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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1839/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 1839/2024 promossa da: AVV. (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gloria Biundo, in forza di procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE – Contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: Liquidazione e pagamento dei compensi professionali di avvocato ex artt. 3 e 14 D.lgs. n. 150/2011 e artt. 281 decies e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto l'attività Parte_1 professionale demandatale dal sig. , presso il Tribunale di Alessandria Controparte_1
(nel procedimento n. 3560/2022 R.G.) e che, per l'effetto, condanni il sig. CP_1
al pagamento della somma di euro € 1.290,97 per la proposta di parcella
[...] comprensiva degli Oneri di Legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge, per il presente giudizio.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Premessa
Con ricorso ex art. 15 D.lgs. n. 150/2011 del 08.03.2023, l'Avv. ha domandato al Pt_1
Tribunale di dichiarare tenuto e condannare al pagamento della Controparte_1 somma di euro 1.290,97 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in suo favore nell'ambito del giudizio civile incardinato innanzi a questo Tribunale, rubricato al pagina 1 di 3 n.R.G. 3560/2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e promosso dal nei confronti dell'allora moglie . CP_1 Controparte_2
Nessuno si è costituito per parte resistente, che dunque, all'udienza del 21.01.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c, è stata dichiarata contumace.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima predetta udienza previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** *** La domanda di parte ricorrente deve considerarsi fondata e pertanto meritevole di accoglimento in quanto l'Avv. ha fornito la prova dell'attività professionale svolta Pt_1 in favore del resistente. Il mandato conferito dal all'Avv. è stato provato documentalmente CP_1 Pt_1 mediante la produzione della procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio nel quale sono state svolte le prestazioni professionali i cui compensi sono oggetto di domanda (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente). L'esecuzione delle prestazioni professionali per le quali la ricorrente richiede il compenso risulta documentalmente provata attraverso la produzione: dell'atto introduttivo del giudizio rubricato all'R.G.n. 3560/2022 (cfr. doc. n. 1), dei verbali di udienza (cfr. doc. 3), del foglio di deposito di documentazione del 12.05.2023, della memoria integrativa del 01.09.2023 (cfr. doc. n. 2) ed infine della rinuncia al mandato professionale che l'Avv. ha presentato in data 24.07.2023 (doc. 4). Pt_1
Per le ragioni sopra esposte, la domanda in punto di an debeatur deve senz'altro ritenersi fondata. Con riferimento al quantum, parimenti, la liquidazione del compenso effettuata dalla ricorrente deve ritenersi congrua e corretta rispetto all'opera prestata. Infatti, considerato il valore della controversia in cui la ricorrente ha prestato il proprio patrocinio, di valore indeterminabile, preso atto delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, così come modificate dal D.M. 147/2022 vigente al momento della instaurazione del giudizio e della successiva rinuncia al mandato (24.07.2023), la somma domandata, ammontante a complessivi € 1.290,97 già comprensivi di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A., si attesta molto al di sotto dei minimi tabellari che, per lo scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi svolte (studio ed introduttiva) porterebbero ad una liquidazione di € 1.453,00 oltre accessori. Alla luce di quanto sopra, il compenso professionale richiesto dall'Avv. in Pt_1 relazione al procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Alessandria n. R.G. 3560/2022 deve essere quindi liquidato così come dalla proposta di parcella in atti, già comprensivo degli oneri di legge, per un totale di € 1.290,97. Quanto agli interessi, considerato che la lettera di sollecito e messa in mora risulta inviata in data 22.12.2023 al resistente a mezzo mail ordinaria (doc. 6) e dunque non vi è prova della sua ricezione da parte del destinatario;
in applicazione di quanto statuito pagina 2 di 3 dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 24973/2022, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. devono essere fatti decorrere dalla data della proposizione della presente domanda giudiziale e sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a partire da tal data,
21.08.2024, sino al saldo. Spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 125,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effetto:
[...]
LIQUIDA i compensi professionali per la prestazione professionale svolta dall'Avv. nel giudizio civile radicato dinanzi al Tribunale di Alessandria n.R.G. 3560/2022 Pt_1 in euro 1.290,97, già comprensivi degli accessori di legge;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 1.290,97, oltre agli interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1284 co. IV c.c. maturati e maturandi a far data dal 21.08.2024 sino al saldo;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 125,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge. Così deciso in Alessandria il 7.02.2025 La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 1839/2024 promossa da: AVV. (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gloria Biundo, in forza di procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE – Contro
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: Liquidazione e pagamento dei compensi professionali di avvocato ex artt. 3 e 14 D.lgs. n. 150/2011 e artt. 281 decies e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale, accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto l'attività Parte_1 professionale demandatale dal sig. , presso il Tribunale di Alessandria Controparte_1
(nel procedimento n. 3560/2022 R.G.) e che, per l'effetto, condanni il sig. CP_1
al pagamento della somma di euro € 1.290,97 per la proposta di parcella
[...] comprensiva degli Oneri di Legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge, per il presente giudizio.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Premessa
Con ricorso ex art. 15 D.lgs. n. 150/2011 del 08.03.2023, l'Avv. ha domandato al Pt_1
Tribunale di dichiarare tenuto e condannare al pagamento della Controparte_1 somma di euro 1.290,97 a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in suo favore nell'ambito del giudizio civile incardinato innanzi a questo Tribunale, rubricato al pagina 1 di 3 n.R.G. 3560/2022, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e promosso dal nei confronti dell'allora moglie . CP_1 Controparte_2
Nessuno si è costituito per parte resistente, che dunque, all'udienza del 21.01.2025, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c, è stata dichiarata contumace.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima predetta udienza previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** *** La domanda di parte ricorrente deve considerarsi fondata e pertanto meritevole di accoglimento in quanto l'Avv. ha fornito la prova dell'attività professionale svolta Pt_1 in favore del resistente. Il mandato conferito dal all'Avv. è stato provato documentalmente CP_1 Pt_1 mediante la produzione della procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio nel quale sono state svolte le prestazioni professionali i cui compensi sono oggetto di domanda (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente). L'esecuzione delle prestazioni professionali per le quali la ricorrente richiede il compenso risulta documentalmente provata attraverso la produzione: dell'atto introduttivo del giudizio rubricato all'R.G.n. 3560/2022 (cfr. doc. n. 1), dei verbali di udienza (cfr. doc. 3), del foglio di deposito di documentazione del 12.05.2023, della memoria integrativa del 01.09.2023 (cfr. doc. n. 2) ed infine della rinuncia al mandato professionale che l'Avv. ha presentato in data 24.07.2023 (doc. 4). Pt_1
Per le ragioni sopra esposte, la domanda in punto di an debeatur deve senz'altro ritenersi fondata. Con riferimento al quantum, parimenti, la liquidazione del compenso effettuata dalla ricorrente deve ritenersi congrua e corretta rispetto all'opera prestata. Infatti, considerato il valore della controversia in cui la ricorrente ha prestato il proprio patrocinio, di valore indeterminabile, preso atto delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, così come modificate dal D.M. 147/2022 vigente al momento della instaurazione del giudizio e della successiva rinuncia al mandato (24.07.2023), la somma domandata, ammontante a complessivi € 1.290,97 già comprensivi di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A., si attesta molto al di sotto dei minimi tabellari che, per lo scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi svolte (studio ed introduttiva) porterebbero ad una liquidazione di € 1.453,00 oltre accessori. Alla luce di quanto sopra, il compenso professionale richiesto dall'Avv. in Pt_1 relazione al procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Alessandria n. R.G. 3560/2022 deve essere quindi liquidato così come dalla proposta di parcella in atti, già comprensivo degli oneri di legge, per un totale di € 1.290,97. Quanto agli interessi, considerato che la lettera di sollecito e messa in mora risulta inviata in data 22.12.2023 al resistente a mezzo mail ordinaria (doc. 6) e dunque non vi è prova della sua ricezione da parte del destinatario;
in applicazione di quanto statuito pagina 2 di 3 dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 24973/2022, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. devono essere fatti decorrere dalla data della proposizione della presente domanda giudiziale e sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. a partire da tal data,
21.08.2024, sino al saldo. Spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi Euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 125,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta dall'Avv. nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effetto:
[...]
LIQUIDA i compensi professionali per la prestazione professionale svolta dall'Avv. nel giudizio civile radicato dinanzi al Tribunale di Alessandria n.R.G. 3560/2022 Pt_1 in euro 1.290,97, già comprensivi degli accessori di legge;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 1.290,97, oltre agli interessi di mora, al tasso di cui all'art. 1284 co. IV c.c. maturati e maturandi a far data dal 21.08.2024 sino al saldo;
CONDANNA al pagamento in favore dell'Avv. delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che liquida in euro 852,00 a titolo di compensi, oltre ad euro 125,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge. Così deciso in Alessandria il 7.02.2025 La Giudice Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 3 di 3