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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1812/2022 R.G., trattenuta in decisione il 10.5.2024 e promossa DA: rappresentata e difesi dagli Avv.ti Martini Parte_1 Filippo e Rodolfi Marco ed elett.te dom.ta presso il loro Studio in Milano Largo Augusto n.3. Appellante
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marino Elisabetta e Piovini Luca ed elett.te dom.ti presso lo Studio in Genova, v. S.Zita 10. Appellati ed appellanti incidentali
avverso l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. n. 1895/2022 emessa il 20.9.2022 dal Tribunale di Parma.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, in proprio e quale erede di Parte_2
e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti in proprio e in qualità di eredi di Persona_2 proponevano ricorso ex art. 702bis c.p.c. deducendo la responsabilità di (già in relazione Parte_1 CP_1 alla complessa vicenda clinica che aveva riguardato Persona_2
e il trattamento medico sanitario ricevuto nel Centro
[...]
Riabilitativo “Cardinal Ferrari” di Fontanellato di Parma.
-Si costituiva in giudizio eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda avanzata da Pt_4
e poiché costoro non avevano incardinato il
[...] Parte_5 procedimento per ATP previsto dall'art. 8 della l. n. 24/2017 e, formulate ulteriori difese, concludeva preliminarmente domandando e la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata da e e la conversione del rito in ordinario Parte_4 Parte_5
e, ancora, nel merito, il rigetto di ogni domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva parzialmente fondata la domanda dei ricorrenti.
Il Tribunale, tenuto conto delle considerazioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP, rilevava l'inadeguata procedura del cambio cannula da parte dello specialista ORL in data 14.5.2018, poiché questa aveva procurato una grave emorragia peri-tracheostomia che aveva inondato progressivamente le vie aeree causandone il decesso.
Ritenuto che il decesso della paziente fosse eziologicamente rapportabile al trattamento sanitario inadeguato, non conforme alle linee guida e alle buone pratiche cliniche e alla successiva gestione delle vie aeree in considerazione del quadro clinico della paziente.
Il Tribunale, in punto di quantum risarcitorio, provvedeva a liquidare al marito l'ammontare complessivo di Pt_3
€313.814,40, €117.680,40 per il danno sofferto dalla madre Per_1
riconosciuto, quale erede, al fratello ed a
[...] Parte_2 questi, in proprio, € 58.804,20; rigettava invece la domanda di risarcimento di tale pregiudizio avanzata dai nipoti della vittima assumendo che il sistema di presunzioni che può, secondo la giurisprudenza di legittimità, operare in materia non è tale da sorreggere la prova di tale danno sofferto dai nipoti in ragione della minor prossimità formale del legame stesso ed avendo la difesa mancato di prospettare, e dimostrare, la dimensione relazionale di un simile pregiudizio.
-Avverso tale decisione, propone appello Parte_1 formulando le seguenti doglianze:
1) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in punto di responsabilità e in tema di accertamento del nesso di causalità e ripartizione dell'onere probatorio;
2) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali espletate in sede di ATP;
3) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in punto di danno da perdita del rapporto parentale a favore dei prossimi congiunti della e laddove Persona_2 respingeva la liquidazione del danno da perdita di chances; 4) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
5) omessa motivazione in relazione all'eccezione di improcedibilità sulla domanda formulata da e Parte_4 Pt_5
.
[...]
e si Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 costituivano nel presente giudizio chiedendo in via principale di respingere l'impugnazione avversaria poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto.
e proponevano altresì appello incidentale Parte_4 Parte_5 censurando la statuizione del giudice di rigetto della domanda da loro avanzata.
In particolare, propongono le seguenti doglianze con cui deducono:
1) che la loro famiglia fosse molto unita, vivessero tutti all'interno del medesimo stabile e il loro legame fosse connotato dalla quotidiana condivisione dell'esistenziale, che la paziente non aveva avuto figli e così vi era stata la
“fusione” dei due nuclei familiari, che aveva provveduto alla crescita ed educazione dei nipoti come una madre, tantoché rivestiva, per costoro, il ruolo di una “figura materna”; sostengono che l'assenza di convivenza non possa valere, di per sé sola, ad escludere la possibilità di provare l'esistenza e la consistenza del rapporto e, tuttavia, questa giustifichi, secondo lo schema presuntivo, il raggiungimento della prova;
2) che non fosse stato adeguatamente valutato “nella concretezza
e nella tipicità che hanno caratterizzato l'atrocità exitus” che aveva determinato la maggior afflittività nei processi di elaborazione personale della perdita che doveva valere ai fini della personalizzazione del danno;
3) la carenza di prova rispetto a quanto riportato da loro negli atti deducendo che non fosse mai stato un tema di prova poiché non vi era mai stata alcuna contestazione da parte della convenuta, riscontrando quindi la violazione di cui all'art. 115 c.p.c.;
4) l'inesatto rilievo circa la carenza probatoria poiché entrambe le parti chiedevano la trasformazione del rito e i medesimi in relazione al caso in cui il giudicante non avesse ritenuto sufficientemente istruita la causa.
-L'appello principale e quello incidentale sono infondati per le seguenti ragioni. Esaminati congiuntamente, per ragioni di ordine logico il primo e il secondo motivo d'appello principale, entrambi debbono essere rigettati.
Preliminarmente, viene in rilievo la consulenza resa nel procedimento per ATP avente r.g. n. 611/2021, prodotta in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, adeguatamente motivata, completa e coerente nella formulazione degli apprezzamenti tecnici, sì da ritenersi, conseguentemente, superflua la rinnovazione di un simile accertamento peritale.
In punto di an della responsabilità sanitaria, si confermano le statuizioni del primo giudice, poiché non si riscontra alcun dubbio, alla luce di quanto accertato nella consulenza, circa la Cont sussistenza di profili di colpa ascrivibili al medico e alla loro valenza causale, giuridicamente apprezzabile, in relazione alla complicazione emorragica peri-tracheostomica che aveva causato il decesso di Persona_2
Quanto ascritto in capo ai non è ragionevolmente CP_3 revocabile in dubbio, pur volendo considerare il quadro clinico della paziente già significativamente gravato dalla sclerosi multipla che la affliggeva, e dalla sofferenza per problematiche sintomatologiche come crisi epilettiche che, infatti, l'avevano condotta ad un primo accesso all'Ospedale “Villa Scassi” di Genova in data 11.1.2018. La paziente era stata sottoposta ad intervento di “[…]
“tracheotomia sottoistmica al 3° anello tracheale” previa esecuzione di un'ecografia al collo che evidenziava la presenza di un “voluminoso gozzo tiroideo”[…]” ed era rimasta poi soggetta a
“ventilazione invasiva attraverso cannula tracheostomica” con la comparsa di diversi episodi infettivi per cui era stato prescritto un trattamento antibiotico.
In data 16.3.2018 le era stata sostituita la cannula tracheostomica, e così veniva posizionata “una cannula Shiley non cuffiata n° 4”; dimessa per il trasferimento al Centro
Riabilitativo “Cardinal Ferrari” di Fontanellato di Parma, era stata nuovamente trasportata al Pronto Soccorso per una ulteriore crisi respiratoria e, visitata da un professionista otorinolaringoiatra, questi aveva rilevato: “[…]cannula shiley 4 in sede, rimozione della
contro
-cannula e fibrobronoscopia dalla cannula: la cannula tocca la parete anteriore dove è presente un granuloma che ostruisce parzialmente (>80%) il lume tracheale. Rimozione della cannula. Fibrobroncoscopia dallo stoma e conferma del quadro. Posizionamento di cannula Shiley n° 6 non cuffiata.
Miglioramento respiratorio[…]”, disposte nuove dimissioni era stata nuovamente trasferita nella struttura di provenienza. Per quanto accerta il CTU, in data 3.5.2018, avviato lo “[…] svezzamento dalla cannula tracheostomica tramite apposizione di tappo bianco nella cannula[…]”, erano stati riscontrati
“[…]episodi di tirage respiratorio, dispnea, desaturazione e veniva richiesta consulenza otorinolaringoiatrica per cambio cannula[…]”.
È in questo contesto clinico che, in data 14.5.2018, il consulente ORL aveva rilevato: “[…]in fibrobroncoscopia trans-cannulare si segnala tessuto di granulazione al di sotto della cannula che appare probabilmente fuori sede. Si procede a rimuovere la cannula, durante la manovra di rimozione si assiste a comparsa di copiosa emorragia a livello del tracheostoma. Si procede a tentativo di ricollocare la cannula ma non appare reperibile lo stoma tracheale anche a causa della copiosa emorragia. Si procede
a incisione cutanea nel tentativo di esporre meglio il campo, non possibile comunque reperire lo stoma sulla trachea. Si procede a inserimento di mini-trach e si riporta saturazione a 80. […]”.
Alla luce di quanto spiegato, il CTU evidenziava quantomeno due profili di colpa addebitabili ai CP_3
Quanto alla condotta del sanitario, il consulente ha riscontrato taluni errori procedurali poiché con il suo comportamento questi aveva mostrato “[…]di non essere a conoscenza dell'esistenza di un granuloma ostruente l'80% del lume tracheale, come evidenziato da consulenza orl del 19/03/2018, e evidenziando alla fibrobroncoscopia trans-cannulare, la presenza di tessuto di granulazione fa errata diagnosi di “cannula fuori sede” a fronte di una clinica (paziente stabile emodinamicamente in respiro spontaneo con SpO2 95%) di assoluta stabilità cardiorespiratoria da giorni e di mancanza di tirage o altro segno di dispnea e, affidandosi a questo errato rilievo decide incautamente di rimuovere la cannula non mantenendo all'interno della stessa un catetere/introduttore e di fatto “perdendo la giusta strada” […]”. In particolare, secondo il consulente, il professionista ORL avrebbe dovuto, in relazione ad un quadro clinico che, sotto il profilo cardiorespiratorio, risultava stabile, avendo il sospetto di una “cannula fuori sede”, appurare che la paziente respirasse attraverso la cannula tracheostomica, così come prescritto dalla prassi del “basic life support”.
Seguendo queste prescrizioni, il consulente riteneva che il medico avrebbe potuto rilevare il corretto posizionamento della cannula nella trachea e il tessuto di granulazione riscontrato dalla fibrobroncoscopia come “granuloma ostruente” tracheale;
in dettaglio, “[…]in questa situazione sarebbe stato corretto utilizzare la via aerea superiore e, attraverso la manovra di intubazione tracheale, posizionare il tubo orotracheale con la cuffia al di sotto del livello dello stoma per bypassare il sito emorragico e dunque, a via aerea protetta, trasportare la paziente in ospedale dove avrebbe potuto essere trattata in ambiente specialistico[…]”. Il consulente rintraccia poi, nel suo perimetro valutativo, un ulteriore profilo di colpa addebitabile all'odierna appellante principale che va compreso alla luce delle considerazioni già svolte sulle condizioni cliniche della che doveva essere Pt_4 valutata come paziente a rischio di complicanze: infatti, valutati i rischi connessi al quadro clinico riferibile alla paziente e, valutata come paziente a rischio, la doveva essere trattata Pt_4 solo in presenza di un professionista anestesista che fosse immediatamente disponibile in struttura, così come prescritto dalla linee guida rilevanti in materia, dovendosi considerare che i reparti ove vengono trattati pazienti tracheostomizzati o laringectomizzati debbono essere presidiati per una gestione routinaria e di emergenza delle vie aeree e necessariamente dotati di “fibrobroncoscopio” e “capnografia”. Ciò detto, tali profili bastano, in punto di an della responsabilità, a confermare il decisum del primo giudice.
-B) In punto di danno, occorre dapprima precisare, condividendo sul punto quanto osservato dal primo giudice, che la liquidazione del pregiudizio da perdita di chance di sopravvivenza va esclusa, poiché un simile pregiudizio, concordemente ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere liquidato laddove, come nel caso in esame, la morte sia riconducibile, con ogni probabilità, alla condotta colposa del sanitario, sì che debba negarsi la sussistenza di una situazione connotata da “incertezza eventistica”.
Ne segue che le asserzioni formulate a sostegno del terzo motivo di doglianza laddove la critica la decisione del giudice Pt_1 di non riconoscere tale tipologia di danno debbano essere valutate inammissibili poiché, tenuto conto della decisione del giudice, ne difetta l'interesse della medesima parte appellante e, in ogni caso, infondate atteso che l'esclusione di tale risarcimento si fonda sull'impossibilità di riscontrare l'evento di danno sussistente nella cd. “possibilità perduta” la cui sussistenza è ontologicamente incompatibile con la morte della paziente, e non invece al profilo inerente la relazione causale con la condotta del sanitario che, certamente, deve svolgersi secondo la regola del “più probabile che non”.
-C) Anche per il resto, le doglianze di cui al terzo e al quarto motivo d'impugnazione debbono essere ritenute infondate. Occorre, dapprima, precisare che le complicate pregresse condizioni cliniche della paziente non valgono a determinare “un ridimensionamento” quanto al danno da perdita del rapporto parentale, pur se, sul piano eziologico, queste abbiano esplicato un'incidenza concorrente in relazione alla morte del congiunto, atteso che il ristoro di un simile pregiudizio spetta “iure proprio” a coloro che siano avvinti al de cuius da una relazione di parentela per la perdita dell'affettività, della condivisione e della frequentazione col medesimo, dovendosi tutelare il diritto all'intangibilità della sfera affettiva e di reciproca solidarietà all'interno della famiglia, oltreché quello ad una libera estrinsecazione delle attività realizzatrici della dimensione umana della persona, il cui patimento non può certamente dirsi diminuito dalla sussistenza di un pregresso clinico.
Infatti, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice risulta ben motivata tenuto conto che si fonda sulla compiuta allegazione di circostanze che, seppur succintamente, vengono dedotte già con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e che valgono, di per sé sole, a giustificarne il riconoscimento.
Gli elementi dedotti dalla non valgono ad infirmare le Pt_1 statuizioni del primo giudice che, infatti, liquidava somme del tutto congrue alla luce dei criteri costituiti dall'età della vittima, l'età del congiunto al momento del fatto, la convivenza, la presenza di superstiti e la valutazione di circostanze attinenti all'intensità della relazione per come dedotto dalla parte che ha proposto la domanda entro il termine delle preclusioni assertive, sia secondo le valorizzazioni delle Tabelle di Roma del 2019, adottate dal primo giudice, sia delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano che, al pari, costituiscono i parametri orientativi di cui dispongono, nella prassi, gli uffici giudiziari per una liquidazione informata all'omogeneità e all'equità nella diversa casistica nazionale.
Più precisamente, con riferimento alla posizione del marito la difesa dei ricorrenti in primo grado aveva Parte_3 dedotto fosse unico convivente e avesse 62 anni al momento dei fatti;
si presume poi, come correttamente argomentava il primo giudicante, che il loro legame affettivo fosse fondato sulla reciproca assistenza morale e materiale, sull'affidamento e sulla prossimità così come si evince anche dai principi che regolano il vincolo coniugale.
Nel ricorso introduttivo di primo grado, i ricorrenti allegavano altresì, con riguardo al fratello che non fosse Parte_2 convivente e che avesse 66 anni all'epoca dei fatti e, quanto alla madre che, anch'ella non convivente, avesse 89 anni Persona_1 al momento dei fatti;
ancora deducevano che si trattasse “di una famiglia molto unita” e che tutti vivessero “all'interno della stessa palazzina”.
Alla luce di tali elementi, considerati i criteri valutati dalle Tabelle di Roma del 2019 da parte del primo giudice che monetizzavano il valore del punto per €9.806,70 valorizzando la relazione di parentela, l'età della vittima, del congiunto, la convivenza e l'assenza di altri familiari conviventi o entro il secondo grado, la liquidazione delle singole voci di danno, in favore del coniuge, del fratello e della madre Parte_2
poi deceduta, risultano del tutto congrue;
Persona_1 similmente, anche valutando l'ammontare riconosciuto alla luce delle prescrizioni delle Tabelle di Milano oggi vigenti, che pure attribuiscono al punto un valore di €3.911,00, valutando i parametri dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza, e della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, oltreché quello che apprezza la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva e tenuto conto della forbice che, per tale rapporto di parentela, è ricompresa tra
€195.551,59 e €391.103,18, le somme liquidate risultano adeguate.
Peraltro, differentemente da quanto sostenuto nel quarto motivo di doglianza, le statuizioni del giudice in punto di danno risultano correttamente motivate e fondate sul buon governo dei principi operanti in materia di danno non patrimoniale, osservate le allegazioni dei ricorrenti e provveduto ad una liquidazione che tenesse conto degli elementi assertivi dedotti.
-C) Il giudice ha, in particolare, fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che consentono la prova del danno da perdita del rapporto parentale per presunzioni, iuris tantum, che certamente possono operare con riguardo alla famiglia nucleare
“successiva” – nel caso di specie, il solo coniuge – ma anche alla famiglia “originaria” – e, quindi, fratelli e genitori – a prescindere dal dato della convivenza, e che, conseguentemente, ponevano a carico della struttura sanitaria appellante, per ciò che attiene la sofferenza morale derivante dalla perdita, l'onere di dover dimostrare che il legame affettivo non sussistesse o che, comunque, non essendo significativo, la relativa perdita non fosse tale da integrare il presupposto di un simile pregiudizio.
Ora, tale prova a carico della struttura sanitaria non è stata fornita.
Circa l'aspetto dinamico-relazionale, questo è stato ragionevolmente riconosciuto dal primo giudicante soltanto a favore del coniuge e della madre in ragione della Persona_1 considerevole intensità del legame che, per il primo, poggia anche sull'osservanza dei principi che regolano la vita coniugale – come visto – e, per la madre, assumendone “lo strettissimo legame familiare”.
Quanto alla specifica censura sviluppata dalla società appellante principale circa “l'immotivata riduzione del 50%”, essendo ridimensionamento del quantum a favore dell'appellante, manca in capo a questi l'interesse ad interloquire.
-D) Venendo all'esame del quinto motivo d'impugnazione principale e all'appello incidentale formulato con riguardo alla domanda proposta dai nipoti, occorre prima rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di questi formulata in relazione alla circostanza che questi non avessero proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. e quindi fossero incorsi nella violazione dell'art. 8 della l. n. 24/2017, atteso che, in ogni caso, in relazione a tale controversia, era stato incardinato il procedimento per ATP da parte degli altri ricorrenti e che le domande risultano del tutto assimilabili, almeno quanto a causa petendi.
Quanto alle censure formulate in via incidentale, occorre osservare che, non operando compiutamente, con specifico riguardo alla posizione dei nipoti, i meccanismi presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – già esposti – da cui trarre la prova del danno da perdita parentale, gli elementi assertivi dedotti dalla difesa dei ricorrenti in primo grado non sono sufficienti a provare la prossimità, intimità ed intensità di un legame affettivo, la cui natura era stata soltanto genericamente allegata, dovendosi, conseguentemente, ritenere infondata ogni pretesa avanzata da e Parte_4 Parte_5
La mancanza di ogni elemento descrittivo in punto di fatto, che pure in sede di ricorso ex art. 702 bis Cpc richiede un minimo di allegazione in assolvimento dell'onere probatorio, comporta il superamento di ogni doglianza sul mancato mutamento di rito, che peraltro rientra nel perimetro di scelte rimesse alla discrezionalità del giudice, la cui scelta risulta ragionevole, non dovendo il giudice inseguire la parte in una sorta di surroga nei diritti strettamente pertinenti alla medesima.
-E) In punto di spese, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del grado, comprensivo dell'aumento del 20% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), dovendosi regolare per il resto secondo il principio di soccombenza come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella proposta in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1) rigetta l'appello proposto da e quello Parte_1 proposto in via incidentale da e Parte_4 Parte_5
-2) condanna alla rifusione in favore degli Parte_1 appellati della metà delle spese processuali che, per l'intero, liquida in € 31.386,00 per compensi oltre spese forfettarie IVA e CPA per il presente grado, compensando le spese di lite per la rimanente parte;
-3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale. Così deciso in Bologna il giorno 18.2.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1812/2022 R.G., trattenuta in decisione il 10.5.2024 e promossa DA: rappresentata e difesi dagli Avv.ti Martini Parte_1 Filippo e Rodolfi Marco ed elett.te dom.ta presso il loro Studio in Milano Largo Augusto n.3. Appellante
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marino Elisabetta e Piovini Luca ed elett.te dom.ti presso lo Studio in Genova, v. S.Zita 10. Appellati ed appellanti incidentali
avverso l'ordinanza ex art. 702bis c.p.c. n. 1895/2022 emessa il 20.9.2022 dal Tribunale di Parma.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, in proprio e quale erede di Parte_2
e Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 tutti in proprio e in qualità di eredi di Persona_2 proponevano ricorso ex art. 702bis c.p.c. deducendo la responsabilità di (già in relazione Parte_1 CP_1 alla complessa vicenda clinica che aveva riguardato Persona_2
e il trattamento medico sanitario ricevuto nel Centro
[...]
Riabilitativo “Cardinal Ferrari” di Fontanellato di Parma.
-Si costituiva in giudizio eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda avanzata da Pt_4
e poiché costoro non avevano incardinato il
[...] Parte_5 procedimento per ATP previsto dall'art. 8 della l. n. 24/2017 e, formulate ulteriori difese, concludeva preliminarmente domandando e la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata da e e la conversione del rito in ordinario Parte_4 Parte_5
e, ancora, nel merito, il rigetto di ogni domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale riteneva parzialmente fondata la domanda dei ricorrenti.
Il Tribunale, tenuto conto delle considerazioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP, rilevava l'inadeguata procedura del cambio cannula da parte dello specialista ORL in data 14.5.2018, poiché questa aveva procurato una grave emorragia peri-tracheostomia che aveva inondato progressivamente le vie aeree causandone il decesso.
Ritenuto che il decesso della paziente fosse eziologicamente rapportabile al trattamento sanitario inadeguato, non conforme alle linee guida e alle buone pratiche cliniche e alla successiva gestione delle vie aeree in considerazione del quadro clinico della paziente.
Il Tribunale, in punto di quantum risarcitorio, provvedeva a liquidare al marito l'ammontare complessivo di Pt_3
€313.814,40, €117.680,40 per il danno sofferto dalla madre Per_1
riconosciuto, quale erede, al fratello ed a
[...] Parte_2 questi, in proprio, € 58.804,20; rigettava invece la domanda di risarcimento di tale pregiudizio avanzata dai nipoti della vittima assumendo che il sistema di presunzioni che può, secondo la giurisprudenza di legittimità, operare in materia non è tale da sorreggere la prova di tale danno sofferto dai nipoti in ragione della minor prossimità formale del legame stesso ed avendo la difesa mancato di prospettare, e dimostrare, la dimensione relazionale di un simile pregiudizio.
-Avverso tale decisione, propone appello Parte_1 formulando le seguenti doglianze:
1) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in punto di responsabilità e in tema di accertamento del nesso di causalità e ripartizione dell'onere probatorio;
2) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali espletate in sede di ATP;
3) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in punto di danno da perdita del rapporto parentale a favore dei prossimi congiunti della e laddove Persona_2 respingeva la liquidazione del danno da perdita di chances; 4) omessa, errata, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
5) omessa motivazione in relazione all'eccezione di improcedibilità sulla domanda formulata da e Parte_4 Pt_5
.
[...]
e si Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 costituivano nel presente giudizio chiedendo in via principale di respingere l'impugnazione avversaria poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto.
e proponevano altresì appello incidentale Parte_4 Parte_5 censurando la statuizione del giudice di rigetto della domanda da loro avanzata.
In particolare, propongono le seguenti doglianze con cui deducono:
1) che la loro famiglia fosse molto unita, vivessero tutti all'interno del medesimo stabile e il loro legame fosse connotato dalla quotidiana condivisione dell'esistenziale, che la paziente non aveva avuto figli e così vi era stata la
“fusione” dei due nuclei familiari, che aveva provveduto alla crescita ed educazione dei nipoti come una madre, tantoché rivestiva, per costoro, il ruolo di una “figura materna”; sostengono che l'assenza di convivenza non possa valere, di per sé sola, ad escludere la possibilità di provare l'esistenza e la consistenza del rapporto e, tuttavia, questa giustifichi, secondo lo schema presuntivo, il raggiungimento della prova;
2) che non fosse stato adeguatamente valutato “nella concretezza
e nella tipicità che hanno caratterizzato l'atrocità exitus” che aveva determinato la maggior afflittività nei processi di elaborazione personale della perdita che doveva valere ai fini della personalizzazione del danno;
3) la carenza di prova rispetto a quanto riportato da loro negli atti deducendo che non fosse mai stato un tema di prova poiché non vi era mai stata alcuna contestazione da parte della convenuta, riscontrando quindi la violazione di cui all'art. 115 c.p.c.;
4) l'inesatto rilievo circa la carenza probatoria poiché entrambe le parti chiedevano la trasformazione del rito e i medesimi in relazione al caso in cui il giudicante non avesse ritenuto sufficientemente istruita la causa.
-L'appello principale e quello incidentale sono infondati per le seguenti ragioni. Esaminati congiuntamente, per ragioni di ordine logico il primo e il secondo motivo d'appello principale, entrambi debbono essere rigettati.
Preliminarmente, viene in rilievo la consulenza resa nel procedimento per ATP avente r.g. n. 611/2021, prodotta in allegato al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, adeguatamente motivata, completa e coerente nella formulazione degli apprezzamenti tecnici, sì da ritenersi, conseguentemente, superflua la rinnovazione di un simile accertamento peritale.
In punto di an della responsabilità sanitaria, si confermano le statuizioni del primo giudice, poiché non si riscontra alcun dubbio, alla luce di quanto accertato nella consulenza, circa la Cont sussistenza di profili di colpa ascrivibili al medico e alla loro valenza causale, giuridicamente apprezzabile, in relazione alla complicazione emorragica peri-tracheostomica che aveva causato il decesso di Persona_2
Quanto ascritto in capo ai non è ragionevolmente CP_3 revocabile in dubbio, pur volendo considerare il quadro clinico della paziente già significativamente gravato dalla sclerosi multipla che la affliggeva, e dalla sofferenza per problematiche sintomatologiche come crisi epilettiche che, infatti, l'avevano condotta ad un primo accesso all'Ospedale “Villa Scassi” di Genova in data 11.1.2018. La paziente era stata sottoposta ad intervento di “[…]
“tracheotomia sottoistmica al 3° anello tracheale” previa esecuzione di un'ecografia al collo che evidenziava la presenza di un “voluminoso gozzo tiroideo”[…]” ed era rimasta poi soggetta a
“ventilazione invasiva attraverso cannula tracheostomica” con la comparsa di diversi episodi infettivi per cui era stato prescritto un trattamento antibiotico.
In data 16.3.2018 le era stata sostituita la cannula tracheostomica, e così veniva posizionata “una cannula Shiley non cuffiata n° 4”; dimessa per il trasferimento al Centro
Riabilitativo “Cardinal Ferrari” di Fontanellato di Parma, era stata nuovamente trasportata al Pronto Soccorso per una ulteriore crisi respiratoria e, visitata da un professionista otorinolaringoiatra, questi aveva rilevato: “[…]cannula shiley 4 in sede, rimozione della
contro
-cannula e fibrobronoscopia dalla cannula: la cannula tocca la parete anteriore dove è presente un granuloma che ostruisce parzialmente (>80%) il lume tracheale. Rimozione della cannula. Fibrobroncoscopia dallo stoma e conferma del quadro. Posizionamento di cannula Shiley n° 6 non cuffiata.
Miglioramento respiratorio[…]”, disposte nuove dimissioni era stata nuovamente trasferita nella struttura di provenienza. Per quanto accerta il CTU, in data 3.5.2018, avviato lo “[…] svezzamento dalla cannula tracheostomica tramite apposizione di tappo bianco nella cannula[…]”, erano stati riscontrati
“[…]episodi di tirage respiratorio, dispnea, desaturazione e veniva richiesta consulenza otorinolaringoiatrica per cambio cannula[…]”.
È in questo contesto clinico che, in data 14.5.2018, il consulente ORL aveva rilevato: “[…]in fibrobroncoscopia trans-cannulare si segnala tessuto di granulazione al di sotto della cannula che appare probabilmente fuori sede. Si procede a rimuovere la cannula, durante la manovra di rimozione si assiste a comparsa di copiosa emorragia a livello del tracheostoma. Si procede a tentativo di ricollocare la cannula ma non appare reperibile lo stoma tracheale anche a causa della copiosa emorragia. Si procede
a incisione cutanea nel tentativo di esporre meglio il campo, non possibile comunque reperire lo stoma sulla trachea. Si procede a inserimento di mini-trach e si riporta saturazione a 80. […]”.
Alla luce di quanto spiegato, il CTU evidenziava quantomeno due profili di colpa addebitabili ai CP_3
Quanto alla condotta del sanitario, il consulente ha riscontrato taluni errori procedurali poiché con il suo comportamento questi aveva mostrato “[…]di non essere a conoscenza dell'esistenza di un granuloma ostruente l'80% del lume tracheale, come evidenziato da consulenza orl del 19/03/2018, e evidenziando alla fibrobroncoscopia trans-cannulare, la presenza di tessuto di granulazione fa errata diagnosi di “cannula fuori sede” a fronte di una clinica (paziente stabile emodinamicamente in respiro spontaneo con SpO2 95%) di assoluta stabilità cardiorespiratoria da giorni e di mancanza di tirage o altro segno di dispnea e, affidandosi a questo errato rilievo decide incautamente di rimuovere la cannula non mantenendo all'interno della stessa un catetere/introduttore e di fatto “perdendo la giusta strada” […]”. In particolare, secondo il consulente, il professionista ORL avrebbe dovuto, in relazione ad un quadro clinico che, sotto il profilo cardiorespiratorio, risultava stabile, avendo il sospetto di una “cannula fuori sede”, appurare che la paziente respirasse attraverso la cannula tracheostomica, così come prescritto dalla prassi del “basic life support”.
Seguendo queste prescrizioni, il consulente riteneva che il medico avrebbe potuto rilevare il corretto posizionamento della cannula nella trachea e il tessuto di granulazione riscontrato dalla fibrobroncoscopia come “granuloma ostruente” tracheale;
in dettaglio, “[…]in questa situazione sarebbe stato corretto utilizzare la via aerea superiore e, attraverso la manovra di intubazione tracheale, posizionare il tubo orotracheale con la cuffia al di sotto del livello dello stoma per bypassare il sito emorragico e dunque, a via aerea protetta, trasportare la paziente in ospedale dove avrebbe potuto essere trattata in ambiente specialistico[…]”. Il consulente rintraccia poi, nel suo perimetro valutativo, un ulteriore profilo di colpa addebitabile all'odierna appellante principale che va compreso alla luce delle considerazioni già svolte sulle condizioni cliniche della che doveva essere Pt_4 valutata come paziente a rischio di complicanze: infatti, valutati i rischi connessi al quadro clinico riferibile alla paziente e, valutata come paziente a rischio, la doveva essere trattata Pt_4 solo in presenza di un professionista anestesista che fosse immediatamente disponibile in struttura, così come prescritto dalla linee guida rilevanti in materia, dovendosi considerare che i reparti ove vengono trattati pazienti tracheostomizzati o laringectomizzati debbono essere presidiati per una gestione routinaria e di emergenza delle vie aeree e necessariamente dotati di “fibrobroncoscopio” e “capnografia”. Ciò detto, tali profili bastano, in punto di an della responsabilità, a confermare il decisum del primo giudice.
-B) In punto di danno, occorre dapprima precisare, condividendo sul punto quanto osservato dal primo giudice, che la liquidazione del pregiudizio da perdita di chance di sopravvivenza va esclusa, poiché un simile pregiudizio, concordemente ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere liquidato laddove, come nel caso in esame, la morte sia riconducibile, con ogni probabilità, alla condotta colposa del sanitario, sì che debba negarsi la sussistenza di una situazione connotata da “incertezza eventistica”.
Ne segue che le asserzioni formulate a sostegno del terzo motivo di doglianza laddove la critica la decisione del giudice Pt_1 di non riconoscere tale tipologia di danno debbano essere valutate inammissibili poiché, tenuto conto della decisione del giudice, ne difetta l'interesse della medesima parte appellante e, in ogni caso, infondate atteso che l'esclusione di tale risarcimento si fonda sull'impossibilità di riscontrare l'evento di danno sussistente nella cd. “possibilità perduta” la cui sussistenza è ontologicamente incompatibile con la morte della paziente, e non invece al profilo inerente la relazione causale con la condotta del sanitario che, certamente, deve svolgersi secondo la regola del “più probabile che non”.
-C) Anche per il resto, le doglianze di cui al terzo e al quarto motivo d'impugnazione debbono essere ritenute infondate. Occorre, dapprima, precisare che le complicate pregresse condizioni cliniche della paziente non valgono a determinare “un ridimensionamento” quanto al danno da perdita del rapporto parentale, pur se, sul piano eziologico, queste abbiano esplicato un'incidenza concorrente in relazione alla morte del congiunto, atteso che il ristoro di un simile pregiudizio spetta “iure proprio” a coloro che siano avvinti al de cuius da una relazione di parentela per la perdita dell'affettività, della condivisione e della frequentazione col medesimo, dovendosi tutelare il diritto all'intangibilità della sfera affettiva e di reciproca solidarietà all'interno della famiglia, oltreché quello ad una libera estrinsecazione delle attività realizzatrici della dimensione umana della persona, il cui patimento non può certamente dirsi diminuito dalla sussistenza di un pregresso clinico.
Infatti, la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal giudice risulta ben motivata tenuto conto che si fonda sulla compiuta allegazione di circostanze che, seppur succintamente, vengono dedotte già con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e che valgono, di per sé sole, a giustificarne il riconoscimento.
Gli elementi dedotti dalla non valgono ad infirmare le Pt_1 statuizioni del primo giudice che, infatti, liquidava somme del tutto congrue alla luce dei criteri costituiti dall'età della vittima, l'età del congiunto al momento del fatto, la convivenza, la presenza di superstiti e la valutazione di circostanze attinenti all'intensità della relazione per come dedotto dalla parte che ha proposto la domanda entro il termine delle preclusioni assertive, sia secondo le valorizzazioni delle Tabelle di Roma del 2019, adottate dal primo giudice, sia delle più recenti Tabelle del Tribunale di Milano che, al pari, costituiscono i parametri orientativi di cui dispongono, nella prassi, gli uffici giudiziari per una liquidazione informata all'omogeneità e all'equità nella diversa casistica nazionale.
Più precisamente, con riferimento alla posizione del marito la difesa dei ricorrenti in primo grado aveva Parte_3 dedotto fosse unico convivente e avesse 62 anni al momento dei fatti;
si presume poi, come correttamente argomentava il primo giudicante, che il loro legame affettivo fosse fondato sulla reciproca assistenza morale e materiale, sull'affidamento e sulla prossimità così come si evince anche dai principi che regolano il vincolo coniugale.
Nel ricorso introduttivo di primo grado, i ricorrenti allegavano altresì, con riguardo al fratello che non fosse Parte_2 convivente e che avesse 66 anni all'epoca dei fatti e, quanto alla madre che, anch'ella non convivente, avesse 89 anni Persona_1 al momento dei fatti;
ancora deducevano che si trattasse “di una famiglia molto unita” e che tutti vivessero “all'interno della stessa palazzina”.
Alla luce di tali elementi, considerati i criteri valutati dalle Tabelle di Roma del 2019 da parte del primo giudice che monetizzavano il valore del punto per €9.806,70 valorizzando la relazione di parentela, l'età della vittima, del congiunto, la convivenza e l'assenza di altri familiari conviventi o entro il secondo grado, la liquidazione delle singole voci di danno, in favore del coniuge, del fratello e della madre Parte_2
poi deceduta, risultano del tutto congrue;
Persona_1 similmente, anche valutando l'ammontare riconosciuto alla luce delle prescrizioni delle Tabelle di Milano oggi vigenti, che pure attribuiscono al punto un valore di €3.911,00, valutando i parametri dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza, e della sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare primario, oltreché quello che apprezza la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva e tenuto conto della forbice che, per tale rapporto di parentela, è ricompresa tra
€195.551,59 e €391.103,18, le somme liquidate risultano adeguate.
Peraltro, differentemente da quanto sostenuto nel quarto motivo di doglianza, le statuizioni del giudice in punto di danno risultano correttamente motivate e fondate sul buon governo dei principi operanti in materia di danno non patrimoniale, osservate le allegazioni dei ricorrenti e provveduto ad una liquidazione che tenesse conto degli elementi assertivi dedotti.
-C) Il giudice ha, in particolare, fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che consentono la prova del danno da perdita del rapporto parentale per presunzioni, iuris tantum, che certamente possono operare con riguardo alla famiglia nucleare
“successiva” – nel caso di specie, il solo coniuge – ma anche alla famiglia “originaria” – e, quindi, fratelli e genitori – a prescindere dal dato della convivenza, e che, conseguentemente, ponevano a carico della struttura sanitaria appellante, per ciò che attiene la sofferenza morale derivante dalla perdita, l'onere di dover dimostrare che il legame affettivo non sussistesse o che, comunque, non essendo significativo, la relativa perdita non fosse tale da integrare il presupposto di un simile pregiudizio.
Ora, tale prova a carico della struttura sanitaria non è stata fornita.
Circa l'aspetto dinamico-relazionale, questo è stato ragionevolmente riconosciuto dal primo giudicante soltanto a favore del coniuge e della madre in ragione della Persona_1 considerevole intensità del legame che, per il primo, poggia anche sull'osservanza dei principi che regolano la vita coniugale – come visto – e, per la madre, assumendone “lo strettissimo legame familiare”.
Quanto alla specifica censura sviluppata dalla società appellante principale circa “l'immotivata riduzione del 50%”, essendo ridimensionamento del quantum a favore dell'appellante, manca in capo a questi l'interesse ad interloquire.
-D) Venendo all'esame del quinto motivo d'impugnazione principale e all'appello incidentale formulato con riguardo alla domanda proposta dai nipoti, occorre prima rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di questi formulata in relazione alla circostanza che questi non avessero proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. e quindi fossero incorsi nella violazione dell'art. 8 della l. n. 24/2017, atteso che, in ogni caso, in relazione a tale controversia, era stato incardinato il procedimento per ATP da parte degli altri ricorrenti e che le domande risultano del tutto assimilabili, almeno quanto a causa petendi.
Quanto alle censure formulate in via incidentale, occorre osservare che, non operando compiutamente, con specifico riguardo alla posizione dei nipoti, i meccanismi presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – già esposti – da cui trarre la prova del danno da perdita parentale, gli elementi assertivi dedotti dalla difesa dei ricorrenti in primo grado non sono sufficienti a provare la prossimità, intimità ed intensità di un legame affettivo, la cui natura era stata soltanto genericamente allegata, dovendosi, conseguentemente, ritenere infondata ogni pretesa avanzata da e Parte_4 Parte_5
La mancanza di ogni elemento descrittivo in punto di fatto, che pure in sede di ricorso ex art. 702 bis Cpc richiede un minimo di allegazione in assolvimento dell'onere probatorio, comporta il superamento di ogni doglianza sul mancato mutamento di rito, che peraltro rientra nel perimetro di scelte rimesse alla discrezionalità del giudice, la cui scelta risulta ragionevole, non dovendo il giudice inseguire la parte in una sorta di surroga nei diritti strettamente pertinenti alla medesima.
-E) In punto di spese, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del grado, comprensivo dell'aumento del 20% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2), dovendosi regolare per il resto secondo il principio di soccombenza come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella proposta in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1) rigetta l'appello proposto da e quello Parte_1 proposto in via incidentale da e Parte_4 Parte_5
-2) condanna alla rifusione in favore degli Parte_1 appellati della metà delle spese processuali che, per l'intero, liquida in € 31.386,00 per compensi oltre spese forfettarie IVA e CPA per il presente grado, compensando le spese di lite per la rimanente parte;
-3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale. Così deciso in Bologna il giorno 18.2.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)