Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.1527 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1527 2023 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso come da mandato in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mazzocchio Gian Luca, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Foligno, Via C. Battisti 24
APPELLANTE
CONTRO
( , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1
come da mandato in atti, dagli Avv.ti Avv. Codotto Susi e Magnabosco Gianfranco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arzignano, Viale Kennedy, 14
APPELLATA
E CONTRO
( rappresentato e difeso dall'avv. Dario Controparte_2 P.IVA_2
Lunardon
1
Oggetto: solo danni a cose, appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 190/2023 del
24.1.2023,
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza e domanda: In via preliminare e cautelare, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata;
Nel merito, accogliere in toto il presente appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, e previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, perché infondata in fatto e in diritto e accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado. Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi del processo”.
Conclusioni parte appellata “Rigettare la domanda di sospensione della esecutività CP_1
della sentenza.
Rigettare tutte le domande dell'appellante, con conferma della sentenza impugnata.
Con rifusione degli oneri di lite. Se ed in quanto la controparte ritenga di insistere altresì per le istanze istruttorie come già formulate in primo grado, ribadisce di opporvisi per le ragioni CP_1
illustrate nella memoria 06.07.2018, altresì rinnovando l'istanza di prova contraria con il teste colà indicato”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. , previo esperimento di ricorso per ATP, ha convenuto in giudizio (d'ora Parte_1 CP_1
in poi per brevità e al fine di far accertare la presenza di vizi e difetti del CP_1 Controparte_3
rimorchio marca modello R2SP70 acquistato dal Sig. in data 9.10.2012, vizi CP_1 Parte_1 dettagliatamente descritti nella relazione dell'CTU , e, per l'effetto, condannare ex art. Persona_1
1490 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, accertati e quantificati in € 7.049,00 CP_1
(di cui €4.080,00 a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi, 1.833,56 per onorari e spese del CTU nel procedimento ex art. 696 bis cpc ed € 1.451,00 a titolo di spese di CTP).
1.2.Esponeva di aver acquistato in data 9.10.2012 dalla ditta un rimorchio marca Atlas modello CP_1
R2SP70 per trasporto casse ecologiche da 5,50 fino a 7,00 mt. oltre al gancio traino (doc. 1) per il prezzo di € 33.275,00 regolarmente corrisposto, che subito dopo la consegna del mezzo aveva rilevato alcuni vizi, di averli comunicati alla venditrice che, riconosciuti pacificamente, si attivava per eliminarli, provvedendo al ricovero del rimorchio presso la carrozzeria , la quale si prendeva CP_2
carico degli interventi per la rimozione dei vizi lamentati (doc. 2).
1.3. Deduceva che, nonostante le suddette riparazioni, il mezzo in questione si presentava nelle medesime condizioni precedentemente lamentate dal Sig. il quale si vedeva costretto a Parte_1
2 contattare nuovamente la venditrice che, contrariamente al passato, non si attivava in alcun modo per l'eliminazione dei vizi (doc. 3) ed a incaricare il Perito Geom. di redigere una Parte_2
consulenza tecnica stragiudiziale che rilevasse i difetti del rimorchio acquistato e che ne quantificasse la spesa necessaria per il ripristino delle condizioni ottimali (doc. 4).
1.4. In data 21.08.2014 l'attore radicava presso il Tribunale di Vicenza ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (rg 7881/2014) al fine di verificare lo stato del rimorchio, accertarne e descriverne i vizi e determinare il costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino del mezzo (doc. 5); si costituiva in giudizio contestando ogni addebito e chiamando in CP_1
manleva la (doc. 6). Controparte_3
Il CTU accertava con elaborato depositato in data 10.11.2015 i seguenti vizi “Imbrattamento in più punti dell'impianto elettrico, per non essere stato smontato prima della verniciatura;
Imbrattamento in più punti dell'impianto pneumatico;
sfogliamento della vernice del supporto martinetto di bloccaggio della cassa scarrabile;
sverniciatura dell'assale posteriore e del supporto circolare del soffietto”.
