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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 236/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BUFFA MARIA Parte_1 C.F._1
VITTORIA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in Ricaldone il 9 novembre 2019, e che dalla loro unione nasceva in Novi Ligure Per_1
in data 11 dicembre 2019. Parte ricorrente deduceva un comportamento del marito di abbandono e
1 disinteresse rispetto alla figlia, rappresentava delle di lui difficoltà temporanee (malattia oncologica, ricorso per a.d.s.) nonché la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Parte ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito oltre alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli. Parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero, escussione di testi, acquisizioni documentali.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Risulta fondata anche la domanda di addebito in relazione all'infedeltà coniugale, e successivo abbandono, giusta istruttoria orale svolta. In particolare, veniva sentita quale teste la madre di parte ricorrente, presente in casa con i coniugi, che confermava l'infedeltà (relazione con la babysitter che in allora si occupava della minore).
In punto di affido della minore, la madre deduceva la mancanza di collaborazione ed interesse da parte del padre, non solo allorché il padre veniva operato per patologia oncologica (in allora ricorso per a.d.s. in atti, poi rinunciato dal Servizio Sociale ricorrente), allorché lo stesso era all'evidenza temporaneamente impossibilitato, ma anche una volta guarito (fatta l'operazione residuavano delle terapie). La madre deduceva di accudire la minore per la totalità, e che vi erano visite limitate con il padre (un paio di ore a settimana), e che la comunicazione tra genitori era limitata a quelle occasioni, per il resto risultando la gestione della minore demandata alla stessa. In ragione della mancanza di cooperazione dedotta dalla madre e dall'assenza del padre che emergeva, invero il padre non si costituiva nel procedimento, va confermato l'affido c.d. super esclusivo già disposto.
La minore vivrà con la madre con cui è sempre vissuta.
Rispetto alle visite padre-figlia, che avvengono alla presenza della madre (in altra stanza), si osserva che rispetto all'inizio del procedimento la minore è cresciuta (ormai ha sei anni), di talché vanno
2 previsti tempi padre-figlia maggiori, pur considerando che il padre non ha spazi ove far pernottare la minore (vive con altri). Si prevede quindi che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana nonché un giorno nel finesettimana (o il sabato o la domenica), a finesettimana alternati, comunque previo accordo con la madre anche in ordine alle modalità.
In punto di doveroso mantenimento della figlia si osserva che la madre nel corso del procedimento dichiarava di non sapere riferire circa la propria percezione dell'assegno unico, pur a fronte di affido esclusivo, salvo rilevarsi giuste produzioni documentali che la stessa dichiarava poi di percepire euro 170 mensili. La stessa percepisce circa euro 800 mensili quale stipendio e vive in comodato. Il padre dal canto suo, giuste acquisizioni INPS in atti, con decorrenza dall'aprile 2023, dopo l'operazione per patologia oncologica, è stato riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80% e percepisce euro 330 mensili quale pensione di invalidità. In ragione della incapacità lavorativa del padre, nonché considerato che la madre percepisce la totalità dell'assegno unico, si ritiene che lo stesso possa contribuire ulteriormente al mantenimento della figlia solo rispetto alle spese straordinarie, e che vada revocato il contributo al mantenimento già disposto (maggio 2023), allorché lo stesso veniva già reputato invalido all'80%.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione della domanda in ordine allo status, della non opposizione del contumace nonché della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno celebrato matrimonio in Ricaldone, il 9 novembre 2019;
- accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_2 [...]
che potrà prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in via Parte_1
esclusiva (c.d. affido super esclusivo); la minore vivrà con la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana nonché un giorno nel finesettimana (o il sabato o la domenica), a finesettimana alternati, comunque previo accordo con la madre anche in ordine alle modalità; festività alternate tra i genitori;
3 - revoca il contributo ordinario al mantenimento della figlia posto a carico del padre a Per_1
far data dal maggio 2023;
- dispone che sostenga il 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse della figlia regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Per_1
Alessandria;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 236/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BUFFA MARIA Parte_1 C.F._1
VITTORIA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in Ricaldone il 9 novembre 2019, e che dalla loro unione nasceva in Novi Ligure Per_1
in data 11 dicembre 2019. Parte ricorrente deduceva un comportamento del marito di abbandono e
1 disinteresse rispetto alla figlia, rappresentava delle di lui difficoltà temporanee (malattia oncologica, ricorso per a.d.s.) nonché la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Parte ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito oltre alla regolamentazione dei rapporti genitori-figli. Parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero, escussione di testi, acquisizioni documentali.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Risulta fondata anche la domanda di addebito in relazione all'infedeltà coniugale, e successivo abbandono, giusta istruttoria orale svolta. In particolare, veniva sentita quale teste la madre di parte ricorrente, presente in casa con i coniugi, che confermava l'infedeltà (relazione con la babysitter che in allora si occupava della minore).
In punto di affido della minore, la madre deduceva la mancanza di collaborazione ed interesse da parte del padre, non solo allorché il padre veniva operato per patologia oncologica (in allora ricorso per a.d.s. in atti, poi rinunciato dal Servizio Sociale ricorrente), allorché lo stesso era all'evidenza temporaneamente impossibilitato, ma anche una volta guarito (fatta l'operazione residuavano delle terapie). La madre deduceva di accudire la minore per la totalità, e che vi erano visite limitate con il padre (un paio di ore a settimana), e che la comunicazione tra genitori era limitata a quelle occasioni, per il resto risultando la gestione della minore demandata alla stessa. In ragione della mancanza di cooperazione dedotta dalla madre e dall'assenza del padre che emergeva, invero il padre non si costituiva nel procedimento, va confermato l'affido c.d. super esclusivo già disposto.
La minore vivrà con la madre con cui è sempre vissuta.
Rispetto alle visite padre-figlia, che avvengono alla presenza della madre (in altra stanza), si osserva che rispetto all'inizio del procedimento la minore è cresciuta (ormai ha sei anni), di talché vanno
2 previsti tempi padre-figlia maggiori, pur considerando che il padre non ha spazi ove far pernottare la minore (vive con altri). Si prevede quindi che il padre possa vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana nonché un giorno nel finesettimana (o il sabato o la domenica), a finesettimana alternati, comunque previo accordo con la madre anche in ordine alle modalità.
In punto di doveroso mantenimento della figlia si osserva che la madre nel corso del procedimento dichiarava di non sapere riferire circa la propria percezione dell'assegno unico, pur a fronte di affido esclusivo, salvo rilevarsi giuste produzioni documentali che la stessa dichiarava poi di percepire euro 170 mensili. La stessa percepisce circa euro 800 mensili quale stipendio e vive in comodato. Il padre dal canto suo, giuste acquisizioni INPS in atti, con decorrenza dall'aprile 2023, dopo l'operazione per patologia oncologica, è stato riconosciuto invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80% e percepisce euro 330 mensili quale pensione di invalidità. In ragione della incapacità lavorativa del padre, nonché considerato che la madre percepisce la totalità dell'assegno unico, si ritiene che lo stesso possa contribuire ulteriormente al mantenimento della figlia solo rispetto alle spese straordinarie, e che vada revocato il contributo al mantenimento già disposto (maggio 2023), allorché lo stesso veniva già reputato invalido all'80%.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione della domanda in ordine allo status, della non opposizione del contumace nonché della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno celebrato matrimonio in Ricaldone, il 9 novembre 2019;
- accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_2 [...]
che potrà prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in via Parte_1
esclusiva (c.d. affido super esclusivo); la minore vivrà con la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana nonché un giorno nel finesettimana (o il sabato o la domenica), a finesettimana alternati, comunque previo accordo con la madre anche in ordine alle modalità; festività alternate tra i genitori;
3 - revoca il contributo ordinario al mantenimento della figlia posto a carico del padre a Per_1
far data dal maggio 2023;
- dispone che sostenga il 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse della figlia regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Per_1
Alessandria;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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