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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice RE DE NE ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile (R.G. 254/24) promossa da:
- Avv. NI Maione Parte_1
CONTRO
- Avv. Marco Perrina Controparte_1
OL NI - contumace MOTIVI DELLA DECISIONE La società ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore di Parte_1 CP_1
844.219,79 euro, oltre interessi legali. La domanda si basa sul contratto di subappalto sottoscritto con la Webboxitalia s.r.l. (oggi ) CP_1 il 19/7/21, in cui la era General Contractor dei lavori di ristrutturazione edilizia e di Parte_1 qualificazione energetica nel condominio Residence 31 "Arcobaleno" di Via Giardini n. 736/742/746 a Modena. A tale contratto le parti avevano raggiunto due Addendum per ulteriori attività, sottoscritti rispettivamente il 13/8/21 e il 31/5/22. L'importo azionato si compone di due voci distinte. La prima concerne 444.219,79 euro, costituenti acconti versati dalla ricorrente alla convenuta, chiesti in restituzione per lavori caratterizzati da presunti inadempimenti della Reintegra. La seconda invece è costituita dalle spese che avrebbe sostenuto per il rifacimento dei Parte_1 lavori della copertura dell'immobile per 400.000,00 euro, versati ad altra ditta. Si costituiva la Reintegra, contestando integralmente la richiesta avversaria, e chiedendo la chiamata in causa in garanzia, in caso di accoglimento delle domande della ricorrente, del Direttore dei Lavori e Progettista, ing. NI OL, che restava contumace. Il precedente Giudice disponeva il 4/9/24 la trasformazione del rito da semplificato a ordinario, e formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, che prevedeva il versamento da parte della convenuta all'attrice di 225.000,00 euro, che veniva ribadita con l'ordinanza del 13/4/25, e rifiutata dalle parti. La causa è stata istruita mediante l'audizione del testimone mentre è stata dichiarata Testimone_1 la decadenza in relazione all'altro testimone con l'ordinanza del 9/7/25 del Giudice Tes_2
Onorario delegato alla prova. Il successivo tentativo di conciliazione promosso da chi scrive ha avuto esito negativo. All'esito dell'istruttoria è emerso quanto segue.
1) La domanda restitutoria degli acconti. Tale domanda è stata scomposta in due voci di acconto, rispettivamente di 355.480,50 euro per i lavori sulle parti comuni e di 88.739,29 euro per le parti private. La ha prodotto sub.21 la proposta di Reintegra del 12/4/23 di restituzione degli acconti, Parte_1 che ha interpretato come riferita all'intero importo oggetto della domanda restitutoria in esame. In realtà la stessa invece si deve intendere circoscritta alle sole parti private, oggetto dei due Addendum sopra citati, come emerge dal riferimento esplicito a tali parti dell'immobile contenuto nella proposta. L'importo di 88.739,29 euro, essendo stato oggetto di proposta restitutoria, deve considerarsi dovuto, perché non contestato. Per determinare poi la restituzione della somma relativa alle parti comuni, occorre rifarsi all'incontestata dichiarazione del Direttore dei Lavori, e terzo chiamato, NI OL, con data 19/5/22, dove si legge che la ha eseguito lavori per un importo di 908.578,82 euro. CP_1
Detraendo tale somma da quella complessiva degli acconti (1.133.604,16 euro), si perviene all'importo di 225.025,34 euro, che in forma lievemente ridotta era stato oggetto delle proposte transattive del Giudice precedente. Sottraendo da tale importo quello per le parti private si individua in 136.286,05 euro la somma da restituire per le parti comuni. Risulta quindi inutile la Ctu chiesta dalla convenuta per redigere la contabilità finale del cantiere. Sotto il profilo processuale la restituzione in esame deve considerarsi l'esito di una risoluzione implicita del contratto di subappalto, perché non emerge una domanda espressa in tale senso. Le causali espresse nel ricorso per la risoluzione e la restituzione sono due. La prima, relativa all'inadempimento dei lavori per il tetto, non può essere valutata tecnicamente, perchè non è stato effettuato prima della causa alcun accertamento tecnico preventivo, e, a dire proprio della , i luoghi sono stati alterati dall'intervento di un'altra ditta. Parte_1
Opera invece l'altro inadempimento, contestato a dal direttore dei lavori con il suo ordine CP_1 di servizio del 9/9/22, concernente il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori indicate a pagina 3 di tale ordine, relative al periodo dal 20 agosto al 3 settembre dello stesso anno. Si tratta di violazioni non contestate specificamente nei due atti processuali (comparsa e memoria integrativa) della . CP_1
Quindi deve essere dichiarata implicitamente la risoluzione di diritto di cui agli articoli 11 e 16, punto (xvi), del contratto di subappalto, che lo rende risolvibile ex art. 1456 c.c. per inadempimento degli ordini del direttore dei lavori relativi alla sicurezza. Gli interessi legali sull'importo di 225.025,34 euro decorrono dalla data di notifica del ricorso (30/1/24), primo atto di messa in mora della convenuta in ordine alla domanda restitutoria.
2) La domanda risarcitoria. Tale domanda non è accoglibile, perché la presunta spesa per porre rimedio ai vizi lamentati non è stata supportata da alcuna prova documentale dell'esborso relativo.
3) La chiamata in garanzia di NI OL. Poiché le eventuali carenze progettuali non sono state esaminate ai fini dell'accoglimento parziale delle domande attrici, la chiamata in causa del OL quale progettista da parte di merita CP_1 rigetto, senza pronuncia sulle spese di lite, stante la sua contumacia.
4) Le spese di lite. Le spese di lite devono tenere in considerazione solo la notevole soccombenza parziale della ricorrente, che ha visto ridimensionata la propria domanda iniziale di tre quarti circa, mentre il rifiuto della proposta di conciliativa del Giudice precedente non risulta avere effetti concreti, stante la soccombenza comunque della convenuta per il resto. Il calcolo del quarto delle spese della ricorrente, essendo compensate per il resto le stesse, si deve effettuare sui valori medi dello scaglione riferibile alla somma riconosciuta ad essa.
P.Q.M.
DA : Controparte_2
- pagare a 225.025,34 euro, oltre agli interessi legali dal 30/1/24 Parte_1 al saldo, per le causali indicate nella motivazione.
- rimborsare alla controparte un quarto delle spese di lite, che liquida in 448,50 euro per esborsi e 3.525,75 euro per compensi, oltre accessori di legge, compensandole per il resto. RIGETTA tutte le domande della convenuta
contro
NI OL. DICHIARA NLP tra tali parti in ordine alle spese di lite. RIGETTA per il resto le domande attrici.
Genova,19/11/25 Il Giudice Unico Civile
RE DE NE