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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13472/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2023
DA
Parte_1
Nata a LAINATE (MI), il 25/09/1974
Residente VIA MARCHE,20 LAINATE (MI) ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'Avv. MONICA BANFI come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Nato a MARIANO COMENSE (CO), il 23/11/1972
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. STEFANO CANCIANI come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14 aprile 2023
OGGETTO: Separazione e divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente
“Pronunciare sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT il 02.10.1999 e registrato al n.68 P 2 S.A. anno 1999 ed ordini all'ufficiale dello Stato civile di procedere alla registrazione della emettenda sentenza.
Disporre che continui a vivere nella casa famigliare posta in AT, via Marche n. 20 fino Per_1
al raggiungimento della sua autonomia economica o comunque disporre che continui a viverci per un tempo limitato, prevedendo l'alternanza dei genitori come da sentenza di separazione.
Disporre che il padre versi per il mantenimento di la somma mensile di euro 100., anche Per_1
direttamente al figlio.
Disporre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di
Milano, sempre fino al raggiungimento della sua autonomia economica o comunque disporre per un tempo limitato.
Con vittoria di spese e competenze sia del giudizio di separazione che per quello di divorzio”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e deduzione e previe le declaratorie del caso, emettere Sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT il 2.10.1999 e registrato al n.68 P.2 S.A. anno 1999 ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alla registrazione della emettenda Sentenza che contempli e statuisca le seguenti condizioni:
1.Dare atto della raggiunta maggiore età anche del figlio (nato il [...]) e dunque della Per_1
libera determinazione dello stesso di gestire i tempi di permanenza presso ciascun genitore che pertanto e in base a libero discernimento contribuirà alle necessità di spesa (ordinarie e straordinarie) autonomamente rappresentate dal figlio, peraltro già percettore di sue entrate mensili
a fronte dell'attività svolta allo stato presso la zia materna.
2. In conseguenza della condizione di cui al punto 1 e come già correttamente puntualizzato a pag. 8 della Sentenza di separazione n. 805/2024 pubb. il 23.1.2024, nulla disporre in merito alla casa familiare di proprietà sia del Signor sia della Signora posta in AT, via CP_1 Pt_1
Marche n. 20 che rimarrà nella libera disponibilità delle Parti.
pagina 2 di 7 3.Dare atto che nulla è dovuto tra i Signori e a titolo di mantenimento, data la CP_1 Pt_1
reciproca autosufficienza economica;
parimenti dare atto che non esistono questioni pendenti ad eccezione della definizione della questione casa familiare posta in AT, via Marche n. 20 che, in assenza di figli minori, esula dalla pronuncia divorzile.
4.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi (separazione e divorzio), anche tenendo conto del subito, da parte del Signor fallimento dell'espletato tentativo di CP_1 componimento della vicenda”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/3/23 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1
premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in
[...] Controparte_1
data 2/10/99 in AT (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune medesimo anno
1999, n. 68, parte II, serie A), ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con Per_1
collocamento prevalente dello stesso presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna come indicato in ricorso;
di assegnare a sé la casa familiare in comproprietà; di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di dichiarare il divorzio trascorso il termine di procedibilità.
Con memoria di costituzione depositata in data 17/7/23 il resistente ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi ed alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con collocamento prevalente dello stesso presso di sé e Per_1
regolamentazione della frequentazione materna come indicato in comparsa;
di assegnare a sé la casa familiare in comproprietà; di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, il collocamento di presso la casa familiare, con alternanza Per_1
dei genitori nella stessa casa, nonché il mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza.
Le parti sono comparse personalmente avanti il Giudice delegato il 3/10/23 chiedendo concordemente un rinvio per valutare possibilità conciliative.
Alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. de l 9/11/23 le parti hanno dato atto del fallimento pagina 3 di 7 delle trattative intercorse;
hanno precisato le domande come nei rispettivi atti, rinunciando espressamente alle istanze di carattere istruttorio.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di sentire il minore stante le divergenti ricostruzioni Per_1
e domande delle parti in relazione al suo collocamento, ne ha disposto l'ascolto e ha rinviato all'udienza del 10/1/24.
