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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8743 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
AN NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32726/2024 , vertente
TRA
(YEMEN, 15/03/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIETRO MADONIA;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 28/10/1965), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. GIULIA DEL CHIARO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
, precisando che i coniugi si erano separati nell'anno 2015, che
[...]
da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio. Dopo la costituzione di Controparte_1
le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una
[...]
soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“-revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente a favore
della figlia di anni 28 oramai autonoma economicamente;
-revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente a favore
della sigra;
Controparte_1
-i coniugi provvederanno al proprio mantenimento ognuno per se;
-l'immobile già destinato a casa coniugale verrà alienato dalle parti, con il
ricavato, detratto l'importo di € 60.000 che il sig. utilizzerà per Pt_1
l'estinzione del residuo mutuo, che verrà destinato alla sig.ra
[...]
.” Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/09/1992, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, ferma 3
restando la valenza negoziale delle conclusioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32726/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 19/09/1992 tra , , 15/03/1967) e Parte_1 Parte_2 Pt_3
(ROMA (RM), 28/10/1965) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1108, Parte
II, Serie A03 Anno 1992 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 30/05/2025
Il DI estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
AN NI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32726/2024 , vertente
TRA
(YEMEN, 15/03/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIETRO MADONIA;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 28/10/1965), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. GIULIA DEL CHIARO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
, precisando che i coniugi si erano separati nell'anno 2015, che
[...]
da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio. Dopo la costituzione di Controparte_1
le parti hanno raggiunto un accordo per giungere ad una
[...]
soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“-revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente a favore
della figlia di anni 28 oramai autonoma economicamente;
-revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente a favore
della sigra;
Controparte_1
-i coniugi provvederanno al proprio mantenimento ognuno per se;
-l'immobile già destinato a casa coniugale verrà alienato dalle parti, con il
ricavato, detratto l'importo di € 60.000 che il sig. utilizzerà per Pt_1
l'estinzione del residuo mutuo, che verrà destinato alla sig.ra
[...]
.” Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 19/09/1992, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi, ferma 3
restando la valenza negoziale delle conclusioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32726/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 19/09/1992 tra , , 15/03/1967) e Parte_1 Parte_2 Pt_3
(ROMA (RM), 28/10/1965) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1108, Parte
II, Serie A03 Anno 1992 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 30/05/2025
Il DI estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR NZ