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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 22734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI NI, all'esito dello scadere dei termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 18.6.2025, ha emesso, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Parte_1
De Santis 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tenchini che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3, CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato dottore specializzato in Parte_1 neurochirurgia, in servizio, al tempo del ricorso presso la
[...]
premesso che nel periodo della pandemia OV Controparte_2
SARS/2 (2019 - 2022), mentre lavorava giornalmente presso il Controparte_3
a Roma, a contatto dei soggetti ricoverati in quanto affetti dalla
[...] sindrome infettiva sopra detta (all'inizio del periodo pandemico tra l'altro i malati, sia quelli colpiti da Covid sia quelli degenti per altre diverse patologie, erano collocati insieme nei medesimi reparti o corsie) si era ammalato anch'egli della sindrome pandemica da Covid 19 che gli aveva provocato l'aggravamento della patologia asmatica e l'insorgenza della pericardite, e che l' rivedendo CP_1 le proprie conclusioni, aveva riconosciuto la natura professionale della noxa denunciata provvedendo alla liquidazione, tuttavia, della sola indennità per inabilità al lavoro temporanea assoluta, del periodo di assenza lavorativa dal
13.01.2021 al 31.03.2021, dedotto l'esaurimento dell'iter ammnistrativo di opposizione conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di voler CP_4
“…In via principale: 1) accertare e dichiarare che l'istante, in conseguenza e a causa della noxa professionale contratta in occasione e causa delle lavorazioni altamente specialistiche di neuro chirurgo, attività svolte in data coincidente col periodo della pandemia infettiva da
OV SA 2 (dal mese di dicembre 2020 in poi) con interessamento polmonare e cardiaco, è portatore di una inabilità permanente, con menomazione della integrità psico fisica della sua capacità di lavoro specifica, per postumi della malattia stessa, pari al 12% come da certificato del medico del Patronato allegato al fascicolo di causa, o nella misura, maggiore o minore riconosciuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare l' a corrispondere al CP_4 ricorrente l'indennizzo in conto capitale di cui all'art. 13 D.lgs. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in forza della menomazione della propria integrità come sopra riconosciuta;
3) per ulteriore effetto, dichiarare che il ricorrente è stato in malattia professionale
2 anche per il periodo dal 9.12.20 sino al 13.01.21, con condanna dell'istituto a corrispondere l'indennità per inabilità assoluta al lavoro anche per tale non riconosciuto periodo di malattia.
In via subordinata Per la denegata ipotesi di reiezione della domanda principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito, per la malattia professionale contratta sul lavoro e in alto descritta e riportata, una menomazione della capacità di lavoro inferiore al 12% ma superiore al 6%, o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa mediante espletamento di consulenza tecnica medico legale, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda relazione di consulenza. In entrambi i casi 3) CP_ condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Giuseppe
Tenchini che si dichiara antistatario”.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, dedotta la correttezza della CP_4 valutazione operata stragiudizialmente, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante un CTU medico legale volta a valutare i postumi residuati al ricorrente causalmente riconducibili ai fatti dedotti in giudizio.
Rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note, a seguito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 18.06.2025, la causa era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In materia di esposizione a rischio e occasione di lavoro in relazione all'infezione Covid 19, la circolare n. 13 del 13.4.2020, al paragrafo relativo CP_1
a l'“Ambito della tutela”, specifica che “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si
3 precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e CP_ parassitarie l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la CP_4
CP_ tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori CP_ assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela CP_ assicurativa Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus….”.
A seguire, la circolare 20.5.2020 n. 22 avente ad oggetto “Tutela CP_1 infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
OV-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Chiarimenti”, con riguardo a “L'accertamento dell'infortunio da contagio da
4 CP_
, ha specificato che “Con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 è stato Parte_2
CP_ chiarito che la tutela riguarda tutti i lavoratori assicurati con l' che abbiano CP_4 contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all'accertamento dell'infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante. In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74. Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali: a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico- fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzione semplice”). Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell' . In altri termini, la presunzione CP_4 semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque
5 l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.). In tale contesto, l' valuta CP_4 tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, CP_ confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell' non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la CP_4 vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del
Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento….”.
Infine, con la raccomandazione 8/2020, lo stesso Istituto ha specificato che
“…la presunzione semplice non elide la necessità che l'istruttoria medico legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
1. qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze tecnico-scientifiche, casistica) 2. corrispondenza tra lo
6 svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro;
analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati;
rilievo anamnestico;
informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro;
risultanze di eventuali indagini ispettive sull'adozione delle misure di contenimento) 3. coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all'attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza) 4. prova contraria. In merito alla verifica della prova contraria, va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa. Essa richiede, a sua volta, l'analisi di ulteriori elementi, quali: - lavoro svolto effettivamente in presenza nell'ambiente a rischio di esposizione elevata (come sopra verificato)
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza)
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.)].
La dimostrazione condotta per i lavoratori esposti a elevato rischio di contagio, per i quali si applica il principio della presunzione semplice, a meno di prova contraria, conduce alla positiva verifica medico-legale. L'appartenenza del lavoratore alla categorie a elevato rischio professionale determina, quindi, il riconoscimento medico-legale del nesso causale. Vi possono, viceversa, essere situazioni in cui, pur appartenendo alla categoria a elevato rischio professionale, nel caso concreto, l'istruttoria medico-legale, secondo i principi sopra richiamati, non consente di soddisfare il nesso causale (si pensi, a esempio, all'operatore sanitario che non ha lavorato in presenza ovvero alla prova di un contagio intrafamiliare che, per tempi e modalità di insorgenza dell'infezione, rappresenta il reale momento infettante). La presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, in
7 presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, che devono scaturire dall'istruttoria medico-legale, basata sui criteri elencati con i numeri da 1 a 4. Sotto il profilo medico-legale, la presunzione semplice, quindi, facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo. L'istruttoria medico-legale condotta secondo i criteri sopra elencati, innanzitutto, permette di individuare il gradiente di esposizione professionale, facendo emergere l'elevata rischiosità di contagio e, quindi, l'applicazione anche per tutte le altre categorie non previste nell'elenco dei principi ampiamente richiamati. Il mancato inserimento nell'elenco delle categorie lavorative a elevato rischio non preclude, né pregiudica in alcun modo l'ammissione del caso a tutela, anche quando ci si trovi in una condizione di solo rischio generico aggravato. In definitiva, dunque, «gli infortuni da agenti biologici (il CP_ coronavirus è uno di questi) restano saldamente ancorati alla tutela infortunistica Le norme, la medicina legale e la giurisprudenza hanno contribuito a consolidare tale inquadramento asseverando, con costanza e sistematicità: - la natura infortunistica delle infezioni e – nello specifico – della tutela assicurativo-sociale pubblica - il rapporto tra l'infezione e l'attività lavorativa, sulla base di conoscenze scientifiche, dati statistico-casistici, caratteristiche dell'ambiente lavorativo, mansioni e compiti espletati in concreto, esclusione di altre cause. Tali principi, di estrema complessità applicativa, guidano saldamente anche i riconoscimenti degli infortuni da virus SARS CoV-2”.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che nella specie siano pienamente integrati i presupposti per l'applicazione della presunzione semplice di cui alle circolari citate.
L' nel caso concreto, pur non negando la natura professionale della CP_1 malattia denunciata dal ricorrente, ha inteso riconoscergli esclusivamente l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta dal 13.01.2021 al 31.03.2021.
Il CTU medico legale nominato, premesso che il risulta affetto da Pt_1
“…affetto da esiti di polmonite con insufficienza respiratoria da infezione da
8 SARS-COV in paziente già affetto da asma bronchiale” e che “….La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza dell'esposizione rispetto al quadro clinico sviluppato e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza dello stesso), qualitativo (idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”)
e modale”, ha ritenuto che , “…tenuto conto della documentazione presente in atti e dell'obiettività clinica raccolta dal sottoscritto in corso di operazioni peritali ed avuto riguardo alle tabelle di valutazione del danno biologico permanente di cui al D. Lgs 38/2000 con particolare riferimento alla voce 332.
(Insufficienza respiratoria lieve: fino a 15%)” con riguardo al danno biologico permanente residuato in capo al ricorrente “una quantificazione del danno nella misura del 10% (dieci per cento)” e che “La conoscibilità da parte della ricorrente della esistenza della patologia denunciata e della sua eziologia professionale può essere fatta risalire al mese dicembre 2020”.
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini, non inficiate neppure da serie critiche di parte, sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili tanto con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologie riscontrate, tanto avuto riguardo alla determinazione della misura percentuale del danno biologico.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 per l'indennizzo in capitale nella corrispondente misura;
l' convenuto va dunque in tal senso condannato. CP_4
Alla soccombenza consegue la condanna dell' alla rifusione, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese del giudizio, da distrarsi;
a carico dell' medesimo CP_4
9 vanno altresì poste le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura prevista per il danno biologico pari al 10%, condannando l' alla corresponsione, in suo favore, delle somme dovute, oltre CP_1 interessi in misura legale fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio - che liquida in CP_1
complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi, ponendo definitivamente a carico dello stesso le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Roma, 19.06.2025
Il Giudice
SI NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI NI, all'esito dello scadere dei termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 18.6.2025, ha emesso, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Parte_1
De Santis 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tenchini che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3, CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura regionale Inail per il Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Maria De Carlo
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato dottore specializzato in Parte_1 neurochirurgia, in servizio, al tempo del ricorso presso la
[...]
premesso che nel periodo della pandemia OV Controparte_2
SARS/2 (2019 - 2022), mentre lavorava giornalmente presso il Controparte_3
a Roma, a contatto dei soggetti ricoverati in quanto affetti dalla
[...] sindrome infettiva sopra detta (all'inizio del periodo pandemico tra l'altro i malati, sia quelli colpiti da Covid sia quelli degenti per altre diverse patologie, erano collocati insieme nei medesimi reparti o corsie) si era ammalato anch'egli della sindrome pandemica da Covid 19 che gli aveva provocato l'aggravamento della patologia asmatica e l'insorgenza della pericardite, e che l' rivedendo CP_1 le proprie conclusioni, aveva riconosciuto la natura professionale della noxa denunciata provvedendo alla liquidazione, tuttavia, della sola indennità per inabilità al lavoro temporanea assoluta, del periodo di assenza lavorativa dal
13.01.2021 al 31.03.2021, dedotto l'esaurimento dell'iter ammnistrativo di opposizione conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di voler CP_4
“…In via principale: 1) accertare e dichiarare che l'istante, in conseguenza e a causa della noxa professionale contratta in occasione e causa delle lavorazioni altamente specialistiche di neuro chirurgo, attività svolte in data coincidente col periodo della pandemia infettiva da
OV SA 2 (dal mese di dicembre 2020 in poi) con interessamento polmonare e cardiaco, è portatore di una inabilità permanente, con menomazione della integrità psico fisica della sua capacità di lavoro specifica, per postumi della malattia stessa, pari al 12% come da certificato del medico del Patronato allegato al fascicolo di causa, o nella misura, maggiore o minore riconosciuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare l' a corrispondere al CP_4 ricorrente l'indennizzo in conto capitale di cui all'art. 13 D.lgs. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in forza della menomazione della propria integrità come sopra riconosciuta;
3) per ulteriore effetto, dichiarare che il ricorrente è stato in malattia professionale
2 anche per il periodo dal 9.12.20 sino al 13.01.21, con condanna dell'istituto a corrispondere l'indennità per inabilità assoluta al lavoro anche per tale non riconosciuto periodo di malattia.
In via subordinata Per la denegata ipotesi di reiezione della domanda principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito, per la malattia professionale contratta sul lavoro e in alto descritta e riportata, una menomazione della capacità di lavoro inferiore al 12% ma superiore al 6%, o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa mediante espletamento di consulenza tecnica medico legale, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda relazione di consulenza. In entrambi i casi 3) CP_ condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Giuseppe
Tenchini che si dichiara antistatario”.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, dedotta la correttezza della CP_4 valutazione operata stragiudizialmente, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante un CTU medico legale volta a valutare i postumi residuati al ricorrente causalmente riconducibili ai fatti dedotti in giudizio.
Rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note, a seguito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 18.06.2025, la causa era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In materia di esposizione a rischio e occasione di lavoro in relazione all'infezione Covid 19, la circolare n. 13 del 13.4.2020, al paragrafo relativo CP_1
a l'“Ambito della tutela”, specifica che “La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro. In via preliminare si
3 precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e CP_ parassitarie l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la CP_4
CP_ tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori CP_ assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela CP_ assicurativa Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus….”.
A seguire, la circolare 20.5.2020 n. 22 avente ad oggetto “Tutela CP_1 infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
OV-19” - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Chiarimenti”, con riguardo a “L'accertamento dell'infortunio da contagio da
4 CP_
, ha specificato che “Con la circolare 3 aprile 2020, n. 13 è stato Parte_2
CP_ chiarito che la tutela riguarda tutti i lavoratori assicurati con l' che abbiano CP_4 contratto il contagio in occasione di lavoro e sono stati richiamati, inoltre, i principi che presiedono all'accertamento dell'infortunio nel caso delle malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante. In proposito si è fatto riferimento alle linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla circolare Inail 23 novembre 1995, n.74. Dette linee, adottate sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, si basano su due principi fondamentali: a) deve essere considerata causa violenta di infortunio sul lavoro anche l'azione di fattori microbici e virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico- fisiologico, sempre che tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
b) la mancata dimostrazione dell'episodio specifico di penetrazione nell'organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela, essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa. E perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, bastando che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta “presunzione semplice”). Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun automatismo ai fini dell'ammissione a tutela dei casi denunciati. Occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell' . In altri termini, la presunzione CP_4 semplice che – si ribadisce- ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque
5 l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.). In tale contesto, l' valuta CP_4 tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono, perciò, CP_ confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell' non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la CP_4 vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del
Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento….”.
Infine, con la raccomandazione 8/2020, lo stesso Istituto ha specificato che
“…la presunzione semplice non elide la necessità che l'istruttoria medico legale contempli, caso per caso, le seguenti verifiche:
1. qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze tecnico-scientifiche, casistica) 2. corrispondenza tra lo
6 svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro;
analisi dei compiti e delle mansioni effettivamente prestati;
rilievo anamnestico;
informazioni formalmente pervenute dal datore di lavoro;
risultanze di eventuali indagini ispettive sull'adozione delle misure di contenimento) 3. coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all'attività lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza) 4. prova contraria. In merito alla verifica della prova contraria, va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa. Essa richiede, a sua volta, l'analisi di ulteriori elementi, quali: - lavoro svolto effettivamente in presenza nell'ambiente a rischio di esposizione elevata (come sopra verificato)
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza)
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.)].
La dimostrazione condotta per i lavoratori esposti a elevato rischio di contagio, per i quali si applica il principio della presunzione semplice, a meno di prova contraria, conduce alla positiva verifica medico-legale. L'appartenenza del lavoratore alla categorie a elevato rischio professionale determina, quindi, il riconoscimento medico-legale del nesso causale. Vi possono, viceversa, essere situazioni in cui, pur appartenendo alla categoria a elevato rischio professionale, nel caso concreto, l'istruttoria medico-legale, secondo i principi sopra richiamati, non consente di soddisfare il nesso causale (si pensi, a esempio, all'operatore sanitario che non ha lavorato in presenza ovvero alla prova di un contagio intrafamiliare che, per tempi e modalità di insorgenza dell'infezione, rappresenta il reale momento infettante). La presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, in
7 presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, che devono scaturire dall'istruttoria medico-legale, basata sui criteri elencati con i numeri da 1 a 4. Sotto il profilo medico-legale, la presunzione semplice, quindi, facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo. L'istruttoria medico-legale condotta secondo i criteri sopra elencati, innanzitutto, permette di individuare il gradiente di esposizione professionale, facendo emergere l'elevata rischiosità di contagio e, quindi, l'applicazione anche per tutte le altre categorie non previste nell'elenco dei principi ampiamente richiamati. Il mancato inserimento nell'elenco delle categorie lavorative a elevato rischio non preclude, né pregiudica in alcun modo l'ammissione del caso a tutela, anche quando ci si trovi in una condizione di solo rischio generico aggravato. In definitiva, dunque, «gli infortuni da agenti biologici (il CP_ coronavirus è uno di questi) restano saldamente ancorati alla tutela infortunistica Le norme, la medicina legale e la giurisprudenza hanno contribuito a consolidare tale inquadramento asseverando, con costanza e sistematicità: - la natura infortunistica delle infezioni e – nello specifico – della tutela assicurativo-sociale pubblica - il rapporto tra l'infezione e l'attività lavorativa, sulla base di conoscenze scientifiche, dati statistico-casistici, caratteristiche dell'ambiente lavorativo, mansioni e compiti espletati in concreto, esclusione di altre cause. Tali principi, di estrema complessità applicativa, guidano saldamente anche i riconoscimenti degli infortuni da virus SARS CoV-2”.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che nella specie siano pienamente integrati i presupposti per l'applicazione della presunzione semplice di cui alle circolari citate.
L' nel caso concreto, pur non negando la natura professionale della CP_1 malattia denunciata dal ricorrente, ha inteso riconoscergli esclusivamente l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta dal 13.01.2021 al 31.03.2021.
Il CTU medico legale nominato, premesso che il risulta affetto da Pt_1
“…affetto da esiti di polmonite con insufficienza respiratoria da infezione da
8 SARS-COV in paziente già affetto da asma bronchiale” e che “….La criteriologia medico-legale, per quanto attiene il nesso di causalità materiale, è soddisfatta in tutti i suoi aspetti: cronologico (antecedenza dell'esposizione rispetto al quadro clinico sviluppato e lasso di tempo compatibile per l'insorgenza dello stesso), qualitativo (idoneità lesiva), quantitativo (“vis lesiva”)
e modale”, ha ritenuto che , “…tenuto conto della documentazione presente in atti e dell'obiettività clinica raccolta dal sottoscritto in corso di operazioni peritali ed avuto riguardo alle tabelle di valutazione del danno biologico permanente di cui al D. Lgs 38/2000 con particolare riferimento alla voce 332.
(Insufficienza respiratoria lieve: fino a 15%)” con riguardo al danno biologico permanente residuato in capo al ricorrente “una quantificazione del danno nella misura del 10% (dieci per cento)” e che “La conoscibilità da parte della ricorrente della esistenza della patologia denunciata e della sua eziologia professionale può essere fatta risalire al mese dicembre 2020”.
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini, non inficiate neppure da serie critiche di parte, sono, a giudizio del Tribunale, pienamente condivisibili tanto con riferimento alla sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologie riscontrate, tanto avuto riguardo alla determinazione della misura percentuale del danno biologico.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 per l'indennizzo in capitale nella corrispondente misura;
l' convenuto va dunque in tal senso condannato. CP_4
Alla soccombenza consegue la condanna dell' alla rifusione, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese del giudizio, da distrarsi;
a carico dell' medesimo CP_4
9 vanno altresì poste le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura prevista per il danno biologico pari al 10%, condannando l' alla corresponsione, in suo favore, delle somme dovute, oltre CP_1 interessi in misura legale fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio - che liquida in CP_1
complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi, ponendo definitivamente a carico dello stesso le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Roma, 19.06.2025
Il Giudice
SI NI
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