TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
6385/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv.to Maria Maddalena Rossi
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 17.05.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/24, emesso in favore della resistente a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali insoluti per gli anni dal
2002 al 2013, oltre interessi e sanzioni, ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato sostenendo, in particolare, la prescrizione del credito azionato. La parte convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
17.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione non può essere accolta.
Con riguardo all'eccepita prescrizione occorre rilevare che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, “Con sentenza 6 settembre
2007 n. 18698 questa Corte ha precisato che la L. n. 335 del 1995 ha unificato i termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall' ma non ha CP_2 inciso sulla previgente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado CP_1 di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008 n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, proprio con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime Controparte_1 precedente la Delib. 25 novembre 1998 modificativa dell'art. 45 del regolamento della , che la prescrizione dei contributi decorre CP_1 dalla trasmissione alla della dichiarazione del debitore, ai CP_1 sensi dell'art. 17, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008 n. 29664). Nella specie, come precisato anche nel secondo motivo di impugnazione, deve ritenersi circostanza acquisita quella della mancata trasmissione alla Cassa della dichiarazione prescritta dalla
L. n. 773 del 1982, art. 17 (pag. 10 della sentenza impugnata) in relazione ai redditi prodotti dal quale urbanista, sicché Pt_2 deve ritenersi che il termine prescrizionale erroneamente sia stato fatto decorrere sul presupposto dell'inapplicabilità della L. n. 773 del 1982, art. 19 che, al contrario, per le considerazioni esposte doveva ritenersi applicabile. Quest'ultimo articolo, al comma 2, dispone che "per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, delle CP_1 dichiarazione di cui all'art. 17" e, cioè, dalla dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari che l'iscritto è tenuto ad effettuare annualmente alla ". La stessa L. n. 773 del 1982, art. 17, CP_1 comma 1 dispone che "gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare, con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione CP_1 della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno" (cfr. sent. Cass. n. 4981/14).
Pertanto, deve concludersi che la prescrizione dei crediti contributivi decorra dalla data di trasmissione alla da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria (termine fissato per il 15 settembre di ogni anno), come stabilito dall'art. 19 della Legge n. 773/82.
Considerato dunque che, nel caso di specie, tale adempimento non è mai stato eseguito dal geometra , il quale non ha infatti Pt_1 fornito alcuna prova in tal senso, ne consegue che non sono mai decorsi i termini prescrizionali. A ciò si aggiunga che la ha depositato in giudizio numerosi Pt_3 atti interruttivi della prescrizione per cui deve ritenersi in ogni caso non decorso il relativo termine quinquennale.
Deve inoltre ritenersi esistente un interesse di a munirsi di Pt_3 un titolo esecutivo giudiziale, azionabile nell'ambito del processo esecutivo civile, che non sconta le limitazioni sulla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale.
Infine, nel decreto ingiuntivo impugnato è previsto il pagamento di
“interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”; si fa riferimento agli interessi calcolati ex art. 43 comma 8 Regolamento sulla Contribuzione, come espressamente richiesto nel ricorso depositato in fase monitoria. Tali interessi devono essere calcolati
“dal dovuto”, ossia a decorrere dalla data di emissione del suddetto decreto (1.03.2024) sino al soddisfo, essendo la somma di €
58.299,98 già comprensiva dei suddetti interessi.
Per tali motivi l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo.
Condanna o al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_3 in complessivi 4.200,00, oltre accessori se dovuti.
Aversa 18.04.2025
IL GIUDICE