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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9614 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., svolta all'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 48343 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
in persona dell'Amministratore Parte_1 dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Roma, viale Angelico n. 12 presso lo studio dell'Avv. Serena SC, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_1 C.F._2
via Beato Battista Spagnoli n. 14;
Resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] (cf CP_1
), figlio della sig.ra (cf , C.F._2 Controparte_2 C.F._3
abbia compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità della defunta madre e conseguentemente sia erede della stessa. e quindi accertare e dichiarare in capo al sig.
la proprietà in ragione di ½ dell'immobile sito in Roma Via Francesco Parte_3 Grimaldi 127, sc. A int. 14 piano 4 così catastalmente censito al foglio 796 part. 128 sub.
26.
Ordinare quindi la trascrizione dell'emananda sentenza ai fini della prescritta pubblicità presso la competente conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1 con esonero del conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite in favore del ricorrente”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'11.11.2024, il
[...]
ha promosso il presente giudizio chiedendo a questo Tribunale di Parte_4
accertare, in capo al resistente la qualità di erede legittimo della madre CP_1 [...]
deceduta, in Roma il 4.11.2017 (v. certificato di morte allegato al ricorso CP_2
introduttivo), al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative all'immobile sito in
Roma, via Francesco Grimaldi n. 127, scala A, piano 4, interno 14, catastalmente censito al foglio 796, particella 128, subalterno 26, di proprietà pro quota pari ad ½ del resistente, che il ricorrente intende sottoporre ad esecuzione immobiliare per il recupero delle somme ad esso dovute dallo stesso in forza del decreto ingiuntivo n. 17864/2019, emesso CP_1
dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 49992/2019.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che il resistente avrebbe compiuto una pluralità di atti comportanti l'accettazione tacita dell'eredità lui devoluta. In particolare, avrebbe protratto il possesso del bene immobile sito in Roma, via Francesco Grimaldi n.
127, di proprietà per ½ della defunta madre (e per l'altra metà di Controparte_2
, stipulando un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Persona_1
Entrate il 28/3/2018 (allegato n. 7 al ricorso introduttivo) con i Sigg.ri
[...]
, e Persona_2 Persona_2 Parte_5
il quale vive tuttora nell'immobile insieme ad altri connazionali (come risulta dallo
[...]
stato di famiglia del Sig. allegato n. 8 al ricorso Persona_2 introduttivo).
Inoltre, nella corrispondenza di posta elettronica del 21/9/2018-24/9/2018 tra l'Avv.
SC (difensore del Condominio ricorrente) e il Sig. questi avrebbe chiesto CP_1
“specifiche” circa le somme richieste “per poter cominciare a versare un acconto di quanto dovuto”, riconoscendo così il proprio obbligo a provvedere nella qualità di proprietario dell'immobile in questione.
Ancora, secondo il ricorrente, il silenzio del Sig. a fronte del pignoramento del CP_1
proprio conto corrente (allegato n. 11 al ricorso introduttivo) denoterebbe un atteggiamento di tolleranza ed acquiescenza verso il riconoscimento della sua qualità di erede e quindi di proprietario pro quota dell'immobile di via Francesco Grimaldi n. 127, in Roma.
Il Sig. dunque, avrebbe la materiale disponibilità di un bene facente parte del CP_1 compendio ereditario della madre, da cui percepirebbe utilità (canone di locazione, come da allegato n. 13 al ricorso) e che, tuttavia, è ancora formalmente intestato pro quota alla Sig.ra
, con la conseguente necessità – in sede esecutiva – di trascrizione della Controparte_2
sentenza di accettazione tacita dell'eredità, ai fini della continuità delle trascrizioni.
– che non ha provveduto ad effettuare alcuna denuncia di successione – CP_1
pur se ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il Giudicante che la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, la successione della Sig.ra si Controparte_2
è aperta ab intestato, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (s.v. allegato alla nota di deposito del 4 giugno 2025, “attestazione inesistenza testamenti”) e, pertanto, la sua successione è stata regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si è devoluta in favore dei familiari più prossimi.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere del resistente titolo che, nel caso di successione legittima, consiste CP_1
in un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr.
Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass.,
10.2.1995, n. 1484).
Orbene, il ricorrente ha provveduto a fornire la prova ad esso richiesta, avendo prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di CP_1 Roma il 4 novembre 2024: documentazione dalla quale si evince la sussistenza del rapporto di filiazione tra il resistente e la de cuius, . Controparte_2
Una volta fornita la prova che il resistente aveva titolo per l'accettazione dell'eredità della madre, ovverosia che era legato alla Sig.ra da un rapporto di Controparte_2 parentela che ne consentisse la vocazione all'eredità e gli attribuisse la qualità di chiamato, nonché prova del fatto che l'immobile in questione è caduto pro quota nella successione della de cuius (v. certificati ipotecari in atti), occorre stabilire se il resistente abbia o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità della de cuius (ex art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima (ex art. 485, co. 2 e 3, c.c.).
