretesa azionata con il ricorso monitorio doveva prescritta.
Deduceva ulteriormente l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato interrotta l'eccepita prescrizione anche rispetto a quei crediti pari ad €
7.891,00, che non erano stati oggetto della menzionata diffida interruttiva in quanto le fatture menzionate e contestate nel suddetto atto di diffida sarebbero state relative ad crediti diversi. Pertanto l'appellante chiedeva che, a modifica della sentenza di primo grado, per questi ulteriori crediti relativi a fatture mai menzionate in diffida e dunque mai seppur implicitamente riconosciuti, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione.
Contestava, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la dovutezza del credito nonostante fosse stata accertata l'inesistenza dell'invio di validi atti di messi in mora, tenuto conto della previsione contenuta al punto 8.3 del contratto.
Infine, chiedeva che, a modifica della sentenza di primo grado, fossero poste a carico di le spese del giudizio di primo grado, oltre che quelle del presente grado di CP_1 giudizio.
3 Con comparsa depositata in data 22.5.2020 si costituiva l'appellata eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 comma 1
c.p.c. per difetto della specifica indicazione delle parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma nonché delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Evidenziava, con riferimento al primo motivo di appello, che avendo la cliente richiesto l'emissione di una nota di credito per l'importo di € 18.206,55 Pt_1 da stornare dal maggiore importo di € 166.250,23 allora dovuto, comprensivo della fattura
M.126208325, non oggetto del procedimento, implicitamente detta società aveva ammesso la esistenza del debito residuo all'epoca esistente per le fatture n. M116319777,
M126131125 e M126055765, da ritenersi, dunque, incontestato. Con riferimento alle ulteriori fatture indicate dall'appellante, rilevava che la fattura n. M126208325 presentava credito 0 e la n. M126283410, un credito attuale di € 7.891,59 rilevava che le stesse, non oggetto della diffida “interruttiva”, erano state comunque “inoltrate all'utente e ciò con efficacia interruttiva della prescrizione ma, non potendo essere fornita la prova di ricezione, ci si rimette alla valutazione della Ecc.ma Corte d'Appello adita”. Quanto al difetto di valida messa in mora evidenziava la correttezza della pronuncia di prime cure che aveva escluso ogni conseguenza in tema di esigibilità del credito e contestava, infine, la chiesta modifica della pronunzia relativa alle spese del giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 30.6.2020 veniva sospesa parzialmente la efficacia esecutiva della sentenza “limitatamente all'importo di €7.891,12”.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, con provvedimento del 13.5.2025 la causa era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso preliminarmente si rileva che l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Nel merito, ritiene questa Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato nei limiti di quanto segue. Parte Con il primo motivo di appello, la ha sostanzialmente riproposto il primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero l'intervenuta prescrizione del credito relativo ai consumi dell'anno 2011.
In particolare ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel qualificare come valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. il riconoscimento di debito contenuto implicitamente nella lettera sottoscritta dall'amministratore unico della società ed indirizzata alla odierna appellata.
4 Sul punto l' ha replicato sostenendo che la missiva proveniente dal debitore è da CP_1 considerare valido atto interruttivo della prescrizione trattandosi di riconoscimento di debito.
Ritiene questa Corte che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, può considerarsi riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere la prescrizione, il contenuto delle lettere sottoscritte dall'amministratore unico della società.
Al riguardo esaminando il contenuto delle due missive, entrambe redatte su carta intestata della datate rispettivamente 21.05.2012 e 26.09.2012, si evince che la Parte_1 Pt_1 oltre a richiedere “espressamente la cessazione della fornitura presso l'utenza sita in
IZ, via nazionale 30. “, ha elencato le singole fatture che intendeva contestare e le relative somme richieste e ritenute non dovute, specificando in grassetto gli importi che il gestore avrebbe dovuto scorporare e decurtare dalle singole fatture, sempre esclusivamente in relazione alla utenza di IZ, e per le quali la società aveva richiesto ad di emettere nota di credito, rettificando, dunque, in diminuzione, gli importi CP_1 dovuti per un ammontare complessivo di € 18.206,55, accettando, dunque, i restanti importi indicati nei documenti contabili.
Il riconoscimento del diritto ex art. 2955 c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è atto negoziale, come la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, bensì atto giuridico in senso stretto;
è pertanto sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto (Cass. 19253/2004).
