Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17448/2018 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. , Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell' avv. LO NIGRO LIVIO , elettivamente domiciliati in VIA NOVARA 26
CATANIA, presso il difensore avv. LO NIGRO LIVIO
ATTORI
contro
:
(C.F. ), in nome e per conto di , Parte_4 P.IVA_1 Parte_5
(codice fiscale e Partita IVA n. ) con il patrocinio dell'avv. TRAGNO VINCENZO P.IVA_2
ERNESTO e elettivamente domiciliato in VIA MONFALCONE, 29 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO
CONVENUTO
( CF , C.F. ) nella sua qualità di procuratrice e mandataria di CP_1 P.IVA_3 CP_2
( C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici giusta procura in atti, P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pierluigi Federici,;
pagina 1 di 8
(partita IVA n. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pierluigi
[...] P.IVA_6
Federici, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
INTERVENUTi ex art.111 cpc
Posta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 31.10.2018, Controparte_3 Pt_1
, e convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale,
[...] Parte_3 Parte_2 [...]
per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto Parte_5 ingiuntivo R.G. 11083/2018 n. 4525/2018 del 22.08.2018, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la complessiva somma di € 51.994,00, oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo vantato dalla Banca opposta nei confronti della debitrice principale in virtù di una serie di operazioni bancarie di anticipo su fattura. Controparte_3
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti deducevano: a) la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda, b) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito, c) il difetto di titolarità del diritto di credito azionato dalla Banca, d) insussistenza della obbligazione dei fideiussori, e) la nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto,
f) la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 3 L. 287/90, g) la insussistenza di un diritto di credito certo ed esigibile in capo alla Pt_5
Pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale adito di: “Revocare e/o dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania, Giudice Dott. Giorgio Marino, n. 4525/2018 emesso in data 21.08.2018 e depositato in data 22.08.2018, per i seguenti motivi: in via preliminare 1.
Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., per indeterminatezza della domanda avanzata con il ricorso monitorio;
2. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per assenza della prova scritta del credito, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.
3. dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto la banca opposta non ha la titolarità del diritto di credito aziona con la domanda monitoria;
4. dichiarare che nessuna somma è dovuta dai fideiussori in quanto la pagina 2 di 8 fideiussione è stata prestata esclusivamente per le obbligazioni assunte in virtù di operazioni bancarie,
e non per il mancato pagamento dell'obbligazione anticipata da parte della banca opposta e per gli effetti dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5. dichiarare che nessuna somma è dovuta dai fideiussori in quanto la fideiussione è nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per gli effetti dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. dichiarare che nessuna somma è dovuta dai fideiussori in virtù della nullità del contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 2 co. 3 della l.
287/1990 e per gli effetti dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7. accertare e dichiarare che la banca opposta ha alcun diritto alla corresponsione dell'importo di € 51.994,00
(cinquantunomilanovecentonovantaquattro/00), in quanto il credito vantato non è certo, liquido ed esigibile, e per gli effetti dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
8. condannare parte opposta al risarcimento del danno nascente dalla temerarietà nella resistenza in giudizio ex art.
96 c.p.c., nella misura che il Tribunale adito riterrà congrua e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle perdite subite per il dispendio di tempo e di energie, sia come danno emergente
(onorario) che come lucro cessante;
9. condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; 10. condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa responsiva del 02/03/2019 si costituiva in giudizio , unicamente in nome e per Parte_4 conto di , chiedendo il rigetto della presente Parte_5 opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 19.03.2019 il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto nei soli confronti del debitore principale e non anche dei fideiussori, e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 24.05.2019.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 10.09.2019, all'esito della quale il G.I. assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 2.03.2020.
Con ordinanza del 2.03.2020, il G.I., rigettando la richiesta di CTU formulata da parte opponente e ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2022. Contr In data 07/08/2020, in luogo di si costituiva in giudizio , nella qualità di procuratrice CP_1
e mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici, facendo proprie tutte CP_2 le difese della Banca cedente. pagina 3 di 8 All'udienza del 23.05.2022, tenutasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, co.7, d.l. 18/2020, il
G.I. dichiarava interrotto il giudizio, atteso il sopraggiunto fallimento della società debitrice principale.
In data 30/06/2022 si costituiva in giudizio, in luogo di , la società CP_1 Parte_6 facendo proprie tutte le difese della cedente CP_2
I fideiussori riassumevano il giudizio giusta istanza ritualmente depositata in data 1/08/2022.
Il G.I., con provvedimento dell'1/08/2022, disponeva la prosecuzione del giudizio e fissava la successiva udienza per il giorno 23/01/2023.
Con ordinanza del 23.01.2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2023.
Alle successive udienze di comparizione le parti chiedevano concedersi brevi rinvii volti a tentare di conciliare la lite, seppur infruttuosamente.
La causa veniva, da ultimo, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 3.03.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in atti, questo Giudice poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente accolta l'istanza – formalizzata dalla nella comparsa di Parte_6 costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. – di estromissione dall'odierno procedimento della
[...]
e della cedente , le quali non risultano più, in alcun modo, parte Parte_5 CP_2 interessata.
L'originaria parte opposta deve quindi dichiararsi estromessa dal giudizio de quo, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 c. 1 c.p.c.
Dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 c. 3 c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato (Cassazione civile, sentenza n.
20533/2017).
Quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza della domanda, essa risulta infondata.
Secondo la ricostruzione offerta dagli opponenti, nel caso di specie, la opposta avrebbe omesso Pt_5 di indicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari su cui sarebbero stati effettuati gli anticipi su fatture. L'assenza di riferimenti specifici a tali rapporti determinerebbe una violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., con conseguente nullità del ricorso e del provvedimento monitorio emesso.
pagina 4 di 8 Giova osservare in premessa che l'operazione di anticipazione su crediti e/o fatture non può dirsi analoga all'apertura di credito: si differenza da essa per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente riceve l'anticipata “monetizzazione” di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso, derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi, la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente.
Il presente motivo di opposizione risulta essere infondato, atteso che la sin già dal ricorso Pt_5 monitorio, ha specificato i rapporti per cui è contesta, producendo, peraltro, la documentazione comprovante l'avvenuta anticipazione su fatture, ovvero le contabili di pagamento, le fatture e le distinte di sconto, né gli opponenti hanno specificamente contestato di aver ricevuto le somme oggetto di anticipazione.
Quanto, poi, all'eccezione di insussistenza e di mancata prova scritta del credito oggetto di ingiunzione, anch'essa è da ritenersi infondata.
In sede di ricorso monitorio è stato dato atto che , risulta Parte_5 creditrice nei confronti di in virtù delle operazioni di anticipo su fatture: - Controparte_3
6/11/2012 di €.7.158,00 ; -21/12/2012 di €.11.700,00 ; -24/1/2013 di €.8.391,00; -26/2/2013 di
€.19.485,00; -19/4/2013 di €.5.260,00 : pertanto, della complessiva somma s. e. & o., di €.52.614,79, oltre agli interessi semplici al tasso legale, dal 3/7/2017 all'effettivo pagamento.
La Banca opposta ha già provveduto, in sede monitoria, a produrre: a) le contabili di pagamento, b) le fatture, e c) le distinte di sconto, tutte afferenti le operazioni di conto anticipi sopra descritte.
La suddetta documentazione, sottoscritta dall'opponente e nella quale è dato rinvenire l'indicazione anche del numero rapporto di anticipazione, è atta a provare l'esistenza e la consistenza del credito, del quale nella presente è stata richiesta la restituzione esclusivamente in sorte capitale, oltre interessi legali.
Pertanto, i relativi motivi di opposizione non si presentano essere fondati nel merito.
Quanto, poi, all'eccezione circa il difetto di titolarità del credito da parte della banca opposta, anch'essa
è da ritenersi infondata.
Secondo le difese degli opponenti, l'anticipazione su fatture non implicherebbe automaticamente la cessione del credito alla banca e che, quindi, in mancanza di specifico atto di cessione notificato al debitore ceduto, la banca non potrebbe agire iure proprio per il recupero dell'importo anticipato: secondo la ricostruzione offerta da parte opponente, nel caso di specie, la ha prodotto solo le Pt_5 distinte di anticipazione, senza alcuna prova della cessione dei crediti sottostanti.
pagina 5 di 8 La tesi secondo cui l'anticipazione non implichi automaticamente la cessione è solo in parte corretta, ma non esclude che la banca comunque possa agire iure proprio. In realtà, le distinte di anticipazione, se integrate da un contratto quadro con clausole di cessione e da un comportamento coerente delle parti, sono idonee a dimostrare il trasferimento del credito. Quindi, la banca può agire iure proprio anche in assenza di notifica al debitore ceduto, se dimostra il rapporto contrattuale sottostante e la volontà di cessione, come nel caso in esame.
Quanto alla nullità della fideiussione per violazione della disciplina c.d. antitrust di cui alla L.
287/1990, si osserva quanto segue.
