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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2024, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3449/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore rapp.ta e difesa giusta procura in Persona_1 calce all'atto di citazione dall'avvocato Scognamiglio Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via V. Traversa Teatro, 22 ATTRICE E
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Giuliano Buccino Grimaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 18. CONVENUTO NONCHE'
in persona dei Controparte_2 Contr legali rapp.ti pro tempore, domiciliati presso l' CONVENUTI CONTUMACI NONCHE'
, rapp.to e difeso giusta procura in calce alla comparsa Persona_1 di intervento volontario dall'avv. Maurizio delle Donne, presso il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano alla via Lamma n. 9 INTERVENTORE VOLONTARIO CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 9.7.2020 Parte_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
conveniva in giudizio, innanzi a questo tribunale, Persona_1 CP_2
e nonché l' , tutti
[...] Controparte_2 Controparte_1 Contr domiciliati presso l' al fine di sentir condannare quest'ultimo per tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 12.4.2018 alle 19:00 circa, in Castellammare di Stabia alla via Quisisana. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, il minore si trovava in qualità di terzo Persona_1 trasportato a bordo del motociclo Peugeot Geopolis tg. E2483K, e che riportava lesioni personali a causa della negligenza e dell'imperizia del conducente CP_3 che, procedendo a forte velocità, perdeva il controllo del motociclo andando ad urtare contro il marciapiedi lungo il margine destro della carreggiata. Aggiungeva che a seguito dell'urto, il minore cadeva rovinosamente oltre il muro di limitazione della strada sul lato destro, riportando lesioni refertate presso il P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia. Si costituiva l' eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito ne contestava la fondatezza e concludeva chiedendone il rigetto. Non si costituivano, pur regolarmente evocati in giudizio, e Controparte_2 [...] per cui se ne dichiara la contumacia. Controparte_2
Assegnati alle parti i termini 183 comma VI, in via istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché disposta CTU medico legale sulla persona del minore. Interveniva volontariamente nel giudizio, divenuto Persona_1 maggiorenne, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni proposte dall'istante. All'udienza del 30.5.2024, trattata in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. In limine litis, va rigettata l'eccezione di improponibilità essendo in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di raccomandate a/r tendenti ad ottenere il risarcimento ex artt. 126, 145, 148 Dlgs 209/05, ricevute dall' in data 27/05/2014 ed in Controparte_4 data 28/05/2019 (cfr. doc. 3 nella produzione di parte istante). Va, poi, evidenziato che la richiesta di risarcimento predetta rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa citata, stante il preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché della documentazione medica relativa alle lesioni patite, sicché, anche sotto tale profilo, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice non può trovare accoglimento. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso di specie non risulta allegata alcuna richiesta di integrazione.
2.1. Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato al proprio atto introduttivo l'invito di negoziazione assistita ricevuto in data 23/01/2020 da parte dell' CP_1
3. Nel merito, deve rilevarsi che l'attore, in qualità di terzo trasportato, ha convenuto in giudizio ex artt. 125 e 126 D. Lgs. 209/2005 sia l' , Controparte_1 legittimato ex lege ai sensi dell'art. 126, comma 3, D. Lgs. 209/05, sia il responsabile del danno, che si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, che la Compagnia di assicurazione del veicolo del vettore convenuto, nella specie rispettivamente e Controparte_2 Controparte_2 litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 144, comma 3, D. Lgs. 209/2005, come richiamato dall'art. 126 D. Lgs. 209/2005, con il domiciliato ex lege presso l' CP_1 così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le parti. Va premesso, infatti, che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro, può agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppur senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto, proporre domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Poiché nel caso di specie non vi è stato il coinvolgimento di un secondo veicolo, è escluso che possa azionarsi la suddetta azione la domanda, quindi, va inquadrata nell'alveo dell'art. 2054 c.c., comma 1. L'art 2054 primo comma, c.c., prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Come osservato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia: “Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ..”. La Suprema Corte prosegue, poi, affermando che: “Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha «fatto tutto il possibile per evitare il danno»), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione. Non si vede in definitiva la ragione per la quale il secondo, qualificando l'azione da lui proposta nei termini di cui all'art. 141, debba vedere il proprio risarcimento arrestarsi al massimale minimo di legge.” In conclusione, afferma la Suprema Corte, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all'art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione». Quindi, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D. Lgs. 209/2005, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. civ. SS.UU. 30/11/2022 n. 35318); il danneggiato, pertanto, ha correttamente proposto l'azione di risarcimento nei confronti del proprietario del veicolo ritenuto responsabile, della compagnia di assicurazione dello stesso, nonché dell nella detta qualità di legittimato ex CP_1 lege.
3.1. Passando all'esame del caso di specie, i fatti dedotti dall'attore risultano provati dagli elementi probatori raccolti in corso di causa. Il teste di parte attrice, escusso all'udienza del 23.6.2022, Testimone_1 indifferente alle parti, oltre a confermare tutti i capitoli di prova articolati da parte attrice, ha precisato “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi nella metà del mese di aprile del 2018, verso le 18:30/19:00. Io ero trasportato nell'auto di un mio amico, UO UI, e stavamo attraversando la Via Quisisana, in direzione Castellammare di Stabia centro. Preciso che la strada in questione è a doppio senso. Giunti all'altezza della Reggia di Quisisana, vidi che nell'opposta corsia di marcia saliva a forte velocità un motociclo di cilindrata 200/250, si trattava di un motociclo Peugeot di colore nero, con targa straniera, con a bordo due ragazzi che indossavano entrambi il casco. Tale motociclo intraprese a forte velocità una curva a gomito, che si trovava alla sua destra e nel far ciò si trovò nella nostra corsia di marcia sicché noi arrestammo velocemente il veicolo per evitare l'impatto. A quel punto il conducente della moto tentò di rientrare nella sua corsia e ci riuscì impattando contro il cordolo posto a limite della corsia. Preciso che in quel tratto la strada non è delimitata da muretti o guard-rail, ma dopo il cordolo in questione vi è un precipizio di circa 2 metri. Il ragazzo trasportato fu sbalzato dal mezzo e rotolò lungo il precipizio, cadendo poi sull'erba. Il conducente del mezzo, invece, cadde vicino al mezzo, sulla sua corsia di marcia. Io e il mio amico scendemmo dalla macchina e andammo a prestare soccorso al ragazzo trasportato che lamentava dolori al lato destro del corpo. Preciso che i due ragazzi erano stranieri e parlavano poco italiano. Il conducente del mezzo non presentava lesioni particolari e quindi non ci preoccupammo. Decidemmo di accompagnare il ragazzo lesionato all'ospedale di Castellammare di Stabia con la nostra auto, mentre il conducente del mezzo ci seguiva a bordo del motociclo. Preciso che il ragazzo che accompagnammo in ospedale era apparentemente minorenne, mentre l'altro aveva l'età apparente di circa 30 anni. Una volta giunti in ospedale, lasciai il mio recapito al conducente del motociclo e poi insieme al mio amico mi allontanai. Preciso che sui luoghi al momento non intervennero forze dell'ordine, né vi erano altri veicoli o persone di passaggio. Si tratta di una strada poco trafficata, che conduce al Monte Faito”. Analoghe circostanze venivano riferite dal secondo teste UO UI, che escusso all'udienza del 13.12.2022, precisava: “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi nella metà del mese di aprile del 2018, intorno alle 19:00. Io ero conducente della mia auto, su cui viaggiava come trasportato il mio amico di Tes_1 cui non conosco il cognome. Eravamo stati insieme a gare una passeggiata sul monte Faito, e stavamo percorrendo la via Quisisana in direzione Castellammare di Stabia. Preciso che la strada in questione è a doppio senso. Giunti all'altezza di una curva a sinistra per noi che scendevamo, vidi che nell'opposta corsia di marcia saliva a forte velocità un motociclo di cilindrata 200 di colore nero con targa straniera con a bordo due ragazzi che indossavano entrambi il casco. Tale motociclo intraprese a forte velocità la curva che si trovava alla sua destra e, per evitare l'impatto col muro, occupò la nostra corsia di marcia, sicché noi arrestammo velocemente il veicolo per evitare l'impatto. A quel punto, il motociclo cadde sul lato sinistro con in sella il conducente, mentre il passeggero venne sbalzato in una scarpata ubicata sul lato destro della strada per coloro che salivano. A quel punto, ci fermammo per prestare soccorso, e appurai che la scarpata in cui era caduto il ragazzo era profonda circa un metro e mezzo e il ragazzo giaceva su un lato, credo il destro, in quanto lamentava dolori sul lato destro del corpo. Il conducente del mezzo si alzò da solo, mentre noi scendemmo ad aiutare il ragazzo e lo portammo nella mia auto per condurlo all'ospedale di Castellammare di Stabia. Il ragazzo non aveva segni visibili di lesioni, ma, come ho detto, lamentava dolori al fianco destro. Il ragazzo non era italiano, così come il conducente della moto, ma non so dire di che nazionalità fossero. Il conducente ci seguì in moto in ospedale. Una volta giunti al nosocomio il mio amico scese per accompagnare il ragazzo in ospedale mentre io rimasi in macchina. Tes_1
So che NO lasciò al ragazzo il suo numero di telefono, e credo che quindi siano in questo modo riusciti a risalire anche a me ai fini della testimonianza. Preciso che sul luogo del sinistro non intervennero autorità, e che non vi erano altre persone presenti.” Tali circostanze risultano confermate anche dal verbale di accesso al P.S. di Castellammare di Stabia n. 2018018487 dove il danneggiato veniva condotto nell'immediatezza del sinistro e, inoltre, nei dati di accesso è riportata quale causa dell'evento dannoso “incidente in strada” (cfr. documento n. 6 allegato alla produzione di parte attrice), nonché dal secondo verbale di accesso al P.S. dove nella voce anamnesi è espressamente indicata la dicitura “ torna per ortopedico referto P.s. n 18487”. In definitiva, alla luce delle risultanze della prova orale e della documentazione in atti, può ritenersi ed affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato nei termini allegati dagli attori a causa della imprudente e colposa