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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott.Monica Tarchi Giudice dott. Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11137/2024 promossa da:
con avv.BACCETTI CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. BROGI MONICA CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti confermano di volersi divorziare prevedendo unicamente un contributo a carico del
Per_ padre per la figlia , di € 250 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e spese straordinarie al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico verrà preso integralmente dalla madre. Spese compensate.
pagina 1 di 2
OGGETTO: DIVORZIO
FATTO E DIRITTO
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, dal quale sono nati tre figli, una sola delle quali, nata nel 2004, ancora priva di CP_1 autonomia economica e convivente con la madre.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative e né al superiore interesse della prole.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco nel 1996 da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Persona_2
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2023 al n. 40 parte II serie C con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 08/01/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott.Monica Tarchi Giudice dott. Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11137/2024 promossa da:
con avv.BACCETTI CLAUDIA Parte_1
RICORRENTE
contro
con avv. BROGI MONICA CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti confermano di volersi divorziare prevedendo unicamente un contributo a carico del
Per_ padre per la figlia , di € 250 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, e spese straordinarie al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico verrà preso integralmente dalla madre. Spese compensate.
pagina 1 di 2
OGGETTO: DIVORZIO
FATTO E DIRITTO
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, dal quale sono nati tre figli, una sola delle quali, nata nel 2004, ancora priva di CP_1 autonomia economica e convivente con la madre.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative e né al superiore interesse della prole.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco nel 1996 da e e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Persona_2
matrimonio del predetto Comune dell'anno 2023 al n. 40 parte II serie C con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 08/01/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 2 di 2