TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2795/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Narbone n.18, cod. fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Paolo Palma, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore
Resistente
Oggetto: condannatorio
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 20.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_ dichiara la contumacia dell' accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 5.606,05, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese legali a parte ricorrente che liquida in € CP_1
1.900,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge, e che distrae in favore dell'Avv. Paolo Palma, dichiaratosi antistatario.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo: “condannare l' a corrispondere alla ricorrente la somma di CP_1
€.5.606,05, oltre gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, in conformità alla sentenza n.2793/2024 del Tribunale di Palermo-Sez. Lavoro;
-condannare
l' in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio da distrarre -ex art. 93 c.p.c.- in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver percepito compenso alcuno”.
Premetteva che con sentenza n. 2793/2024 del 17.06.2024, passata in giudicato, il
Tribunale di Palermo aveva dichiarato <<non dovute le somme di euro 9.709,31 di cui alla lettera del 19/10/2021, nonché la somma di euro1.068,39, di cui CP_1
alla lettera del 28/02/2022>> ed aveva condannato detto Istituto <alla CP_1
restituzione in favore della ricorrente degli importi trattenuti a titolo di indebito, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo>>.
CP_ L' regolarmente evocato in giudizio non si costituiva. Se ne dichiara la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nelle note depositate, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
La sentenza n. 2793/2024 del 17.06.2024, resa da questo Tribunale in diversa composizione, ha accertato l'illegittimità dell'indebito contestato alla ricorrente ed
CP_ ha disposto la restituzione delle somme che l' ha, medio – tempore, trattenuto. CP_ Essendo la condanna generica, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla restituzione dell'importo determinato.
Al fine di stabilire l'esatto ammontare delle somme da restituire ha allegato n. 38 prospetti di pensione dall'1/2022 al 2/2025 (cfr: doc. allegato n. 2). Dalla somma delle voci “recupero indebiti piano rateale” si ha un importo totale trattenuto di €
5.606,05.
CP_ Ne discende che l' deve essere condannato alla restituzione dell'importo trattenuto, nella misura sopra indicata, maggiorato degli interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e delle questioni trattate, ai minimi della tariffa, ai sensi del DM
55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo e con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 20.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami Firmato digitalmente