Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
2577/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2577/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
GR (NA) il 23.08.1973, ed ivi residente alla Traversa Lagno Rivieccio n. 4 B, rappresentato e difeso dall'avv. Ventura Di Tuoro (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA) alla via Panoramica nr.133, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(NA) il 20.03.1974, ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Pernice (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Torre del GR (NA) alla Via Circumvallazione n.
20, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
27.12.2024 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad accordo per la bonaria definizione della lite nei termini di cui all'allegata scrittura sottoscritta da entrambi i coniugi e dai rispettivi procuratori per autentica. Hanno, quindi, chiesto riservarsi la causa in decisione con recepimento degli accordi sottoscritti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis c.p.c. depositato in data 30.05.2024, il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 241/2021 del 31.01.2020 che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.10.1997, con la quale veniva disposto l'obbligo in capo all'odierno ricorrente di versare la somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile in favore della , nonché l'importo complessivo di CP_1 euro 550,00 (di cui euro 250,00 per la figlia ed euro 300,00 per il figlio PE
) per il mantenimento della prole, non economicamente autosufficiente. Per_2
In particolare, domandava che venisse revocato l'obbligo posto a suo carico di corrispondere la somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia PE deducendo che la stessa, all'epoca minorenne e non economicamente indipendente, attualmente risultava dipendente presso la Tabaccheria sita in Portici (NA) al Corso Garibaldi con regolare contratto, e quindi, aveva raggiunto l'indipendenza economica. Aggiungeva che la ex coniuge risultava attualmente impiegata presso una Cooperativa OSS e lavorava con regolare inquadramento previdenziale ed assistenziale;
chiedeva, pertanto, che venisse revocato l'obbligo di versare l'assegno divorzile di euro 100,00 in suo favore. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale evidenziava che il ricorrente era sempre stato poco presente nella vita dei figli, e che aveva un rapporto più costante solo con il primogenito che lavora con lui presso le strutture ricettive;
aggiungeva di Per_3 essere priva di occupazione e che l'ex coniuge, chef presso strutture alberghiere e ristoranti rinomate durante la stagione estiva e quella invernale, percepiva uno stipendio non inferiore ad euro 3.000,00 mensili. Deduceva, inoltre, che il ricorrente corrispondeva l'assegno di mantenimento in maniera non puntuale, riducendone arbitrariamente l'importo, e che tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche e di qualsiasi altro genere) erano sempre state da lei interamente sostenute. Fatte queste premesse, domandava all'intestato Tribunale rigettarsi la domanda di modifica delle condizioni del divorzio avanzata dal ricorrente, con conseguente conferma delle statuizioni di carattere economico contenute nella sentenza di divorzio. All'udienza del 18.11.2024, i procuratori delle parti rappresentavano che pendevano trattative per un bonario componimento della controversia e chiedevano, pertanto, rinvio al fine di formalizzare l'accordo; il giudice delegato, dunque, rinviava all'udienza del 27.12.2024, sostituita poi dal deposito telematico di note di trattazione scritta. Con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.12.2024, le parti rappresentavano di essere addivenute ad accordo per la bonaria definizione della lite nei termini di cui all'allegata scrittura sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori per autentica. Chiedevano, dunque, riservarsi la causa in decisione con recepimento degli accordi sottoscritti.
Il giudice delegato, con provvedimento reso in data 19.01.2025 all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.12.2024, disposto in via provvisoria ed urgente che, a modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 241/2020 del 31.01.2020, i rapporti fra le parti fossero regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto, rimetteva la causa in decisione al
Collegio.
Così riassunti i fatti di causa, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Il Collegio prende atto dell'intervenuto accordo tra le parti con cui le stesse hanno regolamentato la disciplina dei loro rapporti economici: in particolare, nelle more del giudizio, la resistente notificava al atto di precetto per l'importo di euro Pt_1
5.690,68 e sporgeva, altresì, denuncia per non aver lo stesso adempiuto al versamento del mantenimento come statuito in sentenza di divorzio;
in virtù dell'incontro delle volontà delle parti, la resistente dichiarava di impegnarsi a rimettere le querele sporte nei confronti dell'ex coniuge così come a rinunciare al precetto e alle somme di cui sopra, accettando a saldo e stralcio la somma di euro 4.000,00. Inoltre, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia dei ricorrenti, dà adeguata contezza delle ragioni sottese agli accordi raggiunti PE dalle parti per la modifica delle condizioni dagli stessi a suo tempo concordate per regolare le condizioni del proprio divorzio, come recepite nella sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 241/2021 del 31.01.2020. Gli accordi in questa sede raggiunti, non contrastando con norme imperative, possono essere senz'altro recepiti dal Tribunale e posti a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, data la natura della causa e il raggiungimento di un accordo tra le parti, possono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) A parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 241/2021 del 31.01.2020: a) Revoca, a decorrere dal mese di dicembre 2024, l'assegno di € 250,00 mensili posto a carico di a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia in quanto oramai maggiorenne ed PE economicamente autosufficiente;
b) Dispone, quindi, che a decorrere dal mese di dicembre 2024 il sig.
versi in favore della sig.ra e per il Parte_1 Controparte_1 suo mantenimento la somma di euro 100,00, nonché la somma di euro 250,00 per il contributo al mantenimento del figlio , Persona_4 oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; c) Prende atto che
- la sig.ra si impegna a rimettere le querele sporte nei Controparte_1 confronti del sig. ; Parte_1
- la sig.ra dichiara di rinunciare al precetto ed alle Controparte_1 somme ivi indicate, dichiarando di volere e potere accettare a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata la somma di euro 4.000,00;
- che i le parti dichiarano che ad oggi non vi sono pendenze patrimoniali tra i coniugi avendo gli stessi definito compiutamente i rapporti;
- che la somma di euro 4.000,00 è stata versata per contanti nelle mani della sig.ra che con la sottoscrizione dell'accordo Controparte_1 ne ha rilasciato quietanza liberatoria;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano