TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2024, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
R.G.1876/2024
Verbale del 17 dicembre 2024
Il giorno 17 dicembre 2024, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Gemma Maria Cotroneo, sono presenti :
Per parte opponente l'avv. Michele Ceruso e Annunziata Modafferi.
Per parte opposta, l'avv. Ammendolia Sonia, per delega dell'Avv.
Caterina Fedele.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo all'udienza del 17 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1876/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA Parte 1 (CF/ p.iva P.IVA 1 in persona del l.r.p.t. sig. Parte 2 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michele Ceruso (C.F.:
) e C.F. 1
dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F.:
), giusta C.F. 2
procura in atti ricorrente opponente
E
), rappresentato e difeso Controparte 1 (CF: C.F. 3
), giustadall'avv. dall' Avv. Caterina Fedele, (C.F.: C.F. 4
procura in atti.
resistente opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,27, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 e regolarmente notificato, la società
Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 50/2024 - R.G.n° 1225/2024, emesso in data 27/05/2024 dal Tribunale Civile di Palmi, Sez. Lavoro, Dott. Gabutti, con il quale, ad istanza del sig. TE veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.422,50, oltre interessi come da domanda e compensi della procedura di ingiunzione liquidati in € 237,00,oltre spese ed accessori. La richiesta di ingiunzione scaturiva dalla sola allegazione delle buste paga e dei bonifici ricevuti;
ammettendo, in tal senso, la sottoscrizione per accettazione espressa e quietanza di tutte le voci ivi riportate e che escludevano il rinunciato bonus Renzi. Ancora, l'odierna opponente, con due missive, contestava espressamente la richiesta del predetto bonus, inviando anche promessa di pagamento, con l'opzione rateale a causa di crisi di settore. L'odierno opponente, con l'opposizione non negava la già anticipata volontà di versare l'unico importo non controverso, si opponeva all'illegittima differenza (bonus Per 1 e chiedeva pronuncia di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., relativamente alle modalità di richiesta della debenza dovuta. Infatti, il ricorrente CP 1 , piuttosto che riscontrare sia la superiore evidente manifestazione di volontà di pagamento e la contestazione di parte delle somme, aveva immediatamente proceduto a richiedere ingiunzione incrementando, così, ogni relativo onere: omettendo, altresì, di prendere posizione rispetto al cd. decreto Renzi, includendolo illegittimamente tra le somme richieste.
Pertanto concludeva chiedendo" In accoglimento della spiegata opposizione, revocare il D.I. n.50/2024 - R.G. n° 1225/24 per le motivazioni di cui in narrativa.
2) Accertare e dichiarare la minor somma dovuta, compensandola, in tutto o in parte con l'avanzata richiesta risarcitoria per il descritto e documentato comportamento processuale dell'opposto. 3) Quindi, in via di eccezione riconvenzionale, condannare l'opposto a quanto di giustizia ed in via equitativa, per il dedotto comportamento in mala fede. 4) Condannare l'opposto TE alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex lege, nonché condannare lo stesso ex art. art. 96 c.p.c. comma 3 ed art. 88 c.p.c. per le motivazioni in parte motiva". Instaurato regolarmente il contraddittorio sii costituiva, con memoria difensiva, il Sig. TE , insistendo nella richiesta della somma di
€ 3.922,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo differenze retributive per gli anni 2022 - 2023 e di trattamento di fine rapporto, per come specificate nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo e confermato dalla società opponente nelle numerose missive, nonché nel ricorso in opposizione. Alla luce della documentazione datata 03.01.2020
"rinuncia sottoscritta dal Sig. del trattamento integrativo TE
Legge 21/2020 (ex Bonus Renzi)", il Sig. rinunciava alle TE
somme di € 1.500,00 a titolo di TIR. Pertanto, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che a tutt'oggi la società Parte_3
(P.IVA P.IVA 1 è debitrice nei confronti del Sig. CP 1
[...]
della somma di € 3.922,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al
[...]
soddisfo, a titolo differenze di retributive per gli anni 2022 - 2023 e il trattamento di fine rapporto;
condannare la società"
- Parte_3
(P.IVA P.IVA 2 ", in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario".
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione. Le parti, autorizzate alle note conclusive, insistevano nei propri atti difensivi e il Sig. CP_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite.
L'opposizione è fondata per quanto di seguito si esporrà.
Ebbene, giova ricordare come, nel procedimento giudiziario che segue la proposizione di un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, si registri una sfasatura tra posizione sostanziale e formale delle parti contrapposte, rilevante nel quadro di operatività dell'art.2697 c.c. Infatti, benché parte opponente ricopra il ruolo di ricorrente, in effetti alla stessa deve essere riconosciuto quello di resistente;
viceversa parte opposta, benché formalmente resistente, è di fatto un ricorrente e, pertanto, tenuta al relativo onere probatorio.
In particolare, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attivita' previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto e' previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto e' riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicche' l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa, secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilita' di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni, sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie [Cass. 13.9.03 n.13467]. Conseguentemente, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, puo' proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puo' proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione [Cass.30.3.06 n.7571]. In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre grava su parte avversa l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che e' intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale.