condotta di guida del conducente del motociclo Peugeot Geopolis tg. E2483K, tenuto, pertanto, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Persona_1 denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “trauma contusivo distorsivo a carico della spalla destra con infrazione dell'acromion e lesione del sovraspinoso, un trauma distorsivo della caviglia destra con infrazione del terzo distale di tibia ed un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro con lesione del menisco mediale”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 7%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 30 per ITP al 75%, gg. 30 ITP al 50%, nonché gg. 10 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 12.221,12 per postumi permanenti al 7% in un soggetto leso di anni 16; euro 2.209,60 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 14.430,72 a titolo di danno non patrimoniale.
4.1. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che gli istanti si sono limitati a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato loro preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale.
4.2. Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 269,71 per le spese mediche sostenute e documentate.
4.3. Sull'importo di euro 14.700,43 al danneggiato va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 271,47 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo Persona_1 complessivo di euro 14.971,90, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannato
[...]
- in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.001,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
5.1. Le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_2
[...]
B. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a favore di parte
[...] attrice della somma di euro 14.971,90, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. condanna - in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in euro 518,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata il 14 ottobre 2024
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore rapp.ta e difesa giusta procura in Persona_1 calce all'atto di citazione dall'avvocato Scognamiglio Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via V. Traversa Teatro, 22 ATTRICE E
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avvocato Giuliano Buccino Grimaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio in Napoli alla Via Mariano d'Ayala n. 18. CONVENUTO NONCHE'
in persona dei Controparte_2 Contr legali rapp.ti pro tempore, domiciliati presso l' CONVENUTI CONTUMACI NONCHE'
, rapp.to e difeso giusta procura in calce alla comparsa Persona_1 di intervento volontario dall'avv. Maurizio delle Donne, presso il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano alla via Lamma n. 9 INTERVENTORE VOLONTARIO CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.5.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 9.7.2020 Parte_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...] [...]
conveniva in giudizio, innanzi a questo tribunale, Persona_1 CP_2
e nonché l' , tutti
[...] Controparte_2 Controparte_1 Contr domiciliati presso l' al fine di sentir condannare quest'ultimo per tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 12.4.2018 alle 19:00 circa, in Castellammare di Stabia alla via Quisisana. A sostegno della domanda l'attrice deduceva che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, il minore si trovava in qualità di terzo Persona_1 trasportato a bordo del motociclo Peugeot Geopolis tg. E2483K, e che riportava lesioni personali a causa della negligenza e dell'imperizia del conducente CP_3 che, procedendo a forte velocità, perdeva il controllo del motociclo andando ad urtare contro il marciapiedi lungo il margine destro della carreggiata. Aggiungeva che a seguito dell'urto, il minore cadeva rovinosamente oltre il muro di limitazione della strada sul lato destro, riportando lesioni refertate presso il P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia. Si costituiva l' eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda;
nel merito ne contestava la fondatezza e concludeva chiedendone il rigetto. Non si costituivano, pur regolarmente evocati in giudizio, e Controparte_2 [...] per cui se ne dichiara la contumacia. Controparte_2
Assegnati alle parti i termini 183 comma VI, in via istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché disposta CTU medico legale sulla persona del minore. Interveniva volontariamente nel giudizio, divenuto Persona_1 maggiorenne, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni proposte dall'istante. All'udienza del 30.5.2024, trattata in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. In limine litis, va rigettata l'eccezione di improponibilità essendo in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di raccomandate a/r tendenti ad ottenere il risarcimento ex artt. 126, 145, 148 Dlgs 209/05, ricevute dall' in data 27/05/2014 ed in Controparte_4 data 28/05/2019 (cfr. doc. 3 nella produzione di parte istante). Va, poi, evidenziato che la richiesta di risarcimento predetta rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa citata, stante il preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché della documentazione medica relativa alle lesioni patite, sicché, anche sotto tale profilo, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice non può trovare accoglimento. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso di specie non risulta allegata alcuna richiesta di integrazione.
2.1. Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato al proprio atto introduttivo l'invito di negoziazione assistita ricevuto in data 23/01/2020 da parte dell' CP_1
3. Nel merito, deve rilevarsi che l'attore, in qualità di terzo trasportato, ha convenuto in giudizio ex artt. 125 e 126 D. Lgs. 209/2005 sia l' , Controparte_1 legittimato ex lege ai sensi dell'art. 126, comma 3, D. Lgs. 209/05, sia il responsabile del danno, che si identifica nel proprietario del veicolo danneggiante, che la Compagnia di assicurazione del veicolo del vettore convenuto, nella specie rispettivamente e Controparte_2 Controparte_2 litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 144, comma 3, D. Lgs. 209/2005, come richiamato dall'art. 126 D. Lgs. 209/2005, con il domiciliato ex lege presso l' CP_1 così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le parti. Va premesso, infatti, che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro, può agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppur senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto, proporre domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. Poiché nel caso di specie non vi è stato il coinvolgimento di un secondo veicolo, è escluso che possa azionarsi la suddetta azione la domanda, quindi, va inquadrata nell'alveo dell'art. 2054 c.c., comma 1. L'art 2054 primo comma, c.c., prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Come osservato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia: “Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ..”. La Suprema Corte prosegue, poi, affermando che: “Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha «fatto tutto il possibile per evitare il danno»), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione. Non si vede in definitiva la ragione per la quale il secondo, qualificando l'azione da lui proposta nei termini di cui all'art. 141, debba vedere il proprio risarcimento arrestarsi al massimale minimo di legge.” In conclusione, afferma la Suprema Corte, allegato da parte del danneggiato, trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 e non dell'art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l'area dell'art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all'art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno «entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione». Quindi, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D. Lgs. 209/2005, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (Cass. civ. SS.UU. 30/11/2022 n. 35318); il danneggiato, pertanto, ha correttamente proposto l'azione di risarcimento nei confronti del proprietario del veicolo ritenuto responsabile, della compagnia di assicurazione dello stesso, nonché dell nella detta qualità di legittimato ex CP_1 lege.
3.1. Passando all'esame del caso di specie, i fatti dedotti dall'attore risultano provati dagli elementi probatori raccolti in corso di causa. Il teste di parte attrice, escusso all'udienza del 23.6.2022, Testimone_1 indifferente alle parti, oltre a confermare tutti i capitoli di prova articolati da parte attrice, ha precisato “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi nella metà del mese di aprile del 2018, verso le 18:30/19:00. Io ero trasportato nell'auto di un mio amico, UO UI, e stavamo attraversando la Via Quisisana, in direzione Castellammare di Stabia centro. Preciso che la strada in questione è a doppio senso. Giunti all'altezza della Reggia di Quisisana, vidi che nell'opposta corsia di marcia saliva a forte velocità un motociclo di cilindrata 200/250, si trattava di un motociclo Peugeot di colore nero, con targa straniera, con a bordo due ragazzi che indossavano entrambi il casco. Tale motociclo intraprese a forte velocità una curva a gomito, che si trovava alla sua destra e nel far ciò si trovò nella nostra corsia di marcia sicché noi arrestammo velocemente il veicolo per evitare l'impatto. A quel punto il conducente della moto tentò di rientrare nella sua corsia e ci riuscì impattando contro il cordolo posto a limite della corsia. Preciso che in quel tratto la strada non è delimitata da muretti o guard-rail, ma dopo il cordolo in questione vi è un precipizio di circa 2 metri. Il ragazzo trasportato fu sbalzato dal mezzo e rotolò lungo il precipizio, cadendo poi sull'erba. Il conducente del mezzo, invece, cadde vicino al mezzo, sulla sua corsia di marcia. Io e il mio amico scendemmo dalla macchina e andammo a prestare soccorso al ragazzo trasportato che lamentava dolori al lato destro del corpo. Preciso che i due ragazzi erano stranieri e parlavano poco italiano. Il conducente del mezzo non presentava lesioni particolari e quindi non ci preoccupammo. Decidemmo di accompagnare il ragazzo lesionato all'ospedale di Castellammare di Stabia con la nostra auto, mentre il conducente del mezzo ci seguiva a bordo del motociclo. Preciso che il ragazzo che accompagnammo in ospedale era apparentemente minorenne, mentre l'altro aveva l'età apparente di circa 30 anni. Una volta giunti in ospedale, lasciai il mio recapito al conducente del motociclo e poi insieme al mio amico mi allontanai. Preciso che sui luoghi al momento non intervennero forze dell'ordine, né vi erano altri veicoli o persone di passaggio. Si tratta di una strada poco trafficata, che conduce al Monte Faito”. Analoghe circostanze venivano riferite dal secondo teste UO UI, che escusso all'udienza del 13.12.2022, precisava: “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi nella metà del mese di aprile del 2018, intorno alle 19:00. Io ero conducente della mia auto, su cui viaggiava come trasportato il mio amico di Tes_1 cui non conosco il cognome. Eravamo stati insieme a gare una passeggiata sul monte Faito, e stavamo percorrendo la via Quisisana in direzione Castellammare di Stabia. Preciso che la strada in questione è a doppio senso. Giunti all'altezza di una curva a sinistra per noi che scendevamo, vidi che nell'opposta corsia di marcia saliva a forte velocità un motociclo di cilindrata 200 di colore nero con targa straniera con a bordo due ragazzi che indossavano entrambi il casco. Tale motociclo intraprese a forte velocità la curva che si trovava alla sua destra e, per evitare l'impatto col muro, occupò la nostra corsia di marcia, sicché noi arrestammo velocemente il veicolo per evitare l'impatto. A quel punto, il motociclo cadde sul lato sinistro con in sella il conducente, mentre il passeggero venne sbalzato in una scarpata ubicata sul lato destro della strada per coloro che salivano. A quel punto, ci fermammo per prestare soccorso, e appurai che la scarpata in cui era caduto il ragazzo era profonda circa un metro e mezzo e il ragazzo giaceva su un lato, credo il destro, in quanto lamentava dolori sul lato destro del corpo. Il conducente del mezzo si alzò da solo, mentre noi scendemmo ad aiutare il ragazzo e lo portammo nella mia auto per condurlo all'ospedale di Castellammare di Stabia. Il ragazzo non aveva segni visibili di lesioni, ma, come ho detto, lamentava dolori al fianco destro. Il ragazzo non era italiano, così come il conducente della moto, ma non so dire di che nazionalità fossero. Il conducente ci seguì in moto in ospedale. Una volta giunti al nosocomio il mio amico scese per accompagnare il ragazzo in ospedale mentre io rimasi in macchina. Tes_1
So che NO lasciò al ragazzo il suo numero di telefono, e credo che quindi siano in questo modo riusciti a risalire anche a me ai fini della testimonianza. Preciso che sul luogo del sinistro non intervennero autorità, e che non vi erano altre persone presenti.” Tali circostanze risultano confermate anche dal verbale di accesso al P.S. di Castellammare di Stabia n. 2018018487 dove il danneggiato veniva condotto nell'immediatezza del sinistro e, inoltre, nei dati di accesso è riportata quale causa dell'evento dannoso “incidente in strada” (cfr. documento n. 6 allegato alla produzione di parte attrice), nonché dal secondo verbale di accesso al P.S. dove nella voce anamnesi è espressamente indicata la dicitura “ torna per ortopedico referto P.s. n 18487”. In definitiva, alla luce delle risultanze della prova orale e della documentazione in atti, può ritenersi ed affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato nei termini allegati dagli attori a causa della imprudente e colposa condotta di guida del conducente del motociclo Peugeot Geopolis tg. E2483K, tenuto, pertanto, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Persona_1 denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “trauma contusivo distorsivo a carico della spalla destra con infrazione dell'acromion e lesione del sovraspinoso, un trauma distorsivo della caviglia destra con infrazione del terzo distale di tibia ed un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro con lesione del menisco mediale”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 7%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 30 per ITP al 75%, gg. 30 ITP al 50%, nonché gg. 10 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro 12.221,12 per postumi permanenti al 7% in un soggetto leso di anni 16; euro 2.209,60 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 14.430,72 a titolo di danno non patrimoniale.
4.1. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che gli istanti si sono limitati a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato loro preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale.
4.2. Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 269,71 per le spese mediche sostenute e documentate.
4.3. Sull'importo di euro 14.700,43 al danneggiato va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 271,47 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo Persona_1 complessivo di euro 14.971,90, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannato
[...]
- in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro 26.001,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
5.1. Le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_2
[...]
B. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a favore di parte
[...] attrice della somma di euro 14.971,90, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. condanna - in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice e liquidate in euro 518,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
Così deciso in Torre Annunziata il 14 ottobre 2024
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo