Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 20/11/2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2686/2022 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. M. Mongelli Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Contumace
Oggetto: Riconoscimento scatti di progressione economica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/3/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di aver prestato, nel corso del periodo dal 2008 al 2017, attività lavorativa con la qualifica di tecnico sanitario di radiologia medica, inquadrato nella categoria D, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, rinnovati nel tempo, trasformati in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della a far data dal dicembre CP_1
2017, esponeva che, nel corso del suddetto periodo 2008-2017, non gli era stata riconosciuta la fascia di progressione orizzontale retributiva relativamente al periodo di assunzione a tempo determinato, con conseguente penalizzazione rispetto ad altri colleghi del ricorrente, assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ritenuta la disparità di trattamento che permaneva anche allorquando il rapporto di lavoro del ricorrente si trasformava in rapporto a tempo indeterminato, adiva il
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che l'attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha anzianità con decorrenza dall'anno 2008, ovvero da quando è stato sottoscritto il primo contratto,
- di conseguenza dichiarare che al ricorrente spettano gli scatti di progressione economica maturati dal 2008 al 2018, ovvero durante il tempo il cui contratto era considerato a tempo determinato, comportando una progressione di
Con carriera e fascia orizzontale da D a D4 attuale;
- condannare di conseguenza la resistente alla corresponsione dei relativi emolumenti così come riconosciuti, previa
CTU contabile per l'esatta quantificazione degli scatti di progressione spettanti nel periodo e per l'adeguamento della retribuzione rapportata all'attualità”.
Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace. Parte_2
Nelle note conclusionali autorizzate, parte ricorrente ha limitato la domanda agli scatti di progressione economica maturati a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (3/5/2022).
All'odierna udienza, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa, previa discussione, come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è fondato e merita di trovare accoglimento.
Deve essere preliminarmente osservato che parte ricorrente ha offerto idonea prova in
Cont ordine all'assunzione alle dipendenze dell' convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal dicembre 2017, con la qualifica indicata in ricorso nonché in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della medesima parte datoriale, sempre con le medesime qualità attribuite all'atto della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e per lo svolgimento delle stesse mansioni, in forza di contratti di lavoro subordinato a termine nel periodo che va dall'anno 2008 sino al dicembre 2017 (cfr. all. ricorso).
Nulla è stato dedotto sul punto dell rimasta contumace. Pt_2
Tanto premesso, si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza pronunciata in data 24/2/2022 dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6673/2020 R.G., confermata con sentenza n. 651/2023 della Corte d'Appello di Bari, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio da cui non vi è motivo di discostarsi: “… Ebbene, sul punto, si rammenta che la sentenza della Corte di Giustizia 13.9.2007 nel procedimento
C- 307/05 (c.d. sentenza ), che come tutte le sentenze interpretative della Per_1
Pag. 2 di 8 Corte di Giustizia entra a far parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità (Corte Cost. 23.4.1985 n. 113; Corte Cost. 11.7.1989 n.
389), ha ribadito che la direttiva 1999/70/CE, attuativa dell'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999, è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con amministrazioni pubbliche, ha riconosciuto portata generale, in quanto norma “di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”, al principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, ed alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato si giustifichi per ragioni oggettive.
La Corte ha ritenuto non restrittivamente interpretabile il divieto di discriminazione, teso ad impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, ed ha concluso che il richiamo alle pari condizioni d'impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro può fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato per l'attribuzione degli scatti di anzianità, e ciò senza violare l'eccezione relativa alle retribuzioni di cui all'art. 137 n. 5 del Trattato CE (ora art. 153): tale eccezione infatti non può essere estesa ad ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, e non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporti il pagamento di una differenza di retribuzione;
ciò pur restando incontestabilmente di competenza delle istituzioni dei vari stati membri la determinazione del livello dei diversi elementi costitutivi della retribuzione di un lavoratore.
In altre parole, ferma la competenza dei singoli stati sulla riconoscibilità ai fini economici dell'anzianità di servizio e sulla misura del relativo elemento retributivo,
l'accordo quadro vieta che il trattamento concesso al lavoratore a tempo indeterminato sia negato al lavoratore a tempo determinato comparabile.
Pag. 3 di 8 Sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la disparità di trattamento derivante dall'applicazione della normativa nazionale spagnola in materia di personale dei servizi sanitari nazionali, in relazione agli scatti di anzianità rivendicati dalla per il periodo di dodici anni in cui ha Per_1
lavorato a tempo determinato come assistente amministrativa in ospedali dei Paesi
Baschi, non fosse supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che costituissero motivazioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento riservato ai lavoratori a tempo determinato. Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia riguardava una normativa nazionale che escludeva espressamente il riconoscimento degli scatti di anzianità per il personale di ruolo a tempo determinato, così violando la direttiva sul divieto di discriminazione.
Nel nostro ordinamento la direttiva 1999/70/CE e l'allegato accordo quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del D. Lgs.
6.9.2001 n. 368, che portava all'art. 6, titolato “principio di non discriminazione”, la seguente disposizione: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”; tale norma, abrogata dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, è stata sostituita dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo, di contenuto corrispondente. La sentenza
, da cui può ricavarsi la diretta applicabilità della direttiva nei singoli Per_1
ordinamenti (applicabilità quanto meno verticale che viene ulteriormente confermata dalla pronuncia della Corte di Giustizia 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e
C-456/09, punti 76- 78), deve necessariamente costituire uno spunto significativo per l'interpretazione in senso costituzionalmente orientato, con riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza comunitaria, della normativa nazionale;
l'art. 6 citato contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai
Pag. 4 di 8 lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Non può ragionevolmente dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato;
tale interpretazione è pienamente coerente col dettato legislativo, e non sono ravvisabili motivi oggettivi di incompatibilità degli scatti con la natura del contratto a termine;
il principio di parità di trattamento portato dall'accordo quadro, come emergente dall'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, appare correttamente trasfuso nell'ordinamento nazionale e conduce alla conclusione della illegittimità del mancato riconoscimento, anche ai fini retributivi, del periodo di servizio prestato dalle ricorrenti con i successivi contratti a tempo determinato intrattenuti con il ministero convenuto;
né può ritenersi – anche in forza della norma di chiusura costituita dall'art. 11 D.
Lgs. 368/2001 secondo cui “dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate … tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo”, così rivelando una volontà legislativa di estensione della normativa generale tale da non tollerare eccezioni se non espressamente previste, e ciò in evidente adempimento degli obblighi derivanti dalla necessità di dare la più ampia attuazione nell'ordinamento interno ai principi contenuti nella direttiva 1999/70/CE – che possa trovare applicazione la disciplina normativa previgente laddove si pone in contrasto con il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva e dalla sua legge di attuazione nell'ordinamento nazionale.
Poiché il periodo prestato a servizio del medesimo datore di lavoro viene considerato utile in relazione a più istituti facenti parte della regolamentazione del rapporto di lavoro, rientranti nel “trattamento in atto nell'impresa”, violerebbe la clausola comunitaria – e la norma nazionale – sul divieto di discriminazione il mancato riconoscimento del periodo di servizio prestato dal lavoratore a tempo determinato che aspira a ricevere trattamento analogo a quello spettante al lavoratore a tempo indeterminato;
che ciò riguardi anche il personale alle dipendenze degli enti pubblici e lo specifico istituto degli scatti di anzianità deve ritenersi certo in base al tenore
Pag. 5 di 8 letterale dell'art. 6 D. L.vo 368/2001 ed alla interpretazione che discende dai principi affermati dalla Corte di Giustizia.
Occorre precisare che la Corte di Giustizia, nella sentenza 18 ottobre 2012 C- Per_2
302/11 e nell'ordinanza 7 marzo 2013 Be. C-393/11 ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione proprio di disposizioni nazionali italiane ed in particolare dell'art. 75, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 che ha espressamente previsto, quanto al trattamento economico dei lavoratori interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, che i periodi di servizio compiuti dal lavoratore a tempo determinato non possano essere presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte della medesima autorità; a seguito di tali pronunce, ricordata l'efficacia vincolante erga omnes delle statuizioni della Corte di
Giustizia, non è più possibile oggi dubitare circa l'applicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro anche laddove il dipendente a tempo determinato abbia successivamente acquisito la qualità di lavoratore a tempo indeterminato in virtù di una stabilizzazione, come nella specie;
rileva infatti la Corte che tale fatto “non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione” quando la discriminazione sia avvenuta riguardo a periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo determinato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e documentato l'attribuzione di identiche mansioni durante i periodi di assunzione a tempo determinato e, successivamente, con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre l' non ha CP_1
specificamente contestato la comparabilità della posizione del ricorrente al tempo dei rapporto a termine con quella successivamente acquisita in forza dell'assunzione a tempo indeterminato;
né risultano indicate ragioni oggettive che giustifichino la totale mancata considerazione dei periodi di servizio maturati nell'ambito dei rapporti a tempo determinato, posto che la mera natura temporanea del rapporto non può di per sé, come detto, configurare una “ragione oggettiva”.
Ne consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento nell'anzianità di servizio di tutti i periodi in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta in forza di contratti a tempo determinato, con conseguente condanna della stessa al
Pag. 6 di 8 riconoscimento della posizione stipendiale conseguita e al pagamento degli scatti di anzianità raggiunti. Va dato altresì atto della limitazione della domanda, ad opera dell'istante, agli “scatti di progressione economica maturati quantomeno a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (28.09.2020)”.
In definitiva, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento nell'anzianità di servizio di tutti i periodi in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta in forza di contratti a tempo determinato, con conseguente condanna della stessa al riconoscimento della posizione stipendiale conseguita e al pagamento degli scatti di anzianità a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso
(avvenuta il 28.09.2020), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge”.
Alla stregua delle motivazioni che precedono, il ricorso merita di trovare accoglimento, con conseguente condanna dell al riconoscimento della posizione Parte_2
stipendiale conseguita ed al pagamento degli scatti di anzianità a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (avvenuta il 3/5/2022), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la natura delle questioni trattate e la serialità della controversia, analoga ad altri procedimenti patrocinati dal medesimo difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ogni diversa domanda e d Parte_1 Pt_2
eccezione rigettate o assorbite, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento nell'anzianità di servizio di tutti i periodi in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore della
Pag. 7 di 8 convenuta in forza di contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condanna la stessa al riconoscimento della posizione stipendiale conseguita e al pagamento degli scatti di anzianità a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (avvenuta il
3/5/2022), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
condanna la al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, Pt_2 che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a.
Bari, 19/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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