Art. 7.
Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera d), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, ((ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi)) , puo' essere collocato nei ruoli unici di cui all' articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentite le organizzazioni sindacali.
Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ((che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale)) , ai sensi del precedente comma, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.
((Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conservi il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo))
Il personale degli enti di sviluppo, compreso quello comandato che, successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 6 e al riordino dei servizi, sotto l'aspetto organico e funzionale, ai sensi del precedente articolo 5, lettera d), risulti in soprannumero e non sia assegnato alle gestioni speciali di cui al primo comma dell'articolo 9 successivo, ovvero alla amministrazione regionale, ovvero ad altri enti regionali, ((ovvero agli enti locali territoriali o loro consorzi)) , puo' essere collocato nei ruoli unici di cui all' articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentite le organizzazioni sindacali.
Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, ((che per quello trasferito agli enti locali territoriali o loro consorzi anche se transitato attraverso i ruoli del personale regionale)) , ai sensi del precedente comma, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento.
((Il personale trasferito ai sensi dei precedenti commi conservi il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento al momento del trasferimento medesimo))