Sentenza 17 ottobre 2024
Massime • 1
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2024, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
03809-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RO ZU -- Presidente - Sent. n. sez. 1936/2024 -UP 17/10/2024 ANDREINA OCCHIPINTI R.G.N. 27091/2024 MARIA TERESA BELMONTE RENATA SESSA DANIELA BIFULCO - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TT SA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AD GU RI RI UI nato il [...] avverso la sentenza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 63 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 maggio 2024, il Tribunale di Trento ha assolto GU IC RI OU HO, membro del Parlamento europeo, dal reato di cui all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen. Nel pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen, il Tribunale ha ritenuto l'imputato non punibile «ricadendo il fatto sotto l'immunità»> prevista dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Secondo l'imputazione, HO offendeva la reputazione del membro del Parlamento italiano TE NI, pubblicando sul proprio profilo Twitter, in data 13 febbraio 2020, il seguente testo: via libera a processare NI per sequestro di persone nel caso dei migranti soccorsi dalla nave Gregoretti. Brava Italia! Giustizia deve essere fatta. Speriamo che lo stesso avvenga anche per la sua massiccia corruzione con tangenti petrolifere russe». Secondo l'editto accusatorio, tale affermazione, resa all'indomani della, decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di TE NI da parte del Parlamento italiano per una specifica vicenda processuale, accreditava l'esistenza e la fondatezza di indagini e accuse a carico di TE NI per fatti di corruzione collegati a traffici di petrolio con la Russia. L'affermazione incriminata, non rispondente al vero e priva dei requisiti della continenza, non poteva considerarsi, quindi, opinione espressa nell'esercizio delle funzioni di parlamentare europeo.
2. Nell'interesse della parte civile, TE NI, stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto sussistente l'immunità in capo al HO, nonostante la mancanza dei presupposti richiesti dal citato art.
8. Sostiene inoltre la difesa che il Tribunale, pur rievocando conferenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, avrebbe poi tratto conclusioni illogiche e contraddittorie rispetto alle pronunce citate, in particolare per quel che ha riguardo ai principi in tema di nesso funzionale tra opinioni espresse e funzioni parlamentari. A tal proposito, la difesa ha ribadito la necessità della sussistenza di un legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse extra moenia, non essendo sufficiente a garantire l'immunità un "mero contesto politico" in cui le opinioni possano collocarsi. Detto legame temporale difetterebbe, nel caso di specie, posto che le altre opinioni espresse dall'imputato circa le presunte connessioni di NI con la Russia, su cui insiste il Report del parlamento europeo, risalgono, l'una, a un'epoca ben lontana (gennaio 2019) rispetto al momento di pubblicazione (13 febbraio 2020) del post incriminato, e, l'altra, a un'epoca addirittura successiva (16 settembre 2020). Già tale rilievo è sufficiente a deprivare di tenuta logica l'ordito motivazionale, anche considerando gli orientamenti espressi dal giudice costituzionale (sent. n. 82 dell'11 marzo 2011) 1 83 circa la necessaria antecedenza delle opinioni espresse intra moenia rispetto a quelle rese extra moenia ai fini della sussistenza dell'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. In motivazione, inoltre, non v'è cenno alcuno ai contenuti effettivi di quanto dichiarato dall'imputato nelle altre occasioni già indicate, per cui risulta impossibile verificare l'asserita corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse prima e dopo la propalazione incriminata. Né riveste utilità, a tal fine, il generico riferimento al "contesto politico" in cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi. La difesa osserva, infine, che l'espressione "corruzione" non può qualificarsi come mera opinione, in quanto tale garantita dall'immunità di cui all'art. 8 del citato protocollo, attesa la portata gravemente infamante della gratuita accusa espressa dall'imputato.
3. L'istanza di trattazione orale del ricorso, inviata dal difensore dell'imputato tramite p.e.c. del 26 settembre 2024, è stata rigettata in quanto tardiva, alla luce del disposto di cui all'art. 611, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede la necessità di presentazione dell'istanza entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza. Sono state trasmesse a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, b) comparsa conclusionale nell'interesse della parte civile e nota spese, c) memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si chiede pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Non ha, invero, fondamento né la censura di violazione dei presupposti richiesti dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (v., infra, 1.1) né quella relativa alla dedotta carenza di nesso cd. funzionale tra le opinioni espresse dal HO al di fuori dell'aula del Parlamento e le funzioni dallo stesso svolte nella veste di parlamentare europeo (v. infra, 1.2).
1.1. L'eccezione relativa alla violazione dei presupposti dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea è soltanto enunciata e non ulteriormente argomentata (salvo quanto si esporrà infra, par. 1.2). La difesa si limita a ricordare che, in occasione dell'udienza del 4 dicembre 2023, il Tribunale di Trento, mutato nella persona fisica del giudicante, ha ritenuto di acquisire la traduzione in lingua italiana del parere/proposta di decisione del 16 luglio 2021, con cui il Parlamento europeo ha riconosciuto sussistente, in capo al HO, l'immunità per le opinioni espresse (come previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento interno del Parlamento europeo, che disciplina la "difesa dei privilegi e delle immunità", nei casi in cui "si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro o dalla Procura europea"). Preso atto dei contenuti di tale parere/proposta decisione, attentamente vagliati dal Tribunale (nel rispetto, come si illustrerà, del principio di leale cooperazione), quest'ultimo ha 2 83 puntualizzato che la decisione del Parlamento europeo costituisce un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali, in ciò conformandosi alle linee interpretative suggerite dalla sentenza n. 200 del 21/10/2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea (Marra, punto 39), ribadite, per la parte essenziale, anche dalla Corte Costituzionale (v. ord. n. 174 del 13/05/2010). Fin qui (e, cioè, con riferimento all'acquisizione del parere del Parlamento europeo richiesto dal Tribunale di Trento), non è dato riscontrare alcuna violazione dei presupposti richiesti dall'art. 8 del Protocollo n.
7. Procedendo oltre con l'analisi dell'impugnata sentenza, da un lato, e sempre avuto riguardo alla censura difensiva di violazione dell'art. 8, dall'altro, il giudizio di conformità tra quanto stabilito dal Tribunale e la normativa europea e interna, così come interpretata dalla giurisprudenza sovranazionale, costituzionale e di legittimità, non può che rafforzarsi. Infatti, fin dalle premesse della motivazione, il Tribunale ha correttamente impostato la questione, ricordando -sulla falsariga della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6.9.2011, in causa C-163/10, Patriciello, - la natura "assoluta" e di norma "speciale" del menzionato articolo 8, alla luce del quale "i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni". Il significato di detta natura "assoluta" e dello status di norma speciale della disposizione in parola sono stati esplicati tanto dalla citata sentenza "Patriciello" quanto dalla Consulta, che, richiamando con ordinanza del 13/05/2010 n. 174 la sentenza "Marra", ha chiarito che, mancando nell'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee qualsiasi rinvio ai diritti nazionali, la portata di tale immunità deve essere determinata unicamente sulla scorta del diritto eurounitario (fermo restando, come già accennato, che la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale disposizione). Trattasi dunque di una "specialità" e di una "assolutezza" da intendere non già come assolutezza del privilegio (dell'insindacabilità delle opinioni espresse) spettante al membro parlamentare, bensì come autonomia dell'una fonte (europea) dall'altra (nazionale), in mancanza di un rinvio, operato dall'art. 8 del Protocollo, ai diritti nazionali (diversamente da quanto previsto per l'immunità del parlamentare europeo prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a, del Protocollo, che rimanda, invece, ai diritti nazionali: "per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese: la differenza è messa in luce da CGUE, Patriciello, n. 25 e sentenza Marra, n. 26). Significato e conseguenze di tali specialità e assolutezza sono state così precisate dalla Corte di giustizia (nella cit. sentenza "Patriciello", punto 26): «l'art. 8 del Protocollo che costituisce - una norma speciale applicabile a qualunque procedimento giudiziario per il quale il deputato europeo benefici dell'immunità in ragione delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle 3 funzioni parlamentari-mira a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, sicché detto articolo osta a qualsiasi procedimento giudiziario instaurato a motivo di opinioni e voti siffatti (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punti 27 e 45). Ne consegue che, quali che siano il regime di immunità previsto dal diritto nazionale oppure i limiti dettati da quest'ultimo, una volta soddisfatti i presupposti di merito per il riconoscimento dell'immunità sancita dall'art. 8 del Protocollo, quest'ultima non può essere revocata dal Parlamento europeo ed il giudice nazionale competente per la sua applicazione è tenuto a non dar seguito all'azione promossa contro il deputato europeo di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Marra, cit., punto 44).» Che la "assolutezza" -così circoscritta- della garanzia prevista dall'art. 8 non si traduca in assolutezza del privilegio è stato puntualizzato dalla Corte di giustizia, nella medesima sentenza appena citata, relativa a un caso in cui le opinioni erano state espresse dall'europarlamentare al di fuori del Parlamento: nel risolvere la questione sollevata circa l'interpretazione dell'art. 8 del Protocollo, la CGUE ha dichiarato che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell'interessato per il reato di calunnia, costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione «soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale» (punto 41, sent. "Patriciello").