1.5. Il giudizio di merito si definiva con sentenza di rigetto delle pretese di parte attrice per intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1945, c.2, c.c. e con declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti del CP_1
. Parte_3
Il Tribunale inoltre condannava l'attore al pagamento delle spese di lite del grado e del procedimento per ATP in favore di e del nonchè delle spese di consulenza tecnica CP_1 Controparte_2
espletata in sede di ATP.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. L'appellante si duole della sentenza impugnata deducendo, quale primo profilo di censura,
l'erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, la violazione dell'art. 1490 c.c. avendo l'atto introduttivo di primo grado ad oggetto l'eliminazione dei vizi prodotti dagli interventi di riparazione non dei vizi originari del mezzo, quale obbligazione autonoma soggetta al termine decennale di prescrizione.
2.2. Quale secondo motivo di impugnazione deduce l'erronea qualificazione dei vizi da parte del giudice di primo grado, in quanto idonei ad incidere sulla struttura del mezzo e quindi vizi redibitori rilevanti ai sensi dell'art. 1490 c.c.
2.3. Quale terzo motivo di doglianza, l'appellante rileva l'abnormità della pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti convenuto eccepito la prescrizione dell'azione.
3.Si è costituita la convenuta la quale ha instato per il rigetto dell'appello avversario. CP_1
3 3.1. Quanto al primo profilo di critica, rileva la novità della questione rispetto alle deduzioni di primo grado, avendo parte appellante sempre fatto riferimento ai vizi originari ed all'azione di garanzia ad essi correlata ex art. 1490 c.c.
3.2. In ordine al secondo motivo di censura ribadisce la correttezza della pronuncia di primo grado non avendo parte appellante dimostrato l'idoneità del vizio di verniciatura ad incidere sulla funzionalità del mezzo da sempre utilizzato dall'appellante.
3.3. Ribadisce l'eccezione di nullità della CTU espletata in sede di ATP per avere il consulente risposto a quesito diverso rispetto a quello formulato dal Tribunale, avendo redatto l'elaborato sulla sola documentazione agli atti (fotografie) senza ispezionare il mezzo oggetto di causa ma altri similari.
3.4. Quanto alle spese di lite conferma il calcolo operato dal giudice di primo grado sulla base del principio della soccombenza.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.11.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
1.1.I primi due motivi, congiuntamente delibati, sono privi di pregio.
1.2. Osserva la Corte come la giurisprudenza di legittimità (cfr. SU n. 19702 2012) abbia precisato che l'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, faccia sorgere in capo a quest'ultimo il corrispondente diritto “all'esatto adempimento” da parte del venditore alla nuova obbligazione di riparazione dei vizi riconosciuti, diritto soggetto alla prescrizione decennale, rimedio atipico che si aggiunge a quelli tipici della riduzione del prezzo (1490 c.c.), risoluzione del contratto
(1490 c.c.) e risarcimento del danno (1494 c.c.), quali garanzie della vendita soggette al termine di prescrizione annuale ex art. 1495, c.3, c.c.
1.3. Il legislatore ha infatti previsto ipotesi tassative di garanzie correlate all'esatto adempimento all'eliminazione del vizio (cfr. 1512 c.c. in caso di beni mobili se la garanzia di buon funzionamento a tempo determinato è prevista nel contratto ed art. 28 Dlvo n. 206/2005 in ipotesi di contratti conclusi tra professionista e consumatore ma il nostro acquirente non è un consumatore, avendo acquistato il rimorchio per l'attività di lavoro) ipotesi non applicabili al caso di specie.
1.4. Dal tenore del libello introduttivo di primo grado emerge come la domanda giudiziale avesse ad oggetto il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. derivante dai vizi di verniciatura del rimorchio, non mutati nemmeno a seguito dell'intervento riparatore della carrozzeria incaricata dal venditore (cfr. pag. 2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), avendo il ricorrente in primo grado allegato che “il mezzo in
4 questione, nonostante le suddette riparazioni, si presentava nelle medesime condizioni precedentemente lamentate dal Sig. il quale si vedeva costretto a contattare nuovamente Parte_1
la venditrice che, contrariamente al passato, non si attivava in alcun modo per l'eliminazione dei vizi
(doc. 3)”, vizi qualificati come redibitori e fonte di domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c., quale garanzia correlata a quella prevista dall'art. 1490 c.c., non l'adempimento alla diversa obbligazione assunta dal venditore all'eliminazione del vizio riconosciuto, essendo quella formulata in grado d'appello mutatio libelli inammissibile.
1.5. Per quanto attiene il regime della prescrizione della garanzia nei contratti di compravendita, la giurisprudenza di legittimità sul punto rileva che l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del codice civile si prescrive, “in ogni caso”, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass.
n. 8649/2024); la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo
1495 del codice civile per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (cfr. Cass. 17597/2020).
1.6.La locuzione “in ogni caso” utilizzata dall'art. 1495, comma terzo, c.c. intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; cosicchè la prescrizione deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (cfr. Cass. 33380/2023;), riconoscimento che, oltre che in forma espressa, può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia
(cfr. Cass. 8775/2024; 33380/2023;16766/2019; 27076/2019; 23970/2013;10288/2002;4119/1998).
1.7. Rileva la Corte, per come statuito dal giudice di primo grado, che l'azione di garanzia si è prescritta per decorso del termine annuale di prescrizione ai sensi dell'art. 1495, c.3, c.c.
1.8 La domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c., quale garanzia soggetta al termine annuale di prescrizione, decorreva dalla data della consegna del rimorchio (nel caso di specie gennaio 2013); in particolare, nel caso di specie, emerge che dalla data della consegna del mezzo, avvenuta nel gennaio
2013, il termine è stato dapprima interrotto con il riconoscimento del vizio da parte del venditore che ha spontaneamente fatto effettuare interventi di riparazione dalla carrozzeria e CP_2
successivamente in data 10.11.2015, epoca del deposito della CTU in sede di ATP, in cui si sono definitivamente cristallizzate le problematiche di verniciatura e l'acquirente ne ha acquisito consapevolezza certa.
5 1.9.Pertanto dal 10.11.2015 decorreva un nuovo termine annuale di prescrizione che andava a scadere il 10.11.2016; ne consegue che, in assenza di idonei ulteriori atti interruttivi ex artt. 2943 e 2944 c.c., essendo trascorso più di un anno tra la data del deposito dell'elaborato redatto in sede di ATP
(10.11.2015) ed il deposito della domanda giudiziale di primo grado, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4.4.2017, la garanzia ex art. 1494 c.c. si è prescritta.
2. Concorda altresì la Corte con la valutazione operata dal primo giudice nella non dimostrata rilevanza, da parte dell'appellante, del vizio di verniciatura tale da incidere sull'utilizzabilità del bene rispetto all'uso cui è destinato ovvero debbono diminuirne significativamente il valore.
2.1. I c.d. 'vizi redibitori' che legittimano l'azione ex art. 1490 e seg. c.c. si identificano non solo in quelli che comportano una diminuzione apprezzabile del valore della cosa, ma anche in quelli tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui è destinata.
2.2.In altri termini se la cosa presenta imperfezioni concernenti il processo di produzione, oppure di fabbricazione e di formazione che la rendono inidonea all'uso al quale è destinata, opera la garanzia, salvo se il vizio è facilmente riconoscibile (Cass.nn.. 26402/2023; 6596/2016).
2.3.Nel caso di specie parte appellante non ha dimostrato in che modo il difetto di verniciatura potesse influire sull'utilizzabilità del mezzo, il quale ha sempre continuato ad essere impiegato dal Parte_1
per la sua attività professionale.
2.4.Anzi dalla lettura della CTU (pag.15) emerge che trattasi per la maggior parte di “difetti estetici del rimorchio che non compromettono la funzionalità dello stesso”, mezzo peraltro soggetto ad ossidazione per la particolare struttura “tutta all'aperto” nonché alle sollecitazioni delle movimentazioni dei cassoni.
2.5. Anche il profilo di censura relativo alla regolamentazione delle spese di lite appare privo di fondamento.
3.Lamenta l'appellante come le somme cui è stato condannato il appaiano abnormi, anche Parte_1
in ragione del valore della causa di appena 7.000,00 e della particolare semplicità della stessa, atteso che, peraltro, il Giudice adito, poiché le controparti avevano immediatamente eccepito la prescrizione dell'azione, poteva essere decisa in via preliminare.
3.1.Rileva invero il Collegio come la liquidazione delle spese processuali, conformemente all'art. 19 del DM n. 55/2014 e succ. mod., sia stata fatta tenendo conto dello scaglione di riferimento e secondo i parametri medi di tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (ritenuta di natura documentale) avendo peraltro il Tribunale delibato la domanda risarcitoria anche nel merito.
3.1.Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
6 Nulla si prevede in punto spese processuali in favore di stante la sua Controparte_2
contumacia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 190/2023 del
24.1.2023;
condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
spese liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e Parte_4
CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 2.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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