Infatti, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Tuttavia,
l'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193. comma 1, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla 1. n. 4 del
1953. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo [CC. Sez. L-,
Sentenza n. 11632 del 14/05/2018].
Nella specie, nel corso dell'istruttoria è stato accertato e confermato che, a tutt'oggi, la società" Parte 3 (P.IVA
P.IVA 1 è debitrice nei confronti del Sig. della somma Controparte 1
di € 3.922,00, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo differenze di retributive per gli anni 2022 - 2023 e di trattamento di fine rapporto. Nulla quaestio in merito al Bonus Renzi.
In relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni, si deve osservare come la competenza a conoscere delle domande riconvenzionali,
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro a causa della violazione, da parte del dipendente, di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, appartiene, ratione materiae, al giudice del lavoro [Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8927 del 19/08/1995; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6757 del
26/07/1996]. Pertanto, il giudice del lavoro dinanzi al quale sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un lavoratore per il credito per differenze retributive e T.F.R. è competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla negligente condotta tenuta dal lavoratore nell'adempimento della prestazione lavorativa [Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8746 del 30/05/2003]. In specie, non si ravvisa una condotta negligente del lavoratore che ha solo preteso quanto spettantegli di diritto.
In merito alla richiesta formulata da parte opponente di risarcimento ex art. 96c.p.c., si evince che nessuna prova emerge dalle allegazioni di parte opponente a fondamento, appunto, di un eventuale risarcimento, in quanto la richiesta di risarcimento ex art.96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, per concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del "quantum debeatur".
La liquidazione di tale danno, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell"an" sia del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa [Cass.
9.9.04 n.18169]. Invero, la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente ex art. 96,
1° comma, c. p. c., sottintende non solo il carattere totale e non parziale di tale soccombenza, ma anche che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza [Cass. civ., 8.9.1983,
n.5524].
Nella specie, al di là dell'esito del giudizio, nessuna prova risulta essere stata offerta in merito al danno genericamente allegato dalla parte interessata, sicchè la domanda non può trovare accoglimento.
Per le motivazioni espresse, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accoglie parzialmente il D.I. N.50/2024 e, per l'effetto, condanna i la società.
alParte 3 e Pt 3 (P.IVA P.IVA 1
pagamento nei confronti del Sig. Controparte 1 della somma di €
3.922,0,0, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo differenze di retributive per gli anni 2022 - 2023 e di trattamento di fine rapporto.
Compensa le spese di lite.
Palmi 17 dicembre 2024
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO
R.G.1876/2024
Verbale del 17 dicembre 2024
Il giorno 17 dicembre 2024, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Gemma Maria Cotroneo, sono presenti :
Per parte opponente l'avv. Michele Ceruso e Annunziata Modafferi.
Per parte opposta, l'avv. Ammendolia Sonia, per delega dell'Avv.
Caterina Fedele.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo all'udienza del 17 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1876/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA Parte 1 (CF/ p.iva P.IVA 1 in persona del l.r.p.t. sig. Parte 2 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michele Ceruso (C.F.:
) e C.F. 1
dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F.:
), giusta C.F. 2
procura in atti ricorrente opponente
E
), rappresentato e difeso Controparte 1 (CF: C.F. 3
), giustadall'avv. dall' Avv. Caterina Fedele, (C.F.: C.F. 4
procura in atti.
resistente opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,27, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 e regolarmente notificato, la società
Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 50/2024 - R.G.n° 1225/2024, emesso in data 27/05/2024 dal Tribunale Civile di Palmi, Sez. Lavoro, Dott. Gabutti, con il quale, ad istanza del sig. TE veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.422,50, oltre interessi come da domanda e compensi della procedura di ingiunzione liquidati in € 237,00,oltre spese ed accessori. La richiesta di ingiunzione scaturiva dalla sola allegazione delle buste paga e dei bonifici ricevuti;
ammettendo, in tal senso, la sottoscrizione per accettazione espressa e quietanza di tutte le voci ivi riportate e che escludevano il rinunciato bonus Renzi. Ancora, l'odierna opponente, con due missive, contestava espressamente la richiesta del predetto bonus, inviando anche promessa di pagamento, con l'opzione rateale a causa di crisi di settore. L'odierno opponente, con l'opposizione non negava la già anticipata volontà di versare l'unico importo non controverso, si opponeva all'illegittima differenza (bonus Per 1 e chiedeva pronuncia di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., relativamente alle modalità di richiesta della debenza dovuta. Infatti, il ricorrente CP 1 , piuttosto che riscontrare sia la superiore evidente manifestazione di volontà di pagamento e la contestazione di parte delle somme, aveva immediatamente proceduto a richiedere ingiunzione incrementando, così, ogni relativo onere: omettendo, altresì, di prendere posizione rispetto al cd. decreto Renzi, includendolo illegittimamente tra le somme richieste.
Pertanto concludeva chiedendo" In accoglimento della spiegata opposizione, revocare il D.I. n.50/2024 - R.G. n° 1225/24 per le motivazioni di cui in narrativa.
2) Accertare e dichiarare la minor somma dovuta, compensandola, in tutto o in parte con l'avanzata richiesta risarcitoria per il descritto e documentato comportamento processuale dell'opposto. 3) Quindi, in via di eccezione riconvenzionale, condannare l'opposto a quanto di giustizia ed in via equitativa, per il dedotto comportamento in mala fede. 4) Condannare l'opposto TE alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex lege, nonché condannare lo stesso ex art. art. 96 c.p.c. comma 3 ed art. 88 c.p.c. per le motivazioni in parte motiva". Instaurato regolarmente il contraddittorio sii costituiva, con memoria difensiva, il Sig. TE , insistendo nella richiesta della somma di
€ 3.922,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo differenze retributive per gli anni 2022 - 2023 e di trattamento di fine rapporto, per come specificate nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo e confermato dalla società opponente nelle numerose missive, nonché nel ricorso in opposizione. Alla luce della documentazione datata 03.01.2020
"rinuncia sottoscritta dal Sig. del trattamento integrativo TE
Legge 21/2020 (ex Bonus Renzi)", il Sig. rinunciava alle TE
somme di € 1.500,00 a titolo di TIR. Pertanto, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che a tutt'oggi la società Parte_3
(P.IVA P.IVA 1 è debitrice nei confronti del Sig. CP 1
[...]
della somma di € 3.922,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al
[...]
soddisfo, a titolo differenze di retributive per gli anni 2022 - 2023 e il trattamento di fine rapporto;
condannare la società"
- Parte_3
(P.IVA P.IVA 2 ", in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario".
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione. Le parti, autorizzate alle note conclusive, insistevano nei propri atti difensivi e il Sig. CP_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite.
L'opposizione è fondata per quanto di seguito si esporrà.
Ebbene, giova ricordare come, nel procedimento giudiziario che segue la proposizione di un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, si registri una sfasatura tra posizione sostanziale e formale delle parti contrapposte, rilevante nel quadro di operatività dell'art.2697 c.c. Infatti, benché parte opponente ricopra il ruolo di ricorrente, in effetti alla stessa deve essere riconosciuto quello di resistente;
viceversa parte opposta, benché formalmente resistente, è di fatto un ricorrente e, pertanto, tenuta al relativo onere probatorio.
In particolare, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attivita' previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto e' previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto e' riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicche' l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa, secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilita' di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni, sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie [Cass. 13.9.03 n.13467]. Conseguentemente, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, puo' proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non puo' proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione [Cass.30.3.06 n.7571]. In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre grava su parte avversa l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che e' intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale.
Infatti, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Tuttavia,
l'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193. comma 1, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla 1. n. 4 del
1953. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo [CC. Sez. L-,
Sentenza n. 11632 del 14/05/2018].
Nella specie, nel corso dell'istruttoria è stato accertato e confermato che, a tutt'oggi, la società" Parte 3 (P.IVA
P.IVA 1 è debitrice nei confronti del Sig. della somma Controparte 1
di € 3.922,00, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo differenze di retributive per gli anni 2022 - 2023 e di trattamento di fine rapporto. Nulla quaestio in merito al Bonus Renzi.
In relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni, si deve osservare come la competenza a conoscere delle domande riconvenzionali,
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro a causa della violazione, da parte del dipendente, di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, appartiene, ratione materiae, al giudice del lavoro [Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8927 del 19/08/1995; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6757 del
26/07/1996]. Pertanto, il giudice del lavoro dinanzi al quale sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un lavoratore per il credito per differenze retributive e T.F.R. è competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla negligente condotta tenuta dal lavoratore nell'adempimento della prestazione lavorativa [Cass. Sez. L,
Sentenza n. 8746 del 30/05/2003]. In specie, non si ravvisa una condotta negligente del lavoratore che ha solo preteso quanto spettantegli di diritto.
In merito alla richiesta formulata da parte opponente di risarcimento ex art. 96c.p.c., si evince che nessuna prova emerge dalle allegazioni di parte opponente a fondamento, appunto, di un eventuale risarcimento, in quanto la richiesta di risarcimento ex art.96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto, per concretizzarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto richiede, invece, l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an che del "quantum debeatur".
La liquidazione di tale danno, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell"an" sia del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa [Cass.
9.9.04 n.18169]. Invero, la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente ex art. 96,
1° comma, c. p. c., sottintende non solo il carattere totale e non parziale di tale soccombenza, ma anche che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza [Cass. civ., 8.9.1983,
n.5524].
Nella specie, al di là dell'esito del giudizio, nessuna prova risulta essere stata offerta in merito al danno genericamente allegato dalla parte interessata, sicchè la domanda non può trovare accoglimento.
Per le motivazioni espresse, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Accoglie parzialmente il D.I. N.50/2024 e, per l'effetto, condanna i la società.
alParte 3 e Pt 3 (P.IVA P.IVA 1
pagamento nei confronti del Sig. Controparte 1 della somma di €
3.922,0,0, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo differenze di retributive per gli anni 2022 - 2023 e di trattamento di fine rapporto.
Compensa le spese di lite.
Palmi 17 dicembre 2024
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo