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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16646 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
* * * *
In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica
* * * *
In persona del giudice unico Dott. NL De AR RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 44321 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 e vertente
TRA
, con l'avv. Mauro Pasquale D'Antonio; Parte_1
APPELLANTE
E
, quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., con l'avv. Forza Maria Selvaggia;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace Roma n. 13043/2021, pubblicata il
7/06/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria, ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione per la metà delle spese di lite per la metà, alla loro liquidazione al di sotto dei valori medi e in base ad uno scaglione errato, nonché al mancato riconoscimento delle spese per il pagamento del CTP.
si è costituita opponendosi all'accoglimento dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata trattenuta all'udienza indicata in epigrafe.
1 *****
1. Relativamente al primo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
La soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass. n.
19456/2008).
Costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché D.P.R. n. 115\2002. Secondo l'art. 92 c.p.c. (nella versione vigente novellata dal
D.L. n. 132/2014 , applicabile al caso di specie ratione temporis) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La giurisprudenza di legittimità interviene da lungo tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principi con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono;
con allungamento della durata del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999;
Rispetto a tale complesso normativo, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, invocata dall'appellata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili <in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari
"gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia>>;
Nel caso di specie, con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che non è nel caso di specie ravvisabile una soccombenza reciproca, richiedendo tale fattispecie la proposizione di
2 domande reciproche contrapposte e non potendosi estendere al caso di mero accoglimento parziale dell'unica domanda attorea.
In realtà tale profilo è oggetto di disputa in sede giurisprudenziale, ma la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 32061/2022, richiamata da Cass. n. 13827/2024) ha chiarito che
<In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>>.
Ciò premesso, questo giudice – per un verso - ritiene di uniformarsi al predetto orientamento e – per altro verso - non ravvisa affatto – neppure con riferimento alla richiamata declaratoria di incostituzionalità - la sussistenza di fatti sostanziali o processuali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza (art 91 cpc) visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che risulta vittoriosa, e che, pertanto, in casi del genere, la compensazione delle spese determinerebbe una tutela della convenuta non efficace (visto che dovrebbe sopportare il costo delle spese legali di un giudizio inutilmente instaurato, almeno nella prima fase).
2. A questo punto si impone di individuare lo scaglione applicabile, ritenendo parte appellante
(con il terzo motivo) che il giudice di primo grado abbia individuato erroneamente con riferimento alla misura di € € 4.768,55, senza computare il valore degli interessi riconosciuti, che avrebbero portato al valore di 5.250,02, con mutamento di scaglione.
Ebbene, l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 prevede che per la determinazione del valore della controversia
- salvo quanto diversamente disposto dal comma 1 – si debba fare riferimento alle norme del codice di procedura civile.
Va, quindi, richiamato, l'art. 10, co. 2, cpc (Determinazione del valore), a mente del quale gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Pertanto, dandosi per non contestato il calcolo degli interessi effettuato da parte appellante, occorre applicare lo scaglione superiore al valore di € 5.200,00.
3. A questo punto, con riferimento al secondo motivo di appello, (inerente la contestazione della liquidazione delle spese al di sotto dei valori medi) va rammentato (cfr. Cass. n. 10343/2020)
3 che <In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi>>.
4. Fondato è il quarto motivo di gravame, inerente la mancata liquidazione delle spese di CTP
(€ 480,00, come documentato da fattura), qualificabile quale danno emergente riconoscibile alla parte vittoriosa.
5. Dalle superiori argomentazioni discende che la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite non è da considerarsi corretta e sufficiente e, pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, parte appellata deve essere condannata alla rifusione integrale delle spese del primo grado di giudizio, oltre che alle spese del presente grado di giudizio in base al principio della soccombenza, nonché alla rifusione integrale delle spese di CTU e di CTP.
In ordine al quantum della condanna le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co.
1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria, prendendo a riferimento, per il giudizio di primo grado, lo scaglione superiore a € 5.200,00 e per il giudizio di secondo grado quello inferiore, tenendo conto che in appello si discuteva di una differenza sulle mere spese di lite oltre che delle spese di CTP.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata alla rifusione delle spese di CTP pari ad € 480,00, nonché alla rifusione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida, in sostituzione di quelle liquidate dal giudice di primo grado, in complessivi € 1.000,00, oltre € 164,00 per esborsi, nonché spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidate in complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre euro 174,00 per esborsi, nonché spese forfettarie iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
4 - pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta - appellata.
Così deciso in Roma addì 27/11/2025.
Il giudice
(NL De AR RO)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
* * * *
In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica
* * * *
In persona del giudice unico Dott. NL De AR RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 44321 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 14 ottobre 2025 e vertente
TRA
, con l'avv. Mauro Pasquale D'Antonio; Parte_1
APPELLANTE
E
, quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., con l'avv. Forza Maria Selvaggia;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace Roma n. 13043/2021, pubblicata il
7/06/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria, ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione per la metà delle spese di lite per la metà, alla loro liquidazione al di sotto dei valori medi e in base ad uno scaglione errato, nonché al mancato riconoscimento delle spese per il pagamento del CTP.
si è costituita opponendosi all'accoglimento dell'appello. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata trattenuta all'udienza indicata in epigrafe.
1 *****
1. Relativamente al primo motivo di gravame, si osserva quanto segue.
La soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass. n.
19456/2008).
Costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché D.P.R. n. 115\2002. Secondo l'art. 92 c.p.c. (nella versione vigente novellata dal
D.L. n. 132/2014 , applicabile al caso di specie ratione temporis) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La giurisprudenza di legittimità interviene da lungo tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principi con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono;
con allungamento della durata del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999;
Rispetto a tale complesso normativo, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, invocata dall'appellata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili <in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari
"gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia>>;
Nel caso di specie, con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta che non è nel caso di specie ravvisabile una soccombenza reciproca, richiedendo tale fattispecie la proposizione di
2 domande reciproche contrapposte e non potendosi estendere al caso di mero accoglimento parziale dell'unica domanda attorea.
In realtà tale profilo è oggetto di disputa in sede giurisprudenziale, ma la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 32061/2022, richiamata da Cass. n. 13827/2024) ha chiarito che
<In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>>.
Ciò premesso, questo giudice – per un verso - ritiene di uniformarsi al predetto orientamento e – per altro verso - non ravvisa affatto – neppure con riferimento alla richiamata declaratoria di incostituzionalità - la sussistenza di fatti sostanziali o processuali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza (art 91 cpc) visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che risulta vittoriosa, e che, pertanto, in casi del genere, la compensazione delle spese determinerebbe una tutela della convenuta non efficace (visto che dovrebbe sopportare il costo delle spese legali di un giudizio inutilmente instaurato, almeno nella prima fase).
2. A questo punto si impone di individuare lo scaglione applicabile, ritenendo parte appellante
(con il terzo motivo) che il giudice di primo grado abbia individuato erroneamente con riferimento alla misura di € € 4.768,55, senza computare il valore degli interessi riconosciuti, che avrebbero portato al valore di 5.250,02, con mutamento di scaglione.
Ebbene, l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 prevede che per la determinazione del valore della controversia
- salvo quanto diversamente disposto dal comma 1 – si debba fare riferimento alle norme del codice di procedura civile.
Va, quindi, richiamato, l'art. 10, co. 2, cpc (Determinazione del valore), a mente del quale gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Pertanto, dandosi per non contestato il calcolo degli interessi effettuato da parte appellante, occorre applicare lo scaglione superiore al valore di € 5.200,00.
3. A questo punto, con riferimento al secondo motivo di appello, (inerente la contestazione della liquidazione delle spese al di sotto dei valori medi) va rammentato (cfr. Cass. n. 10343/2020)
3 che <In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi>>.
4. Fondato è il quarto motivo di gravame, inerente la mancata liquidazione delle spese di CTP
(€ 480,00, come documentato da fattura), qualificabile quale danno emergente riconoscibile alla parte vittoriosa.
5. Dalle superiori argomentazioni discende che la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite non è da considerarsi corretta e sufficiente e, pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, parte appellata deve essere condannata alla rifusione integrale delle spese del primo grado di giudizio, oltre che alle spese del presente grado di giudizio in base al principio della soccombenza, nonché alla rifusione integrale delle spese di CTU e di CTP.
In ordine al quantum della condanna le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co.
1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria, prendendo a riferimento, per il giudizio di primo grado, lo scaglione superiore a € 5.200,00 e per il giudizio di secondo grado quello inferiore, tenendo conto che in appello si discuteva di una differenza sulle mere spese di lite oltre che delle spese di CTP.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna parte appellata alla rifusione delle spese di CTP pari ad € 480,00, nonché alla rifusione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida, in sostituzione di quelle liquidate dal giudice di primo grado, in complessivi € 1.000,00, oltre € 164,00 per esborsi, nonché spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidate in complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre euro 174,00 per esborsi, nonché spese forfettarie iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
4 - pone le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta - appellata.
Così deciso in Roma addì 27/11/2025.
Il giudice
(NL De AR RO)
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