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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8779/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA BAGLIONI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha letto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA ARENA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé, salvo ogni diverso accordo con la madre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 21,30 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana senza w.e. ed uno in quella successiva;
pagina 1 di 4 - per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi dal 23 al 31 dicembre
e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la previsione che il genitore che non trascorre con la figlia il primo periodo possa stare con lei la Vigilia o il giorno di Natale;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, alternando in ogni caso i gg di Pasqua e
Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di diverso accordo dal 1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 in quelli dispari;
il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla signora entro il giorno Pt_1 CP_1
15 di ogni mese la somma di euro 350,00, e rivalutabile annualmente secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
le parti concordano che l'assegno celiachia per la minore sarà utilizzato al 50% da entrambe le parti. Spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIANEZZA (TO), il Parte_1 CP_1
10/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pianezza (atto n. 28 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 16/01/2013. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 11/02/2019.
Con ricorso depositato il 20/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 16/01/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale non si opponeva CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. . Parte_1
All'udienza del 17/02/2025, avanti al G.I., entrambe le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 2 di 4 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (TO) e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
DISPONE che il padre possa vederla e tenerla con sé, salvo ogni diverso accordo con la madre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 21,30 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana senza w.e. ed uno in quella successiva;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la previsione che il genitore che non trascorre con la figlia il primo periodo possa stare con lei la Vigilia o il giorno di Natale;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, alternando in ogni caso i gg di Pasqua e
Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di diverso accordo dal 1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 in quelli dispari.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando alla signora Pt_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 350,00, e rivalutabile annualmente secondo indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno celiachia per la minore sarà utilizzato al 50% da entrambe le parti.
NULLA SULLE SPESE.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8779/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA BAGLIONI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha letto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA ARENA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
“Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé, salvo ogni diverso accordo con la madre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 21,30 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana senza w.e. ed uno in quella successiva;
pagina 1 di 4 - per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi dal 23 al 31 dicembre
e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la previsione che il genitore che non trascorre con la figlia il primo periodo possa stare con lei la Vigilia o il giorno di Natale;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, alternando in ogni caso i gg di Pasqua e
Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di diverso accordo dal 1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 in quelli dispari;
il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla signora entro il giorno Pt_1 CP_1
15 di ogni mese la somma di euro 350,00, e rivalutabile annualmente secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo;
le parti concordano che l'assegno celiachia per la minore sarà utilizzato al 50% da entrambe le parti. Spese legali compensate”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIANEZZA (TO), il Parte_1 CP_1
10/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pianezza (atto n. 28 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 16/01/2013. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 11/02/2019.
Con ricorso depositato il 20/05/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 16/01/2025 si costituiva in giudizio la signora , la quale non si opponeva CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. . Parte_1
All'udienza del 17/02/2025, avanti al G.I., entrambe le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti raggiungevano un accordo.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisano congiuntamente le conclusioni come da accordo e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
pagina 2 di 4 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (TO) e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Per_1
DISPONE che il padre possa vederla e tenerla con sé, salvo ogni diverso accordo con la madre:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 21,30 quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana senza w.e. ed uno in quella successiva;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la previsione che il genitore che non trascorre con la figlia il primo periodo possa stare con lei la Vigilia o il giorno di Natale;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, alternando in ogni caso i gg di Pasqua e
Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di diverso accordo dal 1 al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 in quelli dispari.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia versando alla signora Pt_1 CP_1 entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 350,00, e rivalutabile annualmente secondo indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno celiachia per la minore sarà utilizzato al 50% da entrambe le parti.
NULLA SULLE SPESE.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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