A tale riguardo e sulla base della ragione più liquida, l'accettazione dell'eredità devoluta a risulta pienamente configurata a titolo di accettazione tacita (art. 476 CP_1
c.c.), in ragione della concessione in locazione, da parte del resistente, del bene immobile appartenente al compendio ereditario: circostanza risultante dal contratto di locazione prodotto in giudizio (allegato al ricorso introduttivo), dal quale emerge che ha CP_1
esercitato un potere sull'immobile in questione che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, avendo concesso lo stesso in locazione ai
Sigg.ri e Persona_2 Persona_2
dal 1/12/2017 al 30/11/2020; ciò integra, di per sé, Parte_5
un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c..
In tal senso, si è espressa la S.C. secondo la quale “la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.” (Cass., n. 2743 del
06/02/2014; conforme Trib. Roma n. 64514 del 13/10/2021).
Nella fattispecie, rileva anche il contegno assunto dal Sig. nella comunicazione CP_1 di posta elettronica del 24/09/2018, depositata in allegato al ricorso (oggetto: “Saldo debiti
Baldetti – immobile via F. Grimaldi 127 int. 14 sc. A”), ove il resistente richiede all'Avv.
SC le coordinate bancarie del conto corrente condominiale “in modo da poter cominciare a versare un acconto di quanto dovuto”, riconoscendo così la propria posizione debitoria nei confronti del ricorrente in qualità di proprietario pro quota dell'immobile in esame. Conseguentemente, il Sig. a seguito della vicenda successoria di cui CP_1
trattasi, ha accettato tacitamente l'eredità di , acquisendo una quota pari Controparte_2
a ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Francesco Grimaldi n. 127, scala
A, piano 4, interno 14, catastalmente censito al foglio 796, particella 128, subalterno 26.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , ogni altra domanda, Parte_4
istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara che avendo compiuto atti di accettazione tacita, è erede CP_1
legittimo di e che, in conseguenza di ciò, lo stesso ha acquisito Controparte_2 la quota parte di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Francesco
Grimaldi n. 127, scala A, piano 4, interno 14, catastalmente censito al foglio 796, particella 128, subalterno 26, già di titolarità per ½ della de cuius;
2) ordina al Conservatore dei RR.II di Roma di trascrivere la presente sentenza nei
Registri Immobiliari con riferimento all'immobile di cui al sub 1), esonerandolo da qualsiasi responsabilità e onerando parte ricorrente di ogni relativo incombente;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 546,45 per esborsi e in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Giulia Berdini, Funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., svolta all'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 48343 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
in persona dell'Amministratore Parte_1 dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Roma, viale Angelico n. 12 presso lo studio dell'Avv. Serena SC, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in CP_1 C.F._2
via Beato Battista Spagnoli n. 14;
Resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...] (cf CP_1
), figlio della sig.ra (cf , C.F._2 Controparte_2 C.F._3
abbia compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità della defunta madre e conseguentemente sia erede della stessa. e quindi accertare e dichiarare in capo al sig.
la proprietà in ragione di ½ dell'immobile sito in Roma Via Francesco Parte_3 Grimaldi 127, sc. A int. 14 piano 4 così catastalmente censito al foglio 796 part. 128 sub.
26.
Ordinare quindi la trascrizione dell'emananda sentenza ai fini della prescritta pubblicità presso la competente conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1 con esonero del conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite in favore del ricorrente”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'11.11.2024, il
[...]
ha promosso il presente giudizio chiedendo a questo Tribunale di Parte_4
accertare, in capo al resistente la qualità di erede legittimo della madre CP_1 [...]
deceduta, in Roma il 4.11.2017 (v. certificato di morte allegato al ricorso CP_2
introduttivo), al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative all'immobile sito in
Roma, via Francesco Grimaldi n. 127, scala A, piano 4, interno 14, catastalmente censito al foglio 796, particella 128, subalterno 26, di proprietà pro quota pari ad ½ del resistente, che il ricorrente intende sottoporre ad esecuzione immobiliare per il recupero delle somme ad esso dovute dallo stesso in forza del decreto ingiuntivo n. 17864/2019, emesso CP_1
dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 49992/2019.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che il resistente avrebbe compiuto una pluralità di atti comportanti l'accettazione tacita dell'eredità lui devoluta. In particolare, avrebbe protratto il possesso del bene immobile sito in Roma, via Francesco Grimaldi n.
127, di proprietà per ½ della defunta madre (e per l'altra metà di Controparte_2
, stipulando un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Persona_1
Entrate il 28/3/2018 (allegato n. 7 al ricorso introduttivo) con i Sigg.ri
[...]
, e Persona_2 Persona_2 Parte_5
il quale vive tuttora nell'immobile insieme ad altri connazionali (come risulta dallo
[...]
stato di famiglia del Sig. allegato n. 8 al ricorso Persona_2 introduttivo).
Inoltre, nella corrispondenza di posta elettronica del 21/9/2018-24/9/2018 tra l'Avv.
SC (difensore del Condominio ricorrente) e il Sig. questi avrebbe chiesto CP_1
“specifiche” circa le somme richieste “per poter cominciare a versare un acconto di quanto dovuto”, riconoscendo così il proprio obbligo a provvedere nella qualità di proprietario dell'immobile in questione.
Ancora, secondo il ricorrente, il silenzio del Sig. a fronte del pignoramento del CP_1
proprio conto corrente (allegato n. 11 al ricorso introduttivo) denoterebbe un atteggiamento di tolleranza ed acquiescenza verso il riconoscimento della sua qualità di erede e quindi di proprietario pro quota dell'immobile di via Francesco Grimaldi n. 127, in Roma.
Il Sig. dunque, avrebbe la materiale disponibilità di un bene facente parte del CP_1 compendio ereditario della madre, da cui percepirebbe utilità (canone di locazione, come da allegato n. 13 al ricorso) e che, tuttavia, è ancora formalmente intestato pro quota alla Sig.ra
, con la conseguente necessità – in sede esecutiva – di trascrizione della Controparte_2
sentenza di accettazione tacita dell'eredità, ai fini della continuità delle trascrizioni.
– che non ha provveduto ad effettuare alcuna denuncia di successione – CP_1
pur se ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il Giudicante che la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, la successione della Sig.ra si Controparte_2
è aperta ab intestato, come dimostrato dalla documentazione versata in atti (s.v. allegato alla nota di deposito del 4 giugno 2025, “attestazione inesistenza testamenti”) e, pertanto, la sua successione è stata regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si è devoluta in favore dei familiari più prossimi.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere del resistente titolo che, nel caso di successione legittima, consiste CP_1
in un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr.
Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass.,
10.2.1995, n. 1484).
Orbene, il ricorrente ha provveduto a fornire la prova ad esso richiesta, avendo prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di rilasciato dal Comune di CP_1 Roma il 4 novembre 2024: documentazione dalla quale si evince la sussistenza del rapporto di filiazione tra il resistente e la de cuius, . Controparte_2
Una volta fornita la prova che il resistente aveva titolo per l'accettazione dell'eredità della madre, ovverosia che era legato alla Sig.ra da un rapporto di Controparte_2 parentela che ne consentisse la vocazione all'eredità e gli attribuisse la qualità di chiamato, nonché prova del fatto che l'immobile in questione è caduto pro quota nella successione della de cuius (v. certificati ipotecari in atti), occorre stabilire se il resistente abbia o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità della de cuius (ex art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima (ex art. 485, co. 2 e 3, c.c.).
A tale riguardo e sulla base della ragione più liquida, l'accettazione dell'eredità devoluta a risulta pienamente configurata a titolo di accettazione tacita (art. 476 CP_1
c.c.), in ragione della concessione in locazione, da parte del resistente, del bene immobile appartenente al compendio ereditario: circostanza risultante dal contratto di locazione prodotto in giudizio (allegato al ricorso introduttivo), dal quale emerge che ha CP_1
esercitato un potere sull'immobile in questione che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, avendo concesso lo stesso in locazione ai
Sigg.ri e Persona_2 Persona_2
dal 1/12/2017 al 30/11/2020; ciò integra, di per sé, Parte_5
un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c..
In tal senso, si è espressa la S.C. secondo la quale “la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.” (Cass., n. 2743 del
06/02/2014; conforme Trib. Roma n. 64514 del 13/10/2021).
Nella fattispecie, rileva anche il contegno assunto dal Sig. nella comunicazione CP_1 di posta elettronica del 24/09/2018, depositata in allegato al ricorso (oggetto: “Saldo debiti
Baldetti – immobile via F. Grimaldi 127 int. 14 sc. A”), ove il resistente richiede all'Avv.
SC le coordinate bancarie del conto corrente condominiale “in modo da poter cominciare a versare un acconto di quanto dovuto”, riconoscendo così la propria posizione debitoria nei confronti del ricorrente in qualità di proprietario pro quota dell'immobile in esame. Conseguentemente, il Sig. a seguito della vicenda successoria di cui CP_1
trattasi, ha accettato tacitamente l'eredità di , acquisendo una quota pari Controparte_2
a ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Francesco Grimaldi n. 127, scala
A, piano 4, interno 14, catastalmente censito al foglio 796, particella 128, subalterno 26.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , ogni altra domanda, Parte_4
istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara che avendo compiuto atti di accettazione tacita, è erede CP_1
legittimo di e che, in conseguenza di ciò, lo stesso ha acquisito Controparte_2 la quota parte di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, via Francesco
Grimaldi n. 127, scala A, piano 4, interno 14, catastalmente censito al foglio 796, particella 128, subalterno 26, già di titolarità per ½ della de cuius;
2) ordina al Conservatore dei RR.II di Roma di trascrivere la presente sentenza nei
Registri Immobiliari con riferimento all'immobile di cui al sub 1), esonerandolo da qualsiasi responsabilità e onerando parte ricorrente di ogni relativo incombente;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 546,45 per esborsi e in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Giulia Berdini, Funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.