Nel caso di specie il debitore ha riconosciuto inequivocabilmente il diritto della Pt_1 controparte ad ottenere il pagamento delle fatture, con esclusione dei soli importi CP_1 relativi all'utenza di IZ.
La Suprema Corte ha altresì affermato che “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti). “Il riconoscimento del proprio debito “che può essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cass., sez. VI, ord. n. 1082 del 17/1/2019).
Ciò in ossequio alla conforme giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali, può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere
5 l'esistenza di un diritto ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo” (Cass. sez. X, sent. n. 9097 del 12/4/2018), “occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 15353 del 30/10/2002).
Pertanto, deve essere qualificato come riconoscimento del diritto altrui, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., l'implicita mancata contestazione dei crediti indicati nelle fatture, non esplicitamente contestati dalla Pt_1
Inoltre a nulla vale la contestazione avanzata dall'appellante con quale si sostiene che la prima missiva del 21.05.2012 sarebbe riconducibile non alla società o al proprio amministratore unico ma all'avv. e dunque in quanto non proveniente Controparte_2 dal debitore non varrebbe come riconoscimento interruttivo. Ed in tal senso questo
Collegio ritiene errata la statuizione del giudice di prime cure che ha avallato tale interpretazione. Innanzitutto perché tale comunicazione varrebbe a ricondurre la paternità del riconoscimento in capo alla società in quanto atto nel quale si estrinseca la volontà del cliente, anche perché per potersi costituire un valido rapporto professionale il suddetto legale avrà ottenuto in precedenza il rilascio della procura, il quale implica la sussistenza di un contratto di patrocinio, secondo lo schema del mandato (artt. 1703, 2229 c.c.; art. 83
c.p.c.).
Il riconoscimento del diritto - che, ai sensi dell'art 2944 cod civ, interrompe la prescrizione - non deve provenire necessariamente dal soggetto contro il quale il diritto stesso viene fatto valere, ma, costituendo un atto giuridico che non eccede l'ordinaria amministrazione, ben può essere posto in essere dal mandatario fornito di procura generale, indipendentemente dalla mancanza di un'espressa indicazione (Cass.
3004/1980). Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto
(nella specie, Cass. 19529/2015 ha affermato che il conferimento ad un legale del mandato ad inviare, in nome e per conto del mandante, una lettera contenente una proposta transattiva, costituisse condizione sufficiente per ritenere sussistenti, in capo al professionista, i poteri dispositivi del rapporto sostanziale oggetto della proposta stessa, così da attribuire alla missiva valore di riconoscimento del diritto e, quindi, di atto interruttivo della prescrizione).
L'intervenuta efficacia interruttiva della prescrizione determinata dalla comunicazione che prova chiaramente la ricezione delle fatture ivi indicate e con la quale si fa espresso riferimento a “somme richieste” ed “inviti al pagamento” dotati degli elementi necessari a
6 far valere la propria pretesa da parte dell'odierna appellata, comporta il rigetto della relativa domanda e la conferma in parte qua della sentenza di primo grado
Con il secondo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha dichiarato interrotta l'eccepita prescrizione anche rispetto a crediti pari ad
€ 7.891,59 mai menzionati nelle varie diffide inviate dalla utenza a mezzo del proprio amministratore e dal proprio legale.
A tale riguardo parte appellata, nella propria costituzione del presente grado di appello, ha sostenuto che “va fatto rilevare ancora che tutte le fatture sono state inoltrate all'utente e ciò con efficacia interruttiva della prescrizione ma, non potendo essere fornita la prova di ricezione, ci si rimette alla valutazione della Ecc.ma Corte d'Appello adita”.
Puntualizzato quanto sopra, deve evidenziarsi che, come correttamente statuito dal
Tribunale, costante giurisprudenza ha stabilito che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configuri una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2429 del
12/03/1994Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6209 del 21/06/1999 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5462 del 14/03/2006 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 6458 del 18/12/1985).
Dunque il termine di prescrizione per le bollette, anche a conguaglio, decorre dalla data di scadenza della bolletta stessa e non dalla data di emissione della fattura riepilogativa.
