Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1963, n. 233
Versione
4 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.

All' articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".

Entrata in vigore il 4 aprile 1963