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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4586/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Maragno e Silvia A. Bacchin in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, che il sig. è Parte_1
creditore della sig.ra della residua somma di Euro 19.472,00 e per l'effetto CP_1
condannare parte convenuta, al pagamento, in restituzione o in via subordinata ex art. 2033 o
2041 c.c., della somma complessiva di Euro 19.472,00 o in quella minore o maggiore somma
1 che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data della diffida del 07.09.2022 al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e competenze oltre accessori (rimborso spese forfetarie al 15%, iva e cpa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere il pagamento della somma di € 19.472,00, a titolo di CP_1
restituzione di un mutuo, oppure, in subordine, di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza giusta causa.
, cui l'atto di citazione risulta notificato a mani proprie, non si è costituita ed è CP_1
stata, pertanto, dichiarata contumace.
La domanda principale è fondata entro i limiti di seguito indicati.
A sostegno della pretesa l'attore ha dedotto di aver trasferito a titolo di mutuo alla convenuta, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, la complessiva somma di €
49.808,00, con bonifici bancari disposti a partire dal 2012 e di aver anche formalizzato, per una parte del credito, gli accordi intercorsi, in due “contratti di mutuo” sottoscritti in data
20.03.2013 e 03.05.2013, rispettivamente per importo pari a € 27.000,00 e € 1.000,00.
Ha aggiunto che, una volta conclusa la relazione, aveva concordato con la convenuta la quantificazione del proprio credito nel minor importo di € 46.972,00 e la restituzione di tale somma in rate mensili di € 500,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di maggio 2017, e che tale accordo era rimasto parzialmente inadempiuto, avendo la sig.ra sospeso il versamento dei ratei dall'ottobre 2021. CP_1
Orbene, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, " L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma
2 anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di (…) somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa …), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
24328 del 16/10/2017; Sez. 2, n. 3642 del 24/02/2004).
In specie, l'attore, rispetto ad un credito di € 15.384,00, ha fornito la prova del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa, dimettendo i due contratti di mutuo sottoscritti nel 2013, da cui risulta l'impegno della convenuta alla restituzione di un complessivo importo di €
28.500,00 (doc. 3 e 4), nonché i bonifici eseguiti nel corso degli anni 2012-2015 in favore della stessa (doc. 2), per lo più connotati dall'espressa causale di “prestito” o “loan”, idonea di per sè a denotare la natura del rapporto così come dedotta con la domanda principale.
Viceversa, per i bonifici successivi alle due scritture del 2013 non connotati da causale analoga a quella innanzi indicata, ma bensì dall'indicazione di “biglietti aerei”, “tesori d'oriente”,
“autoriparazione”, “spese officina”, “bollo auto”, non appare configurabile il contratto di cui all'art. 1813 c.c., in mancanza di qualsivoglia elemento da cui evincere la funzione della dazione di finanziamento in favore della beneficiaria.
Sennonché per tali ultimi versamenti deve accogliersi la domanda subordinata intesa alla ripetizione dell'indebito, neppure la convenuta, rimasta contumace, avendo offerto elementi per dimostrare l'esistenza di una valida causa di ritenzione.
In conclusione, la convenuta dev'essere condannata a versare in favore dell'attore la somma di € 19.472,00, oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora (13.09.2022, doc. 9) al saldo Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per il valore della controversia, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e delle modalità della fase decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la convenuta a restituire in favore dell'attore, per i titoli sopra indicati, la somma di € 19.472,00, oltre interessi legali dal 13.09.2022 al saldo;
2. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 288,70 per spese e € 3.600,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 20 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4586/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Maragno e Silvia A. Bacchin in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, che il sig. è Parte_1
creditore della sig.ra della residua somma di Euro 19.472,00 e per l'effetto CP_1
condannare parte convenuta, al pagamento, in restituzione o in via subordinata ex art. 2033 o
2041 c.c., della somma complessiva di Euro 19.472,00 o in quella minore o maggiore somma
1 che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data della diffida del 07.09.2022 al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e competenze oltre accessori (rimborso spese forfetarie al 15%, iva e cpa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
al fine di ottenere il pagamento della somma di € 19.472,00, a titolo di CP_1
restituzione di un mutuo, oppure, in subordine, di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza giusta causa.
, cui l'atto di citazione risulta notificato a mani proprie, non si è costituita ed è CP_1
stata, pertanto, dichiarata contumace.
La domanda principale è fondata entro i limiti di seguito indicati.
A sostegno della pretesa l'attore ha dedotto di aver trasferito a titolo di mutuo alla convenuta, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, la complessiva somma di €
49.808,00, con bonifici bancari disposti a partire dal 2012 e di aver anche formalizzato, per una parte del credito, gli accordi intercorsi, in due “contratti di mutuo” sottoscritti in data
20.03.2013 e 03.05.2013, rispettivamente per importo pari a € 27.000,00 e € 1.000,00.
Ha aggiunto che, una volta conclusa la relazione, aveva concordato con la convenuta la quantificazione del proprio credito nel minor importo di € 46.972,00 e la restituzione di tale somma in rate mensili di € 500,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di maggio 2017, e che tale accordo era rimasto parzialmente inadempiuto, avendo la sig.ra sospeso il versamento dei ratei dall'ottobre 2021. CP_1
Orbene, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, " L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma
2 anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di (…) somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa …), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
24328 del 16/10/2017; Sez. 2, n. 3642 del 24/02/2004).
In specie, l'attore, rispetto ad un credito di € 15.384,00, ha fornito la prova del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa, dimettendo i due contratti di mutuo sottoscritti nel 2013, da cui risulta l'impegno della convenuta alla restituzione di un complessivo importo di €
28.500,00 (doc. 3 e 4), nonché i bonifici eseguiti nel corso degli anni 2012-2015 in favore della stessa (doc. 2), per lo più connotati dall'espressa causale di “prestito” o “loan”, idonea di per sè a denotare la natura del rapporto così come dedotta con la domanda principale.
Viceversa, per i bonifici successivi alle due scritture del 2013 non connotati da causale analoga a quella innanzi indicata, ma bensì dall'indicazione di “biglietti aerei”, “tesori d'oriente”,
“autoriparazione”, “spese officina”, “bollo auto”, non appare configurabile il contratto di cui all'art. 1813 c.c., in mancanza di qualsivoglia elemento da cui evincere la funzione della dazione di finanziamento in favore della beneficiaria.
Sennonché per tali ultimi versamenti deve accogliersi la domanda subordinata intesa alla ripetizione dell'indebito, neppure la convenuta, rimasta contumace, avendo offerto elementi per dimostrare l'esistenza di una valida causa di ritenzione.
In conclusione, la convenuta dev'essere condannata a versare in favore dell'attore la somma di € 19.472,00, oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora (13.09.2022, doc. 9) al saldo Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 per il valore della controversia, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e delle modalità della fase decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la convenuta a restituire in favore dell'attore, per i titoli sopra indicati, la somma di € 19.472,00, oltre interessi legali dal 13.09.2022 al saldo;
2. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 288,70 per spese e € 3.600,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 20 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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