Gli opponenti sostengono che la fideiussione risulti nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in violazione dell'art. 1346 c.c., poiché la garanzia è estesa genericamente a qualunque obbligazione del debitore principale, senza una delimitazione concreta. Inoltre, che la fideiussione in oggetto riproduce pedissequamente lo schema ABI censurato dalla Banca d'IT con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 e dichiarato nullo dalla Suprema Corte con ordinanza n. 29810/2017 per violazione dell'art. 2, co.
3, L. 287/1990 (intese anticoncorrenziali).
L'eccezione di nullità assoluta delle fideiussioni (i cui contratti sono stati in ogni caso depositati dalla opposta nell'ambito della procedura monitoria) è da ritenere, nel merito, infondata.
Considerato difatti che: a. l'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 10 ottobre 1990, n. 287 recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza. In particolare vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali. b. in seguito al parere del
20.4.2005 dove la Banca d'IT ravvisava la contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del
1990 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI con provvedimento del 27.2.2013 per il contratto di fideiussione bancaria. In particolare la Banca d'IT aveva ravvisato la contrarietà al predetto articolo di legge alle seguenti clausole del testo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie: (1.) clausola di cui all'art. 2 del testo ABI che riguarda la reviviscenza delle obbligazioni: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"; (2.) clausola di cui all'art. 6 del testo ABI che riguarda la rinuncia ai termini ex art. 1957: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"; (3.) pagina 6 di 8 clausola di cui all'art. 8 del testo ABI che riguarda l'insensibilità delle garanzie ai vizi del titolo del debitore principale: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"; c. nel caso in esame, le fideiussioni azionate dalla banca opposta nei confronti degli opponenti e sottoscritte in data
12.01.2007 (allegate anche al fasc. monitorio) riproducono sostanzialmente ciascuna delle predette tre clausole delle condizioni uniformemente riprodotte nel modello ABI e ciò comporterebbero, secondo l'opponente, la nullità dell'intera fideiussione;
d. secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito al quale si intende dar seguito in questa sede, si fa riferimento ad una fattispecie nella quale nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca ed il cliente erano presenti le clausole nn.
2, 6 e 8 sopra riportate, riproducenti il contenuto delle clausole ABI dichiarate illegittime da parte opponente deve ritenersi che "avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole bancarie uniformi (in genere clausole nn. 2, 6 e 8 dei modelli fideiussori) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese illecite, ma non incidano sulla struttura e sulla causa del contratto, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite" (cfr. Cass. Civ. sez. I, 26/09/2019, n.
24044 in motivazione;
Cass. Civ. sez. III, 13/02/2020, n. 3556; Tribunale Siena sez. I, 12/02/2022, n.
131; Tribunale Torino sez. I, 04/02/2022, n. 437); e. peraltro recentemente il richiamato indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del
30/12/2021; f. pertanto, secondo il richiamato indirizzo, solo le clausole riproduttive del modello ABI illegittimo sarebbero da considerare nulle e non l'intero contratto di fideiussione fatta salva l'applicabilità dell'art. 1419 c.c.
Ritenuto conseguentemente che nel caso in esame, facendo applicazione del ricordato indirizzo, non può trovare applicazione il predetto articolo 1419 c.c. in relazione alla nullità dell'intero contratto in virtù della illegittimità di singole clausole, atteso che gli opponenti non hanno provato che il contratto non sarebbe stato concluso senza le clausole nulle (di recente, il principio viene confermato da Cass.
Civ., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170).
Quanto, infine, al profilo circa la non esigibilità del credito rilevato da parte opponente in ordine alla mancata dimostrazione, da parte della banca, dell'estinzione del contratto di apertura di credito e della chiusura del conto ordinario.
pagina 7 di 8 L'eccezione in esame risulta anch'essa priva di fondamento, atteso che la ha provveduto in data Pt_5
3.07.2017 ad inviare alla società debitrice principale e ai fideiussori la comunicazione di revoca degli affidamenti accordati ai clienti e al recesso dei rapporti intrattenuti con la Pt_5
A tali generiche argomentazioni vieppiù non potrà darsi luogo ad alcuna CTU tecnico-contabile, in quanto la stessa parte non ha per nulla argomentato in ordine ai motivi per i quali ritenga i rapporti dedotti in giudizio siano afflitti da illegittimità per violazione della normativa antiusura.
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. civ. 06/12/2019, n. 31886).
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17448/2018 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'estromissione della e della cedente Parte_5 [...]
dal presente giudizio;
Controparte_5
- RIGETTA l'opposizione promossa da , e e, per Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 4525/2018 del 22.08.2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo nei loro confronti;
- CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria opposta che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre spese generali, CPA e Parte_6
IVA come per legge.
Così deciso in Catania, 17 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta pagina 8 di 8