1.2 Tale precisazione avvicina al cuore del problema e del ricorso in esame, perché mette in luce il rapporto di strumentalità della guarentigia dell'insindacabilità delle opinioni espresse (nel caso di specie, extramoenia) dall'europarlamentare rispetto all'autonomia del Parlamento europeo. Invero, la ratio della previsione di cui all'art. 8 del Protocollo ("i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni") va individuata nella necessità di tutelare direttamente non già la libertà d'espressione del singolo componente del Parlamento, bensì l'attività parlamentare stessa, che è, per definizione, "libera nel fine": come affermato dalla Corte costituzionale la salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento «è ottenuta assicurando a ciascun parlamentare il diritto di esercitare liberamente la sua funzione»> (così, a proposito delle dichiarazioni intra moenia, Corte cost., sent. n. 347 del 2004; e, con specifico riferimento alla «libertà nel fine» propria della funzione parlamentare, v. Corte cost., sent. n. 375 del 1997). Non risulti eccentrico il riferimento alla giurisprudenza costituzionale italiana: invero, quella ratio accomuna il sistema nazionale delle immunità e quello europeo, radicandosi, entrambi i sistemi, nel medesimo substrato storico, da cui emerse -codificata nell'art. 9 del Bill of of rights 4 کی کا م del 1698, la prima espressione dell'istituto in parola ("la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento"). E, nell'un sistema come nell'altro, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare è garanzia strumentale rispetto all'autonomia del Parlamento: la libertà d'espressione del singolo parlamentare non è infatti concepita come privilegio, bensì come strumento di difesa, in primis, dell'organo parlamentare nel suo complesso e delle sue funzioni (si veda, a tal proposito, l'art. 5 del regolamento interno del Parlamento europeo, secondo cui "l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;
v. anche l'art. 17 del citato Protocollo, a norma del quale "i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima"). Tale puntualizzazione chiama in causa le necessità logica dei limiti che circoscrivono la guarentigia dell'insindacabilità delle opinioni espresse e, in particolare, il limite del cd. nesso funzionale. La consonanza tra il sistema italiano delineato nell'art. 68, primo comma, Cost. e quello operante per il Parlamento europeo, proprio con precipuo riguardo al nesso cd. funzionale tra opinioni espresse e funzioni del membro parlamentare, è stata sottolineata dalla stessa Consulta (con sentenza n. 133 del 2018): «nel delineare l'immunità in esame, l'art. 68, primo comma, Cost. non adotta, come invece altre Costituzioni, un criterio spaziale, che espressamente limiti l'insindacabilità agli atti compiuti all'interno dell'assemblea di appartenenza (ad esempio, art. 46, comma 1, della Legge fondamentale tedesca e art. I, sezione 6, della Costituzione degli Stati Uniti d'America). Predilige, invece, «un criterio funzionale in base al quale l'insindacabilità non è limitata alle opinioni espresse all'interno delle Camere. Ciò similmente a quanto avviene in altri sistemi, come ad esempio quello operante per il Parlamento europeo (art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, su cui si veda Corte di giustizia dell'Unione europea 6 settembre 2011, in causa C-163/10, Patriciello)». Per tematizzare più adeguatamente il criterio -non spaziale, come si è ricordato, bensì funzionale- privilegiato dal sistema costituzionale italiano e da quello europeo, mette conto osservare, muovendo ancora una volta dalle osservazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2000, punto 4 del cons. in diritto), che la formulazione letterale dell'art. 68 della Costituzione, oltre ad alcuni fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea, rendono non più percorribile la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e quindi coperti dall'immunità che [...] - garantisce l'autonomia delle Camere - i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari». E' proprio in tale contesto di evoluzione delle forme della comunicazione politica che va collocato il corretto riferimento, operato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, al fatto che sempre più spesso la comunicazione politica avviene per il tramite di canali di social networking;
sicché -ha osservato il Tribunale -le dichiarazioni asseritamente diffamatorie dell'imputato, 5 №3 espresse da un suo account twitter riservato alla sola comunicazione politica, non potevano ritenersi, soltanto per questo, non coperte dall'immunità. Alla luce di ciò -si aggiunge- non può considerarsi dirimente la censura difensiva tesa a evidenziare come le uniche dichiarazioni rese dell'europarlamentare intra moenia siano state successive a quelle espresse nel post incriminato (p. 6 del ricorso). Non può, infatti, sottacersi la rilevanza, per il tema in esame, dell'emersione di nuove modalità -legate, soprattutto, al progresso tecnologico e digitale, dell'esercizio dell'attività politico-parlamentare, ciò che ha ridisegnato i confini dell'arena politica. Tale profilo, in uno col predetto criterio non spaziale, cioè non relativo alla localizzazione (v., anche, sul punto, Corte cost., n. 509 del 2002, punto 3 del cons. in diritto), bensì funzionale, privilegiato tanto dall'art. 8 del Protocollo in parola quanto dal sistema costituzionale nazionale, consente -o, quantomeno, non impedisce di svincolare il nesso funzionale dalla sede parlamentare, ovverosia da una nozione di tipicità dell'atto strettamente legata all'attività svolta intra moenia. Sicché la formula "nell'esercizio delle loro funzioni" (che ricorre sia nell'art. 68 Cost. it., sia nell'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea) può collegarsi anche a condotte atipiche, prive, cioè, di una connessione con pregressi atti parlamentari tipici. La tesi difensiva, secondo cui la dichiarazione extra moenia, per qualificarsi come divulgativa, debba essere preceduta da una attività esercitata necessariamente intra moenia (non potendosi configurare, altrimenti, la finalità divulgativa della seconda attività, quella esterna, rispetto alla prima: il ricorrente richiama, sul punto, Corte cost. n. 82 del 2011), non considera adeguatamente i profili testé indicati;
profili che possono valorizzarsi anche alla luce della lettera dell'art. 3, comma 1, della I. n. 140 del 2003, secondo cui «l'articolo 68, primo comma, Cost. si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». In altri termini, anche dall'interpretazione letterale delle citate disposizioni nazionali e non- in tema di insindacabilità non può escludersi che tale guarentigia possa ritenersi estesa ad atti atipici senza la necessità di verificare l'esistenza di un identico "precedente” intra moenia.
1.3 La decisione impugnata è corretta anche dal punto di vista dei rapporti -adeguatamente concettualizzati - tra il principio di leale cooperazione (previsto, in via generale, nell'art. 4 TUE, e nell'art. 18 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea) con il Parlamento europeo da un lato, e il ruolo delle autorità giurisdizionali nazionali, dall'altro. Nel riferirsi, infatti, alla decisione del 16 luglio 2021, con cui il Parlamento europeo ha accolto la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità avanzata da HO, il Tribunale ha ricordato che, se il principio di leale cooperazione implica la massima considerazione della citata decisione del Parlamento 6 europeo, è anche vero che la competenza a decidere circa i presupposti per l'applicazione dell'immunità all'europarlamentare nel caso concreto spetta al giudice nazionale dello Stato membro nel quale debba essere esercitata l'azione penale. In tal senso, il Tribunale ha operato buon governo dei principi posti dalla giurisprudenza sovranazionale, già citata, oltre che da questa Corte e interna;
in particolare, risultano centrati i riferimenti a Sez. 5, n. 51143 del 12/05/2014, P.m. in proc. De Magistris, Rv. 262095 - 01, ove si è chiarito che «in tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunità a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che è chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioè le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunità - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo costituisce un parere - sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale» (v. anche Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Patriciello, nonché ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010). E, infatti, dopo aver enucleato i passaggi salienti della decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 2021 (in particolare, relativi alle sedi e alle date in cui l'imputato ha espresso le proprie opinioni, nonché ai contenuti delle stesse), interpretati alla luce della giurisprudenza appena citata, il Tribunale ha sviluppato le proprie autonome valutazioni in merito all'esistenza dei presupposti per riconoscere l'immunità nella fattispecie concreta. Rispetto a tale profilo della motivazione, si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la valutazione resa dal Tribunale affatto priva d'illogicità o di contraddittorietà; più precisamente, non si riscontra quella contrarietà, lamentata dalla difesa, tra le premesse teoriche e giurisprudenziali valorizzate dal Tribunale, da un lato, e le conclusioni tratte in tema di nesso funzionale tra opinioni espresse e funzioni parlamentari, dall'altro. Né appare centrata la doglianza incentrata sull'assenza, nel caso in esame, di un legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse extra moenia. Gioverà ricordare che, a parere della difesa, la motivazione sarebbe contraddittoria atteso che il Tribunale, per un verso, ha ribadito l'insufficienza, ai fini dell'applicazione della garanzia dell'immunità, di un "mero contesto politico" in cui le opinioni espresse extra moenia possano collocarsi e, dall'altro, ha ritenuto sussistente il nesso funzionale proprio sulla base di un vago richiamo a un siffatto contesto politico. Il Collegio ritiene di dover disattendere tali eccezioni e, ciò, per due ordini di ragioni. In primo luogo, il nesso d'ordine cronologico tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse extra moenia è stato precisamente individuato, posto che come illustrato dal Tribunale- la dichiarazione incriminata (del 13 febbraio 2020) è stata preceduta (nel gennaio 2019) e seguita (nel settembre 2020) da altre dichiarazioni: la prima, via social network (piattaforma Facebook), incentrata su presunte connessioni del ricorrente con la Russia, la seconda, nel dibattito plenario sullo "Stato dell'Unione". 7 In secondo luogo, il contesto politico nel quale si collocavano le opinioni espresse extra moenia dall'europarlamentare, lungi dal ridursi a un'astratta e generica invocazione di stile da parte del Tribunale, o dall'esaurirsi in vago collegamento tematico, è stato invece adeguatamente definito. Infatti, nel ritenere sussistente una connessione diretta tra la dichiarazione incriminata e le funzioni dell'imputato quale membro del Parlamento europeo, il Tribunale ha osservato che, nel contesto storico e politico in cui la espressione incriminata è stata resa, il delicato tema dei rapporti tra paesi europei e Russia, oltre che della guerra, era all'ordine del giorno non soltanto nelle agende delle politiche nazionali e internazionali, ma anche dei mass media e nelle aule del Parlamento europeo in sessione plenaria. In tal modo, il Tribunale ha operato buon governo delle indicazioni offerte da questa Corte in tema di verifica della ricorrenza dei presupposti dell'immunità demandata al giudice nazionale: a tal proposito, si è rimarcato come detta verifica non possa prescindere dal contesto di "merito" in cui essa si colloca, dovendo il giudice nazionale coniugare le valutazioni effettuate nella decisione di immunità- le quali, sebbene integranti un parere non vincolante, devono, comunque, essere tenute in primaria considerazione, in forza dell'obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali con la vicenda concreta oggetto di giudizio» (Sez. 5, n. 51143/2014, P.m. in proc. De Magistris, cit. in motivazione). In altre parole, risulta adeguatamente esplicitata l'esistenza di quel nesso diretto (contenutistico e cronologico), che deve risultare con evidenza, tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari e che non può prescindere da una specifica indagine sulle circostanze in cui sono state rese le dichiarazioni oggetto di contestazione (modalità e contesto delle esternazioni) e sul contenuto delle dichiarazioni oggetto del giudizio. L'insistenza del ricorrente sulla necessaria contestualità temporale tra l'attività intra moenia e l'attività esterna non tiene adeguatamente in conto il fatto che lo specifico contesto storico- politico cui si è riferito il Tribunale (rapporti tra paesi europei e Russia, scenari bellici che, seppure non ancora deflagrati all'epoca dei fatti qui in esame, vale a dire nel febbraio 2020, già si prefiguravano) ha occupato le agende politiche e i dibattiti pubblici dei paesi europei non già per alcuni mesi dell'anno 2020, bensì per anni (tanto da essere, ancor oggi, drammaticamente contrassegnato da attualità). D'altro canto, come di recente sottolineato dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. n.104 del 10 giugno 2024, par. 8.2.1.) una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare "l'esercizio delle funzioni” (è in tale luce che occorre inquadrare pronunce di questa Corte, v. ad es. Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857 - 02, Sez. 5, n. 21320 del 06/05/2014, Gasparri, Rv. 259878 - 01, in cui si è evidenziato che «l'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste 8 (83 presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne">>).
2. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17/10/2024 ote P ullo Il consigliere estensore Il presidente Rosa Pezzullo Daniela Bifulco As jule N CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA| 29 GEN 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuige 9