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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2053/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PUPO Parte_1
AN
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.7.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva Codesto
Tribunale chiedendo di “ 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di agenzia comunicato da al Sig. in data 15 aprile 2025, per insussistenza della Controparte_1 Parte_1 giusta causa.
2. Per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. delle seguenti somme, o delle maggiori o minori Parte_1 somme che risulteranno dovute in corso di causa, anche a seguito di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio:
a. A titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di € 10.934,46. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
b. A titolo di indennità suppletiva di clientela, la somma di € 3.131,90., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
c. A titolo di mancato preavviso la somma di € 8.930,00 d. A titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. e art. 13, Capo III, AEC Commercio, la somma che sarà determinata in via equitativa, nei limiti del massimale di legge, oltre 5. Condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze professionali
[...] del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. “
Fissata l'udienza di comparizione non si costituiva in giudizio la parte convenuta.
All'odierna udienza, stante la mancata comparizione delle parti, il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
***
Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, regolarmente comunicato, alla parte convenuta.
Come noto, cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1483/2015 “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso introduttivo alla controparte e in assenza di specifica istanza di remissione in termini, il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2053/2025, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
- nulla sulle spese
Crotone, 02/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI