Art. 1. Articolo unico.
All' articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".
All' articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento".