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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4973/2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi” promossa da nata in [...] il [...], C.F.: residente a Parte_1 C.F._1
Villaverla, via Cavour n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Anapoli con studio in Thiene, via
Monte Grappa 2N, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F.: , residente a CP_1 C.F._2
Villaverla, via Cavour n. 10, contumace
Resistente
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“1) confermarsi i provvedimenti provvisori e, conseguentemente, autorizzarsi i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale alla sig. , con i mobili che la arredano, che continuerà ad Parte_1 abitarla con il figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
le parti Persona_1 continueranno a pagare le rate di mutuo nella misura di una metà ciascuno;
pagina 1 di 6 3) disporsi che il padre possa vedere il figlio liberamente concordando direttamente con il figlio Per_1 le modalità di visita;
4) condannarsi il signor a corrispondere alla sig. la somma di € 300,00 al CP_1 Parte_1 mese, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo concorso mantenimento del figlio entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese. La somma suddetta verrà rivalutata annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, a decorrere dal mese di dicembre 2025;
5) condannarsi il sig. a concorrere al pagamento, nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) condannarsi il sig. a corrispondere alla sig. la somma di € 200,00 al mese CP_1 Parte_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo concorso mantenimento del coniuge, somma rivalutabile annualmente;
7) spese e competenze di causa rifuse, da liquidarsi in regime di gratuito patrocinio”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 4.07.1997; che il matrimonio, celebrato in Negotin (Serbia), era stato regolarmente CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villaverla (VI) al n. 50, P. 2, serie C, anno 2024; che dall'unione erano nati due figli, in data 17.12.1997 e in data Persona_2 Persona_1
24.04.2006; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi nell'anno 2023, con frequenti litigi dovuti all'assunzione, da parte del marito, di decisioni contrarie all'interesse della famiglia che avevano reso insostenibile la prosecuzione della convivenza;
di aver sempre provveduto al pagamento del mutuo cointestato acceso sulla casa familiare, utilizzando i proventi del proprio lavoro part-time svolto presso un'impresa di pulizie, ammontanti a circa 800 euro mensili;
che il resistente, percettore di una retribuzione di euro 2.300,00 mensili in forza di lavoro prestato alle dipendenze della società PM s.r.l. di Monticello
TE OT (VI), sosteneva tutte le altre spese per la famiglia;
che la figlia primogenita era economicamente autosufficiente e non risiedeva più nell'abitazione familiare, a differenza del figlio maggiorenne ancora studente;
tanto premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione Per_1
pagina 2 di 6 personale dei coniugi, prevedendosi a carico di l'obbligo di corrispondere, ogni mese, un CP_1 assegno di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese di Per_1 carattere straordinario, nonché di concorrere al proprio mantenimento, mediante versamento di un assegno di euro 200,00 mensili;
inoltre, avanzava istanza di assegnazione della casa familiare per continuare ad abitarla unitamente al figlio privo di autosufficienza economica, con la previsione che le rate del mutuo cointestato fossero suddivise tra i coniugi nella misura della metà ciascuno.
, ricevuta la notifica del ricorso, compariva spontaneamente alla prima udienza del CP_1
7.03.2025 fissata a meri fini conciliativi senza tuttavia costituirsi in giudizio a mezzo di difensore.
Alla medesima udienza, il difensore di parte ricorrente, preso atto della mancata opposizione del resistente che, anzi, sentito dal Giudice relatore, dichiarava di aderire alla domanda di separazione e a tutte le connesse richieste di natura economica, insisteva per l'accoglimento del ricorso;
pertanto, la causa veniva subito introitata per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. ai fini della formulazione del parere di competenza.
Con successiva ordinanza del 16.04.2025 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo del
Relatore con fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., regolarmente notificata da parte ricorrente nel rispetto del termine a comparire.
All'esito di detta udienza, celebrata nella contumacia del resistente, venivano emessi i provvedimenti provvisori, contemplanti la previsione di un contributo economico posto a carico del resistente per il mantenimento sia del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente (nella misura di euro
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie) sia della moglie (nella misura di euro 200,00) con assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
La causa, istruita in via documentale, era differita all'udienza “cartolare” del 30.09.2025 in cui veniva rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. per la decisione sulle conclusioni di parte ricorrente, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Rileva, infatti, il Collegio che le stesse prospettazioni della ricorrente in ordine all'intervenuta crisi coniugale dimostrano che ci si trova di fronte ad una esperienza matrimoniale naufragata nella quale l'iniziale legame affettivo si è esaurito e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, come comprovato anche dalle dichiarazione del sig. , il quale, comparso in udienza senza CP_1
pagina 3 di 6 l'assistenza di un difensore, ha manifestato la volontà di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, prestando totale adesione alle domande di parte ricorrente.
Di conseguenza ricorrono, in concreto, le condizioni fissate dall'art. 151, comma 1, c.c., per la pronuncia della separazione giudiziale.
Per quanto concerne gli aspetti di natura economica, ha chiesto che il marito Parte_1 contribuisca al mantenimento sia proprio (nella misura di euro 200,00 mensili) che del figlio Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (nella misura di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), disponendosi l'assegnazione in suo favore della casa familiare in comproprietà dei coniugi, gravata da un mutuo fondiario con rata mensile di euro 441,00.
Entrambe le domande risultano meritevoli di accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il diritto al mantenimento spetta al coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione qualora non presenti redditi adeguati, al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Secondo l'insegnamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione
13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Nel caso di specie, la sperequazione reddituale tra le parti è netta e trova puntuale riscontro nella documentazione resa disponibile dalla ricorrente, da cui si ricava che , dipendente Parte_1 dell'impresa di Pulizie Bottazzi & Vancini s.r.l., ha percepito un reddito annuo di euro 9.857,20 nel 2021, di euro 10.420,40 nel 2022 e di euro 10.796,00 nel 2023 (doc.ti 8, 9, 10), nettamente inferiore a quello percepito da che ha dichiarato redditi per complessivi euro 27.620,59 nel 2021 ed euro CP_1
25.736,00 nel 2023 (doc.ti 12 e 13). Dal raffronto delle buste paga in atti emerge che il divario economico- reddituale tra i coniugi non è mutato nell'anno 2024, in cui la sig.ra ha percepito una Parte_1 retribuzione dell'ammontare di circa 1.000,00 euro mensili, mentre il marito ha potuto contare, mensilmente, su uno stipendio di circa 2.300,00 euro (doc.ti 7 e 11). Tale squilibrio è stato di fatto ammesso dallo stesso resistente che, sentito su sua richiesta dal Giudice relatore, ha dichiarato di non opporsi ad alcuna delle domande a contenuto economico di cui al ricorso.
pagina 4 di 6 Ritiene, pertanto, il Collegio che sia equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie, versando alla stessa, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Va, altresì, disposto che il resistente concorra al mantenimento del figlio maggiorenne , Persona_1 ancora studente, mediante corresponsione alla madre di un assegno di euro 300,00 mensili, con i successivi aggiornamenti Istat, così determinato tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze del figlio correlate all'età. Inoltre, il resistente dovrà provvedere al pagamento, nella misura del
50%, delle spese straordinarie relative al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine al regime delle frequentazioni padre-figlio, stante la maggiore età del figlio.
Sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare a , che ne ha fatto espressa Parte_1 richiesta, affinché possa continuare a viverci con il figlio Per_1
La domanda di parte ricorrente relativa al pagamento delle residue rate del mutuo contratto congiuntamente dai coniugi per l'acquisto dell'immobile costituente l'abitazione familiare va dichiarata inammissibile in quanto non rientrante nella competenza del Collegio.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
7.03.1975, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 4.07.1997 CP_1 in Negotin;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaverla (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno
2024, numero 50, parte II, serie C;
3) assegna la casa familiare, sita a Villaverla (VI), via Cavour n. 10, a affinché possa Parte_1 continuare a viverci con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
4) fa obbligo a di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante CP_1 Per_1 versamento alla madre della somma mensile di € 300,00, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondersi entro il decimo giorno di pagina 5 di 6 ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) fa obbligo al resistente di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 corrispondendo alla stessa, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
6) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4973/2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi” promossa da nata in [...] il [...], C.F.: residente a Parte_1 C.F._1
Villaverla, via Cavour n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Anapoli con studio in Thiene, via
Monte Grappa 2N, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F.: , residente a CP_1 C.F._2
Villaverla, via Cavour n. 10, contumace
Resistente
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“1) confermarsi i provvedimenti provvisori e, conseguentemente, autorizzarsi i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale alla sig. , con i mobili che la arredano, che continuerà ad Parte_1 abitarla con il figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
le parti Persona_1 continueranno a pagare le rate di mutuo nella misura di una metà ciascuno;
pagina 1 di 6 3) disporsi che il padre possa vedere il figlio liberamente concordando direttamente con il figlio Per_1 le modalità di visita;
4) condannarsi il signor a corrispondere alla sig. la somma di € 300,00 al CP_1 Parte_1 mese, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo concorso mantenimento del figlio entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese. La somma suddetta verrà rivalutata annualmente, in base all'indice di rivalutazione indicato dall'ISTAT per gli operai ed impiegati, accertato nell'anno precedente, a decorrere dal mese di dicembre 2025;
5) condannarsi il sig. a concorrere al pagamento, nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) condannarsi il sig. a corrispondere alla sig. la somma di € 200,00 al mese CP_1 Parte_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo concorso mantenimento del coniuge, somma rivalutabile annualmente;
7) spese e competenze di causa rifuse, da liquidarsi in regime di gratuito patrocinio”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 4.07.1997; che il matrimonio, celebrato in Negotin (Serbia), era stato regolarmente CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villaverla (VI) al n. 50, P. 2, serie C, anno 2024; che dall'unione erano nati due figli, in data 17.12.1997 e in data Persona_2 Persona_1
24.04.2006; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi nell'anno 2023, con frequenti litigi dovuti all'assunzione, da parte del marito, di decisioni contrarie all'interesse della famiglia che avevano reso insostenibile la prosecuzione della convivenza;
di aver sempre provveduto al pagamento del mutuo cointestato acceso sulla casa familiare, utilizzando i proventi del proprio lavoro part-time svolto presso un'impresa di pulizie, ammontanti a circa 800 euro mensili;
che il resistente, percettore di una retribuzione di euro 2.300,00 mensili in forza di lavoro prestato alle dipendenze della società PM s.r.l. di Monticello
TE OT (VI), sosteneva tutte le altre spese per la famiglia;
che la figlia primogenita era economicamente autosufficiente e non risiedeva più nell'abitazione familiare, a differenza del figlio maggiorenne ancora studente;
tanto premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione Per_1
pagina 2 di 6 personale dei coniugi, prevedendosi a carico di l'obbligo di corrispondere, ogni mese, un CP_1 assegno di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese di Per_1 carattere straordinario, nonché di concorrere al proprio mantenimento, mediante versamento di un assegno di euro 200,00 mensili;
inoltre, avanzava istanza di assegnazione della casa familiare per continuare ad abitarla unitamente al figlio privo di autosufficienza economica, con la previsione che le rate del mutuo cointestato fossero suddivise tra i coniugi nella misura della metà ciascuno.
, ricevuta la notifica del ricorso, compariva spontaneamente alla prima udienza del CP_1
7.03.2025 fissata a meri fini conciliativi senza tuttavia costituirsi in giudizio a mezzo di difensore.
Alla medesima udienza, il difensore di parte ricorrente, preso atto della mancata opposizione del resistente che, anzi, sentito dal Giudice relatore, dichiarava di aderire alla domanda di separazione e a tutte le connesse richieste di natura economica, insisteva per l'accoglimento del ricorso;
pertanto, la causa veniva subito introitata per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. ai fini della formulazione del parere di competenza.
Con successiva ordinanza del 16.04.2025 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo del
Relatore con fissazione dell'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., regolarmente notificata da parte ricorrente nel rispetto del termine a comparire.
All'esito di detta udienza, celebrata nella contumacia del resistente, venivano emessi i provvedimenti provvisori, contemplanti la previsione di un contributo economico posto a carico del resistente per il mantenimento sia del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente (nella misura di euro
300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie) sia della moglie (nella misura di euro 200,00) con assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
La causa, istruita in via documentale, era differita all'udienza “cartolare” del 30.09.2025 in cui veniva rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c. per la decisione sulle conclusioni di parte ricorrente, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
La domanda di separazione personale proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Rileva, infatti, il Collegio che le stesse prospettazioni della ricorrente in ordine all'intervenuta crisi coniugale dimostrano che ci si trova di fronte ad una esperienza matrimoniale naufragata nella quale l'iniziale legame affettivo si è esaurito e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, come comprovato anche dalle dichiarazione del sig. , il quale, comparso in udienza senza CP_1
pagina 3 di 6 l'assistenza di un difensore, ha manifestato la volontà di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare, prestando totale adesione alle domande di parte ricorrente.
Di conseguenza ricorrono, in concreto, le condizioni fissate dall'art. 151, comma 1, c.c., per la pronuncia della separazione giudiziale.
Per quanto concerne gli aspetti di natura economica, ha chiesto che il marito Parte_1 contribuisca al mantenimento sia proprio (nella misura di euro 200,00 mensili) che del figlio Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (nella misura di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie), disponendosi l'assegnazione in suo favore della casa familiare in comproprietà dei coniugi, gravata da un mutuo fondiario con rata mensile di euro 441,00.
Entrambe le domande risultano meritevoli di accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il diritto al mantenimento spetta al coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione qualora non presenti redditi adeguati, al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Secondo l'insegnamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione
13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Nel caso di specie, la sperequazione reddituale tra le parti è netta e trova puntuale riscontro nella documentazione resa disponibile dalla ricorrente, da cui si ricava che , dipendente Parte_1 dell'impresa di Pulizie Bottazzi & Vancini s.r.l., ha percepito un reddito annuo di euro 9.857,20 nel 2021, di euro 10.420,40 nel 2022 e di euro 10.796,00 nel 2023 (doc.ti 8, 9, 10), nettamente inferiore a quello percepito da che ha dichiarato redditi per complessivi euro 27.620,59 nel 2021 ed euro CP_1
25.736,00 nel 2023 (doc.ti 12 e 13). Dal raffronto delle buste paga in atti emerge che il divario economico- reddituale tra i coniugi non è mutato nell'anno 2024, in cui la sig.ra ha percepito una Parte_1 retribuzione dell'ammontare di circa 1.000,00 euro mensili, mentre il marito ha potuto contare, mensilmente, su uno stipendio di circa 2.300,00 euro (doc.ti 7 e 11). Tale squilibrio è stato di fatto ammesso dallo stesso resistente che, sentito su sua richiesta dal Giudice relatore, ha dichiarato di non opporsi ad alcuna delle domande a contenuto economico di cui al ricorso.
pagina 4 di 6 Ritiene, pertanto, il Collegio che sia equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie, versando alla stessa, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Va, altresì, disposto che il resistente concorra al mantenimento del figlio maggiorenne , Persona_1 ancora studente, mediante corresponsione alla madre di un assegno di euro 300,00 mensili, con i successivi aggiornamenti Istat, così determinato tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e delle esigenze del figlio correlate all'età. Inoltre, il resistente dovrà provvedere al pagamento, nella misura del
50%, delle spese straordinarie relative al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine al regime delle frequentazioni padre-figlio, stante la maggiore età del figlio.
Sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare a , che ne ha fatto espressa Parte_1 richiesta, affinché possa continuare a viverci con il figlio Per_1
La domanda di parte ricorrente relativa al pagamento delle residue rate del mutuo contratto congiuntamente dai coniugi per l'acquisto dell'immobile costituente l'abitazione familiare va dichiarata inammissibile in quanto non rientrante nella competenza del Collegio.
Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
7.03.1975, e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 4.07.1997 CP_1 in Negotin;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villaverla (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno
2024, numero 50, parte II, serie C;
3) assegna la casa familiare, sita a Villaverla (VI), via Cavour n. 10, a affinché possa Parte_1 continuare a viverci con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
4) fa obbligo a di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante CP_1 Per_1 versamento alla madre della somma mensile di € 300,00, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, da corrispondersi entro il decimo giorno di pagina 5 di 6 ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) fa obbligo al resistente di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1 corrispondendo alla stessa, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT;
6) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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