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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 9153 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
(avv.ti SERRA - ZILIO) RICORRENTI
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
I Con ricorso depositato il 06/11/2024, (in qualità di Parte_1 trasgressore) e (in qualità di obbligato in solido) hanno convenuto Parte_1 in giudizio l' chiedendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. CP_1
001628239 e n. 001628776, con le quali è stato loro ingiunto il pagamento di €
24.485,00 a titolo di sanzione per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite agli anni 2016 e 2017.
I.1 Resiste in giudizio l contestando gli avversari assunti e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
II E' fondato, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, il rilievo d'ufficio della decadenza ai sensi dell'art. 14 L.
689/1981.
III L'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis, D.L. 463/1983, che in passato costituiva reato, è stato parzialmente depenalizzato per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs 15 gennaio 2016 n. 8 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2 comma 2 della L. n. 67/2014”).
III.1 Più precisamente, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d. cit. l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo fino a 10.000 euro annui è ora soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, mentre se l'omesso versamento riguarda un importo superiore alla soglia dei 10.000 euro, il contravventore è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad euro
1.032.
IV Ciò premesso, nel caso di specie l'omissione contributiva è riferita al mese di dicembre 2016 ed all'anno 2017. Le violazioni sono tutte quante successive all'entrata in vigore del d. lgs 15 gennaio 2016 n. 8, di talchè l avrebbe CP_1 dovuto contestarle al trasgressore immediatamente, e comunque entro il termine di novanta giorni dall'accertamento ex art. 14, cc. 1 - 2, L. 689/1981 (la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento).
IV.1 Atteso che il mancato versamento dei contributi periodici è verificabile dall'Ente non appena scade il termine per il versamento, senza necessità di alcuna verifica ulteriore, la contestazione dell'illecito avvenuta in data 06/02/2019 (doc.
2 ricorso) è certamente tardiva, trattandosi come detto di contribuzioni maturate al più tardi nell'anno 2017.
V Alla luce delle considerazioni che precedono, l' risulta irrimediabilmente CP_1 decaduto dal potere di sanzionare l'illecito previdenziale posto in essere dagli odierni ricorrenti;
conseguentemente, assorbita ogni altra doglianza, in accoglimento del ricorso proposto da e da nei Parte_1 Parte_1 confronti di annulla le ordinanze- ingiunzione n. 001628239 e n. CP_1
001628776.
VI Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
in accoglimento del ricorso proposto da e da nei Parte_1 Parte_1 confronti di annulla le ordinanze- ingiunzione n. 001628239 e n. CP_1
001628776;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 9153 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
(avv.ti SERRA - ZILIO) RICORRENTI
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
I Con ricorso depositato il 06/11/2024, (in qualità di Parte_1 trasgressore) e (in qualità di obbligato in solido) hanno convenuto Parte_1 in giudizio l' chiedendo l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione n. CP_1
001628239 e n. 001628776, con le quali è stato loro ingiunto il pagamento di €
24.485,00 a titolo di sanzione per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite agli anni 2016 e 2017.
I.1 Resiste in giudizio l contestando gli avversari assunti e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
II E' fondato, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, il rilievo d'ufficio della decadenza ai sensi dell'art. 14 L.
689/1981.
III L'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 c. 1 bis, D.L. 463/1983, che in passato costituiva reato, è stato parzialmente depenalizzato per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs 15 gennaio 2016 n. 8 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2 comma 2 della L. n. 67/2014”).
III.1 Più precisamente, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d. cit. l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo fino a 10.000 euro annui è ora soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, mentre se l'omesso versamento riguarda un importo superiore alla soglia dei 10.000 euro, il contravventore è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad euro
1.032.
IV Ciò premesso, nel caso di specie l'omissione contributiva è riferita al mese di dicembre 2016 ed all'anno 2017. Le violazioni sono tutte quante successive all'entrata in vigore del d. lgs 15 gennaio 2016 n. 8, di talchè l avrebbe CP_1 dovuto contestarle al trasgressore immediatamente, e comunque entro il termine di novanta giorni dall'accertamento ex art. 14, cc. 1 - 2, L. 689/1981 (la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento).
IV.1 Atteso che il mancato versamento dei contributi periodici è verificabile dall'Ente non appena scade il termine per il versamento, senza necessità di alcuna verifica ulteriore, la contestazione dell'illecito avvenuta in data 06/02/2019 (doc.
2 ricorso) è certamente tardiva, trattandosi come detto di contribuzioni maturate al più tardi nell'anno 2017.
V Alla luce delle considerazioni che precedono, l' risulta irrimediabilmente CP_1 decaduto dal potere di sanzionare l'illecito previdenziale posto in essere dagli odierni ricorrenti;
conseguentemente, assorbita ogni altra doglianza, in accoglimento del ricorso proposto da e da nei Parte_1 Parte_1 confronti di annulla le ordinanze- ingiunzione n. 001628239 e n. CP_1
001628776.
VI Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
in accoglimento del ricorso proposto da e da nei Parte_1 Parte_1 confronti di annulla le ordinanze- ingiunzione n. 001628239 e n. CP_1
001628776;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo