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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1686/2022
promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Giorgi ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via della Zecca n. 1; appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._1
Daniela Zara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, Viale
Felissent 86/O;
, già (C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 assistito e difeso dagli Avv. Benelli Domenico e Vasi Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Ravenna, Via A. DE Gasperi n. 35;
appellati avverso la sentenza n. 1732/2022 del Tribunale civile di Bologna, pronunciata in data
10.06.2022
conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 1732/2022, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di CP_1
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subìti in seguito all'infortunio
[...] occorsogli in data 20 giugno 2018 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco (d'ora in poi anche solo sita in Forlì. Egli rappresentava che l'infortunio era avvenuto durante CP_4 la prova pratica d'esame dei candidati, nell'ambito della quale era stato incaricato di far parte della commissione esaminatrice come caposquadra esperto dei VVFF. Il CP_1 sosteneva di aver interrotto l'esercitazione di un candidato, di aver preso l'estintore dalle sue mani al fine di mostrare il corretto utilizzo del presidio e, al momento di azionare la leva, di essere stato spinto a terra dalla pressione fuoriuscita dall'estintore mentre alcune componenti in plastica, a causa di una deflagrazione, lo ferivano al collo e al volto. Il conveniva in giudizio (società incorporante la CP_1 Controparte_2 [...]
già ), la cui unità locale aveva fornito i presidi Controparte_3 CP_3 antincendio, che si costituiva contestando le difese avverse e avanzando domanda nei confronti della propria AG RA , al fine di essere da questa Parte_1 manlevata e garantita in caso di accoglimento della domanda principale. si Parte_1 costituiva così in giudizio aderendo quanto alla domanda attorea alle ragioni della convenuta e, in ogni caso, eccependo l'inoperatività della polizza. Al termine dell'istruttoria, il primo Giudice riteneva meritevole di accoglimento la domanda del e, ritenuto provato l'an debeatur, sulla base delle risultanze della CP_1
CTU medico-legale condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_2
(euro 50.852,00) e patrimoniali (euro 8.401,85).
Accoglieva inoltre la domanda in garanzia svolta dalla convenuta nei confronti di
, che condannava a manlevare e tenere indenne , nonostante Parte_1 Controparte_2 la AG UR avesse eccepito l'inoperatività della garanzia per l'invocata causa di esclusione di responsabilità in caso di danni cagionati “da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi”. Il Tribunale, sul punto, riteneva pienamente operativa la polizza, vertendo il caso di specie nella copertura prevista in caso di “erogazione dei servizi di installazione, manutenzione dei presidi antincendio, vendita e commercio al dettaglio di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento da lavoro”, ma anche in caso di rischi derivanti da “organizzazione di corsi di istruzione, di addestramento tecnici e pratici purchè tenuti nelle aree interne di stabilimenti uffici e loro dipendenze”. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa di , Parte_1 formulando sei motivi di gravame. Tuttavia, nelle memorie conclusive, dichiarava di rinunciare ai primi tre motivi. Con i residui tre motivi di appello, riproponeva il difetto di operatività della polizza già dedotto in primo grado e censurava la decisione del primo Giudice in ordine alla ripartizione e quantum delle spese di lite.
***
L'appello di è infondato e la sentenza di primo grado deve essere Parte_1 integralmente confermata.
Deve darsi preliminarmente atto che l'appellante ha dichiarato, nella Parte_1 comparsa conclusionale, di rinunciare ai primi tre motivi d'appello, relativi al riconoscimento della responsabilità in capo alla convenuta , considerato Controparte_2 che nelle more era stata pronunciata sentenza di applicazione pena nei confronti di
, quale responsabile pro tempore della divisione antincendio Mercury Testimone_1
pag. 2/6 della società (attuale , fornitrice della Controparte_5 Controparte_3 partita di presidi antincendio utilizzati durante l'esame pratico dei candidati VVFF e che la società, costituendosi nel presente grado, si era limitata a rimettersi a giustizia su detti motivi.
Pertanto, la disamina del gravame si riduce ai motivi di appello numero quattro, cinque e sei, sostanzialmente diretti ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto pienamente operativa la polizza stipulata tra Pt_1 ed , nonché in punto di riparto e quantum delle spese di lite.
[...] Controparte_2
Si anticipa che, nonostante la fondatezza del quinto motivo d'appello, devono essere rigettati i motivi quattro e sei e, per l'effetto, il gravame deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata. In particolare, muovendo dal contenuto del quinto motivo, avente ad oggetto l'errata decisione del Tribunale di ritenere operativa la polizza poiché la stessa prevedeva che la garanzia coprisse i rischi derivanti “dall'organizzazione di corsi di istruzione e di addestramento tecnici e pratici, purchè tenuti nella aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze”, l'appellante sostiene che, come emerso dallo scambio di Parte_1 email tra e eu, non si sarebbe trattato nel caso di specie di un CP_3 CP_6 corso di addestramento bensì di un vero e proprio esame.
Alla luce delle emergenze probatorie già acquisite nel processo di primo grado e, in particolare, dei documenti 14 e 15 prodotti dall'attore in primo grado contenenti CP_1 le contrattazioni intercorse tra e eu via e-mail per il noleggio CP_3 CP_6 degli estintori, nell'ambito delle quali venivano utilizzati termini ed espressioni quali
“test di abilitazione tecnica per l'antincendio”, “giorno dell'esame”, “test del 14 e 20 giugno” per riferirsi all'attività che si sarebbe dovuta svolgere e per la quale era necessaria la fornitura di estintori, si evince chiaramente che l'attività che si stava organizzando era proprio quella diretta all'ottenimento, per i candidati, dell'abilitazione tecnica per l'antincendio, atteso che il come emerge altresì dall'atto di citazione CP_1 di primo grado da egli promosso, si era trovato, in virtù dell'ordine del giorno n. 477/2018, a presenziare quale componente della commissione esaminatrice dell'idoneità ex d.lgs. 81/2008 alla prova pratica di un corso antincendio presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Forlì. Sicchè, la nomina del a componente della commissione non CP_1 avrebbe ragione di essere se si aderisse alla prospettazione difensiva di CP_2
La polizza assicurativa individuava la società quale parte assicurata e quindi CP_2 quale eventuale organizzatrice del corso di addestramento coperto dalla garanzia assicurativa mentre l'esame pratico era stato pianificato e gestito da terzi, essendosi limitata a fornire gli estintori. CP_7
Nè può essere accolta la doglianza con cui lamenta la tardività nella CP_2 proposizione, da parte di , dell'eccezione de quo in quanto trattasi non già di Parte_1 eccezione in senso stretto bensì di una mera allegazione difensiva di parte appellante rispetto a quanto contenuto in sentenza di primo grado – atteso che il Tribunale aveva fatto riferimento alla “clausola di inclusione” del rischio derivante dall'organizzazione di corsi di istruzione e di addestramento.
pag. 3/6 Tuttavia, come anticipato, non coglie nel senso il quarto motivo, mediante il quale l'appellante eccepisce l'inoperatività della polizza in quanto il sinistro si Parte_1 sarebbe verificato in un momento successivo rispetto alla consegna dei presidi, rientrando dunque il caso di specie nell'ipotesi di esclusione di polizza prevista per i danni “cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi”. Dunque, secondo la prospettazione dell'appellante , l'attività di consegna portata a Parte_1 termine da la quale aveva fatto pervenire gli estintori presso la Caserma dei CP_3 di Forlì, era circostanza idonea e da sola sufficiente ad elidere qualsivoglia CP_4 responsabilità del consegnante nel momento in cui i presidi venivano recapitati ad un soggetto terzo, nel caso che qui occupa il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Forlì. Tuttavia, la clausola di esclusione invocata dall'appellante e inserita tra le condizioni generali di assicurazione della polizza assicurativa n. 113233213, stipulata tra Pt_1
e risulta incompatibile con una delle voci di attività per le
[...] Controparte_5 quali la polizza veniva prestata e per le quali era operativa la copertura assicurativa, ossia l'attività di “Erogazione dei servizi di: installazione, manutenzione (controllo, revisione e collaudo) dei presidi antincendio (a mero titolo di esempio: estintori, rete idranti, evacuatori di fumo, sprinkler, impianti di pressurizzazione, ecc.)”, tenuto altresì conto che la ditta veniva descritta in polizza come “Società di Controparte_5 servizi operante in ambito ambiente, sicurezza e qualità comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie e quant'altro utile e/o necessario al raggiungimento degli scopi aziendali”.
Orbene, appare pacifico e non contestato che la ditta avesse Controparte_5 fornito i presidi antincendio necessari allo svolgimento dell'esame dei candidati e li avesse consegnati presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Forlì il giorno dell'esame, ma risulta altresì evidente che, tra “le attività complementari ed accessorie” alla consegna degli estintori vi era anche quella di garantire il corretto funzionamento degli stessi, non potendosi ritenere che la mera consegna dei presidi avesse esaurito tale attività di fornitura, la quale comprende giocoforza anche la fase dell'utilizzo dello strumento consegnato, trattandosi di noleggio del bene (che rimane dunque di proprietà della società assicurata)
Se si accedesse alla tesi difensiva di parte appellante secondo cui Parte_1
l'avvenuta consegna degli estintori avrebbe integrato una ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza, la polizza stessa - e la relativa copertura - non avrebbe senso di esistere in relazione al punto di cui si discute (cui può sussumersi l'attività di noleggio) in quanto di fatto mai applicabile. Infatti fino al momento della consegna i presidi rimangono nella esclusiva disponibilità di e, se si Controparte_5 considerasse il momento della consegna degli estintori come termine finale dell'operatività della copertura assicurativa, non si comprende quando la polizza assicurativa dovrebbe spiegare i propri effetti.
Dunque, l'esame dell'intero regolamento contrattuale comporta che la clausola inerente all'esclusione per consegna a terzi dei presidi debba soccombere ed essere disapplicata in quanto incompatibile rispetto alla garanzia prevista.
pag. 4/6 Escludere l'indennizzo dopo la consegna in ogni ipotesi sarebbe operazione ermeneutica contraria al senso del contratto di assicurazione e, soprattutto, all'utilità da esso ritraibile per l'assicurato.
Sicchè deve ritenersi la piena operatività della polizza n. 113233213 al caso in esame e, di conseguenza, va rigettato il quarto motivo di gravame.
Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure il sesto motivo di gravame, alla luce del rigetto dei motivi d'appello e della corretta applicazione operata dal primo giudice del disposto dell'art. 1917 c.c.
Quanto alla doglianza relativa alla errata quantificazione e individuazione delle spese di lite, deve osservarsi come il Tribunale abbia correttamente fatto riferimento ai criteri previsti dal D.M.. 55/2014, avendo liquidato euro 18.000 per le spese sostenute dal convenuto e euro 13.000 per l'assicurata, ossia valori ricompresi tra i minimi e i CP_1 massimi di cui alla relativa tabella, avuto riguardo al quantum liquidato e alla attività effettivamente espletata e alle difese svolte.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Né può pretendere la assicurazione di non subire effetti pregiudizievoli dalla rinunzia operata ai primi tre motivi d'appello, essendo frutto di una sua scelta quella di appellare la sentenza in punto responsabilità ed essendo avvenuta la rinunzia solo con la comparsa conclusionale, costringendo quindi la controparte a costituirsi e a prendere posizione su detti motivi d'appello. CP_1
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1732/2022, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento, nei confronti degli appellati, delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 10,000,00 ciascuno, per compensi oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, da distrarsi -quanto alla posizione a CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.12.2024
pag. 5/6 Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1686/2022
promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Giorgi ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via della Zecca n. 1; appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._1
Daniela Zara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, Viale
Felissent 86/O;
, già (C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 assistito e difeso dagli Avv. Benelli Domenico e Vasi Alessandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Ravenna, Via A. DE Gasperi n. 35;
appellati avverso la sentenza n. 1732/2022 del Tribunale civile di Bologna, pronunciata in data
10.06.2022
conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 1732/2022, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di CP_1
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subìti in seguito all'infortunio
[...] occorsogli in data 20 giugno 2018 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco (d'ora in poi anche solo sita in Forlì. Egli rappresentava che l'infortunio era avvenuto durante CP_4 la prova pratica d'esame dei candidati, nell'ambito della quale era stato incaricato di far parte della commissione esaminatrice come caposquadra esperto dei VVFF. Il CP_1 sosteneva di aver interrotto l'esercitazione di un candidato, di aver preso l'estintore dalle sue mani al fine di mostrare il corretto utilizzo del presidio e, al momento di azionare la leva, di essere stato spinto a terra dalla pressione fuoriuscita dall'estintore mentre alcune componenti in plastica, a causa di una deflagrazione, lo ferivano al collo e al volto. Il conveniva in giudizio (società incorporante la CP_1 Controparte_2 [...]
già ), la cui unità locale aveva fornito i presidi Controparte_3 CP_3 antincendio, che si costituiva contestando le difese avverse e avanzando domanda nei confronti della propria AG RA , al fine di essere da questa Parte_1 manlevata e garantita in caso di accoglimento della domanda principale. si Parte_1 costituiva così in giudizio aderendo quanto alla domanda attorea alle ragioni della convenuta e, in ogni caso, eccependo l'inoperatività della polizza. Al termine dell'istruttoria, il primo Giudice riteneva meritevole di accoglimento la domanda del e, ritenuto provato l'an debeatur, sulla base delle risultanze della CP_1
CTU medico-legale condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_2
(euro 50.852,00) e patrimoniali (euro 8.401,85).
Accoglieva inoltre la domanda in garanzia svolta dalla convenuta nei confronti di
, che condannava a manlevare e tenere indenne , nonostante Parte_1 Controparte_2 la AG UR avesse eccepito l'inoperatività della garanzia per l'invocata causa di esclusione di responsabilità in caso di danni cagionati “da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi”. Il Tribunale, sul punto, riteneva pienamente operativa la polizza, vertendo il caso di specie nella copertura prevista in caso di “erogazione dei servizi di installazione, manutenzione dei presidi antincendio, vendita e commercio al dettaglio di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento da lavoro”, ma anche in caso di rischi derivanti da “organizzazione di corsi di istruzione, di addestramento tecnici e pratici purchè tenuti nelle aree interne di stabilimenti uffici e loro dipendenze”. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa di , Parte_1 formulando sei motivi di gravame. Tuttavia, nelle memorie conclusive, dichiarava di rinunciare ai primi tre motivi. Con i residui tre motivi di appello, riproponeva il difetto di operatività della polizza già dedotto in primo grado e censurava la decisione del primo Giudice in ordine alla ripartizione e quantum delle spese di lite.
***
L'appello di è infondato e la sentenza di primo grado deve essere Parte_1 integralmente confermata.
Deve darsi preliminarmente atto che l'appellante ha dichiarato, nella Parte_1 comparsa conclusionale, di rinunciare ai primi tre motivi d'appello, relativi al riconoscimento della responsabilità in capo alla convenuta , considerato Controparte_2 che nelle more era stata pronunciata sentenza di applicazione pena nei confronti di
, quale responsabile pro tempore della divisione antincendio Mercury Testimone_1
pag. 2/6 della società (attuale , fornitrice della Controparte_5 Controparte_3 partita di presidi antincendio utilizzati durante l'esame pratico dei candidati VVFF e che la società, costituendosi nel presente grado, si era limitata a rimettersi a giustizia su detti motivi.
Pertanto, la disamina del gravame si riduce ai motivi di appello numero quattro, cinque e sei, sostanzialmente diretti ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto pienamente operativa la polizza stipulata tra Pt_1 ed , nonché in punto di riparto e quantum delle spese di lite.
[...] Controparte_2
Si anticipa che, nonostante la fondatezza del quinto motivo d'appello, devono essere rigettati i motivi quattro e sei e, per l'effetto, il gravame deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata. In particolare, muovendo dal contenuto del quinto motivo, avente ad oggetto l'errata decisione del Tribunale di ritenere operativa la polizza poiché la stessa prevedeva che la garanzia coprisse i rischi derivanti “dall'organizzazione di corsi di istruzione e di addestramento tecnici e pratici, purchè tenuti nella aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze”, l'appellante sostiene che, come emerso dallo scambio di Parte_1 email tra e eu, non si sarebbe trattato nel caso di specie di un CP_3 CP_6 corso di addestramento bensì di un vero e proprio esame.
Alla luce delle emergenze probatorie già acquisite nel processo di primo grado e, in particolare, dei documenti 14 e 15 prodotti dall'attore in primo grado contenenti CP_1 le contrattazioni intercorse tra e eu via e-mail per il noleggio CP_3 CP_6 degli estintori, nell'ambito delle quali venivano utilizzati termini ed espressioni quali
“test di abilitazione tecnica per l'antincendio”, “giorno dell'esame”, “test del 14 e 20 giugno” per riferirsi all'attività che si sarebbe dovuta svolgere e per la quale era necessaria la fornitura di estintori, si evince chiaramente che l'attività che si stava organizzando era proprio quella diretta all'ottenimento, per i candidati, dell'abilitazione tecnica per l'antincendio, atteso che il come emerge altresì dall'atto di citazione CP_1 di primo grado da egli promosso, si era trovato, in virtù dell'ordine del giorno n. 477/2018, a presenziare quale componente della commissione esaminatrice dell'idoneità ex d.lgs. 81/2008 alla prova pratica di un corso antincendio presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Forlì. Sicchè, la nomina del a componente della commissione non CP_1 avrebbe ragione di essere se si aderisse alla prospettazione difensiva di CP_2
La polizza assicurativa individuava la società quale parte assicurata e quindi CP_2 quale eventuale organizzatrice del corso di addestramento coperto dalla garanzia assicurativa mentre l'esame pratico era stato pianificato e gestito da terzi, essendosi limitata a fornire gli estintori. CP_7
Nè può essere accolta la doglianza con cui lamenta la tardività nella CP_2 proposizione, da parte di , dell'eccezione de quo in quanto trattasi non già di Parte_1 eccezione in senso stretto bensì di una mera allegazione difensiva di parte appellante rispetto a quanto contenuto in sentenza di primo grado – atteso che il Tribunale aveva fatto riferimento alla “clausola di inclusione” del rischio derivante dall'organizzazione di corsi di istruzione e di addestramento.
pag. 3/6 Tuttavia, come anticipato, non coglie nel senso il quarto motivo, mediante il quale l'appellante eccepisce l'inoperatività della polizza in quanto il sinistro si Parte_1 sarebbe verificato in un momento successivo rispetto alla consegna dei presidi, rientrando dunque il caso di specie nell'ipotesi di esclusione di polizza prevista per i danni “cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi”. Dunque, secondo la prospettazione dell'appellante , l'attività di consegna portata a Parte_1 termine da la quale aveva fatto pervenire gli estintori presso la Caserma dei CP_3 di Forlì, era circostanza idonea e da sola sufficiente ad elidere qualsivoglia CP_4 responsabilità del consegnante nel momento in cui i presidi venivano recapitati ad un soggetto terzo, nel caso che qui occupa il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Forlì. Tuttavia, la clausola di esclusione invocata dall'appellante e inserita tra le condizioni generali di assicurazione della polizza assicurativa n. 113233213, stipulata tra Pt_1
e risulta incompatibile con una delle voci di attività per le
[...] Controparte_5 quali la polizza veniva prestata e per le quali era operativa la copertura assicurativa, ossia l'attività di “Erogazione dei servizi di: installazione, manutenzione (controllo, revisione e collaudo) dei presidi antincendio (a mero titolo di esempio: estintori, rete idranti, evacuatori di fumo, sprinkler, impianti di pressurizzazione, ecc.)”, tenuto altresì conto che la ditta veniva descritta in polizza come “Società di Controparte_5 servizi operante in ambito ambiente, sicurezza e qualità comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie e quant'altro utile e/o necessario al raggiungimento degli scopi aziendali”.
Orbene, appare pacifico e non contestato che la ditta avesse Controparte_5 fornito i presidi antincendio necessari allo svolgimento dell'esame dei candidati e li avesse consegnati presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Forlì il giorno dell'esame, ma risulta altresì evidente che, tra “le attività complementari ed accessorie” alla consegna degli estintori vi era anche quella di garantire il corretto funzionamento degli stessi, non potendosi ritenere che la mera consegna dei presidi avesse esaurito tale attività di fornitura, la quale comprende giocoforza anche la fase dell'utilizzo dello strumento consegnato, trattandosi di noleggio del bene (che rimane dunque di proprietà della società assicurata)
Se si accedesse alla tesi difensiva di parte appellante secondo cui Parte_1
l'avvenuta consegna degli estintori avrebbe integrato una ipotesi di esclusione dell'operatività della polizza, la polizza stessa - e la relativa copertura - non avrebbe senso di esistere in relazione al punto di cui si discute (cui può sussumersi l'attività di noleggio) in quanto di fatto mai applicabile. Infatti fino al momento della consegna i presidi rimangono nella esclusiva disponibilità di e, se si Controparte_5 considerasse il momento della consegna degli estintori come termine finale dell'operatività della copertura assicurativa, non si comprende quando la polizza assicurativa dovrebbe spiegare i propri effetti.
Dunque, l'esame dell'intero regolamento contrattuale comporta che la clausola inerente all'esclusione per consegna a terzi dei presidi debba soccombere ed essere disapplicata in quanto incompatibile rispetto alla garanzia prevista.
pag. 4/6 Escludere l'indennizzo dopo la consegna in ogni ipotesi sarebbe operazione ermeneutica contraria al senso del contratto di assicurazione e, soprattutto, all'utilità da esso ritraibile per l'assicurato.
Sicchè deve ritenersi la piena operatività della polizza n. 113233213 al caso in esame e, di conseguenza, va rigettato il quarto motivo di gravame.
Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure il sesto motivo di gravame, alla luce del rigetto dei motivi d'appello e della corretta applicazione operata dal primo giudice del disposto dell'art. 1917 c.c.
Quanto alla doglianza relativa alla errata quantificazione e individuazione delle spese di lite, deve osservarsi come il Tribunale abbia correttamente fatto riferimento ai criteri previsti dal D.M.. 55/2014, avendo liquidato euro 18.000 per le spese sostenute dal convenuto e euro 13.000 per l'assicurata, ossia valori ricompresi tra i minimi e i CP_1 massimi di cui alla relativa tabella, avuto riguardo al quantum liquidato e alla attività effettivamente espletata e alle difese svolte.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Né può pretendere la assicurazione di non subire effetti pregiudizievoli dalla rinunzia operata ai primi tre motivi d'appello, essendo frutto di una sua scelta quella di appellare la sentenza in punto responsabilità ed essendo avvenuta la rinunzia solo con la comparsa conclusionale, costringendo quindi la controparte a costituirsi e a prendere posizione su detti motivi d'appello. CP_1
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1732/2022, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma integralmente Parte_1
l'impugnata sentenza;
2. Condanna al pagamento, nei confronti degli appellati, delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 10,000,00 ciascuno, per compensi oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, da distrarsi -quanto alla posizione a CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 20.12.2024
pag. 5/6 Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 6/6