Questo significa che, per ogni singola scadenza relativa al conguaglio, decorre un nuovo termine di prescrizione di 5 anni. Pertanto, se una bolletta di conguaglio include importi relativi a diversi periodi di consumo, come nella specie, ogni periodo avrà il suo termine di prescrizione che inizia dalla data di scadenza specifica per quel periodo.
Nella presente fattispecie si rileva che le seguenti fatture a) M126103253 emessa il
09.02.2012 – importo dovuto 226,05 – data lettura effettiva power 31.12.2011; b)
MM126477946 emessa il 21.06.2012 – importo dovuto 2.655,50 – data lettura effettiva power 30.06.2011; c) M146777783 emessa il 26.08.2014 – importo dovuto 5.009,57 – data lettura effettiva power 30.11.2011 sono relative a consumi sempre riferibili all'anno
2011 mai riportate né nel primo atto interruttivo della prescrizione datato 21.05.2012 né nei successivi del 26.09.2012 e 29.01.2013 con i quali, come detto la GDL contestava parte delle somme contenute in altre fatture diverse, e nello specifico le seguenti fatture:
“1) Ft. N. M116319777 del 24/11/11 di € 137.657,27 di cui € 6.663,53 per l'utenza di
IZ; 2) Ft. N. M126208325 del 08/03/12 di € 1.390,11 di cui € 715,38 per l'utenza di
IZ; 3) Ft. N. M126283410 del 12/04/12 di € 8.682,40 di cui € 8.645,09 per l'utenza di
IZ; 4) Ft. N. M1261311125 del 09/02/12 di € 7.694,75 di cui € 734,70 per l'utenza di
7 IZ; 5) Ft. N. M126055765 del 23/01/12 di € 10.825,70 di cui € 1.447,85 per l'utenza di
IZ”
Ebbene il credito fatto valere con il ricorso monitorio esitato nel decreto ingiuntivo n.
32/2017 emesso in data 09.01.2017 dal Tribunale ordinario di Palmi e notificato alla
[...] in data 10.01.2017, risulta essere prescritto rispetto alla pretesa contenuta nelle Pt_1 Cont fatture a) M126103253, b) MM126477946 c) M146777783 per le quali il gestore prima del 10.01.2017 non aveva formulato e notificato atti al debitore idonei ad esplicitare la propria pretesa. Dunque nel corso di oltre 5 anni, non risulta essere stato posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. applicabile ai crediti derivanti da somministrazioni periodiche di beni o servizi.
In assenza di atti interruttivi intervenuti entro il termine prescrizionale, il credito indicato nelle fatture a) M126103253; b) MM126477946; c) M146777783. per l'importo di €
7.891,12, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Da ciò discende la rideterminazione della somma dovuta dalla alla nella misura di € Pt_1 CP_1
103.081,41.
Detta somma deve essere maggiorata di interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, mentre nulla può disporsi– in assenza di motivo di appello sul punto – in ordine agli interessi di mora, non riconosciuti nella sentenza di primo grado.
In ordine alle spese del giudizio si rileva che la sola parte appellante ha chiesto la modifica del capo sulle spese della sentenza di primo grado, che ha disposto la integrale compensazione.
Considerato che il credito riconosciuto in favore della in sede monitoria è stato CP_1 ridotto in seguito al parziale accoglimento della opposizione proposta dalla ed Pt_1 ulteriormente in esito al presente gravame, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritiene la Corte che debba disporsi la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, nei confronti di così CP_1 decide:
1) in parziale riforma della sentenza n. 953/2019 emessa dal Tribunale di Palmi il
22/10/19, confermata la non dovutezza della somma di €. 18.206,55 relativa alla cessata fornitura del punto vendita di IZ, dichiara prescritto il credito vantato dalla per la ulteriore somma di € 7.891,12 e, per l'effetto, ridetermina la CP_1
8 somma che la è condannata a pagare in favore di in € Parte_1 CP_1
103.081,41 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
16/09/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 963/2019 R.G., posta in decisione con provvedimento del 13/14.5.2025 emesso in esito alla udienza del 24.04.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da con sede in Melicucco, C.da San Fili, n. 63, cod. fisc. e P.Iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nato il P.IVA_1 Parte_2
04.02.1949 a Melicucco (RC) ed ivi residente in [...], domiciliata in
Vibo Valentia, via Terravecchia Inferiore, n. 228, presso lo studio dell'Avv. Giacinto
Inzillo che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE contro con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. , in CP_1 P.IVA_2 persona del suo procuratore p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Calzolari con studio in Napoli alla Via F. Petrarca n. 93/2 presso cui è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 32/17
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
953/2019, pubblicata in data 23.10.2019
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso monitorio depositato in data 17.7.2016 l' chiedeva ed otteneva, in CP_1 data 9.1.2017, ai danni della società un decreto ingiuntivo per l'importo di € Pt_1
129.179,28, oltre spese e compensi.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la eccependo la Pt_1 prescrizione dei crediti azionati nel giudizio monitorio relativi all'anno 2011; l'omessa disalimentazione del punto di prelievo relativo alla fornitura nell'immobile di IZ (pod it001e04173867); la mancata emissione di note di credito e conseguente errore di calcolo dei consumi e delle relative fatture;
l'inesistenza del credito relativo alle fatture 1)
M146237556 emessa il 05.03.2014 – importo dovuto 767,18 – data lettura effettiva power
18.09.2012; 2) M146777783 emessa il 26.08.2014 – importo dovuto 5.009,57 – data lettura effettiva power 30.11.2011; 3) M146878987 emessa il 03.10.2014 – importo dovuto 13.840,51 – data lettura effettiva power 31.03.2014; 4) M156368114 emessa il
30.04.2015 – importo dovuto 15.381,04 – data lettura effettiva power non indicata, mai comunicate e per le quali non era possibile risalire alla effettiva utenza ed, infine,
l'inesigibilità del credito per mancato invio di idonea messa in mora.
Il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza n. 953/2019 pubblicata il
22.10.2019, con la quale - rigettati i motivi di opposizione relativi alla prescrizione eccepita dalla e al mancato invio della messa in mora, ed accolto, invece, quello Pt_1 relativo alla fornitura per l'immobile sito in IZ per l'importo di € 18.206,55 - in parziale accoglimento della opposizione, veniva revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato in € 110.972,53 il credito in favore della , con compensazione delle CP_1 spese, stante la reciproca soccombenza delle parti.
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.11.2019, la impugnava Parte_1 la predetta sentenza, chiedendo, in via preliminare, la concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale maturata per tutti i crediti già esigibili da al 31.12.2011, ma tardivamente azionati;
in CP_1 subordine che fosse accertata e dichiarata non interrotta la prescrizione quinquennale dei crediti pari a complessivi € 7.891,12 con conseguente rideterminazione della somma che la era stata condannata a pagare a favore di ancora, che fosse Parte_1 CP_1 accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità della domanda in conseguenza della inesigibilità del credito azionato al tempo del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a causa della mancata notifica della messa in mora. Parte appellante chiedeva, altresì, la condanna della società al pagamento delle CP_1 spese del primo grado di giudizio che l'opponente non aveva potuto evitare di sostenere per accertata colpa e negligenza della creditrice che non aveva inviato le messe in mora, oltre al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
2 L'appellante rilevava di avere, con l'atto di citazione in opposizione di primo grado, eccepito la prescrizione del credito relativo ai consumi dell'anno 2011 e che il giudice di primo grado aveva rigettato detta eccezione di prescrizione riconoscendo come unico e valido atto interruttivo della prescrizione il riconoscimento di debito implicitamente contenuto nella lettera sottoscritta dall'amministratore unico della società opponente e non da quelle sottoscritte dal difensore. Aggiungeva la società che avrebbe errato il
Tribunale nel riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione anche alla diffida sottoscritta dall'amministratore unico, tenuto conto che - sulla base di un orientamento giurisprudenziale diverso da quello fatto proprio dal giudicante - riconoscere efficacia ricognitiva ad una dichiarazione avente finalità opposta, come quella contenuta nella diffida a firma dell'amministratore, tesa a contestare comportamenti scorretti del creditore, significherebbe violare la sua volontà ed il suo diritto di difesa. Proseguiva deducendo che altra ragione per la quale la pretesa da parte della somministrante doveva ritenersi prescritta, sarebbe stata da ravvisare nella inesistenza, nella specie, del requisito della “idonea pretesa” rivolta dal creditore al debitore, che avesse i caratteri della costituzione in mora e della intimazione ad adempiere entro un termine prestabilito. In difetto di tale requisito non sarebbe stato possibile qualificare un atto come riconoscimento implicito del diritto altrui con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. ad una mancata contestazione di un credito. Concludeva, pertanto, parte appellante affermando che non essendo mai stata ricevuta - come dimostrato durante il giudizio di primo grado – nessuna valida intimazione di pagamento o atto di messa in mora prima della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata solo in data
10.01.2017, dunque oltre il termine dei 5 anni, la pretesa azionata con il ricorso monitorio doveva prescritta.
Deduceva ulteriormente l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato interrotta l'eccepita prescrizione anche rispetto a quei crediti pari ad €
7.891,00, che non erano stati oggetto della menzionata diffida interruttiva in quanto le fatture menzionate e contestate nel suddetto atto di diffida sarebbero state relative ad crediti diversi. Pertanto l'appellante chiedeva che, a modifica della sentenza di primo grado, per questi ulteriori crediti relativi a fatture mai menzionate in diffida e dunque mai seppur implicitamente riconosciuti, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione.
Contestava, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la dovutezza del credito nonostante fosse stata accertata l'inesistenza dell'invio di validi atti di messi in mora, tenuto conto della previsione contenuta al punto 8.3 del contratto.
Infine, chiedeva che, a modifica della sentenza di primo grado, fossero poste a carico di le spese del giudizio di primo grado, oltre che quelle del presente grado di CP_1 giudizio.
3 Con comparsa depositata in data 22.5.2020 si costituiva l'appellata eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 comma 1
c.p.c. per difetto della specifica indicazione delle parti della sentenza di cui si chiedeva la riforma nonché delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado. Evidenziava, con riferimento al primo motivo di appello, che avendo la cliente richiesto l'emissione di una nota di credito per l'importo di € 18.206,55 Pt_1 da stornare dal maggiore importo di € 166.250,23 allora dovuto, comprensivo della fattura
M.126208325, non oggetto del procedimento, implicitamente detta società aveva ammesso la esistenza del debito residuo all'epoca esistente per le fatture n. M116319777,
M126131125 e M126055765, da ritenersi, dunque, incontestato. Con riferimento alle ulteriori fatture indicate dall'appellante, rilevava che la fattura n. M126208325 presentava credito 0 e la n. M126283410, un credito attuale di € 7.891,59 rilevava che le stesse, non oggetto della diffida “interruttiva”, erano state comunque “inoltrate all'utente e ciò con efficacia interruttiva della prescrizione ma, non potendo essere fornita la prova di ricezione, ci si rimette alla valutazione della Ecc.ma Corte d'Appello adita”. Quanto al difetto di valida messa in mora evidenziava la correttezza della pronuncia di prime cure che aveva escluso ogni conseguenza in tema di esigibilità del credito e contestava, infine, la chiesta modifica della pronunzia relativa alle spese del giudizio di primo grado.
Con provvedimento del 30.6.2020 veniva sospesa parzialmente la efficacia esecutiva della sentenza “limitatamente all'importo di €7.891,12”.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, con provvedimento del 13.5.2025 la causa era assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso preliminarmente si rileva che l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Nel merito, ritiene questa Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato nei limiti di quanto segue. Parte Con il primo motivo di appello, la ha sostanzialmente riproposto il primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero l'intervenuta prescrizione del credito relativo ai consumi dell'anno 2011.
In particolare ha sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel qualificare come valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. il riconoscimento di debito contenuto implicitamente nella lettera sottoscritta dall'amministratore unico della società ed indirizzata alla odierna appellata.
4 Sul punto l' ha replicato sostenendo che la missiva proveniente dal debitore è da CP_1 considerare valido atto interruttivo della prescrizione trattandosi di riconoscimento di debito.
Ritiene questa Corte che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, può considerarsi riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere la prescrizione, il contenuto delle lettere sottoscritte dall'amministratore unico della società.
Al riguardo esaminando il contenuto delle due missive, entrambe redatte su carta intestata della datate rispettivamente 21.05.2012 e 26.09.2012, si evince che la Parte_1 Pt_1 oltre a richiedere “espressamente la cessazione della fornitura presso l'utenza sita in
IZ, via nazionale 30. “, ha elencato le singole fatture che intendeva contestare e le relative somme richieste e ritenute non dovute, specificando in grassetto gli importi che il gestore avrebbe dovuto scorporare e decurtare dalle singole fatture, sempre esclusivamente in relazione alla utenza di IZ, e per le quali la società aveva richiesto ad di emettere nota di credito, rettificando, dunque, in diminuzione, gli importi CP_1 dovuti per un ammontare complessivo di € 18.206,55, accettando, dunque, i restanti importi indicati nei documenti contabili.
Il riconoscimento del diritto ex art. 2955 c.c. ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è atto negoziale, come la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, bensì atto giuridico in senso stretto;
è pertanto sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto (Cass. 19253/2004).
Nel caso di specie il debitore ha riconosciuto inequivocabilmente il diritto della Pt_1 controparte ad ottenere il pagamento delle fatture, con esclusione dei soli importi CP_1 relativi all'utenza di IZ.
La Suprema Corte ha altresì affermato che “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti). “Il riconoscimento del proprio debito “che può essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cass., sez. VI, ord. n. 1082 del 17/1/2019).
Ciò in ossequio alla conforme giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali, può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere
5 l'esistenza di un diritto ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo” (Cass. sez. X, sent. n. 9097 del 12/4/2018), “occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n. 15353 del 30/10/2002).
Pertanto, deve essere qualificato come riconoscimento del diritto altrui, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., l'implicita mancata contestazione dei crediti indicati nelle fatture, non esplicitamente contestati dalla Pt_1
Inoltre a nulla vale la contestazione avanzata dall'appellante con quale si sostiene che la prima missiva del 21.05.2012 sarebbe riconducibile non alla società o al proprio amministratore unico ma all'avv. e dunque in quanto non proveniente Controparte_2 dal debitore non varrebbe come riconoscimento interruttivo. Ed in tal senso questo
Collegio ritiene errata la statuizione del giudice di prime cure che ha avallato tale interpretazione. Innanzitutto perché tale comunicazione varrebbe a ricondurre la paternità del riconoscimento in capo alla società in quanto atto nel quale si estrinseca la volontà del cliente, anche perché per potersi costituire un valido rapporto professionale il suddetto legale avrà ottenuto in precedenza il rilascio della procura, il quale implica la sussistenza di un contratto di patrocinio, secondo lo schema del mandato (artt. 1703, 2229 c.c.; art. 83
c.p.c.).
Il riconoscimento del diritto - che, ai sensi dell'art 2944 cod civ, interrompe la prescrizione - non deve provenire necessariamente dal soggetto contro il quale il diritto stesso viene fatto valere, ma, costituendo un atto giuridico che non eccede l'ordinaria amministrazione, ben può essere posto in essere dal mandatario fornito di procura generale, indipendentemente dalla mancanza di un'espressa indicazione (Cass.
3004/1980). Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto
(nella specie, Cass. 19529/2015 ha affermato che il conferimento ad un legale del mandato ad inviare, in nome e per conto del mandante, una lettera contenente una proposta transattiva, costituisse condizione sufficiente per ritenere sussistenti, in capo al professionista, i poteri dispositivi del rapporto sostanziale oggetto della proposta stessa, così da attribuire alla missiva valore di riconoscimento del diritto e, quindi, di atto interruttivo della prescrizione).
L'intervenuta efficacia interruttiva della prescrizione determinata dalla comunicazione che prova chiaramente la ricezione delle fatture ivi indicate e con la quale si fa espresso riferimento a “somme richieste” ed “inviti al pagamento” dotati degli elementi necessari a
6 far valere la propria pretesa da parte dell'odierna appellata, comporta il rigetto della relativa domanda e la conferma in parte qua della sentenza di primo grado
Con il secondo motivo di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella Parte_1 parte in cui ha dichiarato interrotta l'eccepita prescrizione anche rispetto a crediti pari ad
€ 7.891,59 mai menzionati nelle varie diffide inviate dalla utenza a mezzo del proprio amministratore e dal proprio legale.
A tale riguardo parte appellata, nella propria costituzione del presente grado di appello, ha sostenuto che “va fatto rilevare ancora che tutte le fatture sono state inoltrate all'utente e ciò con efficacia interruttiva della prescrizione ma, non potendo essere fornita la prova di ricezione, ci si rimette alla valutazione della Ecc.ma Corte d'Appello adita”.
Puntualizzato quanto sopra, deve evidenziarsi che, come correttamente statuito dal
Tribunale, costante giurisprudenza ha stabilito che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configuri una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2429 del
12/03/1994Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6209 del 21/06/1999 e Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5462 del 14/03/2006 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 6458 del 18/12/1985).
Dunque il termine di prescrizione per le bollette, anche a conguaglio, decorre dalla data di scadenza della bolletta stessa e non dalla data di emissione della fattura riepilogativa.
Questo significa che, per ogni singola scadenza relativa al conguaglio, decorre un nuovo termine di prescrizione di 5 anni. Pertanto, se una bolletta di conguaglio include importi relativi a diversi periodi di consumo, come nella specie, ogni periodo avrà il suo termine di prescrizione che inizia dalla data di scadenza specifica per quel periodo.
Nella presente fattispecie si rileva che le seguenti fatture a) M126103253 emessa il
09.02.2012 – importo dovuto 226,05 – data lettura effettiva power 31.12.2011; b)
MM126477946 emessa il 21.06.2012 – importo dovuto 2.655,50 – data lettura effettiva power 30.06.2011; c) M146777783 emessa il 26.08.2014 – importo dovuto 5.009,57 – data lettura effettiva power 30.11.2011 sono relative a consumi sempre riferibili all'anno
2011 mai riportate né nel primo atto interruttivo della prescrizione datato 21.05.2012 né nei successivi del 26.09.2012 e 29.01.2013 con i quali, come detto la GDL contestava parte delle somme contenute in altre fatture diverse, e nello specifico le seguenti fatture:
“1) Ft. N. M116319777 del 24/11/11 di € 137.657,27 di cui € 6.663,53 per l'utenza di
IZ; 2) Ft. N. M126208325 del 08/03/12 di € 1.390,11 di cui € 715,38 per l'utenza di
IZ; 3) Ft. N. M126283410 del 12/04/12 di € 8.682,40 di cui € 8.645,09 per l'utenza di
IZ; 4) Ft. N. M1261311125 del 09/02/12 di € 7.694,75 di cui € 734,70 per l'utenza di
7 IZ; 5) Ft. N. M126055765 del 23/01/12 di € 10.825,70 di cui € 1.447,85 per l'utenza di
IZ”
Ebbene il credito fatto valere con il ricorso monitorio esitato nel decreto ingiuntivo n.
32/2017 emesso in data 09.01.2017 dal Tribunale ordinario di Palmi e notificato alla
[...] in data 10.01.2017, risulta essere prescritto rispetto alla pretesa contenuta nelle Pt_1 Cont fatture a) M126103253, b) MM126477946 c) M146777783 per le quali il gestore prima del 10.01.2017 non aveva formulato e notificato atti al debitore idonei ad esplicitare la propria pretesa. Dunque nel corso di oltre 5 anni, non risulta essere stato posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. applicabile ai crediti derivanti da somministrazioni periodiche di beni o servizi.
In assenza di atti interruttivi intervenuti entro il termine prescrizionale, il credito indicato nelle fatture a) M126103253; b) MM126477946; c) M146777783. per l'importo di €
7.891,12, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Da ciò discende la rideterminazione della somma dovuta dalla alla nella misura di € Pt_1 CP_1
103.081,41.
Detta somma deve essere maggiorata di interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, mentre nulla può disporsi– in assenza di motivo di appello sul punto – in ordine agli interessi di mora, non riconosciuti nella sentenza di primo grado.
In ordine alle spese del giudizio si rileva che la sola parte appellante ha chiesto la modifica del capo sulle spese della sentenza di primo grado, che ha disposto la integrale compensazione.
Considerato che il credito riconosciuto in favore della in sede monitoria è stato CP_1 ridotto in seguito al parziale accoglimento della opposizione proposta dalla ed Pt_1 ulteriormente in esito al presente gravame, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, ritiene la Corte che debba disporsi la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, nei confronti di così CP_1 decide:
1) in parziale riforma della sentenza n. 953/2019 emessa dal Tribunale di Palmi il
22/10/19, confermata la non dovutezza della somma di €. 18.206,55 relativa alla cessata fornitura del punto vendita di IZ, dichiara prescritto il credito vantato dalla per la ulteriore somma di € 7.891,12 e, per l'effetto, ridetermina la CP_1
8 somma che la è condannata a pagare in favore di in € Parte_1 CP_1
103.081,41 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
16/09/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
9