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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 2124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
CE Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del nel procedimento civile iscritto al n. 2124 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'01.08.1981, rappresentato e difeso, giusta procura resa su atto separato, dall'Avv.ta
Mariella Vizzari, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco,
Trav. Fondo Falcone, n. 1, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
22.05.1985, rappresentata e difesa, giusta procura resa su atto separato, dall'Avv. Paolo
Davide Barberi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Santa Lucia al Parco,
n. 12, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 29.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Villa San Giovanni (RC) il 18.06.2016, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (RC) al n.10, Parte II, Serie A, anno
2016;
considerato che
con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito
1 telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Villa San
Giovanni (RC) il 18.06.2016; b) dal matrimonio è nato un figlio: CE
(03.02.2019), ancora minorenne;
letto il decreto n. 168/2023, depositato il 17.07.2023, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che
risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che
le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 07.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 29.07.2024 da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (RC), Parte II, n.10, Serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio CE, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata del figlio minore per le questioni
2 di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra
[...]
avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno e/o funzionale – di trasferire CP_1 altrove la propria residenza e quella del figlio CE, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e dandone notizia a quest'ultimo con congruo preavviso;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, salve improrogabili esigenze lavorative, da comunicare tempestivamente alla madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio CE:
- Due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'uscita della scuola) sino al lunedì mattina all'entrata dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'entrata della scuola);
- Durante la settimana in cui il padre non lavora fuori città (normalmente, due settimane alternate al mese), CE frequenterà con lo stesso dal mercoledì all'uscita dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'uscita della scuola) sino al giovedì mattina all'entrata dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'entrata della scuola);
- I genitori manifestano reciproca disponibilità a variare i predetti turni in considerazione degli impegni, anche lavorativi, di entrambi, da comunicarsi con congruo anticipo onde consentire la migliore organizzazione nel preminente interesse del figlio;
4) Durante le festività natalizie, tenendo presente il regime ordinario di affido e le necessità dell'alternanza vigilia/festa, CE potrà stare con i genitori, ad anni alterni, secondo il seguente schema: con il primo di essi, la sera del 24 dicembre ed il giorno del primo gennaio, con al'altro genitore il giorno 25 dicembre e la sera del 31 dicembre;
l'Epifania seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Durante le festività pasquali, CE potrà trascorrere ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
6) Durante il periodo feriale estivo (luglio e agosto), in considerazione della tenera età di CE e salve diverse intese nel suo interesse, il bambino potrà trascorrere col padre ulteriori sette giorni rispetto all'affido ordinario, inizialmente suddivisi in due periodi di tre e quattro giorni consecutivi ciascuno;
il calendario estivo sarà condiviso dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Se le vacanze con il figlio saranno fuori città, o comunque presso indirizzo diverso da quello abituale, i genitori dovranno preventivamente e reciprocamente comunicarsi la località di vacanza, gradendo in ogni caso all'altro genitore costanti comunicazioni telefoniche di aggiornamento.
Entrambi i genitori concordano sin da ora che il periodo di vacanze estive che
CE trascorrerà con il padre aumenterà di anno in anno proporzionalmente alla maggiore autonomia che sarà acquistata dal bambino con la crescita e, in ogni caso, tenendo sempre presenti le esigenze ed il preminente interesse del figlio;
7) Entrambi i genitori, per una migliore gestione delle esigenze del figlio minore
CE e nell'esclusivo interesse dello stesso, potranno ricorrere al sostegno ed alla collaborazione delle rispettive famiglie di origine;
3 8) Il sig. , a decorrere dal mese successivo a quello di introduzione Parte_1 del ricorso compreso, continuerà a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio CE, della somma di EURO
250,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, detta somma dovrà essere corrisposta in unica soluzione mediante bonifico su c/c bancario intestato alla sig.ra (IBAN: Controparte_1
[...]), entro il giorno 15 di ogni mese solare;
9) inoltre, il SI. acconsente affinché la SI.ra percepisca per intero Pt_1 CP_1
l'assegno Unico, dichiarando, con la sottoscrizione del presente atto, di rinunciare con effetto immediato alla quota del 50% sinora dallo stesso percepita;
10) Il sig. , inoltre, rimborserà la sig.ra il 50% Parte_1 Controparte_1
(cinquanta per cento) delle spese straordinarie obbligatorie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio CE, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per tutto quanto qui non espressamente previsto – le parti fanno riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria (e in particolare all'art.10), che espressamente dichiarano di conoscere ed accettare;
11) I genitori si impegnano a mantenere con contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, inoltre, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12) I coniugi dichiarano di voler provvedere personalmente ciascuno al proprio mantenimento;
13) Le parti presentano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14) le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza;
15) di essere stati edotti della possibilità, prevista dall'art. 127-ter c.p.c., che l'udienza presidenziale sia sostituita dal deposito di note scritte;
16) di confermare la propria volontà di divorziarsi consensualmente alle condizioni esposte nel presente ricorso introduttivo del giudizio;
17) di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
18) di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
19) di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi alla fissanda udienza;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 03/12/2024
4 Il Giudice Estensore
CE Campagna
Il Presidente
Giuseppe Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
CE Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del nel procedimento civile iscritto al n. 2124 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'01.08.1981, rappresentato e difeso, giusta procura resa su atto separato, dall'Avv.ta
Mariella Vizzari, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II Tronco,
Trav. Fondo Falcone, n. 1, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
22.05.1985, rappresentata e difesa, giusta procura resa su atto separato, dall'Avv. Paolo
Davide Barberi, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Santa Lucia al Parco,
n. 12, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato il 29.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Villa San Giovanni (RC) il 18.06.2016, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (RC) al n.10, Parte II, Serie A, anno
2016;
considerato che
con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito
1 telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.; constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Villa San
Giovanni (RC) il 18.06.2016; b) dal matrimonio è nato un figlio: CE
(03.02.2019), ancora minorenne;
letto il decreto n. 168/2023, depositato il 17.07.2023, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che
risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che
le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 07.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 29.07.2024 da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Villa San Giovanni (RC), Parte II, n.10, Serie A, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio CE, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata del figlio minore per le questioni
2 di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La sig.ra
[...]
avrà la facoltà – ove lo ritenga opportuno e/o funzionale – di trasferire CP_1 altrove la propria residenza e quella del figlio CE, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e dandone notizia a quest'ultimo con congruo preavviso;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, salve improrogabili esigenze lavorative, da comunicare tempestivamente alla madre, potrà vedere e tenere con sé il figlio CE:
- Due fine settimana al mese, dal sabato all'uscita dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'uscita della scuola) sino al lunedì mattina all'entrata dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'entrata della scuola);
- Durante la settimana in cui il padre non lavora fuori città (normalmente, due settimane alternate al mese), CE frequenterà con lo stesso dal mercoledì all'uscita dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'uscita della scuola) sino al giovedì mattina all'entrata dell'asilo (oppure, quando inizierà la frequentazione, all'entrata della scuola);
- I genitori manifestano reciproca disponibilità a variare i predetti turni in considerazione degli impegni, anche lavorativi, di entrambi, da comunicarsi con congruo anticipo onde consentire la migliore organizzazione nel preminente interesse del figlio;
4) Durante le festività natalizie, tenendo presente il regime ordinario di affido e le necessità dell'alternanza vigilia/festa, CE potrà stare con i genitori, ad anni alterni, secondo il seguente schema: con il primo di essi, la sera del 24 dicembre ed il giorno del primo gennaio, con al'altro genitore il giorno 25 dicembre e la sera del 31 dicembre;
l'Epifania seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Durante le festività pasquali, CE potrà trascorrere ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro;
6) Durante il periodo feriale estivo (luglio e agosto), in considerazione della tenera età di CE e salve diverse intese nel suo interesse, il bambino potrà trascorrere col padre ulteriori sette giorni rispetto all'affido ordinario, inizialmente suddivisi in due periodi di tre e quattro giorni consecutivi ciascuno;
il calendario estivo sarà condiviso dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno. Se le vacanze con il figlio saranno fuori città, o comunque presso indirizzo diverso da quello abituale, i genitori dovranno preventivamente e reciprocamente comunicarsi la località di vacanza, gradendo in ogni caso all'altro genitore costanti comunicazioni telefoniche di aggiornamento.
Entrambi i genitori concordano sin da ora che il periodo di vacanze estive che
CE trascorrerà con il padre aumenterà di anno in anno proporzionalmente alla maggiore autonomia che sarà acquistata dal bambino con la crescita e, in ogni caso, tenendo sempre presenti le esigenze ed il preminente interesse del figlio;
7) Entrambi i genitori, per una migliore gestione delle esigenze del figlio minore
CE e nell'esclusivo interesse dello stesso, potranno ricorrere al sostegno ed alla collaborazione delle rispettive famiglie di origine;
3 8) Il sig. , a decorrere dal mese successivo a quello di introduzione Parte_1 del ricorso compreso, continuerà a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio CE, della somma di EURO
250,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, detta somma dovrà essere corrisposta in unica soluzione mediante bonifico su c/c bancario intestato alla sig.ra (IBAN: Controparte_1
[...]), entro il giorno 15 di ogni mese solare;
9) inoltre, il SI. acconsente affinché la SI.ra percepisca per intero Pt_1 CP_1
l'assegno Unico, dichiarando, con la sottoscrizione del presente atto, di rinunciare con effetto immediato alla quota del 50% sinora dallo stesso percepita;
10) Il sig. , inoltre, rimborserà la sig.ra il 50% Parte_1 Controparte_1
(cinquanta per cento) delle spese straordinarie obbligatorie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio CE, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per tutto quanto qui non espressamente previsto – le parti fanno riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria (e in particolare all'art.10), che espressamente dichiarano di conoscere ed accettare;
11) I genitori si impegnano a mantenere con contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, inoltre, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12) I coniugi dichiarano di voler provvedere personalmente ciascuno al proprio mantenimento;
13) Le parti presentano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14) le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione personale dei coniugi all'udienza;
15) di essere stati edotti della possibilità, prevista dall'art. 127-ter c.p.c., che l'udienza presidenziale sia sostituita dal deposito di note scritte;
16) di confermare la propria volontà di divorziarsi consensualmente alle condizioni esposte nel presente ricorso introduttivo del giudizio;
17) di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
18) di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
19) di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi alla fissanda udienza;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 03/12/2024
4 Il Giudice Estensore
CE Campagna
Il Presidente
Giuseppe Campagna
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