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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 19.2.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2587/2021 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione di assemblea condominiale”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato allegato Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Raffaele Avolio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Amerigo Vespucci, n. 9;
- ATTRICE -
E
(C.F. n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.;
- CONVENUTO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 19.2.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , preliminarmente esposto: Parte_2
- che essa istante è proprietaria di due appartamenti e di un garage all'interno del fabbricato condominiale ”, sito in Angri alla Via G. Da Procida, n. 74; CP_1
- che in data 28.2.21 si era riunita, in seconda convocazione, l'assemblea condominiale;
1 - che alla predetta assemblea erano intervenuti 6 condomini su 13;
- che i millesimi rappresentati dai condomini intervenuti erano 332,92;
- che copia del verbale assembleare era stata inoltrata ad essa istante con raccomandata a.r. ricevuta in data 9.4.21;
- che i primi 4 punti dell'ordine del giorno, nonché il punto n. 6, erano stati “approvati dall'assemblea con soli 332,92/1000”;
- che il punto n. 7 dell'ordine del giorno era stato approvato “addirittura con il voto contrario di uno dei partecipanti, il condomino (35,890/1000), allontanando ancora Controparte_2
di più la maggioranza qualificata sia con riferimento al numero dei partecipanti al condominio che in rapporto al valore dell'edificio condominiale”;
ha convenuto in giudizio il al fine di sentir “dichiarare nulla ed Controparte_3 illegittima, sotto ogni profilo, […] e, comunque, annullare” la deliberazione assembleare adottata in data 28.2.21. A suffragio dell'avanzata pretesa, la difesa della sig.ra ha sostenuto, da un Pt_2
lato, che non sarebbe stato osservato il quorum costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione previsto dall'art. 1136 c.c., tenuto conto che, come risulterebbe dal relativo verbale, i millesimi rappresentati dai 6 condomini intervenuti sarebbero stati – non già, come prescritto dalla testé citata disposizione, quelli corrispondenti ad almeno un terzo del valore dell'intero edificio, bensì – soltanto 332,92; dall'altro, che non sarebbe stato rispettato nemmeno il quorum deliberativo, giacché l'assemblea avrebbe approvato i primi 4 punti dell'ordine del giorno, nonché il punto n. 6,
“con soli 332,92/1000, in totale dispregio alla normativa che richiede come quorum deliberativo i
333/1000”.
All'udienza celebrata in data 16.9.21, rilevato che il presente giudizio, “per materia, rientra nelle controversie per cui è previsto il procedimento obbligatorio di mediazione”, è stato assegnato alle parti termine per l'introduzione della mediazione.
Espletato il tentativo di mediazione, è stata dichiarata la contumacia del convenuto ente di gestione, che, ad onta del rituale perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo, non ha provveduto a costituirsi;
all'udienza tenuta in data 2.2.22, non avendo l'attrice invocato l'ammissione di prove costituende né la concessione dei termini di cui al VI comma dell'art. 183
c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve indugiarsi sulla domanda con la quale l'attrice ha chiesto di “dichiarare nulla ed illegittima, sotto ogni profilo, […]
2 e, comunque, annullare” la deliberazione assembleare adottata in data 28.2.21, muovendo dal motivo d'impugnazione per il quale non sarebbe stato osservato il quorum costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione previsto dall'art. 1136 c.c.. A tal fine, giova preliminarmente chiarire – avendo l'istante domandato, sulla scorta dei vizi dedotti nel corpo del libello introduttivo, alternativamente una declaratoria di nullità o una pronuncia di annullamento dell'adottata deliberazione assembleare – che l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre “la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma), impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni –, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume” (Cass. Sez. Un. n. 9839/21).
Devono, invece, qualificarsi annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. Sez.
Un. n. 4806/05).
Corollario della rammentata impostazione esegetica è quello per il quale l'eventuale accertamento dell'inosservanza del quorum costitutivo dell'assemblea condominiale fonderebbe una pronuncia – non già di nullità, bensì – di annullamento dell'impugnata deliberazione.
Tanto atteso, non può tacersi che il terzo comma dell'art. 1136 c.c. prevede che, indipendentemente dall'oggetto della delibera da adottare, “l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Alla luce di quanto dianzi osservato, la deliberazione adottata dall'assemblea in seconda convocazione del in data 28.2.21 non può che essere annullata per – a tacer Controparte_1
d'altro – l'inosservanza del prescritto quorum costitutivo della summenzionata assemblea, risultando dal relativo verbale, prodotto dall'attrice all'atto della costituzione in giudizio, che i
3 millesimi rappresentati dai 6 condomini intervenuti fossero 332,92 e, conseguentemente, che fosse rappresentato (poco) meno di un terzo del valore dell'intero edificio: segnatamente, tanto dalla prima pagina del verbale assembleare de quo quanto dalla tabella allegata in calce allo stesso – nella quale sono indicati i nominativi dei 13 condomini e l'entità della quota millesimale di cui ciascuno degli stessi è titolare – emerge che in seno all'assemblea di cui si discorre non fosse rappresentato un terzo del valore dell'intero edificio, condizione imprescindibile, in forza del dettato dell'art. 1136 c.c., per la valida costituzione dell'assemblea.
All'esito del tracciato iter argomentativo, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, annullata la deliberazione adottata dall'assemblea del CP_1
in data 28.2.21.
[...]
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , ogni Parte_2
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la deliberazione adottata dall'assemblea del (C.F. n. in data 28.2.21; Controparte_1 P.IVA_1
2. Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, Parte_2 all'uopo liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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