Sentito il minore, il Giudice delegato ha invitato le parti a precisare le domande e a discutere oralmente la causa;
ha, poi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024.
Con sentenza definitiva n. 805/2024 del 17.01.2024 e pubblicata il 23.01.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
il figlio minore è stato affidato in via condivisa, con Per_2 collocamento nella casa familiare ed alternanza dei genitori nell'abitazione; è stato posto a carico dei genitori il mantenimento diretto del figlio minore;
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della
Corte di Appello di Milano al 50%.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2 lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025 il Giudice delegato ha sentito personalmente le parti.
Vista la richiesta congiunta delle parti di un breve rinvio per valutare possibilità conciliative, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 26.02.2025 che ha sostituito con note scritte di trattazione da depositarsi in via telematica entro il 25.02.2025.
Il 26.02.2025 il Giudice delegato, ha emesso confermato in via temporanea ed urgente le condizioni della separazione e ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
805/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 28.03.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. pagina 4 di 7 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo non avendo mai coabitato insieme, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_3
di (nato il [...]) divenuto maggiorenne nel corso del procedimento in data 14.04.2024. Per_1
Attesa la sopraggiunta maggiore età del ragazzo nulla deve essere disposto dal Tribunale in punto di affidamento, collocamento e frequentazione paterna del medesimo.
Il contributo al mantenimento del figlio
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e tenuto conto della reciproca soccombenza quanto al mantenimento del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in AT in data 02/10/99 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...]
medesimo anno 1999, n. 68, parte II, serie A);
2) Conferma l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento diretto di nei Per_1
tempi di rispettivamente permanenza;
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate al 50%:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets pagina 5 di 7 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
pagina 6 di 7 3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT affinché provveda all'annotazione sui registri dello
Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
IL Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2023
DA
Parte_1
Nata a LAINATE (MI), il 25/09/1974
Residente VIA MARCHE,20 LAINATE (MI) ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'Avv. MONICA BANFI come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Nato a MARIANO COMENSE (CO), il 23/11/1972
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. STEFANO CANCIANI come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14 aprile 2023
OGGETTO: Separazione e divorzio contenzioso
Conclusioni di parte ricorrente
“Pronunciare sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT il 02.10.1999 e registrato al n.68 P 2 S.A. anno 1999 ed ordini all'ufficiale dello Stato civile di procedere alla registrazione della emettenda sentenza.
Disporre che continui a vivere nella casa famigliare posta in AT, via Marche n. 20 fino Per_1
al raggiungimento della sua autonomia economica o comunque disporre che continui a viverci per un tempo limitato, prevedendo l'alternanza dei genitori come da sentenza di separazione.
Disporre che il padre versi per il mantenimento di la somma mensile di euro 100., anche Per_1
direttamente al figlio.
Disporre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di
Milano, sempre fino al raggiungimento della sua autonomia economica o comunque disporre per un tempo limitato.
Con vittoria di spese e competenze sia del giudizio di separazione che per quello di divorzio”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e deduzione e previe le declaratorie del caso, emettere Sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT il 2.10.1999 e registrato al n.68 P.2 S.A. anno 1999 ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile di procedere alla registrazione della emettenda Sentenza che contempli e statuisca le seguenti condizioni:
1.Dare atto della raggiunta maggiore età anche del figlio (nato il [...]) e dunque della Per_1
libera determinazione dello stesso di gestire i tempi di permanenza presso ciascun genitore che pertanto e in base a libero discernimento contribuirà alle necessità di spesa (ordinarie e straordinarie) autonomamente rappresentate dal figlio, peraltro già percettore di sue entrate mensili
a fronte dell'attività svolta allo stato presso la zia materna.
2. In conseguenza della condizione di cui al punto 1 e come già correttamente puntualizzato a pag. 8 della Sentenza di separazione n. 805/2024 pubb. il 23.1.2024, nulla disporre in merito alla casa familiare di proprietà sia del Signor sia della Signora posta in AT, via CP_1 Pt_1
Marche n. 20 che rimarrà nella libera disponibilità delle Parti.
pagina 2 di 7 3.Dare atto che nulla è dovuto tra i Signori e a titolo di mantenimento, data la CP_1 Pt_1
reciproca autosufficienza economica;
parimenti dare atto che non esistono questioni pendenti ad eccezione della definizione della questione casa familiare posta in AT, via Marche n. 20 che, in assenza di figli minori, esula dalla pronuncia divorzile.
4.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i giudizi (separazione e divorzio), anche tenendo conto del subito, da parte del Signor fallimento dell'espletato tentativo di CP_1 componimento della vicenda”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/3/23 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1
premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in
[...] Controparte_1
data 2/10/99 in AT (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune medesimo anno
1999, n. 68, parte II, serie A), ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con Per_1
collocamento prevalente dello stesso presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna come indicato in ricorso;
di assegnare a sé la casa familiare in comproprietà; di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di dichiarare il divorzio trascorso il termine di procedibilità.
Con memoria di costituzione depositata in data 17/7/23 il resistente ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi ed alla domanda di divorzio, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con collocamento prevalente dello stesso presso di sé e Per_1
regolamentazione della frequentazione materna come indicato in comparsa;
di assegnare a sé la casa familiare in comproprietà; di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento della somma mensile di Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, il collocamento di presso la casa familiare, con alternanza Per_1
dei genitori nella stessa casa, nonché il mantenimento diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza.
Le parti sono comparse personalmente avanti il Giudice delegato il 3/10/23 chiedendo concordemente un rinvio per valutare possibilità conciliative.
Alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. de l 9/11/23 le parti hanno dato atto del fallimento pagina 3 di 7 delle trattative intercorse;
hanno precisato le domande come nei rispettivi atti, rinunciando espressamente alle istanze di carattere istruttorio.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di sentire il minore stante le divergenti ricostruzioni Per_1
e domande delle parti in relazione al suo collocamento, ne ha disposto l'ascolto e ha rinviato all'udienza del 10/1/24.
Sentito il minore, il Giudice delegato ha invitato le parti a precisare le domande e a discutere oralmente la causa;
ha, poi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024.
Con sentenza definitiva n. 805/2024 del 17.01.2024 e pubblicata il 23.01.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
il figlio minore è stato affidato in via condivisa, con Per_2 collocamento nella casa familiare ed alternanza dei genitori nell'abitazione; è stato posto a carico dei genitori il mantenimento diretto del figlio minore;
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della
Corte di Appello di Milano al 50%.
Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2 lettera b) con fissazione di udienza di prima comparizione delle parti per il divorzio in data 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025 il Giudice delegato ha sentito personalmente le parti.
Vista la richiesta congiunta delle parti di un breve rinvio per valutare possibilità conciliative, ha rinviato per i medesimi incombenti all'udienza del 26.02.2025 che ha sostituito con note scritte di trattazione da depositarsi in via telematica entro il 25.02.2025.
Il 26.02.2025 il Giudice delegato, ha emesso confermato in via temporanea ed urgente le condizioni della separazione e ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
805/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 28.03.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. pagina 4 di 7 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo non avendo mai coabitato insieme, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_3
di (nato il [...]) divenuto maggiorenne nel corso del procedimento in data 14.04.2024. Per_1
Attesa la sopraggiunta maggiore età del ragazzo nulla deve essere disposto dal Tribunale in punto di affidamento, collocamento e frequentazione paterna del medesimo.
Il contributo al mantenimento del figlio
In assenza di qualsivoglia elemento di novità, vanno confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione in punto di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e tenuto conto della reciproca soccombenza quanto al mantenimento del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in AT in data 02/10/99 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune
[...]
medesimo anno 1999, n. 68, parte II, serie A);
2) Conferma l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento diretto di nei Per_1
tempi di rispettivamente permanenza;
spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate al 50%:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets pagina 5 di 7 sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
pagina 6 di 7 3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT affinché provveda all'annotazione sui registri dello
Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza.
Si comunichi
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
IL Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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