TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1004 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 30/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv FRAIOLI FEDERICA la quale insiste per l'ammissione della CTU e chiede in subordine la decisione riportandosi al suo ricorso nonchè per l'avv. in CP_1 sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale si riporta alla memoria in atti, si oppone alla richiesta di CTU ed insiste per il rigetto del ricorso .
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. FRAIOLI FEDERICA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ INAIL - VIA DALMAZIA CP_1 P.IVA_1
32 66034 LANCIANO con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo capitale per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.9.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “discopatia CP_1
lombare.” e che la domanda e il successivo ricorso amministrativo erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo capitale con una menomazione pari superiore al 9% o nell'altra misura accertata in corso di causa. Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa prima quale cuoco dal 1978 e successivamente quale muratore dal 1980.
Precisava lo stesso ricorrente che tale attività prevedeva “la movimentazione manuale di carichi pesanti e l'uso di strumenti vibranti quali demolitori, martelli pneumatici e trapani a percussione”
Si costituiva in giudizio l' l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto CP_1
infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza dell'esposizione a rischio e del nesso causale.
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Dagli atti di causa (estratto contributivo, documentazione Centro Impiego, buste paga) risulta che il ricorrente ha lavorato prima come cuoco e successivamente quale operaio muratorper e varie ditte.
L'unico teste escusso ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente “ per tutta la seconda metà dell'anno. 2022” ( circa sei mesi) e soltanto per quel periodo ha potuto confermare che il signor lavorava quale operaio edile, Parte_2
movimentando carichi pesanti, utilizzando strumenti vibranti e assumendo posizioni coatte.
In considerazione del breve lasso di tempo per il quale il teste ha potuto confermare le mansioni, l'orario di lavoro e le lavorazioni svolte dal ricorrente deve ritenersi che non sia stato provata in modo adeguata l'esposizione, per un periodo sufficiente lungo, all'esposizione al rischio lavorativo.
Ne in tal senso appare idonea la documentazione allegata dal ricorrente la quale prova che il ricorrente ha lavorato dal 1978 quale cuoco ed operaio muratore dal 1978 ma non le mansioni e le lavorazioni a cui lo stesso sia stato adibito ed in particolare l'uso di strumenti vibranti e la movimentazione manuale di carichi, elementi necessari per l'accertamento dell'esposizione al rischio lavorativo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- rigetta il ricorso;
- condanna, di conseguenza, il ricorrente. al pagamento, alla parte resistente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico del ricorrente.
Avezzano 30.5.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza